Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/12/2025, n. 8137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8137 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08137/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05572/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5572 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ruotolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Caserta, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in LI, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
del provvedimento questorile n. -OMISSIS-/2022/D.P.A./MPS/AVV.OR/a.C., ritualmente notificato, con il quale il Questore della Provincia di Caserta ha invitato il ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. GU AS Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5572 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- che, in data 03.08.2022 il Commissariato di Polizia di Marcianise proponeva l’applicazione dell’avviso orale ex art. 3, D. Lgs. N. 159 del 2011 nei confronti di esso ricorrente;
- che esso ricorrente, infatti, sarebbe autore delle seguenti condotte “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, inosservanza dei provvedimenti, estorsione, ricettazione e resistenza a P.U.”, e si accompagnerebbe a persone pregiudicate;
- che, sempre secondo l’Amministrazione, anche la sua condotta pregressa e l’entità dell’attività illecita posta in essere, sarebbe da includere tra le persone indicate dall’art. 1 del D. Lgs. N. 159 del 06 settembre 2011.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza camerale del 10.01.2023, con ordinanza cautelare n. 63/2023, l’istanza cautelare veniva respinta.
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 dicembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) l’art. 5 d.lgs. n. 159/2011 statuisce che nei “confronti delle persone indicate all’articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona; il commissariato di Marcianise, pertanto, non aveva alcuna legittimazione a proporre l’applicazione dell’avviso orale; 2) e 3) e 4) violazione del principio di proporzionalità, atteso che il ricorrente ha pagato il proprio conto alla Giustizia e ha intrapreso un percorso personale di ravvedimento e di reinserimento sociale; 5) difetto di istruttoria; 6) il provvedimento odierno impugnato sancisce una presunzione di “pericolosità” in capo ad alcune categorie di soggetti sulla base di un’arbitraria – e del tutto irragionevole, per quel che si è già detto – selezione di reati, evidentemente considerati “sensibili”, in violazione dei princìpi di uguaglianza e ragionevolezza.
L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Come ritenuto in giurisprudenza, le misure personali di prevenzione sono finalizzate a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli, e presuppongono unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione di reati. Quanto alla misura dell'avviso orale, trattandosi di una misura di prevenzione e non repressiva, non occorre inoltre la prova dell'avvenuta commissione di reati, bensì una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale.
Come già rilevato in sede cautelare, è legittimo procedere, come nella specie, all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d. lg. 159 del 2011.
Nel caso di specie, come pure rilevato in sede cautelare, il giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente è stato motivato in ragione sia dei suoi gravi precedenti penali che delle sue frequentazioni, non richiedendosi la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili; in particolare, la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato viva dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (cfr.: Cons. St., sez. III, 9 maggio 2016 n. 1859; id., sez. III, 9 maggio 2016 n. 1859; Cons. St., sez. II, 22 novembre 2021 n. 7767).
Si tratta di una valutazione non palesemente arbitraria né illogica, che come tale sfugge alle censure proposte.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 5572 dell’anno 2022;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GU AS Di LI, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GU AS Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.