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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11650 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16930/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. MENNA MARIANO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. CERVONE FERDINANDO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/07/2024 la sig.ra premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 06.10.2004 con il sig. ; CP_1 - che dall'unione tra i predetti sono nati i figli: (15.11.2004) maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, (27.11.2007) e (9.10.2013); Per_2 Per_3
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
Solo in data 28.10.2025 si costituiva il sig. il quale non si opponeva alla CP_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi, e deduceva di aver raggiunto un accordo a totale definizione della controversia.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 15.04.2025, attesa la irregolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione al resistente, il GI autorizzava la rinotifica.
Alla successiva udienza di prima comparizione dei coniugi del 11.09.2025 le parti comparivano innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis
14 c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà del resistente di costituirsi in giudizio al fine di raggiungere un accordo transattivo.
Alla successiva udienza cartolare del 4.11.2025 i coniugi depositavano note scritte con cui deducevano di aver raggiunto un accordo a totale definizione della controversia alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate. Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c. Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
“1. Affidamento e Collocamento dei Figli: Le parti confermano e convengono le condizioni sull'affidamento e il collocamento dei figli e (minori) e Persona_4 Persona_5 Persona_6
(maggiorenne autosufficiente) come dettagliato nel ricorso per separazione giudiziale, da intendersi qui integralmente richiamate.
Affido condiviso con il coniuge dei figli minori con diritto di visita di questi ultimi del coniuge
[...]
nel senso che i minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che CP_1 tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorreranno con il padre: il lunedì ed il mercoledì come giorni infrasettimanali;
i fine settimana alternati;
per 15 giorni consecutivi - durante il periodo estivo - un periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, mentre per altri 15 giorni consecutivi i figli trascorreranno con la madre un periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per cinque giorni consecutivi un periodo da collocarsi ad anni alterni durante le vacanze natalizie o pasquali, in modo che durante quelle natalizie il periodo comprenda il giorno di Natale o quello di Capodanno e durante le vacanze pasquali comprenda il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
2. Assegnazione Casa Familiare: Le parti confermano e convengono l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra come stabilito e richiesto nel ricorso per separazione giudiziale. Parte_2
3. Assegno di Mantenimento per i Figli: il sig. si impegna a corrispondere, a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e l'importo di € Persona_4 Persona_5
200,00 (duecento/00) mensili per ciascun minore, per un totale di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con decorrenza dalla data dell'omologazione del presente accordo. Tale somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) appare congrua in considerazione di alcuni aspetti economici di rilievo e di seguito indicati. Invero, il sig. provvede tuttora mensilmente al pagamento delle due utenze telefoniche CP_1 relative ai due cellulari in uso ad entrambi i figli minorenni, e . Inoltre, il sig. Per_2 Per_5 [...]
ha rinunciato all'assegno familiare (ANF) in busta paga in favore della ricorrente, ad oggi CP_1 pari ad € 417,00 mensili circa, cosi come dichiarato anche dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio. Ragion per cui, in considerazione delle ulteriori spese di cui sopra sostenute dal padre nonché a seguito della rinuncia a favore della madre dell'assegno familiare (ANF), i coniugi sono concordi nel ritenere congrua la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, €
200,00 (Euro duecento,00) per ciascun figlio, a titolo di contributo di mantenimento per i due figli minori. Va da sé che, ovviamente, le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative) saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, previo accordo. Assegno di Mantenimento per il Coniuge: Le parti confermano e convengono quanto richiesto o stabilito nel ricorso per separazione giudiziale in merito all'eventuale assegno di mantenimento per il coniuge.
4. Spese del Procedimento: Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 CP_1
23/03/1982 ;
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 35, parte I, s. Sez. S, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 07/11/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino