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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/08/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1186 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Francesco Angelo Tesoro Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Paola Fiecchi Controparte_1
RESISTENTE
Ragioni della decisione
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale domandando modificarsi le condizioni stabilite dal
Tribunale di Tivoli nella sentenza n. 1335/2016 (pubbl. il 7.7.2016), chiedendo revocarsi il contributo al mantenimento delle figlie ivi previsto, sul presupposto che la figlia “abbia avuto modo di completare gli studi e, ove non l'avesse Per_1
fatto ancora, sia comunque in grado di trovare occupazione avendo conseguito
1 certamente la laurea di I livello” e che la figlia “risulta iscritta all'Ordine Per_2
degli Psicologi del Lazio”.
2. Parte ricorrente ha dunque articolato in sede di ricorso introduttivo le seguenti domande: “A) Pronunciare, dalla data della domanda, in riforma della richiamata sentenza di divorzio, la cessazione dell'obbligo di mantenimento delle figlie e posto a carico del signor e da questi corrisposto al Per_2 Per_1 Parte_1
genitore al tempo con loro convivente signora B) Con vittoria di Controparte_1
spese di procedimento.”.
3. Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “In via Controparte_1
principale - Confermi integralmente le condizioni di divorzio richieste in accordo tra le parti e recepite dall'Ecc.mo Tribunale di Tivoli nella sentenza n. 1335/2016 inter partes emessa in data 07/07/2016 nel giudizio n. rg 6684/2014 con particolare riferimento al contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni e non ancora autosufficienti per tutte le motivazioni esposte della precedente parte espositiva. -Emetta nei confronti del sig. i provvedimenti ritenuti opportuni di cui all'articolo 473 bis 39 Parte_1
c.p.c. primo comma e condanni, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 473 bis 39
c.p.c. e per i motivi tutti spiegati in atti, lo stesso ricorrente sig. al Parte_1
risarcimento del danno nei confronti delle figlie e da Per_2 Persona_3
quantificarsi in via equitativa nella somma di euro 15.000,00 per ciascuna o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia . -Condanni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. e per i motivi tutti spiegati in atti, lo stesso ricorrente sig. Pt_1
al risarcimento del danno nei confronti della signora e delle
[...] Controparte_1
figlie e da quantificarsi in via equitativa nella somma di Per_2 Persona_3
euro 15.000,00 per ciascuna o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia In via subordinata In subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da controparte, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disporre la revoca o modifica dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie del sig. ed a Parte_1
carico dello stesso a far data dall'emissione del provvedimento definitivo del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”.
2 4. In sede di memoria di cui all'art. 473bis.17, primo comma, cod. proc. civ.,
parte ricorrente ha così modificato, riducendole, le proprie domande: “A)
Pronunciare, dalla data della domanda, in riforma della richiamata sentenza di divorzio,
la cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia posto a carico del signor Per_2
e da questi corrisposto al genitore al convivente signora Parte_1 [...]
nella misura di euro 293,50 (importo aggiornato all'attualità). B) Rigettare, CP_1
siccome irritualmente proposte e infondate nel merito, le domande riconvenzionali delle convenute. C) Con vittoria di spese di procedimento.”.
5. Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.
5.1. Costituisce questione controversa tra le parti la conseguita indipendenza economica della figlia maggiorenne Per_2
Ebbene, merita sul punto osservare che la giurisprudenza di legittimità è
pervenuta ad una sistematica ricostruzione dei principi che nel nostro ordinamento regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, nonché il riparto del relativo onere probatorio, sia nelle cause aventi per oggetto la domanda di riconoscimento del ridetto mantenimento sia in quelle concernenti il permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore obbligato.
5.2. Il Collegio ritiene di dare continuità ai condivisibili principi affermati dalla
Corte di cassazione, alla cui stregua: “Nel concetto di "indipendenza economica"
questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007,
n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. Tale la conclusione appare coerente, sul piano assiologico, con gli artt. 1,4 e 30
Cost.: i primi due che proclamano - addirittura in cima ai principi fondamentali della
3 Repubblica - essere questa "fondata sul lavoro"; il terzo che afferma il "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli", secondo una correlazione ineliminabile fra funzione educativo-formativa ed obbligo di mantenimento.
Osservandosi dunque dalla dottrina, che si è occupata ex professo dell'argomento, come,
perché si dia un senso all'obbligo economico a favore dei figli maggiorenni a carico dei genitori, ormai non più titolari di poteri disciplinari e rappresentativi, tale obbligo necessariamente si correla alla concreta condotta di impegno nella personale formazione,
o, dove terminata, nella ricerca di un impiego. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio dell'abuso del diritto, o, meglio, ricorrendo alle clausole generali da tempo caratterizzanti il nostro ordinamento, della buona fede oggettiva: il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non può sorgere già "abusivo" o "di mala fede":
onde, perché esso sia correttamente inteso, occorre che la concreta situazione economica non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta una indipendenza economica. Al riguardo, questa Corte ha da tempo operato condivisibili riferimenti ai principi predetti della "ragionevolezza", della "normalità" e del divieto di abuso del diritto (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nonché Cass. 1 febbraio 2016, n.
1858). Secondo il principio della autoresponsabilità dei soggetti, più sopra richiamato.
Non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che, come da taluno in dottrina aveva auspicato, fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno: in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità
4 di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità,
alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa".” (così Cass. Sez. 1, ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
5.3. Riassuntivamente, alla stregua dei condivisi principi di legittimità, tra le evenienze che giustificano il diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
5.4. Quanto all'onere probatorio, la Corte di cassazione ha affermato: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se,
ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle
5 proprie ambizioni.”(cfr. Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv.
658568 - 02).
5.5. Ancora, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la Corte di cassazione ha recentemente osservato quanto segue: “La giurisprudenza della
Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, che occorre ora ribadire,
secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è
onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica -
precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno,
la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost.,
ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà
tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del
6 compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. E'
opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no,
non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne.
Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.” (cfr. Cass. civ., Sez.
1, sentenza 20/09/2023, n. 26875, sottolineato aggiunto).
5.6. Da ultimo, merita osservare che il diritto del coniuge separato o divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, sia pure a tempo determinato, così dimostrando il raggiungimento di adeguate capacità (cfr., ex aliis, Cass. civ. 16 maggio 2017 n.
12063, la quale ha aggiunto che il sopravvenire di circostanze ulteriori quali, ad esempio, il licenziamento, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno).
5.7. Orbene, nel caso di specie, non è contestato che la figlia maggiorenne nata in data [...], è laureata in psicologia e risulta iscritta Per_2
all'Ordine degli psicologi del Lazio, come emerge dal documento sub 10 della produzione di parte ricorrente, ove viene indicata l'anzianità di iscrizione dal
18.12.2023, il numero d'iscrizione 29422, nonché lo studio professionale in Riano
(RM), via degli Olivi n. 3.
7 5.8. Considerato il suesposto criterio di riparto dell'onere probatorio, l'età di il conseguimento del titolo universitario e soprattutto Persona_4
l'iscrizione all'ordine professionale dimostrano che la stessa abbia conseguito piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro.
5.9. La circostanza che stia svolgendo un percorso di Persona_4
specializzazione post lauream non elide la sua adeguatezza a svolgere un lavoro,
in particolare un lavoro remunerato, ciò che del resto costituisce il presupposto dell'iscrizione ad un ordine professionale, consideratane inoltre l'età.
6. Deve conseguentemente disporsi la revoca del contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre in sede divorzile, a decorrere dal Per_2
deposito del ricorso introduttivo.
6.1. Quanto alla decorrenza della revoca, infatti, alla luce della nota e consolidata giurisprudenza di legittimità, non può accogliersi l'istanza di parte ricorrente volta a stabilire una decorrenza della ridetta revoca anteriore alla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr., ex multis, Cass.
civ. 283/2020, Cass. civ. n. 4224/2021 ove si legge: “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è
direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché
rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”).
7. Per quanto concerne la domanda risarcitoria svolta da parte resistente ai sensi dell'art. 473bis.39 cod. proc. civ., la stessa allega come “Nel caso di specie fin da ora, come meglio verrà provato nel corso del giudizio, è assolutamente provata la pluralità dei doveri genitoriali che la condotta paterna ha violato, con compertamenti di disinteresse nei confronti delle figlie e comportamenti tesi a occultare le proprie capacità
economiche per eludere l'obbligo al mantenimento delle figlie con comportamenti
8 ripetuti nel tempo e ciò denotando un alto grado di colpevolezza. Conseguentemente,
con liquidazione all'attualità, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito condanni il sig.
al risarcimento del danno nei confronti delle figlie e Parte_1 Per_2
da quantificarsi in via equitativa nella somma di euro 15.000,00 per Per_1
ciascuna o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia”.
7.1. Le suddette allegazioni, contestate da parte ricorrente, si rivelano generiche già in via di prospettazione e prive di significativi riscontri probatori, non essendo state meglio circostanziate nei termini di cui all'art. 473bis.17 cod. proc.
civ. né asseverate mediante istanze di prova precostituita né costituenda idonee ad offrirne la dimostrazione.
7.2. La domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno deve essere conseguentemente respinta.
8. Del pari, l'istanza di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
civ., dispiegata da parte resistente, non può essere accolta, in considerazione, da un lato, della fondatezza della domanda svolta da con riguardo Parte_1
alla figlia e, dall'altro, del difetto della specifica allegazione e della Per_2
dimostrazione del pregiudizio concretamente sofferto dalla parte che afferma di essere danneggiata in ragione della condotta di parte avversaria (cfr. Cass. civ.
n. 21798/2015).
9. Conclusivamente, deve essere revocato il contributo dovuto da Pt_1
per il mantenimento della figlia , con decorrenza dal
[...] Persona_4
deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ogni altra domanda è respinta.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
10. Le spese del giudizio, considerato che parte ricorrente ha in corso di causa rinunziato alla domanda svolta in sede di ricorso introduttivo con riguardo al
9 mantenimento previsto in favore della figlia sono integralmente Per_1
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, a modifica delle condizioni di divorzio vigenti inter partes,
così dispone:
- revoca il contributo al mantenimento di posto a carico del Persona_4
padre, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1186 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Francesco Angelo Tesoro Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Paola Fiecchi Controparte_1
RESISTENTE
Ragioni della decisione
1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale domandando modificarsi le condizioni stabilite dal
Tribunale di Tivoli nella sentenza n. 1335/2016 (pubbl. il 7.7.2016), chiedendo revocarsi il contributo al mantenimento delle figlie ivi previsto, sul presupposto che la figlia “abbia avuto modo di completare gli studi e, ove non l'avesse Per_1
fatto ancora, sia comunque in grado di trovare occupazione avendo conseguito
1 certamente la laurea di I livello” e che la figlia “risulta iscritta all'Ordine Per_2
degli Psicologi del Lazio”.
2. Parte ricorrente ha dunque articolato in sede di ricorso introduttivo le seguenti domande: “A) Pronunciare, dalla data della domanda, in riforma della richiamata sentenza di divorzio, la cessazione dell'obbligo di mantenimento delle figlie e posto a carico del signor e da questi corrisposto al Per_2 Per_1 Parte_1
genitore al tempo con loro convivente signora B) Con vittoria di Controparte_1
spese di procedimento.”.
3. Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “In via Controparte_1
principale - Confermi integralmente le condizioni di divorzio richieste in accordo tra le parti e recepite dall'Ecc.mo Tribunale di Tivoli nella sentenza n. 1335/2016 inter partes emessa in data 07/07/2016 nel giudizio n. rg 6684/2014 con particolare riferimento al contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni e non ancora autosufficienti per tutte le motivazioni esposte della precedente parte espositiva. -Emetta nei confronti del sig. i provvedimenti ritenuti opportuni di cui all'articolo 473 bis 39 Parte_1
c.p.c. primo comma e condanni, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 473 bis 39
c.p.c. e per i motivi tutti spiegati in atti, lo stesso ricorrente sig. al Parte_1
risarcimento del danno nei confronti delle figlie e da Per_2 Persona_3
quantificarsi in via equitativa nella somma di euro 15.000,00 per ciascuna o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia . -Condanni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. e per i motivi tutti spiegati in atti, lo stesso ricorrente sig. Pt_1
al risarcimento del danno nei confronti della signora e delle
[...] Controparte_1
figlie e da quantificarsi in via equitativa nella somma di Per_2 Persona_3
euro 15.000,00 per ciascuna o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia In via subordinata In subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avanzata da controparte, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disporre la revoca o modifica dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie del sig. ed a Parte_1
carico dello stesso a far data dall'emissione del provvedimento definitivo del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”.
2 4. In sede di memoria di cui all'art. 473bis.17, primo comma, cod. proc. civ.,
parte ricorrente ha così modificato, riducendole, le proprie domande: “A)
Pronunciare, dalla data della domanda, in riforma della richiamata sentenza di divorzio,
la cessazione dell'obbligo di mantenimento della figlia posto a carico del signor Per_2
e da questi corrisposto al genitore al convivente signora Parte_1 [...]
nella misura di euro 293,50 (importo aggiornato all'attualità). B) Rigettare, CP_1
siccome irritualmente proposte e infondate nel merito, le domande riconvenzionali delle convenute. C) Con vittoria di spese di procedimento.”.
5. Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.
5.1. Costituisce questione controversa tra le parti la conseguita indipendenza economica della figlia maggiorenne Per_2
Ebbene, merita sul punto osservare che la giurisprudenza di legittimità è
pervenuta ad una sistematica ricostruzione dei principi che nel nostro ordinamento regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, nonché il riparto del relativo onere probatorio, sia nelle cause aventi per oggetto la domanda di riconoscimento del ridetto mantenimento sia in quelle concernenti il permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore obbligato.
5.2. Il Collegio ritiene di dare continuità ai condivisibili principi affermati dalla
Corte di cassazione, alla cui stregua: “Nel concetto di "indipendenza economica"
questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007,
n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. Tale la conclusione appare coerente, sul piano assiologico, con gli artt. 1,4 e 30
Cost.: i primi due che proclamano - addirittura in cima ai principi fondamentali della
3 Repubblica - essere questa "fondata sul lavoro"; il terzo che afferma il "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli", secondo una correlazione ineliminabile fra funzione educativo-formativa ed obbligo di mantenimento.
Osservandosi dunque dalla dottrina, che si è occupata ex professo dell'argomento, come,
perché si dia un senso all'obbligo economico a favore dei figli maggiorenni a carico dei genitori, ormai non più titolari di poteri disciplinari e rappresentativi, tale obbligo necessariamente si correla alla concreta condotta di impegno nella personale formazione,
o, dove terminata, nella ricerca di un impiego. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio dell'abuso del diritto, o, meglio, ricorrendo alle clausole generali da tempo caratterizzanti il nostro ordinamento, della buona fede oggettiva: il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non può sorgere già "abusivo" o "di mala fede":
onde, perché esso sia correttamente inteso, occorre che la concreta situazione economica non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta una indipendenza economica. Al riguardo, questa Corte ha da tempo operato condivisibili riferimenti ai principi predetti della "ragionevolezza", della "normalità" e del divieto di abuso del diritto (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nonché Cass. 1 febbraio 2016, n.
1858). Secondo il principio della autoresponsabilità dei soggetti, più sopra richiamato.
Non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che, come da taluno in dottrina aveva auspicato, fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno: in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità
4 di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità,
alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa".” (così Cass. Sez. 1, ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
5.3. Riassuntivamente, alla stregua dei condivisi principi di legittimità, tra le evenienze che giustificano il diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
5.4. Quanto all'onere probatorio, la Corte di cassazione ha affermato: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se,
ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle
5 proprie ambizioni.”(cfr. Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv.
658568 - 02).
5.5. Ancora, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la Corte di cassazione ha recentemente osservato quanto segue: “La giurisprudenza della
Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, che occorre ora ribadire,
secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è
onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica -
precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno,
la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost.,
ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà
tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del
6 compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. E'
opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no,
non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne.
Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.” (cfr. Cass. civ., Sez.
1, sentenza 20/09/2023, n. 26875, sottolineato aggiunto).
5.6. Da ultimo, merita osservare che il diritto del coniuge separato o divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, sia pure a tempo determinato, così dimostrando il raggiungimento di adeguate capacità (cfr., ex aliis, Cass. civ. 16 maggio 2017 n.
12063, la quale ha aggiunto che il sopravvenire di circostanze ulteriori quali, ad esempio, il licenziamento, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno).
5.7. Orbene, nel caso di specie, non è contestato che la figlia maggiorenne nata in data [...], è laureata in psicologia e risulta iscritta Per_2
all'Ordine degli psicologi del Lazio, come emerge dal documento sub 10 della produzione di parte ricorrente, ove viene indicata l'anzianità di iscrizione dal
18.12.2023, il numero d'iscrizione 29422, nonché lo studio professionale in Riano
(RM), via degli Olivi n. 3.
7 5.8. Considerato il suesposto criterio di riparto dell'onere probatorio, l'età di il conseguimento del titolo universitario e soprattutto Persona_4
l'iscrizione all'ordine professionale dimostrano che la stessa abbia conseguito piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro.
5.9. La circostanza che stia svolgendo un percorso di Persona_4
specializzazione post lauream non elide la sua adeguatezza a svolgere un lavoro,
in particolare un lavoro remunerato, ciò che del resto costituisce il presupposto dell'iscrizione ad un ordine professionale, consideratane inoltre l'età.
6. Deve conseguentemente disporsi la revoca del contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre in sede divorzile, a decorrere dal Per_2
deposito del ricorso introduttivo.
6.1. Quanto alla decorrenza della revoca, infatti, alla luce della nota e consolidata giurisprudenza di legittimità, non può accogliersi l'istanza di parte ricorrente volta a stabilire una decorrenza della ridetta revoca anteriore alla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr., ex multis, Cass.
civ. 283/2020, Cass. civ. n. 4224/2021 ove si legge: “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è
direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché
rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”).
7. Per quanto concerne la domanda risarcitoria svolta da parte resistente ai sensi dell'art. 473bis.39 cod. proc. civ., la stessa allega come “Nel caso di specie fin da ora, come meglio verrà provato nel corso del giudizio, è assolutamente provata la pluralità dei doveri genitoriali che la condotta paterna ha violato, con compertamenti di disinteresse nei confronti delle figlie e comportamenti tesi a occultare le proprie capacità
economiche per eludere l'obbligo al mantenimento delle figlie con comportamenti
8 ripetuti nel tempo e ciò denotando un alto grado di colpevolezza. Conseguentemente,
con liquidazione all'attualità, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito condanni il sig.
al risarcimento del danno nei confronti delle figlie e Parte_1 Per_2
da quantificarsi in via equitativa nella somma di euro 15.000,00 per Per_1
ciascuna o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia”.
7.1. Le suddette allegazioni, contestate da parte ricorrente, si rivelano generiche già in via di prospettazione e prive di significativi riscontri probatori, non essendo state meglio circostanziate nei termini di cui all'art. 473bis.17 cod. proc.
civ. né asseverate mediante istanze di prova precostituita né costituenda idonee ad offrirne la dimostrazione.
7.2. La domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno deve essere conseguentemente respinta.
8. Del pari, l'istanza di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
civ., dispiegata da parte resistente, non può essere accolta, in considerazione, da un lato, della fondatezza della domanda svolta da con riguardo Parte_1
alla figlia e, dall'altro, del difetto della specifica allegazione e della Per_2
dimostrazione del pregiudizio concretamente sofferto dalla parte che afferma di essere danneggiata in ragione della condotta di parte avversaria (cfr. Cass. civ.
n. 21798/2015).
9. Conclusivamente, deve essere revocato il contributo dovuto da Pt_1
per il mantenimento della figlia , con decorrenza dal
[...] Persona_4
deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ogni altra domanda è respinta.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
10. Le spese del giudizio, considerato che parte ricorrente ha in corso di causa rinunziato alla domanda svolta in sede di ricorso introduttivo con riguardo al
9 mantenimento previsto in favore della figlia sono integralmente Per_1
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, a modifica delle condizioni di divorzio vigenti inter partes,
così dispone:
- revoca il contributo al mantenimento di posto a carico del Persona_4
padre, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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