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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/12/2024, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2263 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. CARATTI GIUSEPPE AMEDEO, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. GNERRE CINZIA e dall'Avv. BAIOCCO Controparte_1
ELENA, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 7.06.2014 in Millesimo (SV) trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Millesimo al numero 1, parte II, serie A, anno 2014, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Millesimo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“ 3) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non hanno pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento e comunque rinunciano alle istanze di corresponsione di assegno di mantenimento ed alimentare l'uno nei confronti dell'altro;
4) dichiarare che il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ai genitori con Persona_1
residenza anagrafica in Millesimo, località Piangiaschi n. 31, presso l'abitazione materna ed entrambi i genitori provvederanno alla sua educazione, istruzione ed al suo mantenimento;
5) in quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei week-end a fine settimana alternati, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore;
nella settimana in cui il bimbo starà nel week end con il papà trascorrerà con quest'ultimo il mercoledì con pernotto e accompagnamento a scuola e dal sabato di regola dopo pranzo (salvo richieste specifiche per trasferte o viaggi quando il padre terrà il figlio dalla mattina)
fino alla domenica sera dopo cena entro le ore 21.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione della mamma;
nella settimana successiva il bimbo trascorrerà con il papà il mercoledì e il venerdì
con pernotto e con accompagnamento a scuola mentre il week end lo trascorrerà con la mamma, i giorni e gli orari potranno subire variazioni sulla base delle esigenze del minore;
6) il genitore che trascorrerà il week end con il figlio porterà il minore a svolgere il proprio sport;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6
gennaio;
- nelle vacanze pasquali, tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo;
- nel periodo delle vacanze estive due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7) I genitori si suddivideranno pariteticamente i trasporti del figlio (chi lo porta non lo va a riprendere e viceversa);
8) Per quanto riguarda il contributo al mantenimento del figlio il signor si impegna Parte_1
a versare mensilmente l'importo di € 500,00 (cinquecento Euro) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie,
da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate bancarie/postali della sig.ra ; Controparte_1
9) l'importo di mantenimento, essendo per il minore, verrà versato a prescindere da eventuali convivenze dei genitori;
10) la signora e il signor si impegnano a contribuire nella misura Controparte_1 Parte_1
del 50% alle spese preventivamente - concordate e comunque documentate – mediche straordinarie e medicine (quelle non coperte del servizio sanitario sociale), scolastiche straordinarie (tasse scolastiche, libri di testo, doposcuola, gite), dispositivi elettronici quali p.c., tablet, telefoni e quando il figlio sarà più grande eventuali motorini ed autovetture, eventuale canone di affitto dell'alloggio universitario con relative utenze, master e/o corsi di formazione, nonché spese ludico-ricreative e sportive, previo preventivo accordo di entrambi i genitori;
11) l'assegno unico di cui beneficia il signor verrà trasferito su un libretto postale a nome Parte_1
del minore Persona_1
12) le parti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti;
13) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali propri cambiamenti di domicilio e/o residenza;
14) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2263 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. CARATTI GIUSEPPE AMEDEO, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. GNERRE CINZIA e dall'Avv. BAIOCCO Controparte_1
ELENA, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 7.06.2014 in Millesimo (SV) trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Millesimo al numero 1, parte II, serie A, anno 2014, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Millesimo, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“ 3) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non hanno pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento e comunque rinunciano alle istanze di corresponsione di assegno di mantenimento ed alimentare l'uno nei confronti dell'altro;
4) dichiarare che il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ai genitori con Persona_1
residenza anagrafica in Millesimo, località Piangiaschi n. 31, presso l'abitazione materna ed entrambi i genitori provvederanno alla sua educazione, istruzione ed al suo mantenimento;
5) in quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei week-end a fine settimana alternati, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore;
nella settimana in cui il bimbo starà nel week end con il papà trascorrerà con quest'ultimo il mercoledì con pernotto e accompagnamento a scuola e dal sabato di regola dopo pranzo (salvo richieste specifiche per trasferte o viaggi quando il padre terrà il figlio dalla mattina)
fino alla domenica sera dopo cena entro le ore 21.00, con riaccompagnamento presso l'abitazione della mamma;
nella settimana successiva il bimbo trascorrerà con il papà il mercoledì e il venerdì
con pernotto e con accompagnamento a scuola mentre il week end lo trascorrerà con la mamma, i giorni e gli orari potranno subire variazioni sulla base delle esigenze del minore;
6) il genitore che trascorrerà il week end con il figlio porterà il minore a svolgere il proprio sport;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6
gennaio;
- nelle vacanze pasquali, tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo;
- nel periodo delle vacanze estive due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7) I genitori si suddivideranno pariteticamente i trasporti del figlio (chi lo porta non lo va a riprendere e viceversa);
8) Per quanto riguarda il contributo al mantenimento del figlio il signor si impegna Parte_1
a versare mensilmente l'importo di € 500,00 (cinquecento Euro) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie,
da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate bancarie/postali della sig.ra ; Controparte_1
9) l'importo di mantenimento, essendo per il minore, verrà versato a prescindere da eventuali convivenze dei genitori;
10) la signora e il signor si impegnano a contribuire nella misura Controparte_1 Parte_1
del 50% alle spese preventivamente - concordate e comunque documentate – mediche straordinarie e medicine (quelle non coperte del servizio sanitario sociale), scolastiche straordinarie (tasse scolastiche, libri di testo, doposcuola, gite), dispositivi elettronici quali p.c., tablet, telefoni e quando il figlio sarà più grande eventuali motorini ed autovetture, eventuale canone di affitto dell'alloggio universitario con relative utenze, master e/o corsi di formazione, nonché spese ludico-ricreative e sportive, previo preventivo accordo di entrambi i genitori;
11) l'assegno unico di cui beneficia il signor verrà trasferito su un libretto postale a nome Parte_1
del minore Persona_1
12) le parti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti;
13) le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali propri cambiamenti di domicilio e/o residenza;
14) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)