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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 393 2025
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. AMATO IGNAZIO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PATERMO CONCETTA;
convenuto avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il dott. ha convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti Pt_1 CP_2
conclusioni: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, C.F.: – P. Iva: P.IVA_2
, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dell'importo di €. P.IVA_1
15.000,00 già sborsato dal ricorrente, a titolo di rimborso per le spese legali sostenute per il procedimento penale n. 3551/2017 R.G.N.R. del Tribunale di
Ragusa, definito con la sentenza n. 1140/2023 Reg. Sent. del 27/09-09/10/2023, oltre al pagamento delle ulteriori spese legali già preventivate ed ancora non corrisposte (doc.16) in forza della polizza RCT professionale “Difesapiù
Professionisanitarie” n. 6809501288002, oggi 50226/122/782144857 stipulata dal dott. con la predetta compagnia assicuratrice ed in virtù di quanto Parte_1
disposto dall'art. 1917 comma 3 c.c.
In subordine, ove sia ritenuto necessario, dichiarare la nullità dell'art. 4 della su richiamata polizza nella parte in cui prevede che la società non risponde delle spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che la stessa non ha designato o autorizzato, in quanto derogativa “in pejus” del disposto dell'art. 1917 comma 3
c.c., e per l'effetto condannare la compagnia assicuratrice al rimborso delle spese sostenute dal dott. per la propria difesa. Col favore delle spese e dei Pt_1
compensi del presente giudizio, con valutazione, ai fini degli articoli 96 c.p.c., del rifiuto della Assicuratrice del rifiuto all'invito a concludere una Parte_2
negoziazione assistita, atteso anche l'esito negativo della svolta mediazione. Salvo ogni altro diritto”.
La Compagnia si è costituita chiedendo il rigetto delle domande.
Il giudice ha proposto la conciliazione della lite tramite il pagamento di tutto quanto preteso dal ricorrente a spese compensate.
Con le successive note di trattazione scritta, il ricorrente ha dato atto dell'avvenuta conciliazione secondo la proposta del giudice e del relativo adempimento, dichiarando che “il giudizio potrà considerarsi transatto e conciliato”. La
Compagnia non ha depositato alcuna nota.
L'ammissione da parte dell'attore dell'avvenuta transazione stragiudiziale
(l'accordo, anche se alle condizioni proposte dal giudice, si è infatti formato fuori dal giudizio) e della sua già intervenuta attuazione comporta la cessazione della materia del contendere, la quale deve essere pronunciata con sentenza, che a sua volta può essere emessa nonostante non vi sia stato un preventivo invito alla precisazione delle conclusioni o alla discussione della causa, essendo venuta meno la controversia. Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, senza nemmeno la pronuncia sulle spese, queste essendo oggetto della transazione stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere.
Ragusa, 06/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 393 2025
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
, con l'avv. AMATO IGNAZIO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PATERMO CONCETTA;
convenuto avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il dott. ha convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti Pt_1 CP_2
conclusioni: “VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, C.F.: – P. Iva: P.IVA_2
, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dell'importo di €. P.IVA_1
15.000,00 già sborsato dal ricorrente, a titolo di rimborso per le spese legali sostenute per il procedimento penale n. 3551/2017 R.G.N.R. del Tribunale di
Ragusa, definito con la sentenza n. 1140/2023 Reg. Sent. del 27/09-09/10/2023, oltre al pagamento delle ulteriori spese legali già preventivate ed ancora non corrisposte (doc.16) in forza della polizza RCT professionale “Difesapiù
Professionisanitarie” n. 6809501288002, oggi 50226/122/782144857 stipulata dal dott. con la predetta compagnia assicuratrice ed in virtù di quanto Parte_1
disposto dall'art. 1917 comma 3 c.c.
In subordine, ove sia ritenuto necessario, dichiarare la nullità dell'art. 4 della su richiamata polizza nella parte in cui prevede che la società non risponde delle spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che la stessa non ha designato o autorizzato, in quanto derogativa “in pejus” del disposto dell'art. 1917 comma 3
c.c., e per l'effetto condannare la compagnia assicuratrice al rimborso delle spese sostenute dal dott. per la propria difesa. Col favore delle spese e dei Pt_1
compensi del presente giudizio, con valutazione, ai fini degli articoli 96 c.p.c., del rifiuto della Assicuratrice del rifiuto all'invito a concludere una Parte_2
negoziazione assistita, atteso anche l'esito negativo della svolta mediazione. Salvo ogni altro diritto”.
La Compagnia si è costituita chiedendo il rigetto delle domande.
Il giudice ha proposto la conciliazione della lite tramite il pagamento di tutto quanto preteso dal ricorrente a spese compensate.
Con le successive note di trattazione scritta, il ricorrente ha dato atto dell'avvenuta conciliazione secondo la proposta del giudice e del relativo adempimento, dichiarando che “il giudizio potrà considerarsi transatto e conciliato”. La
Compagnia non ha depositato alcuna nota.
L'ammissione da parte dell'attore dell'avvenuta transazione stragiudiziale
(l'accordo, anche se alle condizioni proposte dal giudice, si è infatti formato fuori dal giudizio) e della sua già intervenuta attuazione comporta la cessazione della materia del contendere, la quale deve essere pronunciata con sentenza, che a sua volta può essere emessa nonostante non vi sia stato un preventivo invito alla precisazione delle conclusioni o alla discussione della causa, essendo venuta meno la controversia. Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, senza nemmeno la pronuncia sulle spese, queste essendo oggetto della transazione stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere.
Ragusa, 06/11/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)