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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8803/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to GIGLIO ROBERTO, come da procura in Parte_1
atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/11/24 la parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva: di avere esperito la procedura ex art. 445 bis c.p.c. conclusasi mediante decreto di omologa, delle risultanze peritali circa la maturazione del requisito sanitario dell' assegno di invalidità per;
di avere trasmesso tramite patronato tale provvedimento all' in data 19.7.24 ; di avere espletato gli CP_1 adempimenti amministrativi mirati al pagamento della prestazione ( mod. AP70); che l' era CP_1
rimasto inadempiente nonostante fosse spirato il termine di 120 giorni fissato dalla legge. Pertanto, parte ricorrente domandava il pagamento della prestazione.
L' costituiva . CP_2
A integrazione di quel che dianzi si è riportato in ordine allo sviluppo della controversia, deve aggiungersi che, da ultimo, la prestazione risulta liquidata dall' . CP_1
Ciò risulta per tabulas e, comunque, integra una circostanza non contestata.
In conseguenza, le parti non vantano più un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia e deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, nella specie sussistono i presupposti per una compensazione totale .
Infatti, se è vero che la legge fissa congruamente il termine perentorio di 120 giorni per il pagamento della prestazione oggetto del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.; trattandosi di un termine la cui osservanza è doverosa nonchè rilevante ai fini della semplificazione perseguita dalla riforma processuale in materia di invalidità assicurativa e assistenziale, nella specie si deve dar atto nella specie di una dinamica particolare.
Nella specie l'istante ha proposto ricorso per la condanna di pagamento, senza prima attendere il decorso del termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa prevista come termine a quo dall'art. 445 bis comma 5 cod. proc. civ. [ Il decreto, non impugnabile nè
modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.].
Infatti, il decreto di omologa non è stato notificato bensì solo inviato, a mezzo di posta elettronica, dal patronato che peraltro non è soggetto autorizzato dalla legge alla notifica.
Il complesso di tale situazione, evidenziando che l' ha adempiuto all'obbligazione, CP_3
comunque, prima di attendere la definizione del giudizio – provvedimento dell' 8.1.25-
comporta che di questo si deve tenere conto nella liquidazione delle spese processuali, che vengono compensate integralmente, non apparendo peraltro pertinenti le osservazioni di parte ricorrente in ordine all' esistenza di “ canali telematici”, che al più riguardano solo le domande amministrative, così come alle circolari ed al regolamento prodotti non conferenti al caso di specie .
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 21.11.24 , nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Trani, il 13/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore