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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 482 / 2024 promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
via Triflisco n.48/A; nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CP_1 C.F._2
via Tombe Garibaldine n.21;
nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CP_2 C.F._3
alla via Egisto Ferroni n.20; con il patrocinio dell'avv. Alessandro Simone, con elezione di domicilio in Formicola (CE), via Stefano
Caputo 24/26; contro
, in persona del legale rappresentante, p. IVA, con sede in Controparte_3
Cossato (BI), via Matteotti n. 21/B - contumace
Oggetto: attribuzione del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso all'ex moglie non risposata e ai figli di nato a [...] in data [...], c.f. , deceduto a Bellona Persona_1 C.F._4
(CE) il 17.09.2022
Conclusioni: per i ricorrenti
Accertarsi e dichiararsi - Il diritto dei sigg. ri , e ognuno per Parte_1 CP_2 CP_1 la propria quota a vedersi riconosciuto il tfr e l'indennità sostituiva del preavviso spettanti quali aventi diritto a seguito del decesso del sig. per l'importo complessivo netto di € 4.631,08 di cui Persona_1
1.823,76 a titolo di Tfr ed euro 2.807,32 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale si chiede accertarsi la maggiore o minore somma dovuta;
-
pagina 1 di 3 Condannarsi in ogni caso la società in persona del legale rapp. te p.t. al pagamento Controparte_3
di spese competenze ed onorari di lite con attribuzione al costituito procuratore. per la resistente:
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 17 novembre 2024 i ricorrenti esponevano di essere rispettivamente l'ex coniuge non risposata e i figli di che quest'ultimo aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato Persona_1 per la , ora in liquidazione volontaria, e che il rapporto di lavoro si era estinto per CP_3 decesso del lavoratore;
che il datore di lavoro non aveva provveduto al versamento dell'indennità di preavviso e del trattamento di fine rapporto;
agivano per il pagamento di detti emolumenti, oltre interessi, rivalutazione, spese e distrazione. Sebbene regolarmente notificata, la convenuta non si costituiva nel procedimento e veniva pertanto dichiarata contumace. All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'art. 2122 c.c. prevede che, in caso di morte del lavoratore, l'indennità di preavviso di cui all'art. 2118, comma 3, c.c. e il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. “devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.”
L'art. 12 bis l. 898/1970 prevede poi che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato che è deceduto in data 17 settembre Persona_1
2022 (cfr. certificato in atti), ha maturato un'indennità di preavviso ai sensi dell'art. 2118, comma 3, c.c. di € 2.807,32 e un trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. di € 1.823,76 c.c. (cfr. buste paga e cud in atti).
Per contro, non essendosi costituita, la convenuta non ha dimostrato di aver già provveduto al versamento di tali emolumenti o comunque che gli stessi non fossero dovuti o fossero dovuti in misura inferiore. ed hanno documentato di essere figli di (cfr. certificati in atti). CP_1 CP_2 Persona_1 Pt_1
ha documentato di aver divorziato da in data 22 agosto 2022 mantenendosi libera
[...] Persona_1 di stato (cfr. certificato in atti); non ha tuttavia documentato – e nemmeno allegato – la sussistenza dell'ulteriore presupposto del proprio diritto, ovvero di essere stata titolare di assegno divorzile.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. risulta quindi dimostrato il diritto dei soli ed a percepire CP_1 CP_2 le indennità di cui all'art. 2122, comma 1, c.c. La convenuta dovrà pertanto essere condannata a versare a tali soggetti l'indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto maturati da in Persona_1 conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, quantificati come sopra. In assenza di accordo fra pagina 2 di 3 le parti e in assenza di qualsivoglia allegazione sullo stato di bisogno delle stesse, detto emolumento dovrà essere suddiviso fra le stesse in uguale misura. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su detti importi dovranno inoltre calcolarsi gli interessi e la rivalutazione.
Secondo i criteri di cui al DM 55/2014 le spese di lite si liquidano in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Tenuto conto del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. la Controparte_3 dovrà corrispondere dette spese a ed nulla si dispone invece in relazione a CP_1 CP_2 Pt_1
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si dispone infine la distrazione in favore del procuratore.
[...]
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: condanna a corrispondere a ed Controparte_3 CP_1 [...] nella misura del 50% ciascuno, l'importo di € 4.631,08, oltre interessi e rivalutazione, CP_2 nonché le spese di lite, liquidate in € 1.200,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 11/03/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 482 / 2024 promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
via Triflisco n.48/A; nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CP_1 C.F._2
via Tombe Garibaldine n.21;
nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...] CP_2 C.F._3
alla via Egisto Ferroni n.20; con il patrocinio dell'avv. Alessandro Simone, con elezione di domicilio in Formicola (CE), via Stefano
Caputo 24/26; contro
, in persona del legale rappresentante, p. IVA, con sede in Controparte_3
Cossato (BI), via Matteotti n. 21/B - contumace
Oggetto: attribuzione del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso all'ex moglie non risposata e ai figli di nato a [...] in data [...], c.f. , deceduto a Bellona Persona_1 C.F._4
(CE) il 17.09.2022
Conclusioni: per i ricorrenti
Accertarsi e dichiararsi - Il diritto dei sigg. ri , e ognuno per Parte_1 CP_2 CP_1 la propria quota a vedersi riconosciuto il tfr e l'indennità sostituiva del preavviso spettanti quali aventi diritto a seguito del decesso del sig. per l'importo complessivo netto di € 4.631,08 di cui Persona_1
1.823,76 a titolo di Tfr ed euro 2.807,32 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale si chiede accertarsi la maggiore o minore somma dovuta;
-
pagina 1 di 3 Condannarsi in ogni caso la società in persona del legale rapp. te p.t. al pagamento Controparte_3
di spese competenze ed onorari di lite con attribuzione al costituito procuratore. per la resistente:
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 17 novembre 2024 i ricorrenti esponevano di essere rispettivamente l'ex coniuge non risposata e i figli di che quest'ultimo aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato Persona_1 per la , ora in liquidazione volontaria, e che il rapporto di lavoro si era estinto per CP_3 decesso del lavoratore;
che il datore di lavoro non aveva provveduto al versamento dell'indennità di preavviso e del trattamento di fine rapporto;
agivano per il pagamento di detti emolumenti, oltre interessi, rivalutazione, spese e distrazione. Sebbene regolarmente notificata, la convenuta non si costituiva nel procedimento e veniva pertanto dichiarata contumace. All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'art. 2122 c.c. prevede che, in caso di morte del lavoratore, l'indennità di preavviso di cui all'art. 2118, comma 3, c.c. e il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. “devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.”
L'art. 12 bis l. 898/1970 prevede poi che “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato che è deceduto in data 17 settembre Persona_1
2022 (cfr. certificato in atti), ha maturato un'indennità di preavviso ai sensi dell'art. 2118, comma 3, c.c. di € 2.807,32 e un trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c. di € 1.823,76 c.c. (cfr. buste paga e cud in atti).
Per contro, non essendosi costituita, la convenuta non ha dimostrato di aver già provveduto al versamento di tali emolumenti o comunque che gli stessi non fossero dovuti o fossero dovuti in misura inferiore. ed hanno documentato di essere figli di (cfr. certificati in atti). CP_1 CP_2 Persona_1 Pt_1
ha documentato di aver divorziato da in data 22 agosto 2022 mantenendosi libera
[...] Persona_1 di stato (cfr. certificato in atti); non ha tuttavia documentato – e nemmeno allegato – la sussistenza dell'ulteriore presupposto del proprio diritto, ovvero di essere stata titolare di assegno divorzile.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. risulta quindi dimostrato il diritto dei soli ed a percepire CP_1 CP_2 le indennità di cui all'art. 2122, comma 1, c.c. La convenuta dovrà pertanto essere condannata a versare a tali soggetti l'indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto maturati da in Persona_1 conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, quantificati come sopra. In assenza di accordo fra pagina 2 di 3 le parti e in assenza di qualsivoglia allegazione sullo stato di bisogno delle stesse, detto emolumento dovrà essere suddiviso fra le stesse in uguale misura. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su detti importi dovranno inoltre calcolarsi gli interessi e la rivalutazione.
Secondo i criteri di cui al DM 55/2014 le spese di lite si liquidano in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Tenuto conto del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. la Controparte_3 dovrà corrispondere dette spese a ed nulla si dispone invece in relazione a CP_1 CP_2 Pt_1
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si dispone infine la distrazione in favore del procuratore.
[...]
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide: condanna a corrispondere a ed Controparte_3 CP_1 [...] nella misura del 50% ciascuno, l'importo di € 4.631,08, oltre interessi e rivalutazione, CP_2 nonché le spese di lite, liquidate in € 1.200,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 11/03/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3