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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2237/2025 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da da
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Dino Bravin e Rosanna Regazzo
- RICORRENTE -
contro
P. IVA , con sede legale in Roma, via della Stazione di S. Pietro n.65, Controparte_1 P.IVA_1
PEC: Email_1
+ semplificata, P. IVA , con sede legale in Roma, via Savoia n.78 Controparte_2 P.IVA_2
- CONTUMACI –
e contro altresì
Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Silvestri e Stefano Mattei con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Leonello Azzarini in Mestre-Venezia
- RESISTENTE - in punto : responsabilità solidale del committente ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003
FATTO
Il ricorrente ha agito per ottenere il pagamento da e quali datrici di lavoro e da CP_1 [...]
in solido ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 dei seguenti importi, maturati in relazione ad CP_3
attività lavorativa prestata - con orario al lunedì al venerdì, 7.00/18.00, con un'ora di pausa, così svolgendo dieci ore di lavoro giornaliero - nell' ambito di lavori di manutenzione presso l'impianto termoelettrico NE di RA in qualità di operaio aiuto saldatore e/o tubista, livello D1 ex Ccnl valevole per i dipendenti dell'Industria Metalmeccanica, applicato dall'azienda :
➢ € 2.632,50 quanto al periodo 20/6 – 20/7/2024 in forza di rapporto intercorso formalmente con;
➢ €3.983,07 quanto al periodo 22.7.2024 – 30.9.2024 in forza di rapporto intercorso direttamente con attivo fino al 7.8.2024 e quanto al periodo successivo fino al 30.9.2024 rimasto sospeso CP_1
La pretesa è contrastata da eccependo l' avvenuta prestazione da parte del Controparte_3
ricorrente di attività lavorativa presso la propria Centrale Andrea Palladio di Fusina per un numero di giorni e ore inferiori rispetto a quelli azionati in ricorso, riconosciuto a monte l' affidamento dei lavori alla con contratto di appalto n. JA10110460 e la concessione di autorizzazione a CP_4 subappaltare alla le (CHIAVI Controparte_1 Parte_2
IN MANO), INCLUSA VERNICIATURA E COIBENTAZIONE (LOTTO 10)” , come da lettera n. 9266 del CP_3
31.05.2023, nonché per le “ATTIVITA' (CHIAVI IN MANO), Parte_2
INCLUSA VERNICIATURA E COIBENTAZIONE (LOTTO 7)”, come da lettera n. 7412 del 09.05.2024, CP_3
con esecuzione di parte di tale subappalto mediante dipendenti in distacco, tra cui il ricorrente e non si sono costituite CP_1
La causa, istruita documentalmente, all' esito di odierna udienza da remoto, previa dichiarazione di interruzione del processo verso per intervenuta liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale CP_1
Fallimentare di , è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
Quanto a va dichiarata l' interruzione del processo per intervenuta liquidazione giudiziale con provvedimento 8.4.2025 come da visura allegata alle note finali attoreo.
Nel merito è certo siccome pacifico (non contestato) che nel periodo oggetto di causa il ricorrente è stato utilizzato in lavori manutentivi commissionati da alla , che li Controparte_3 Parte_3
ha subappaltati a , che a sua volta per l' esecuzione si è avvalsa delle prestazioni dei Controparte_1
dipendenti , incluso il ricorrente, utilizzati tramite la veste formale del distacco.
L' azionata responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 in capo, per quanto qui interessa, alla committente finale sussiste comunque in quanto la veste formale adottata ai fini dell' Controparte_3
impiego nell' appalto dei lavoratori non appare da sè sola idonea ad escludere la responsabilità delle società coinvolte nell' intera filiera dell' appalto tenuto conto dell' estensione del vincolo solidaristico ad ogni ipotesi di erogazione indiretta del lavoro in outsourcing, come da affermato indirizzo giurisprudenziale sia della Corte Costituzionale che della Cassazione.
Ci si riferisce in particolare alle note pronunce in materia di subfornitura (Corte Cost 254 del 2017), pienamente condivisibili in quanto aderenti all' attuale frammentazione dei processi produttivi con frequente dissociazione tra fruitore delle prestazioni lavorative e formale datore di lavoro.
In tale direzione la Circolare n. 6 del 29 marzo 2018 dell' , secondo cui Controparte_5
la ratio della sentenza 254/2017, ovvero la necessità di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e fruizione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati, giustifica l' estensione del vincolo solidaristico anche al distacco.
Il carattere eccezionale dell' art 29 comma 2 dlgs 276/2023 è in effetti ad oggi ampiamente superato da recente, e condivisibile, contrapposto orientamento giurisprudenziale che estende la responsabilità solidale all' utilizzatore sostanziale della prestazione a prescindere dalla veste formale prescelta dalle società coinvolte per regolare il loro rapporto.
La responsabilità in questione, nell' ottica di garantire il pagamento di retribuzioni e contributi ai lavoratori, va applicata a tutte le fattispecie di decentramento produttivo e dissociazione tra contratto di lavoro e utilizzo della prestazione, quando il committente - come nel caso di specie - ha un interesse economico concreto nell'operazione e agisce come imprenditore, o come datore di lavoro che realizza la propria attività istituzionale attraverso l'utilizzo delle prestazioni dei dipendenti dell'appaltatore.
In tal senso Cass. 25172/2019 secondo cui un' interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 porta ad escludersi che si tratti di norma eccezionale e a ritenere invece che la stessa disciplini la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento.
L' art. 4, comma 4, del D.Lgs. 136/2016 conferma tale estensione in quanto diversamente si perverrebbe all' inaccettabile operatività, per i lavoratori di imprese stabilite in un altro Stato membro “che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori”, di una tutela piu' ampia di quella dei lavoratori in distacco di imprese stabilite in Italia.
L' interpretazione corretta, e costituzionalmente orientata, non può essere dunque che quella di ritenere che il legislatore, per massimo scrupolo, abbia introdotto il citato art. 4, comma 4, del D.Lgs.
136/2016, per estendere ai lavoratori di imprese stabilite in un altro Stato membro, distaccati in Italia, la medesima tutela riconosciuta dall'art. 29 per i lavoratori (in distacco) di imprese stabilite in Italia. Nel caso di specie si tratta, oltretutto, all' evidenza di distacco fittizio siccome disposto sin dal primo giorno di lavoro (doc. 05, comunicazione di distacco) e proseguito sino alla cessazione, con utilizzo dei lavoratori rispondente all'esclusivo interesse di e non già della formale datrice di lavoro , priva di alcun interesse al distacco, tantomeno specifico, rilevante e concreto.
Quanto alle voci da ricomprendersi nella responsabilità solidale di la responsabilità solidale del CP_3 committente riguarda i trattamenti strettamente retributivi e contributi previdenziali dovuti ai lavoratori, con esclusione dunque delle indennità di natura risarcitoria o mista.
Come evidenziato anche da questo Tribunale con la sentenza n. 726 del 14.12.2022, “costituisce approdo giurisprudenziale consolidato che «in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti”.
Quanto al periodo di occupazione nel cantiere, da ultimo con le note finali il ricorrente ha rapportato la domanda alle risultanze della documentazione dimessa da che colloca l'inizio al 27 giugno 2024 CP_3
e la cessazione all'1 agosto successivo e prova l'effettuazione di straordinario giornaliero da parte del lavoratore, dal lunedì al venerdì, ricalcolando il credito per lavoro straordinario, e quello per le prestazioni ordinarie (8h/gg. x 5 gg. sett.), per tutti i giorni lavorativi ricompresi tra il 27 giugno e l'1 agosto
2024
Ne risulta, come da conteggio allegato alle note finali attoree (doc. 12), un credito del ricorrente verso i € 2.524,60 e verso di € 2.327,33 . CP_3
In base a soccombenza e tenuto conto della limitazione della domanda attorea alle risultanze er CP_3
ragioni di economia processuale, le spese di lite sono per intero a carico delle convenute in solido - liquidazione come in dispositivo
pqm
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. quanto a dichiara il processo interrotto;
Controparte_1
2. condanna quale datrice di lavoro ed in solido ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003 Controparte_3
a corrispondere al ricorrente quanto ad € 2.524,60 e quanto ad € 2.327,33, maggiorati CP_3
entrambi gli importi di accessori di legge;
3. condanna le medesime ed in via interna solidale alla rifusione delle spese di lite, che, CP_3
liquida, al netto di accessori, in euro 2.000,00, oltre al rimborso del CU se versato, e con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti avv.ti Rossana Regazzo e Dino Bravin
Venezia, 2.10.2025
Il Giudice