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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1712/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7014/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Società_1i S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Via A. De Gasperi 20 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4271/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI
1 sez. 5 e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17028 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 17025 ACCISE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIONE) Resistente/Appellato: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIONE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1La soc. srl ha proposto appello avverso la sentenza nr. 4721\5\2025, pronunciata il 7\2\20225 e depositata il 10\3\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione collegiale ha rigettato il ricorso da lei proposto nei confronti dell'avviso di pagamento prot. n. 17025/RU del 18.4.2024 e l'atto di irrogazione di sanzioni amministrative prot. n. 17028/RU del 18.4.2024, notificati in pari data, emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ex Ufficio delle Dogane di Napoli 2, oggi denominato UADM Campania 1, con i quali veniva chiesto rispettivamente, il pagamento della somma di euro 195.098,40 a titolo di accise evase oltre interessi e indennità di mora e di euro 5.144,00 a titolo di sanzione.
Gli atti traevano origine da un processo verbale di constatazione redatto in data 14.10.2022 dalla Guardia di Finanza - Nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli - sez. accise su oli minerali, relativo agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, nel Società_1quale la s.r.l. era risultata parte di una frode iva, c.d. "frode carosello". Dalle indagini della GdF era scaturito un procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Nola nel cui ambito era stata emessa una ordinanza di custodia Società_1cautelare. In pratica era emerso che la s.r.l., sfruttando la presenza di interposizioni fittizie, aveva acquistato prodotti energetici sottocosto su base PLATTS e utilizzato le connesse fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Nel ricorso Società_1introduttivo la srl eccepiva l'illegittimità degli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per violazione dell'onere probatorio nonché, per essere stati motivati per relationem.
2 Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici di prime cure per quanto concerne il vizio di motivazione dell'avviso di pagamento ritenevano che l'atto impugnato fosse sufficientemente motivato secondo quanto richiesto dalla normativa generale e quella di settore ed evidenziavano che proprio la precisa motivazione del provvedimento in esame aveva consentito alla ricorrente di argomentare dettagliatamente le proprie doglianze. Inoltre, la Corte osservava che, una copia del PVC, fondante il provvedimento impugnato, era stata consegnata al rappresentante Nominativo_1legale della società, , al termine dell'attività di verifica e sottoscritta personalmente. I Giudici di prime cure, in relazione al secondo motivo di ricorso e cioè alla mancanza di prove, rilevavano che l'impianto probatorio raccolto dai militari della Guardia di Finanza aveva trovato pieno sostegno e conferma nel procedimento penale della Procura di Nola con l'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in data 6/10/2020 e misura cautelare reale in data 21/10/2020. Per quanto concerne l'infondatezza dell'accertamento la Corte, dall'esame della documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza, rilevava che erano stati riscontrati acquisti effettuati dalla ricorrente a partire dall'1/01/2016 di quantitativi di gasolio per autotrazione immessi in consumo e in particolare l. 316000 dalla SDP Srl di Napoli, in contrabbando, relativamente alla cessione di prodotto alla società ricorrente. Sulla base di tali considerazioni la Dogana ha ritenuto che vi fossero i presupposti per il recupero delle accise asseritamente non corrisposte.
Nell'atto di appello la soc. impugnante ha presentato i seguenti motivi:
I - NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA PRONUNCIA SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA E 4 CONSEGUENTE DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA STESSA SENTENZA – ERROR IN PROCEDENDO – CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C. SULL'ONERE PROBATORIO – VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 19 D.P.R. N. 633 DEL 1972 E ARTT. 75 E 109 TUIR. Secondo la soc. appellante la prima parte della motivazione relativa alla circostanza che dal PVC si evinceva che la ricorrente sarebbe stata parte di una cd. “frode carosello” non prova assolutamente l'acquisto in contrabbando della società SDP s.r.l. di Napoli. La seconda parte della motivazione è una motivazione apparente che nulla dice, slegata dal motivo di ricorso e astrattamente idonea ad essere inserita in qualsiasi sentenza. In particolare non si comprende come la “conferma dell'impianto probatorio” ovvero la
3 presunta esistenza di una “frode carosello” sia idonea provare che una delle fornitrici della ricorrente abbia venduto gasolio “di contrabbando”; a ciò si aggiunga che non risulta nemmeno depositata l'ordinanza di applicazione della misura cautelare cui si fa riferimento. Lamenta l'appellante il mancato deposito di atti cui la motivazione della sentenza fa riferimento ed in particolare alle ordinanze cautelari emesse nell'ambito del proc. Penale. Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Dogane ha contestato alla ricorrente l'evasione dell'accisa regolarmente pagata poiché alcune indagini penali (quindi ipotesi di reato) avrebbero appurato che la SDP avrebbe acquistato gasolio estero miscelato con olio evadendo l'accisa. Pone quindi a fondamento degli atti impugnati, si ribadisce senza alcun riscontro probatorio, una doppia presunzione: 1) che Società_1il gasolio acquistato dalla fosse proprio quello che la SDP avrebbe Società_1acquistato in contrabbando;
2) che la s.r.l. fosse stata consapevole delle qualità del gasolio di cui alle nove forniture in contestazione. Ma come avrebbe Società_1potuto la Carburanti sapere che il carburante di n. 9 forniture su migliaia fatte da più fornitori nel corso del 2019 potevano essere state acquistate evadendo l'accisa? Dagli atti impugnati non emerge alcun elemento probatorio atto a sostenere che la Società_1 s.r.l. avrebbe sottratto il prodotto energetico al pagamento dell'accisa. A fronte di tali specifiche e documentate allegazioni nulla la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha replicato, limitandosi genericamente ad affermare che
“Sulla base di tali considerazioni la Dogana ha ritenuto che vi fossero i presupposti per il recupero delle accise asseritamente non corrisposte”.
II - NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA PRONUNCIA SUL MOTIVO RELATIVO AL DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 LEGGE N. 212/2000 – VIOLAZIONE DELL' ART. 42 D.P.R.600/1973 – VIOLAZIONE DELL'ART. 41, CO.2, LETT.C) – CARTA DEI DI-RITTI FOND. DELL'U.E.
Con il secondo motivo di ricorso è stato è stata testualmente eccepito che: “Dalle argomentazioni sopra esposte, oltre all'evidente mancanza di prova della violazione contestata, emerge evidente il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato. Difatti, lo stesso, pur facendo generico riferimento ai PVC n. 69/2021 e n. 147/2021, non riporta le parti essenziali del detto provvedimento, al fine di rendere palese il percorso logico giuridico che ha indotto l'Amministrazione a contestare una inesistente
4 violazione”. Nonostante l'importanza e decisività di tale motivo di ricorso, nulla il giudice di primo grado afferma in merito con evidente nullità della sentenza per omessa pronuncia.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo di accogliere l'appello e annullare gli impugnati provvedimenti, siccome illegittimi;
- condannare in ogni caso l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai difensori per dichiarazione di anticipo.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UADM CAMPANIA 1 (già Ufficio delle Dogane di Napoli 2), che nelle sue controdeduzioni riaffermava la infondatezza delle eccezioni proposte da controparte e la legittimità delle motivazioni poste a base della sentenza impugnata. Secondo l'ente appellato la decisione dei Giudici ha trovato piena conferma nella copiosa documentazione in atti;
documentazione con altissimo valore legale trattandosi di atti di Polizia Giudiziaria ed Autorità Giudiziaria. Dalle indagini penali è emerso, infatti, che le “società cartiere” (quindi le società fittizie create per emettere fatture per operazioni mai avvenute) erano Società_1le società fornitrici della srl, pertanto, il recupero della relativa accisa da parte dell'ADM era pienamente legittimo. Quanto alla eccezione di parte appellante di mancanza di prova dell'elemento soggettivo, inteso come mancanza della prova che Società_1la srl conoscesse la natura fraudolenta dell'operazione, questa viene smentita dalle stesse risultanze di causa: dall'accertamento della GDF è emerso che per Società_1anni la srl ha acquistato consistenti partite di prodotti petroliferi da molteplici imprese risultate delle mere “cartiere”, opportunamente interposte nelle operazioni commerciali tra le reali controparti al fine di realizzare un meccanismo di Società_1frode dell'IVA. Un ragionamento del tipo di quello fatto dalla avrebbe un senso in un contesto, differente da quello di specie, in cui ad esempio, fosse stata Società_1fornita solo la prova di una frode estranea e lontana dalla ma tanto Società_1non è, in quanto come detto sopra, nel caso di specie la non è estranea alla vicenda fraudolenta ma è una dei soggetti agenti.
Quanto al secondo motivo di appello relativo al vizio di motivazione degli atti impugnati , l'Agenzia appellata affermava la piena legittimità della motivazione per relationem in quanto negli atti impositivi vi è un richiamo al pvc assolutamente legittimo ai fini dell'emissione degli stessi, considerato che, non solo, sussiste un richiamo specifico al processo verbale di constatazione redatto dall'Ufficio delle 5 Dogane, ma negli atti notificati vengono riportati anche i passaggi essenziali che permettono di comprendere la violazione contestata alla Società. In particolare, il PVC era motivato in modo soddisfacente e adeguato, tale da consentire alla contribuente di comprendere i motivi della contestazione. Non sussiste la violazione dello Statuto del Contribuente in ordine al vizio di motivazione. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della udienza, questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1Quanto al primo motivo di appello dal P.V.C. risulta che la soc. ha effettuato nr. 9 acquisti dalla soc. SDP. per un totale di 316.000 litri, ed una accisa evasa pari ad € 195.098,40 come da schema ivi riportato al foglio 466 per un Totale Litri 316.000. Tale conclusione ben si evince dal PVC. Dalle indagini penali è emerso che le “società cartiere” (quindi le società fittizie create per emettere fatture per operazioni mai Società_1avvenute) erano le società fornitrici della srl, pertanto, il recupero della relativa accisa da parte dell'ADM appare senz'altro legittimo. La certezza della vicenda fraudolenta nella quale è stato accertato il pieno coinvolgimento della Società_1 ha dunque legittimato il recupero dell'accisa. La GDF ha accertato che Società_1per anni la srl ha acquistato consistenti partite di prodotti petroliferi da molteplici imprese risultate delle mere “cartiere”, opportunamente interposte nelle operazioni commerciali tra le reali controparti al fine di realizzare un meccanismo di frode dell'IVA. Pertanto, a nulla rilevano le contestazioni di parte appellante relative ad Società_1una mancanza di responsabilità della per non essere la stessa tenuta ad “assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni a livello degli operatori a monte”, e ciò in quanto è in atti il pieno coinvolgimento nell'operazione fraudolenta e d'altra parte come osservato dall'appellato si tratta di soggetti che da anni operavano professionalmente sul mercato , quindi che avevano piena conoscenza delle normative e dei rischi connessi alla loro attività.
Quanto al secondo motivo, questa Corte condivide quanto già affermato dai giudici del primo grado circa la piena validità della motivazione per relationem, soprattutto
6 nell'ipotesi, verificatasi nella fattispecie in esame, in cui la parte contribuente è stata posta a conoscenza dell'atto presupposto (il PVC). Né la mancanza in atti della ordinanza cautelare può determinare una diversa decisione dal momento che essa è stata solo menzionata per rafforzare la presenza di gravi indizi di colpevolezza in sede penale, a riprova della serietà della indagine svolta dalla GdF.
Pertanto l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.800,00 oltre accessori di legge.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7014/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Società_1i S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 1 - Sede Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2 - Via A. De Gasperi 20 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4271/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI
1 sez. 5 e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17028 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 17025 ACCISE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIONE) Resistente/Appellato: (VEDI QUANTO RIPORTATO IN MOTIVAZIONE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1La soc. srl ha proposto appello avverso la sentenza nr. 4721\5\2025, pronunciata il 7\2\20225 e depositata il 10\3\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione collegiale ha rigettato il ricorso da lei proposto nei confronti dell'avviso di pagamento prot. n. 17025/RU del 18.4.2024 e l'atto di irrogazione di sanzioni amministrative prot. n. 17028/RU del 18.4.2024, notificati in pari data, emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ex Ufficio delle Dogane di Napoli 2, oggi denominato UADM Campania 1, con i quali veniva chiesto rispettivamente, il pagamento della somma di euro 195.098,40 a titolo di accise evase oltre interessi e indennità di mora e di euro 5.144,00 a titolo di sanzione.
Gli atti traevano origine da un processo verbale di constatazione redatto in data 14.10.2022 dalla Guardia di Finanza - Nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli - sez. accise su oli minerali, relativo agli anni di imposta 2016, 2017 e 2018, nel Società_1quale la s.r.l. era risultata parte di una frode iva, c.d. "frode carosello". Dalle indagini della GdF era scaturito un procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Nola nel cui ambito era stata emessa una ordinanza di custodia Società_1cautelare. In pratica era emerso che la s.r.l., sfruttando la presenza di interposizioni fittizie, aveva acquistato prodotti energetici sottocosto su base PLATTS e utilizzato le connesse fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Nel ricorso Società_1introduttivo la srl eccepiva l'illegittimità degli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per violazione dell'onere probatorio nonché, per essere stati motivati per relationem.
2 Nella motivazione della impugnata sentenza i giudici di prime cure per quanto concerne il vizio di motivazione dell'avviso di pagamento ritenevano che l'atto impugnato fosse sufficientemente motivato secondo quanto richiesto dalla normativa generale e quella di settore ed evidenziavano che proprio la precisa motivazione del provvedimento in esame aveva consentito alla ricorrente di argomentare dettagliatamente le proprie doglianze. Inoltre, la Corte osservava che, una copia del PVC, fondante il provvedimento impugnato, era stata consegnata al rappresentante Nominativo_1legale della società, , al termine dell'attività di verifica e sottoscritta personalmente. I Giudici di prime cure, in relazione al secondo motivo di ricorso e cioè alla mancanza di prove, rilevavano che l'impianto probatorio raccolto dai militari della Guardia di Finanza aveva trovato pieno sostegno e conferma nel procedimento penale della Procura di Nola con l'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale in data 6/10/2020 e misura cautelare reale in data 21/10/2020. Per quanto concerne l'infondatezza dell'accertamento la Corte, dall'esame della documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza, rilevava che erano stati riscontrati acquisti effettuati dalla ricorrente a partire dall'1/01/2016 di quantitativi di gasolio per autotrazione immessi in consumo e in particolare l. 316000 dalla SDP Srl di Napoli, in contrabbando, relativamente alla cessione di prodotto alla società ricorrente. Sulla base di tali considerazioni la Dogana ha ritenuto che vi fossero i presupposti per il recupero delle accise asseritamente non corrisposte.
Nell'atto di appello la soc. impugnante ha presentato i seguenti motivi:
I - NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA PRONUNCIA SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA E 4 CONSEGUENTE DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA STESSA SENTENZA – ERROR IN PROCEDENDO – CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 2967 C.C. SULL'ONERE PROBATORIO – VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 19 D.P.R. N. 633 DEL 1972 E ARTT. 75 E 109 TUIR. Secondo la soc. appellante la prima parte della motivazione relativa alla circostanza che dal PVC si evinceva che la ricorrente sarebbe stata parte di una cd. “frode carosello” non prova assolutamente l'acquisto in contrabbando della società SDP s.r.l. di Napoli. La seconda parte della motivazione è una motivazione apparente che nulla dice, slegata dal motivo di ricorso e astrattamente idonea ad essere inserita in qualsiasi sentenza. In particolare non si comprende come la “conferma dell'impianto probatorio” ovvero la
3 presunta esistenza di una “frode carosello” sia idonea provare che una delle fornitrici della ricorrente abbia venduto gasolio “di contrabbando”; a ciò si aggiunga che non risulta nemmeno depositata l'ordinanza di applicazione della misura cautelare cui si fa riferimento. Lamenta l'appellante il mancato deposito di atti cui la motivazione della sentenza fa riferimento ed in particolare alle ordinanze cautelari emesse nell'ambito del proc. Penale. Nella fattispecie in esame l'Agenzia delle Dogane ha contestato alla ricorrente l'evasione dell'accisa regolarmente pagata poiché alcune indagini penali (quindi ipotesi di reato) avrebbero appurato che la SDP avrebbe acquistato gasolio estero miscelato con olio evadendo l'accisa. Pone quindi a fondamento degli atti impugnati, si ribadisce senza alcun riscontro probatorio, una doppia presunzione: 1) che Società_1il gasolio acquistato dalla fosse proprio quello che la SDP avrebbe Società_1acquistato in contrabbando;
2) che la s.r.l. fosse stata consapevole delle qualità del gasolio di cui alle nove forniture in contestazione. Ma come avrebbe Società_1potuto la Carburanti sapere che il carburante di n. 9 forniture su migliaia fatte da più fornitori nel corso del 2019 potevano essere state acquistate evadendo l'accisa? Dagli atti impugnati non emerge alcun elemento probatorio atto a sostenere che la Società_1 s.r.l. avrebbe sottratto il prodotto energetico al pagamento dell'accisa. A fronte di tali specifiche e documentate allegazioni nulla la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha replicato, limitandosi genericamente ad affermare che
“Sulla base di tali considerazioni la Dogana ha ritenuto che vi fossero i presupposti per il recupero delle accise asseritamente non corrisposte”.
II - NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA PRONUNCIA SUL MOTIVO RELATIVO AL DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 LEGGE N. 212/2000 – VIOLAZIONE DELL' ART. 42 D.P.R.600/1973 – VIOLAZIONE DELL'ART. 41, CO.2, LETT.C) – CARTA DEI DI-RITTI FOND. DELL'U.E.
Con il secondo motivo di ricorso è stato è stata testualmente eccepito che: “Dalle argomentazioni sopra esposte, oltre all'evidente mancanza di prova della violazione contestata, emerge evidente il difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato. Difatti, lo stesso, pur facendo generico riferimento ai PVC n. 69/2021 e n. 147/2021, non riporta le parti essenziali del detto provvedimento, al fine di rendere palese il percorso logico giuridico che ha indotto l'Amministrazione a contestare una inesistente
4 violazione”. Nonostante l'importanza e decisività di tale motivo di ricorso, nulla il giudice di primo grado afferma in merito con evidente nullità della sentenza per omessa pronuncia.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo di accogliere l'appello e annullare gli impugnati provvedimenti, siccome illegittimi;
- condannare in ogni caso l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione ai difensori per dichiarazione di anticipo.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UADM CAMPANIA 1 (già Ufficio delle Dogane di Napoli 2), che nelle sue controdeduzioni riaffermava la infondatezza delle eccezioni proposte da controparte e la legittimità delle motivazioni poste a base della sentenza impugnata. Secondo l'ente appellato la decisione dei Giudici ha trovato piena conferma nella copiosa documentazione in atti;
documentazione con altissimo valore legale trattandosi di atti di Polizia Giudiziaria ed Autorità Giudiziaria. Dalle indagini penali è emerso, infatti, che le “società cartiere” (quindi le società fittizie create per emettere fatture per operazioni mai avvenute) erano Società_1le società fornitrici della srl, pertanto, il recupero della relativa accisa da parte dell'ADM era pienamente legittimo. Quanto alla eccezione di parte appellante di mancanza di prova dell'elemento soggettivo, inteso come mancanza della prova che Società_1la srl conoscesse la natura fraudolenta dell'operazione, questa viene smentita dalle stesse risultanze di causa: dall'accertamento della GDF è emerso che per Società_1anni la srl ha acquistato consistenti partite di prodotti petroliferi da molteplici imprese risultate delle mere “cartiere”, opportunamente interposte nelle operazioni commerciali tra le reali controparti al fine di realizzare un meccanismo di Società_1frode dell'IVA. Un ragionamento del tipo di quello fatto dalla avrebbe un senso in un contesto, differente da quello di specie, in cui ad esempio, fosse stata Società_1fornita solo la prova di una frode estranea e lontana dalla ma tanto Società_1non è, in quanto come detto sopra, nel caso di specie la non è estranea alla vicenda fraudolenta ma è una dei soggetti agenti.
Quanto al secondo motivo di appello relativo al vizio di motivazione degli atti impugnati , l'Agenzia appellata affermava la piena legittimità della motivazione per relationem in quanto negli atti impositivi vi è un richiamo al pvc assolutamente legittimo ai fini dell'emissione degli stessi, considerato che, non solo, sussiste un richiamo specifico al processo verbale di constatazione redatto dall'Ufficio delle 5 Dogane, ma negli atti notificati vengono riportati anche i passaggi essenziali che permettono di comprendere la violazione contestata alla Società. In particolare, il PVC era motivato in modo soddisfacente e adeguato, tale da consentire alla contribuente di comprendere i motivi della contestazione. Non sussiste la violazione dello Statuto del Contribuente in ordine al vizio di motivazione. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della udienza, questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Società_1Quanto al primo motivo di appello dal P.V.C. risulta che la soc. ha effettuato nr. 9 acquisti dalla soc. SDP. per un totale di 316.000 litri, ed una accisa evasa pari ad € 195.098,40 come da schema ivi riportato al foglio 466 per un Totale Litri 316.000. Tale conclusione ben si evince dal PVC. Dalle indagini penali è emerso che le “società cartiere” (quindi le società fittizie create per emettere fatture per operazioni mai Società_1avvenute) erano le società fornitrici della srl, pertanto, il recupero della relativa accisa da parte dell'ADM appare senz'altro legittimo. La certezza della vicenda fraudolenta nella quale è stato accertato il pieno coinvolgimento della Società_1 ha dunque legittimato il recupero dell'accisa. La GDF ha accertato che Società_1per anni la srl ha acquistato consistenti partite di prodotti petroliferi da molteplici imprese risultate delle mere “cartiere”, opportunamente interposte nelle operazioni commerciali tra le reali controparti al fine di realizzare un meccanismo di frode dell'IVA. Pertanto, a nulla rilevano le contestazioni di parte appellante relative ad Società_1una mancanza di responsabilità della per non essere la stessa tenuta ad “assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni a livello degli operatori a monte”, e ciò in quanto è in atti il pieno coinvolgimento nell'operazione fraudolenta e d'altra parte come osservato dall'appellato si tratta di soggetti che da anni operavano professionalmente sul mercato , quindi che avevano piena conoscenza delle normative e dei rischi connessi alla loro attività.
Quanto al secondo motivo, questa Corte condivide quanto già affermato dai giudici del primo grado circa la piena validità della motivazione per relationem, soprattutto
6 nell'ipotesi, verificatasi nella fattispecie in esame, in cui la parte contribuente è stata posta a conoscenza dell'atto presupposto (il PVC). Né la mancanza in atti della ordinanza cautelare può determinare una diversa decisione dal momento che essa è stata solo menzionata per rafforzare la presenza di gravi indizi di colpevolezza in sede penale, a riprova della serietà della indagine svolta dalla GdF.
Pertanto l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.800,00 oltre accessori di legge.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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