Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 738
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, considerando che i crediti tributari si erano prescritti al momento della notifica delle intimazioni di pagamento, anche assumendo che queste ultime fossero avvenute nell'anno 2019. La Corte ha altresì chiarito che l'avviso di intimazione non è un atto che obbliga all'impugnazione, ma al più interrompe la prescrizione.

  • Altro
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto assorbita tale eccezione dall'accoglimento della eccezione di prescrizione.

  • Altro
    Mancata allegazione degli atti prodromici e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto assorbita tale eccezione dall'accoglimento della eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti prodromici

    La Corte ha respinto tale eccezione, affermando che l'impugnazione degli atti non espressamente previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92 è una facoltà e non un onere, e la sua omissione non preclude la successiva impugnazione degli atti tipici.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ha implicitamente rigettato tale eccezione, procedendo alla decisione nel merito e condannando l'ATO Me1 S.p.A. alle spese, mentre ha compensato quelle con l'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 738
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 738
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo