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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12249 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Laura Martano, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 12751 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Stefano Maria Abete (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, C.F._1 come da procura in atti;
- appellante -
E
(cf. ); CP_1 C.F._2
- appellato contumace -
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Davide Controparte_2 CP_3
AN (cf. ), giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati presso C.F._3 gli uffici dell'Avvocatura Comunale sita in alla Piazza Municipio n.
1 - Palazzo San CP_2
Giacomo;
- altro appellato -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 18.11.2025 il procuratore di parte appellante si è riportato ai propri atti di causa ed ha chiesto introitarsi la causa a sentenza rinunciando ai termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Il presente giudizio costituisce appello proposto dall Parte_1 avverso la sentenza n. 6311/2025 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in CP_2 persona del dott. A. Cappiello, pubblicata in data 22.04.2025, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 11709/2022, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e CP_1
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 07120219017705434000, notificata in data
02.02.2022, e delle iscrizioni a ruolo portate dalle sottese (tra le altre) cartelle esattoriali nn.
07120150015395817000, 07120150061935441000, 07120150140618802000, 07120160115144360000,
07120170021484144000 e 07120170055798013000, tutte relative a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni dal 2011 al 2013, con ente impositore il per Controparte_2 un importo complessivo di € 4.513,84. CP_ Con ricorso in opposizione, depositato in data 02.03.2022, il sig. eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento come sopra indicate, implicante la nullità dell'intimazione opposta per un vizio nella sequenza procedimentale ovvero per inesistenza del titolo esecutivo. Concludeva, previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento dell'intimazione n. 07120219017705434000 con riferimento alle cartelle impugnate e, di conseguenza, per la
“archiviazione” delle stesse e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Il Giudice di pace emetteva il decreto di fissazione della prima udienza ai sensi degli artt.
2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e ne disponeva la notificazione ai soggetti interessati.
Si costituiva l' , la quale eccepiva l'inammissibilità Parte_1
CP_ dell'azione in quanto la domanda proposta da andava ricondotta entro gli schemi dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per le contestazioni relative alla mancanza e/o inefficacia del titolo esecutivo, nonché dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. per l'omessa notifica delle cartelle, quest'ultima tardivamente proposta;
inoltre, deduceva la regolare notificazione di tutte le cartelle esattoriali impugnate e la mancata decorrenza dei termini prescrizionali in ragione della notifica dei vari atti interruttivi, come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio, tenuto conto altresì della sospensione di cui alla normativa COVID-19. Infine, posta la propria carenza di legittimazione passiva, concludeva per l'inammissibilità e/o il CP_4 rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ovvero con compensazione delle stesse.
2 Si costituiva, altresì, il il quale depositava documentazione relativa Controparte_2 all'avvenuta notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S. sottesi alle cartelle di pagamento in contestazione e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 6311/2025, pubblicata in data 22.04.2025, il Giudice di Pace dichiarava ammissibile il ricorso ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 689/1981 e l'accoglieva evidenziando che – ferma la notifica al ricorrente nell'anno 2011 dei verbali presupposti all'emissione delle cartelle esattoriali – le notificazioni delle cartelle di cui all'intimazione opposta, avvenute ai sensi dell'art. 140 c.p.c., difettavano dell'invio delle seconde raccomandate, determinando l'infondatezza della pretesa di Pertanto, il primo giudice dichiarava nulla l'intimazione CP_4 di pagamento n. 07120219017705434000 relativamente alle cartelle impugnate e condannava al pagamento delle spese di lite con attribuzione, compensandole tra CP_4 Controparte_2 ed il ricorrente in ragione della condotta processuale dell'ente impositore.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 10.06.2025, l
[...]
ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma in termini di rigetto dell'opposizione spiegata in I grado con accertamento della rituale notificazione delle cartelle di pagamento opposte e della mancata prescrizione del credito.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella Parte_2 parte in cui: 1) ha erroneamente valutato le evidenze probatorie;
2) non ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte in maniera generica e confusa e, in ogni caso, non maturata.
Si è costituito il il quale – nell'aderire all'appello spiegato da – Controparte_2 CP_4 ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione “simil-recuperatoria” in quanto tardivamente proposta data la regolare notificazione delle cartelle, nonché
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze dell'opponente, con istanza di una diversa considerazione della propria posizione in caso di condanna alle spese di giudizio. Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.
Non si è costituito . CP_1
3 All'esito dell'udienza del 18.11.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti, con rinunzia ai termini.
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia di non costituitosi nonostante la sua CP_1 regolare vocatio in ius.
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda spiegata in primo grado.
§ 3.
Considerato che
dal tenore della pronuncia gravata e dalle difese di parte si evince un certo grado di confusione in ordine all'esatta qualificazione della domanda proposta in I grado e alle effettive istanze dell'originario opponente, questo giudice di appello ritiene opportuno chiarire quanto segue.
Come ripetutamente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione: “Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione” (Cass. n. 32932/2024), salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal giudice di primo grado si sia formato il “giudicato interno” in ragione della mancanza di una specifica impugnazione della parte interessata, a meno che “tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta”(Cass. n. 31330/2023; cfr. sul tema anche Cass. n. 36272/2023).
Parimenti, nel giudizio di appello, “il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice
4 renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante” (da ultimo Cass. n. 6533/2024).
Ciò posto, giova rilevare che, malgrado la qualificazione giuridica dell'azione spiegata da in termini di ricorso ex artt. 22 e 23 della L. n. 689/1981, come espressamente CP_1 statuito dal giudice di prime cure, di fatto, quella proposta in I grado si configura piuttosto come un'opposizione ex art. 617 c.p.c. per i dedotti vizi sulla regolarità formale degli atti esecutivi e delle notificazioni delle cartelle esattoriali, ergo sul quomodo dell'esecuzione, e come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per le doglianze inerenti all'an debeatur.
Pertanto – ferma la non rilevabilità d'ufficio dell'eventuale vizio di ultrapetizione della sentenza gravata (cfr. ex plurimis Cass. 465/2016) e l'accertamento (passato in giudicato) del primo giudice in ordine alla circostanza che “Il ricorrente riceveva la notifica dei verbali presupposti alla emissione delle cartelle esattoriali nell' anno 2011” – se ne conclude che devono ritenersi pacificamente notificati i verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S. presupposti alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione n. 07120219017705434000, ancorché alcuna azione lato sensu recuperatoria risulti, peraltro, oggettivamente proposta nel precedente grado CP_ (non riscontrandosi una espressa contestazione di in ordine all'omessa notificazione dei verbali di infrazione al C.d.S.).
Quanto poi alla circostanza dedotta dall'originario ricorrente in merito all'omessa notificazione delle cartelle esattoriali quale vizio incidente sulla sequenza procedimentale di formazione dell'atto di intimazione impugnato, è sufficiente rilevare che tale doglianza mai avrebbe potuto formare oggetto di esame, non solo per radicarsi la competenza per materia in capo al Tribunale Ordinario, quale giudice competente per l'esecuzione, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 617, comma 1 e 480, comma 3, c.p.c., ma anche in quanto tardivamente proposta. Infatti, ferma l'avvenuta notificazione in data 02.02.2022 dell'intimazione di pagamento n. 07120219017705434000 (come si evince anche dalla documentazione in atti – cfr. all.to 15b del fascicolo appellante), il ricorso in opposizione risulta depositato al ruolo generale soltanto in data 02.03.2022 (cfr. timbro apposto sulla produzione di I grado dell'atto introduttivo di cui all.to 4 del fascicolo , ossia ben oltre il termine perentorio di 20 gg. CP_4 previsto per legge (per la precisione dopo 28 gg.).
5 § 4. Per quanto concerne, invece, la questione della regolare notificazione delle cartelle esattoriali nn. 07120150015395817000, 07120150061935441000, 07120150140618802000,
07120160115144360000, 07120170021484144000 e 07120170055798013000, presupposte all'intimazione di pagamento opposta, si evidenzia, in via preliminare, che nessuna eccezione CP_ di prescrizione risulta mai stata sollevata dal sig. né sul punto è dato rinvenire un'espressa statuizione di prime cure.
Nel nostro ordinamento le “eccezioni in senso stretto” sono rilevabili soltanto ad istanza di parte, mediante specifica e tempestiva allegazione, e si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr. Cass. n. 9810/2023; Cass. n.
18602/2013; Cass. S.U. n. 15661/2005).
Ne consegue, stante il tenore della norma di cui all'art. 2938 c.c., l'indiscussa rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, su cui questo giudice ritiene, dunque, non potersi pronunciare perché mai sollevata dall'originario ricorrente. CP_ Nell'opposizione spiegata in primo grado, infatti, si limita ad eccepire, nel merito,
l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali in relazione al solo dedotto vizio di “inesistenza del titolo esecutivo”.
Tale motivo di opposizione – come già rilevato – rientra nell'alveo di previsione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. ed impone una verifica della sussistenza o meno del diritto delle parti opposte di agire in executivis per il credito azionato con le cartelle di pagamento di cui all'impugnata intimazione.
Orbene, i titoli esecutivi alla base della pretesa creditoria azionata dall Parte_2
mediante l'intimazione di pagamento impugnata, nei limiti delle cartelle esattoriali
[...] specificamente indicate, è rappresentato dai verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della strada sottostanti a queste ultime.
Sul punto si ricorda che il verbale di accertamento di violazione del codice della strada costituisce un titolo esecutivo del tutto peculiare, in quanto acquista efficacia esecutiva con una modalità di formazione semplificata.
6 L'art. 203, comma 3, C.d.S. espressamente stabilisce: «qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui art. 17 legge 24.11. 1981 n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento». Esso, dunque, nasce autonomamente dalla commissione dell'infrazione al codice della strada;
cosicché, per effetto dell'accertamento ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è la legge a fissare la somma da pagare e a consentire all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
Ne consegue che, nel sistema delineato dal legislatore, la “notificazione” del verbale di accertamento non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma è fatto costitutivo del
(mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue tale diritto (art. 201, comma 5, C.d.S.).
Nel caso in esame l'avvenuta notificazione dei verbali di infrazione al C.d.S. – per le ragioni sopra evidenziate – risulta pacificamente accertata e/o ammessa.
In ogni caso, per mera completezza, si evidenzia altresì che risulta dimostrato per tabulas la rituale notificazione delle cartelle di pagamento:
- nn. 07120150015395817000, 07120150140618802000, 07120160115144360000 e
07120170055798013000 nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c., rispettivamente in data
21.05.2015, 15.02.2016, 06.03.2017 e 12.10.2017, tutte con consegna nelle mani della madre, sig.ra , che sottoscriveva le relate di notifica, con successivo invio delle Persona_1 raccomandate informative (C.A.N.) rispettivamente n. 689171916711 del 04.06.2015, n.
689261651449 del 22.02.2016, n. 573002839982 del 31.05.2017 e n. 573005810928 del
23.10.2017, nel pieno rispetto di tutte formalità prescritte dalla normativa vigente (cfr. art. 139 c.p.c., art. 7 della L. 890/1982 ed art. 60 del D.P.R. 600/1973; sul legittimo invio della
C.A.N. a mezzo raccomandata semplice cfr. - ex multis - Cass. n. 20736/2021; Cass. n.
4987/2021; Cass. SS.UU. n. 10012/2021 in motivazione;
Cass. n. 2229/2020).
- nn. 07120150061935441000 e 07120170021484144000 nelle forme di cui agli artt. 140 c.p.c.,
26 del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973, rispettivamente in data 07.09.2015 e
16.10.2017 (cfr. copia relate di notifica complete dei numeri di matrice su cui risultano
7 annotati anche due previ tentativi di consegna), dopo aver espletato tutte le formalità prescritte dalla legge, ossia deposito di una copia dell'atto presso la Casa Comunale con successivo invio delle C.A.D. a mezzo raccomandate A/R rispettivamente n.
689204243637 del 27.08.2015 e n. 573036004961 del 04.10.2017, con i relativi avvisi di ricevimento restituiti al mittente per compiuta giacenza.
Ne consegue per tutto quanto detto l'integrale accoglimento del gravame proposto.
§ 5. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, esse seguono la questo giudice ritiene sussistano i presupposti per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. attesa la peculiarità della vicenda. Invero, la scarsa intellegibilità degli atti e delle difese di parte ha reso ostica la ricostruzione dei fatti ai fini di una corretta decisione della causa.
D'altronde, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiara nell'affermare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.”
(Cass. n. 7992/2022; cfr. sul tema più di recente Cass. n. 9860/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6311/2025 resa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data 22.04.2025 (R.G. 11709/2022), nel giudizio CP_2 instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e rigetta CP_1
l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. revocando la statuizione di nullità dell'intimazione di pagamento n. 07120219017705434000, in relazione alle cartelle esattoriali nn. 07120150015395817000, 07120150061935441000, 07120150140618802000,
07120160115144360000, 07120170021484144000 e 07120170055798013000, e quella sul governo delle spese di lite;
8 2. Compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 23.12.2025
Il giudice dott.ssa Laura Martano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Laura Martano, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 12751 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Stefano Maria Abete (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, C.F._1 come da procura in atti;
- appellante -
E
(cf. ); CP_1 C.F._2
- appellato contumace -
NONCHÉ
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Davide Controparte_2 CP_3
AN (cf. ), giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati presso C.F._3 gli uffici dell'Avvocatura Comunale sita in alla Piazza Municipio n.
1 - Palazzo San CP_2
Giacomo;
- altro appellato -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 18.11.2025 il procuratore di parte appellante si è riportato ai propri atti di causa ed ha chiesto introitarsi la causa a sentenza rinunciando ai termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Il presente giudizio costituisce appello proposto dall Parte_1 avverso la sentenza n. 6311/2025 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in CP_2 persona del dott. A. Cappiello, pubblicata in data 22.04.2025, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 11709/2022, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e CP_1
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 07120219017705434000, notificata in data
02.02.2022, e delle iscrizioni a ruolo portate dalle sottese (tra le altre) cartelle esattoriali nn.
07120150015395817000, 07120150061935441000, 07120150140618802000, 07120160115144360000,
07120170021484144000 e 07120170055798013000, tutte relative a presunte violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni dal 2011 al 2013, con ente impositore il per Controparte_2 un importo complessivo di € 4.513,84. CP_ Con ricorso in opposizione, depositato in data 02.03.2022, il sig. eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento come sopra indicate, implicante la nullità dell'intimazione opposta per un vizio nella sequenza procedimentale ovvero per inesistenza del titolo esecutivo. Concludeva, previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento dell'intimazione n. 07120219017705434000 con riferimento alle cartelle impugnate e, di conseguenza, per la
“archiviazione” delle stesse e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Il Giudice di pace emetteva il decreto di fissazione della prima udienza ai sensi degli artt.
2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e ne disponeva la notificazione ai soggetti interessati.
Si costituiva l' , la quale eccepiva l'inammissibilità Parte_1
CP_ dell'azione in quanto la domanda proposta da andava ricondotta entro gli schemi dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per le contestazioni relative alla mancanza e/o inefficacia del titolo esecutivo, nonché dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. per l'omessa notifica delle cartelle, quest'ultima tardivamente proposta;
inoltre, deduceva la regolare notificazione di tutte le cartelle esattoriali impugnate e la mancata decorrenza dei termini prescrizionali in ragione della notifica dei vari atti interruttivi, come comprovato dalla documentazione prodotta in giudizio, tenuto conto altresì della sospensione di cui alla normativa COVID-19. Infine, posta la propria carenza di legittimazione passiva, concludeva per l'inammissibilità e/o il CP_4 rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ovvero con compensazione delle stesse.
2 Si costituiva, altresì, il il quale depositava documentazione relativa Controparte_2 all'avvenuta notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S. sottesi alle cartelle di pagamento in contestazione e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 6311/2025, pubblicata in data 22.04.2025, il Giudice di Pace dichiarava ammissibile il ricorso ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 689/1981 e l'accoglieva evidenziando che – ferma la notifica al ricorrente nell'anno 2011 dei verbali presupposti all'emissione delle cartelle esattoriali – le notificazioni delle cartelle di cui all'intimazione opposta, avvenute ai sensi dell'art. 140 c.p.c., difettavano dell'invio delle seconde raccomandate, determinando l'infondatezza della pretesa di Pertanto, il primo giudice dichiarava nulla l'intimazione CP_4 di pagamento n. 07120219017705434000 relativamente alle cartelle impugnate e condannava al pagamento delle spese di lite con attribuzione, compensandole tra CP_4 Controparte_2 ed il ricorrente in ragione della condotta processuale dell'ente impositore.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo P.E.C. del 10.06.2025, l
[...]
ha impugnato la sentenza sopra indicata, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma in termini di rigetto dell'opposizione spiegata in I grado con accertamento della rituale notificazione delle cartelle di pagamento opposte e della mancata prescrizione del credito.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella Parte_2 parte in cui: 1) ha erroneamente valutato le evidenze probatorie;
2) non ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte in maniera generica e confusa e, in ogni caso, non maturata.
Si è costituito il il quale – nell'aderire all'appello spiegato da – Controparte_2 CP_4 ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione “simil-recuperatoria” in quanto tardivamente proposta data la regolare notificazione delle cartelle, nonché
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze dell'opponente, con istanza di una diversa considerazione della propria posizione in caso di condanna alle spese di giudizio. Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.
Non si è costituito . CP_1
3 All'esito dell'udienza del 18.11.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti, con rinunzia ai termini.
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§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia di non costituitosi nonostante la sua CP_1 regolare vocatio in ius.
§ 2. Nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù e nei limiti del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda spiegata in primo grado.
§ 3.
Considerato che
dal tenore della pronuncia gravata e dalle difese di parte si evince un certo grado di confusione in ordine all'esatta qualificazione della domanda proposta in I grado e alle effettive istanze dell'originario opponente, questo giudice di appello ritiene opportuno chiarire quanto segue.
Come ripetutamente affermato dalla Corte Suprema di Cassazione: “Il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione” (Cass. n. 32932/2024), salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal giudice di primo grado si sia formato il “giudicato interno” in ragione della mancanza di una specifica impugnazione della parte interessata, a meno che “tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta”(Cass. n. 31330/2023; cfr. sul tema anche Cass. n. 36272/2023).
Parimenti, nel giudizio di appello, “il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice
4 renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante” (da ultimo Cass. n. 6533/2024).
Ciò posto, giova rilevare che, malgrado la qualificazione giuridica dell'azione spiegata da in termini di ricorso ex artt. 22 e 23 della L. n. 689/1981, come espressamente CP_1 statuito dal giudice di prime cure, di fatto, quella proposta in I grado si configura piuttosto come un'opposizione ex art. 617 c.p.c. per i dedotti vizi sulla regolarità formale degli atti esecutivi e delle notificazioni delle cartelle esattoriali, ergo sul quomodo dell'esecuzione, e come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per le doglianze inerenti all'an debeatur.
Pertanto – ferma la non rilevabilità d'ufficio dell'eventuale vizio di ultrapetizione della sentenza gravata (cfr. ex plurimis Cass. 465/2016) e l'accertamento (passato in giudicato) del primo giudice in ordine alla circostanza che “Il ricorrente riceveva la notifica dei verbali presupposti alla emissione delle cartelle esattoriali nell' anno 2011” – se ne conclude che devono ritenersi pacificamente notificati i verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S. presupposti alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione n. 07120219017705434000, ancorché alcuna azione lato sensu recuperatoria risulti, peraltro, oggettivamente proposta nel precedente grado CP_ (non riscontrandosi una espressa contestazione di in ordine all'omessa notificazione dei verbali di infrazione al C.d.S.).
Quanto poi alla circostanza dedotta dall'originario ricorrente in merito all'omessa notificazione delle cartelle esattoriali quale vizio incidente sulla sequenza procedimentale di formazione dell'atto di intimazione impugnato, è sufficiente rilevare che tale doglianza mai avrebbe potuto formare oggetto di esame, non solo per radicarsi la competenza per materia in capo al Tribunale Ordinario, quale giudice competente per l'esecuzione, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 617, comma 1 e 480, comma 3, c.p.c., ma anche in quanto tardivamente proposta. Infatti, ferma l'avvenuta notificazione in data 02.02.2022 dell'intimazione di pagamento n. 07120219017705434000 (come si evince anche dalla documentazione in atti – cfr. all.to 15b del fascicolo appellante), il ricorso in opposizione risulta depositato al ruolo generale soltanto in data 02.03.2022 (cfr. timbro apposto sulla produzione di I grado dell'atto introduttivo di cui all.to 4 del fascicolo , ossia ben oltre il termine perentorio di 20 gg. CP_4 previsto per legge (per la precisione dopo 28 gg.).
5 § 4. Per quanto concerne, invece, la questione della regolare notificazione delle cartelle esattoriali nn. 07120150015395817000, 07120150061935441000, 07120150140618802000,
07120160115144360000, 07120170021484144000 e 07120170055798013000, presupposte all'intimazione di pagamento opposta, si evidenzia, in via preliminare, che nessuna eccezione CP_ di prescrizione risulta mai stata sollevata dal sig. né sul punto è dato rinvenire un'espressa statuizione di prime cure.
Nel nostro ordinamento le “eccezioni in senso stretto” sono rilevabili soltanto ad istanza di parte, mediante specifica e tempestiva allegazione, e si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr. Cass. n. 9810/2023; Cass. n.
18602/2013; Cass. S.U. n. 15661/2005).
Ne consegue, stante il tenore della norma di cui all'art. 2938 c.c., l'indiscussa rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, su cui questo giudice ritiene, dunque, non potersi pronunciare perché mai sollevata dall'originario ricorrente. CP_ Nell'opposizione spiegata in primo grado, infatti, si limita ad eccepire, nel merito,
l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali in relazione al solo dedotto vizio di “inesistenza del titolo esecutivo”.
Tale motivo di opposizione – come già rilevato – rientra nell'alveo di previsione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. ed impone una verifica della sussistenza o meno del diritto delle parti opposte di agire in executivis per il credito azionato con le cartelle di pagamento di cui all'impugnata intimazione.
Orbene, i titoli esecutivi alla base della pretesa creditoria azionata dall Parte_2
mediante l'intimazione di pagamento impugnata, nei limiti delle cartelle esattoriali
[...] specificamente indicate, è rappresentato dai verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della strada sottostanti a queste ultime.
Sul punto si ricorda che il verbale di accertamento di violazione del codice della strada costituisce un titolo esecutivo del tutto peculiare, in quanto acquista efficacia esecutiva con una modalità di formazione semplificata.
6 L'art. 203, comma 3, C.d.S. espressamente stabilisce: «qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui art. 17 legge 24.11. 1981 n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento». Esso, dunque, nasce autonomamente dalla commissione dell'infrazione al codice della strada;
cosicché, per effetto dell'accertamento ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è la legge a fissare la somma da pagare e a consentire all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
Ne consegue che, nel sistema delineato dal legislatore, la “notificazione” del verbale di accertamento non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma è fatto costitutivo del
(mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto l'omessa notificazione estingue tale diritto (art. 201, comma 5, C.d.S.).
Nel caso in esame l'avvenuta notificazione dei verbali di infrazione al C.d.S. – per le ragioni sopra evidenziate – risulta pacificamente accertata e/o ammessa.
In ogni caso, per mera completezza, si evidenzia altresì che risulta dimostrato per tabulas la rituale notificazione delle cartelle di pagamento:
- nn. 07120150015395817000, 07120150140618802000, 07120160115144360000 e
07120170055798013000 nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c., rispettivamente in data
21.05.2015, 15.02.2016, 06.03.2017 e 12.10.2017, tutte con consegna nelle mani della madre, sig.ra , che sottoscriveva le relate di notifica, con successivo invio delle Persona_1 raccomandate informative (C.A.N.) rispettivamente n. 689171916711 del 04.06.2015, n.
689261651449 del 22.02.2016, n. 573002839982 del 31.05.2017 e n. 573005810928 del
23.10.2017, nel pieno rispetto di tutte formalità prescritte dalla normativa vigente (cfr. art. 139 c.p.c., art. 7 della L. 890/1982 ed art. 60 del D.P.R. 600/1973; sul legittimo invio della
C.A.N. a mezzo raccomandata semplice cfr. - ex multis - Cass. n. 20736/2021; Cass. n.
4987/2021; Cass. SS.UU. n. 10012/2021 in motivazione;
Cass. n. 2229/2020).
- nn. 07120150061935441000 e 07120170021484144000 nelle forme di cui agli artt. 140 c.p.c.,
26 del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973, rispettivamente in data 07.09.2015 e
16.10.2017 (cfr. copia relate di notifica complete dei numeri di matrice su cui risultano
7 annotati anche due previ tentativi di consegna), dopo aver espletato tutte le formalità prescritte dalla legge, ossia deposito di una copia dell'atto presso la Casa Comunale con successivo invio delle C.A.D. a mezzo raccomandate A/R rispettivamente n.
689204243637 del 27.08.2015 e n. 573036004961 del 04.10.2017, con i relativi avvisi di ricevimento restituiti al mittente per compiuta giacenza.
Ne consegue per tutto quanto detto l'integrale accoglimento del gravame proposto.
§ 5. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, esse seguono la questo giudice ritiene sussistano i presupposti per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. attesa la peculiarità della vicenda. Invero, la scarsa intellegibilità degli atti e delle difese di parte ha reso ostica la ricostruzione dei fatti ai fini di una corretta decisione della causa.
D'altronde, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiara nell'affermare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano
"gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.”
(Cass. n. 7992/2022; cfr. sul tema più di recente Cass. n. 9860/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6311/2025 resa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data 22.04.2025 (R.G. 11709/2022), nel giudizio CP_2 instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e rigetta CP_1
l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. revocando la statuizione di nullità dell'intimazione di pagamento n. 07120219017705434000, in relazione alle cartelle esattoriali nn. 07120150015395817000, 07120150061935441000, 07120150140618802000,
07120160115144360000, 07120170021484144000 e 07120170055798013000, e quella sul governo delle spese di lite;
8 2. Compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 23.12.2025
Il giudice dott.ssa Laura Martano
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