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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/09/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 11758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
Letto il ricorso depositato in data 2 ottobre 2024; all'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 13 marzo 2025; visti gli atti e i documenti di causa;
pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
(C.F.: ; CUI: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
(Nigeria), il 12/12/1995, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Speranza in Como alla via Giulini
20
RICORRENTE
contro
, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in , Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di CP_1 voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 2 ottobre 2024 nato in [...], ha impugnato il Parte_1 provvedimento Prot. Cat.A.12/2024/Immig/IV Sez./23BS007909, emesso il 20 marzo 2024, notificatogli in data 2 settembre 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della Protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal DL 130/2020) evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte convenuta, egli aveva diritto ad ottenere tale protezione complementare alla luce del positivo percorso di integrazione intrapreso che sarebbe pregiudicato dal rimpatrio e in considerazione della situazione personale.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla e concludendo per il Controparte_2 rigetto del ricorso.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti. L'art. 1, co.
1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti
o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, co. 1, Cost. (artt.
19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.). Atteso che questo procedimento pendeva già in tale data (avendo presentato la richiesta in data 1 marzo
2023) e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020. Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso circa la disciplina applicabile, nel caso in esame, ricorrono gli estremi rispetto il riconoscimento della protezione speciale, sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, alla luce dell'inserimento sociale del richiedente in
Italia, come evincibile dalla documentazione prodotta dal difensore.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020,
n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Italia, come evincibile dalla documentazione lavorativa prodotta dal difensore (ved.
, buste paga, contratti che attestano la continuità dell'attività lavorativa). Inoltre, Pt_2 ha in Italia la sorella e il fratello che vivono da lungo tempo regolarmente Parte_1 nel nostro Paese (ved. documentazione della sorella e del fratello). Tale legame familiare sul territorio italiano è rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU
Considerata, dunque, la documentata integrazione lavorativa e la presenza in Italia dei fratelli stima il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, d.lgs. 286/1998.
Nulla va disposto sulle spese di lite essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F.: ; Parte_1 C.F._3
CUI: ), nato a [...], il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi C.F._2 dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998; nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025.
Il presidente Est. dott. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
Letto il ricorso depositato in data 2 ottobre 2024; all'esito dell'udienza di trattazione cartolare del 13 marzo 2025; visti gli atti e i documenti di causa;
pronunzia la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
(C.F.: ; CUI: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 C.F._2
(Nigeria), il 12/12/1995, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Speranza in Como alla via Giulini
20
RICORRENTE
contro
, in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in , Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di CP_1 voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 2 ottobre 2024 nato in [...], ha impugnato il Parte_1 provvedimento Prot. Cat.A.12/2024/Immig/IV Sez./23BS007909, emesso il 20 marzo 2024, notificatogli in data 2 settembre 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della Protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2 (come modificato dal DL 130/2020) evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte convenuta, egli aveva diritto ad ottenere tale protezione complementare alla luce del positivo percorso di integrazione intrapreso che sarebbe pregiudicato dal rimpatrio e in considerazione della situazione personale.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla e concludendo per il Controparte_2 rigetto del ricorso.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti. L'art. 1, co.
1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti
o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla l. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, co. 1, Cost. (artt.
19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit. Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.). Atteso che questo procedimento pendeva già in tale data (avendo presentato la richiesta in data 1 marzo
2023) e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020. Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso circa la disciplina applicabile, nel caso in esame, ricorrono gli estremi rispetto il riconoscimento della protezione speciale, sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, alla luce dell'inserimento sociale del richiedente in
Italia, come evincibile dalla documentazione prodotta dal difensore.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020,
n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Italia, come evincibile dalla documentazione lavorativa prodotta dal difensore (ved.
, buste paga, contratti che attestano la continuità dell'attività lavorativa). Inoltre, Pt_2 ha in Italia la sorella e il fratello che vivono da lungo tempo regolarmente Parte_1 nel nostro Paese (ved. documentazione della sorella e del fratello). Tale legame familiare sul territorio italiano è rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU
Considerata, dunque, la documentata integrazione lavorativa e la presenza in Italia dei fratelli stima il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, d.lgs. 286/1998.
Nulla va disposto sulle spese di lite essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F.: ; Parte_1 C.F._3
CUI: ), nato a [...], il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi C.F._2 dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998; nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025.
Il presidente Est. dott. Mariarosa Pipponzi