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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 741/2025 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 05/11/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LIPEROTI AN
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
CARNOVALE AZ
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe adiva Codesto
Tribunale al fine di accertare l'infondatezza della pretesa recuperatoria azionata dall' CP_2 di cui alla nota del 3.11.2024, notificata in data 20.11.2024, a mezzo della quale l' CP_3 aveva comunicato l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione NASPI per il periodo dal 17.10.2015 al 11.07.2016 per la somma di euro 6.730,35 con la seguente motivazione “È stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
Lamentava di non aver svolto alcuna attività lavorativa per il periodo oggetto di causa, essendo stato unicamente titolare di quote della Alfa Tau Consulting s.r.l, società inattiva, senza percepire alcun reddito. L' nel costituirsi ritualmente in giudizio insisteva per il rigetto del ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e in diritto;
in particolare, deduceva che l'odierno ricorrente aveva omesso di comunicare all' l'attività autonoma svolta, in qualità di consigliere di CP_2 amministratore della Alfa Tau Consulting s.r.l. dal 5.4.2007, in violazione dell'obbligo previsto dall' art. 10, comma 1, del D. lgs. 4 marzo 2015 n. 22.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c
è così decisa.
**
Il ricorso è fondato.
L'indebito per cui è causa scaturisce dalla mancata comunicazione da parte dell'odierno ricorrente, durante il periodo di percezione della NASPI dal 17.10.2015 al 11.07.2016, dell'attività autonoma asseritamente svolta, in qualità di consigliere di amministratore, all'interno della Alfa Tau Consulting s.r.l. dal 5.4.2007, in violazione dell'obbligo previsto dall' art. 10, comma 1, del D. lgs. 4 marzo 2015 n. 22.
L'art. 10, comma 1, del D. lgs. 4 marzo 2015 n. 22, prevede che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attivita', dichiarando il CP_2 reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma CP_2
o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Secondo quanto previsto dal successivo articolo 11, il lavoratore decade dalla fruizione della
NASpI nei seguenti casi:
“a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo.
Tanto chiarito, giova rammentare che in tema di indebito previdenziale, anche per prestazioni non pensionistiche, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto ( v. ex multis Cass. 2739/2016).
Gravava pertanto sul ricorrente fornire la prova esaustiva dell'insussistenza dell'indebito affermando e provando la sussistenza dei requisiti e l'assolvimento di tutti gli adempimenti richiesti dalla norma ai fini dell'attribuzione del beneficio previdenziale.
Tanto premesso, ai fini dell'applicazione della decadenza di cui all'art. 10, comma 1, d.lgs.
n. 22/2015, occorre escludere qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata(quale è quella ricoperta dal ricorrente all'interno della Alfa Tau Consulting s.r.l. dal 5.4.2007) e l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale( cfr sul punto Cass sez. lav., n. 22921 del
19/08/2024).
Deve,quindi, ritenersi del tutto irrilevante, ex se, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia rivestito la qualifica di consigliere di amministrazione all'interno della Tau Consulting srl sin dal 5.4.2007, dovendo piuttosto darsi rilevanza all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa in seno alla predetta società “Tanto premesso, deve nondimeno convenirsi con parte resistente sul rilievo che le anzidette disposizioni non possono trovare applicazione allorché risulti – come nella specie acclarato dai giudici di merito – che l'assicurato non ha svolto alcuna attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale, limitandosi a rivestire la qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata Questa Corte, invero, ha ormai chiarito che l'iscrizione alla Gestione separata dei soci e consiglieri di amministrazione di società a responsabilità limitata, pur assolvendo alla funzione di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, l'eventuale prestazione lavorativa resa dal socio nell'impresa sociale venga sottratta alla contribuzione previdenziale, prescinde dall'effettiva partecipazione del socio all'attività imprenditoriale ch'è propria della società: quest'ultima, infatti, ove espletata con carattere di abitualità e prevalenza, darà semmai luogo all'iscrizione nella pertinente gestione dei lavoratori autonomi (commercianti o artigiani), mentre ove il socio si limiti ad esercitare le funzioni di consigliere d'amministrazione rileverà piuttosto il vincolo d'immedesimazione organica o al limite di mandato, ex art. 2260 c.c., che attiene tuttavia all'esecuzione del contratto di società
e non può essere confuso con una prestazione concretamente finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale attraverso il concorso del socio all'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori, subordinati o autonomi (cfr. in tal senso Cass. n. 10426 del 2018, sulla scorta di numerosi precedenti conformi). Se ciò è vero, deve escludersi che, ai fini dell'applicazione della decadenza di cui all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata e l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale;
e dal momento che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo acclarato che l'odierno ricorrente abbia mai svolto alcuna attività lavorativa a beneficio della società di cui è consigliere di amministrazione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rivoltele. Si deve per completezza aggiungere che a diverse conclusioni non può indurre la previsione di cui all'art. 50, comma 1°,.lett. c-bis), T.U. n.
917/1986, secondo cui, per quanto rileva in questa sede, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta […] in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica”: come s'è più volte rimarcato, la previsione dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, ricollega l'obbligo di comunicazione previsto a pena di decadenza allo svolgimento di una “attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” (oltre che al reddito da essa derivabile), che nella specie non è stato accertato che ricorresse;
e pretendere di fondare l'applicazione della decadenza sulla mera assimilazione prevista ai fini tributari tra i redditi ritratti da una carica sociale e quelli di lavoro dipendente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell'art. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non
è consentito dal disposto dell'art. 14 prel. c.c. (cfr. in tal senso Cass. n. 6933 del 2024).
Ciò posto, parte ricorrente, su cui gravava l'onere probatorio, ha dimostrato di non aver svolto alcuna attività lavorativa all'interno della Tau Consulting srl e di non aver percepito alcun reddito lavorativo ( cfr, estratto contributivo in atti e dichiarazione sostitutiva, all. 6 e
7 fascicolo ricorrente); né l' ha offerto prova contraria in ordine ai fatti dedotti dal CP_2 ricorrente, avendo assunto come indebita la prestazione erogata sul solo (errato) presupposto che il percettore avesse rivestito la qualifica di consigliere di amministrazione all'interno della Tau Consulting srl per il periodo oggetto di causa.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto. Spese di lite compensate in ragione dei mutamenti giurisprudenziali che hanno interessato la materia.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 741/2025, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità della somma erogata dall' in favore del ricorrente per l'importo di euro 6.730,35 di cui alla nota del CP_2
3.11.2024;
- spese compensate
Crotone, 05/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL