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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta dai Sigg. Magistrati :
dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr. Massimo DE CESARE - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 24 ottobre 2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 343/23 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil. in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele II, n. 139 rappr. e dif. dagli Avv.ti Carlo Benedetti e Alessandra Dundee giusta procura in atti APPELLANTE E
Controparte_1 elett.te domicil. in Lanciano (Ch), Viale Guglielmo Marconi, n. 11 rappr. e dif. dall'Avv.to Antonio Litterio giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 22.02.2023.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 04.08.2023 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 22.02.2023, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le
1 domande del ricorrente, dipendente con qualifica di quadro, inquadramento al CP_1 livello A1 del CCNL di categoria e profilo professionale di tecnico specializzato, volte a far accertare il demansionamento subito a decorrere dal 17.09.2018, con conseguente condanna della società alla reintegrazione in mansioni corrispondenti alla qualifica di quadro, posizione economica ed organizzativa A1, profilo di tecnico specializzato, ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
L'appellante contestava la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di prime cure, sostenendo che una corretta valutazione della documentazione prodotta e delle deposizioni rese dai testimoni escussi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provata la progressiva sottrazione di compiti subita dal ricorrente, fino alla sua totale esclusione da ogni processo produttivo.
Si costituiva in giudizio la società la quale sosteneva la correttezza CP_1 della sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
, classe 1958, titolo di studio perito industriale, in pensione Parte_1 dall'01.05.2021, ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di L'Aquila depositato in data 19.02.2021, esponendo che il ricorrente lavorava alle dipendenze di dal CP_1
1981 ed era attualmente inquadrato nella P.O. A1, qualifica di quadro, profilo professionale di tecnico specializzato;
che dall'08.08.2008 al 17.09.2018 il ricorrente aveva svolto funzioni di responsabile del Catasto Strade;
che in tale veste egli si occupava della gestione (censimento, mappatura, georeferenziazione) dei dati relativi alla rete stradale del Compartimento, della verifica dello stato di consistenza e/o di degrado delle opere d'arte e dei manufatti presenti nella rete stradale, della predisposizione di progetti, perizie ed interventi manutentivi, della rilevazione dei flussi di traffico e dello stato di illuminazione delle gallerie;
che in tale veste il ricorrente dirigeva e coordinava il Nucleo di Manutenzione, impartendo istruzioni e vigilando sull'attività del personale assegnato al Nucleo;
che dal dicembre 2015, con l'avvento del nuovo responsabile compartimentale, ing. , il ricorrente Controparte_2 era diventato oggetto di atti ostili e vessatori, culminati nel suo trasferimento, in data 17.09.2018, all'U.O. Supporto Tecnico - Edilizia, in sostituzione del collega, parigrado, geom. in procinto di pensionamento;
che “se da un punto di vista CP_3 formale gli era stato assegnato un incarico riconducibile al suo medesimo livello di inquadramento A1, di fatto” il ricorrente era stato “relegato a meri compiti di vigilanza e le sue mansioni erano risultate prive di effettivo contenuto”; che, infatti, i suoi nuovi compiti consistevano “sostanzialmente in una attività di controllo della esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione”, mentre, a
2 differenza del collega non gli era consentito di svolgere mansioni di direttore CP_3 operativo sui cantieri, pur trattandosi di mansioni che, in qualità di responsabile del Catasto Strade, egli aveva svolto per più di dieci anni;
che mentre quale responsabile del Catasto Strade il ricorrente rispondeva direttamente al responsabile dell'Area Compartimentale ed aveva una stanza tutta per sé, in qualità di addetto all'U.O. Supporto Tecnico Edilizia il ricorrente era sottoposto ad un collega di pari livello, sig.
ed occupava una stanza in condivisione con altre quattro persone, con Parte_2 inquadramento inferiore, che svolgevano le sue stesse mansioni;
che a causa dell'emergenza Covid il ricorrente era stato obbligato a lavorare in smart-working, dapprima per tre giorni a settimana, poi per l'intera settimana lavorativa ed era stato progressivamente lasciato in uno stato di crescente inattività; che per effetto dell'illegittima condotta aziendale il ricorrente aveva subito danni sia all'immagine professionale, sia di natura biologica;
tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di accertare il demansionamento subito, di ordinare la reintegra in mansioni confacenti al suo inquadramento e la cessazione di qualsiasi atto vessatorio o persecutorio nei suoi confronti, nonché di condannare la società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che il Catasto Strade era stato CP_1 istituito nel 2005 e la sua implementazione era terminata nel 2013; che sia la creazione del data base, sia il suo aggiornamento erano sempre stati affidati a ditte esterne;
che l'ufficio al quale era preposto il ricorrente aveva soltanto il compito di verificare la corrispondenza tra quanto inserito in banca dati e la realtà effettuale, nonché di registrare le variazioni intervenute sullo stato di consistenza della rete stradale;
che la verifica dello stato di degrado delle opere d'arte e dei manufatti, la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione è attività di competenza del Centro di Manutenzione, al quale fanno capo i vari Nuclei, alla cui attività il ricorrente era del tutto estraneo;
che neppure la rilevazione dei flussi del traffico veicolare rientra tra i compiti del Catasto Strade, il quale deve soltanto individuare i punti in cui far installare le telecamere per la rilevazione del traffico;
che quanto all'illuminazione delle gallerie, il Catasto Strade ha il solo compito di registrare la presenza (sia all'aperto, sia in galleria) degli impianti di illuminazione e le relative caratteristiche tecniche;
che in qualità di responsabile del Catasto Strade il ricorrente non aveva mai svolto alcuna attività di direzione e coordinamento sui cantieri;
che presso l'U.O. Supporto Tecnico
- Edilizia il ricorrente si occupava di manutenzione e gestione degli impianti tecnologici presenti nelle diverse sedi del Compartimento e svolgeva attività di CP_1 direttore operativo sui cantieri;
che nella nuova sede, edificata dopo il sisma del 2009, il personale di qualifica A1 dell , ivi compreso il ricorrente, Parte_3 era stato sistemato in una stanza con quattro postazioni di lavoro, che, tuttavia, di fatto era sempre occupata al massimo da tre persone, tutte con il medesimo inquadramento del ricorrente;
che durante l'emergenza Covid tutto il personale era stato obbligato a lavorare da remoto, per parte della settimana lavorativa o per l'intera settimana a seconda dei periodi, ferma restando la possibilità di rientrare in ufficio su richiesta, in
3 caso di necessità, previa autorizzazione della dirigenza, richiesta che il ricorrente non aveva mai avanzato.
Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di tre testimoni;
rilevato che presso l'U.O. Supporto Tecnico - Edilizia “il ricorrente [aveva] svolto i compiti di un collega del suo medesimo livello” di inquadramento;
rilevato che “i compiti svolti prima relativi al catasto delle strade erano per lo più di raccolta dati”, mentre “quelli relativi all'U.O. Supporto Tecnico [erano] stati sia di vigilanza sia di predisposizione di atti per le gare d'appalto e prevedevano anche l'assistenza al direttore dell'esecuzione dei contratti per forniture e servizi, non per i lavori”, ma “solo per mancanza del titolo necessario di geometra”; ritenuto che “non emerg[evano], quindi, elementi per ritenere una differenza qualitativa tra i due incarichi ricoperti”; ritenuto
“di per sé poco rilevanti” il fatto che “in precedenza il ricorrente coordinava alcune unità e aveva meno superiori sopra di sé (…) in quanto è evidente che diversi uffici possono essere organizzati diversamente e che per taluni compiti occorrano dei collaboratori e per altri (…) no”; rilevato che “dalle medesime dichiarazioni dei testi risultava (…) che il ricorrente non [era] stato per nulla inattivo dopo il cambio di mansioni”; ritenuto, “in conclusione”, che “il ricorrente semplicemente preferiva le precedenti mansioni alle nuove e preferiva lavorare in ufficio piuttosto che da casa, preferenze che certamente possono rappresentarsi al datore di lavoro, ma che questi non deve necessariamente assecondare”; tanto premesso, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
contesta la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Parte_1 giudice di prime cure, sostenendo che una corretta valutazione della documentazione prodotta e delle deposizioni rese dai testimoni escussi avrebbe dovuto indurre il
Tribunale a ritenere provata la progressiva sottrazione di compiti subita dal ricorrente, fino alla sua totale esclusione da ogni processo produttivo.
Le censure sono infondate.
Invero, risulta documentalmente che con ordine di servizio n. 19 del 17.09.2018,
“visto l'imminente collocamento in pensione di una risorsa con profilo professionale di Tecnico Specializzato A1, attualmente in servizio presso l'U.O. Supporto Tecnico” e “considerata la necessità di reintegrare le unità di personale assegnate” a tale struttura, il Responsabile Area Compartimentale Abruzzo ha assegnato “il P.I.
– Tecnico Specializzato pos. A1 – presso l'U.O. Supporto Tecnico – Parte_1
Edilizia”, con contestuale cessazione dall'incarico di “Responsabile Catasto Strade” (cfr. doc. 3) fascicolo parte attrice di primo grado).
Il ricorrente ammette che “da un punto di vista formale gli è stato assegnato un incarico riconducibile al suo medesimo livello di inquadramento A1”, ma sostiene che
“di fatto l'attività svolta non ha rivestito quelle caratteristiche tipiche della qualifica posseduta, dal momento che è stato relegato a meri compiti di vigilanza e le sue
4 mansioni sono risultate prive di effettivo contenuto (…) sino ad essere relegato in una condizione di completa inattività” (cfr. pag. 3) e 4) ricorso di primo grado); e, a suo avviso, le risultanze dell'attività istruttoria svolta in primo grado avrebbero confermato che dal settembre 2018 al ricorrente “sono stati assegnati dapprima compiti di mero controllo dell'esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione, per poi essere lasciato, a partire dal febbraio 2020 sino al maggio 2021, completamente inattivo per la maggior parte o per l'intera giornata lavorativa” (cfr. pag. 6) dell'atto di appello).
Pertanto, ad avviso dell'appellante, non è l'incarico assegnato ad essere, in sé, fonte di demansionamento, bensì sono le sue concrete modalità di attuazione, tali da svuotarlo, progressivamente, di contenuto, a rendere il ricorrente vittima di demansionamento.
Tale tesi non ha, però, trovato alcun positivo riscontro.
L'istruttoria svolta ha, in primo luogo, smentito la tesi secondo la quale il ricorrente “mentre prima rispondeva direttamente al Responsabile dell'Area Compartimentale, dopo l'assegnazione del nuovo incarico è sottoposto ad un suo pari livello, il Sig. (cfr. pag. 4) ricorso di primo grado): infatti, è vero che Parte_2 in qualità di responsabile del Catasto Strade il ricorrente si relazionava direttamente con il Capo del Compartimento (in tal senso, cfr. deposizione teste ), ma Parte_2
è anche vero che la documentazione prodotta (cfr. doc. n. 21), 22), 23) e 24) fascicolo di primo grado) dimostra come presso l'U.O. Supporto Tecnico – Edilizia il CP_1 ricorrente non fosse affatto sottoposto al suo pari grado , bensì all'arch. Parte_2
responsabile Supporto Tecnico inquadrata nella superiore posizione CP_4 organizzativa ed economica A (cfr. organigramma aziendale del 04.05.2020: doc. n. 12) fascicolo di primo grado). CP_1
D'altronde, né la figura del quadro, né tanto meno la declaratoria del profilo professionale di tecnico specializzato A1 prevedono la sottoposizione alle dirette dipendenze del Capo Compartimento;
né l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che “diversi uffici possono essere organizzati diversamente”, a seconda della maggiore o minore grandezza e complessità della struttura.
L'istruttoria svolta ha anche smentito la tesi secondo la quale al ricorrente non è stato “consentito di svolgere le mansioni di direttore operativo sui cantieri, che rientravano nelle competenze del Geom. che il ricorrente aveva sostituito dal CP_3
17.09.2018, pur trattandosi dei medesimi compiti che questi aveva svolto per più di dieci anni come Responsabile del Settore Catasto Strade” (cfr. pag. 4) del ricorso): infatti, è vero che presso l'U.O. Supporto Tecnico – Edilizia il ricorrente, in quanto privo del titolo di geometra, non ha potuto svolgere mansioni di direttore operativo (concordi, sul punto, le deposizioni rese dai testi secondo la quale al ricorrente CP_4
“venivano assegnati i compiti relativi alla gestione di servizi per la manutenzione degli
5 impianti tecnologici sopra specificati, ma no la direzione operativa dei lavori”, e secondo il quale “il ricorrente subentrava nel ruolo del geometra Pt_2 CP_3 andato in pensione, ma alcuni compiti venivano meno, in quanto era perito e non geometra, quindi non poteva fare la direzione lavori (…) non svolge funzioni di direttore operativo sui cantieri”), ma è anche vero che la tesi secondo la quale l'odierno appellante aveva svolto tale attività per oltre dieci non ha trovato alcun positivo riscontro (nulla ha saputo riferire al riguardo alcuno dei tre testimoni escussi) e che proprio in quanto privo del titolo di geometra, egli non avrebbe potuto legittimamente ricoprire tale incarico neppure in qualità di responsabile del Catasto Strade.
Irrilevante, invece, è il fatto che presso l'U.O. Supporto Tecnico – Edilizia il ricorrente non avesse più “risorse assegnate” (cfr. pag. 10) dell'atto di appello): infatti, per il personale con qualifica di quadro il CCNL di categoria prevede come meramente eventuale la guida ed il coordinamento di altre risorse umane (cfr. art. 95 del CCNL, laddove, alla lett. g) prevede “eventuale guida, controllo e organizzazione delle attività di un significativo gruppo di risorse umane”).
Peraltro, dall'organigramma aziendale del Compartimento alla data del 07.05.2020 risulta che al Catasto Strade erano assegnate due sole risorse, oltre al responsabile del settore (cfr. doc. n. 12) fascicolo di primo grado). CP_1
Irrilevante, infine, è il fatto che, a seguito del trasferimento presso l'U.O. Supporto Tecnico – Edilizia il ricorrente sia stato costretto a dividere “una stanza con altri tre colleghi” (cfr. pag. 8) dell'atto di appello), trattandosi di circostanza che non incide sulla riconducibilità dell'incarico al livello e categoria legale di inquadramento (unico profilo rilevante ai fini della verifica della correttezza dell'esercizio, da parte del datore di lavoro, dello ius variandi, alla stregua del novellato testo dell'art. 2103 C.C.).
Peraltro, l'istruttoria espletata ha smentito che il ricorrente abbia dovuto lavorare
“in una stanza condivisa, a fianco a dipendenti con inquadramento inferiore che svolgono le medesime mansioni a lui demandate” (cfr. pag. 10) dell'atto di appello): infatti, dall'istruttoria è emerso che le due unità di personale ( e Parte_1 Pt_2
) addette al Supporto Tecnico – Edilizia erano entrambe inquadrate in categoria
[...]
A1, con profilo professionale di tecnico specializzato, mentre il personale del Supporto Tecnico di inquadramento inferiore svolgeva altre mansioni (gestione macchinari) (cfr. doc. n. 12) fascicolo di primo grado, nonché deposizione teste ). CP_1 Parte_2
L'istruttoria ha poi ampiamente smentito la tesi secondo la quale il ricorrente è stato “progressivamente estromesso da ogni processo produttivo” e costretto, all'esito di una “progressiva sottrazione di compiti”, ad una “condizione di inattività forzata” (cfr. pag. 7) e 8) dell'atto di appello).
6 Invero, la documentazione prodotta dalla difesa di (cfr. doc. nn. 21), 22), CP_1
23) e 24) fascicolo di primo grado) dimostra, al contrario, che il ricorrente è CP_1 sempre stato coinvolto, sino alla data del suo pensionamento, nell'attività dell'ufficio diretto dall'arch. ed ha fattivamente partecipato al lavoro dell'ufficio. Ad CP_4 esempio, nella mail del 30.07.2020 il ricorrente comunica di avere “predisposto la perizia secondo le indicazioni dettate dall'Arch. ; nella mail del 20.11.2020 CP_4 comunica che “i documenti contestati sono stati corretti ed aggiornati ieri dal Geom.
”; nella mail dell'01.12.2020 comunica di stare “predisponendo il contratto CP_5 di manutenzione annuale per IUPS”, ma di avere bisogno di “data e numero di protocollo del preventivo inviato dalla ”; nella mail del 03.12.2020 comunica di Pt_4 avere “predisposto il Buono d'Ordine inerente la manutenzione dell'UPS per l'anno 2020-2021”; nella mail dell'08.03.2021 comunica di avere “preparato la documentazione per la liquidazione dell'Ordine Lasa da € 4100,00”; nella mail del 25.03.2021 comunica di avere “provveduto alla predisposizione dell'Ordine di Acquisto relativo ai lavori in oggetto”.
La documentazione prodotta smentisce anche la tesi secondo la quale al ricorrente, durante l'emergenza sanitaria Covid 19, è stato interdetto di accedere al suo ufficio anche quando ne aveva necessità per poter lavorare: infatti, nella mail del 02.12.2020 il ricorrente replica alla (la quale gli aveva comunicato che sarebbe CP_4 andata in ufficio giovedì), affermando: “io in ufficio ci vado venerdì”.
Quanto alle deposizioni rese dai tre testimoni escussi, nessun apporto alla ricostruzione dell'attività svolta presso l'U.O. Supporto Tecnico - Edilizia fornisce la deposizione del teste , collega di lavoro del ricorrente presso il Catasto Tes_1
Strade, il quale sul punto ha dichiarato: “l'attività svolta dal ricorrente nel nuovo incarico mi veniva riferita dal medesimo non avendone io conoscenza diretta”. Significativa, invece, deve ritenersi, sul punto, la deposizione della teste CP_4
responsabile Supporto Tecnico, la quale ha dichiarato: “nell'attuale mansione
[...] ha ricoperto la funzione di assistente al direttore della esecuzione del contratto Pt_1 come previsto dal decreto legislativo n. 50/16 per i servizi e forniture;
per i lavori è prevista la figura del direttore operativo (…) il ricorrente si occupava da settembre 2018 di manutenzione degli impianti di condizionamento, riscaldamento ed idrici, attività consistente in: controllo, verifica e predisposizione di atti per gli appalti di gestione degli impianti”, di cui aveva “la responsabilità”. Conforme la deposizione del teste il quale ha confermato “l'attività di assistenza e controllo Pt_2 dell'esecuzione dei servizi di manutenzione degli impianti”. Risulta, altresì, documentalmente la nomina del ricorrente come assistente al direttore dell'esecuzione del contratto in un contratto per la manutenzione degli impianti di climatizzazione delle sedi di L'Aquila e CA (cfr. doc. n. 4) fascicolo parte attrice di primo CP_1 grado).
7 L'attività svolta rientra senz'altro tra i “compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su materie di significativa complessità” previste dall'art. 95 del CCNL di categoria come di competenza del personale con qualifica di quadro.
Né ad avvalorare la tesi del ricorrente può soccorrere la circostanza che al medesimo, in quanto privo (a differenza del del titolo di geometra, è stata CP_3 preclusa la possibilità di svolgere compiti di direttore operativo negli appalti per la manutenzione degli impianti delle sedi del Compartimento: infatti, l'affidamento CP_1 di tali incarichi non è requisito imprescindibile ai fini del riconoscimento della qualifica di quadro, tanto è vero che tale qualifica è stata conferita all'odierno appellante, pur non potendo costui ricoprire, in quanto privo del titolo di geometra, incarichi di direttore operativo.
L'istruttoria espletata ha, infine, smentito la tesi secondo la quale, in qualità di responsabile del Catasto Strade, il ricorrente si occupasse della “verifica dello stato di consistenza e/o degrado di ponti, viadotti, sottopassi, sovrapassi, scatolari” e svolgesse “lavoro di ufficio per la compilazione dei progetti, perizie ed interventi manutentivi sui relativi tratti stradali”, nonché “attività di direzione e coordinamento del nucleo di manutenzione, impartendo istruzioni e vigilando sulle attività del personale assegnato al nucleo ridetto circa le disposizioni date e i provvedimenti adottati” (cfr. pag. 2) ricorso di primo grado), trattandosi di attività svolte dal Capo Nucleo e dal Capo Centro di Manutenzione (in tal senso, cfr. deposizioni testi Pt_2
e . CP_4
Correttamente, perciò, il giudice di prime cure (ancorché con motivazione alquanto laconica) ha escluso che il ricorrente sia stato vittima di demansionamento.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte
rigetta l'appello;
8 condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3473,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
L'Aquila, 24 ottobre 2024
Il Presidente (dr. Fabrizio Riga)
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