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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 892/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRITTO FRANCESCA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5340/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030865190000 ADD. REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030865190000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030865190000 ADD. COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 ottobre 2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10020250030865190000, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 sul modello UNICO 2022, periodo d'imposta 2021, per IRPEF e IVA, per un importo complessivo di euro 5.823,83.
Il recupero traeva origine dalla ripresa a tassazione di contributi previdenziali integrativi ritenuti indeducibili dall'Ufficio.
Il ricorrente, pur riconoscendo l'indeducibilità del contributo integrativo del 4%, deduceva di averlo erroneamente incluso anche tra i compensi dichiarati, con conseguente duplicazione dell'imponibile, e rappresentava di aver presentato dichiarazione integrativa correttiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, anche in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia non concerne l'indeducibilità del contributo integrativo previdenziale – circostanza pacificamente riconosciuta dal ricorrente – bensì la corretta determinazione della base imponibile, che il contribuente assume essere stata indebitamente incrementata per effetto della duplicazione del contributo integrativo, incluso sia tra i compensi sia tra gli oneri dedotti.
Il controllo formale di cui all'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 ha natura meramente liquidatoria e non comporta valutazioni discrezionali né preclusioni sostanziali alla contestazione dell'imposta dovuta. In tale ambito, il giudizio tributario ha ad oggetto il rapporto d'imposta e non il mero atto formale, sicché il giudice è chiamato a verificare la legittimità sostanziale della pretesa fiscale.ù
Tanto premesso l'Ufficio ha riscontrato che il contribuente ha erroneamente indicato come deducibili contributi integrativi (indeducibili per legge).
Con comunicazione degli esiti del controllo formale del 12/04/2024, notificata via PEC il 15/04/2024, l'Agenzia ha rettificato i dati, il ricorrente ha presentato dichiarazione integrativa il 18/04/2024, quindi dopo la notifica della comunicazione ex 36-ter.
La dichiarazione integrativa è stata presentata per confermare le variazioni sugli oneri deducibili (contributi)
e ridurre il reddito imponibile. Dalle stesse controdeduzioni dell'Ufficio emerge che:
il contributo integrativo del 4% è stato effettivamente fatturato;
tale importo è indeducibile;
il contribuente ha rappresentato che l'errore è anche nell'averlo incluso tra i compensi.
L'Amministrazione finanziaria non contesta la sussistenza dell'errore dichiarativo relativo alla duplicazione del reddito, limitandosi a ritenere irrilevante la dichiarazione integrativa per ragioni procedurali. Tale impostazione non può essere condivisa, poiché conduce a una tassazione di un reddito inesistente, in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
Ne consegue l'accoglimento de ricorso. Le spese si ritiene equo compensarle in ragione della controvertibilità della questione esaminata (emendabilità successiva al controllo ex art. 36 ter)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 16.02.2026.
Il Giudice dr. Francesca Tritto
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRITTO FRANCESCA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5340/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N.7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030865190000 ADD. REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030865190000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030865190000 ADD. COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 ottobre 2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10020250030865190000, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 sul modello UNICO 2022, periodo d'imposta 2021, per IRPEF e IVA, per un importo complessivo di euro 5.823,83.
Il recupero traeva origine dalla ripresa a tassazione di contributi previdenziali integrativi ritenuti indeducibili dall'Ufficio.
Il ricorrente, pur riconoscendo l'indeducibilità del contributo integrativo del 4%, deduceva di averlo erroneamente incluso anche tra i compensi dichiarati, con conseguente duplicazione dell'imponibile, e rappresentava di aver presentato dichiarazione integrativa correttiva.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, anche in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia non concerne l'indeducibilità del contributo integrativo previdenziale – circostanza pacificamente riconosciuta dal ricorrente – bensì la corretta determinazione della base imponibile, che il contribuente assume essere stata indebitamente incrementata per effetto della duplicazione del contributo integrativo, incluso sia tra i compensi sia tra gli oneri dedotti.
Il controllo formale di cui all'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 ha natura meramente liquidatoria e non comporta valutazioni discrezionali né preclusioni sostanziali alla contestazione dell'imposta dovuta. In tale ambito, il giudizio tributario ha ad oggetto il rapporto d'imposta e non il mero atto formale, sicché il giudice è chiamato a verificare la legittimità sostanziale della pretesa fiscale.ù
Tanto premesso l'Ufficio ha riscontrato che il contribuente ha erroneamente indicato come deducibili contributi integrativi (indeducibili per legge).
Con comunicazione degli esiti del controllo formale del 12/04/2024, notificata via PEC il 15/04/2024, l'Agenzia ha rettificato i dati, il ricorrente ha presentato dichiarazione integrativa il 18/04/2024, quindi dopo la notifica della comunicazione ex 36-ter.
La dichiarazione integrativa è stata presentata per confermare le variazioni sugli oneri deducibili (contributi)
e ridurre il reddito imponibile. Dalle stesse controdeduzioni dell'Ufficio emerge che:
il contributo integrativo del 4% è stato effettivamente fatturato;
tale importo è indeducibile;
il contribuente ha rappresentato che l'errore è anche nell'averlo incluso tra i compensi.
L'Amministrazione finanziaria non contesta la sussistenza dell'errore dichiarativo relativo alla duplicazione del reddito, limitandosi a ritenere irrilevante la dichiarazione integrativa per ragioni procedurali. Tale impostazione non può essere condivisa, poiché conduce a una tassazione di un reddito inesistente, in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
Ne consegue l'accoglimento de ricorso. Le spese si ritiene equo compensarle in ragione della controvertibilità della questione esaminata (emendabilità successiva al controllo ex art. 36 ter)
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 16.02.2026.
Il Giudice dr. Francesca Tritto