Decreto cautelare 1 aprile 2023
Ordinanza cautelare 8 giugno 2023
Ordinanza cautelare 20 luglio 2023
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 17/04/2026, n. 6985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6985 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06985/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05513/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5513 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 9 febbraio 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA” al “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto “presenta valori di composizione corporea NON COMPATIBILI (PBF=-OMISSIS-) con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015 n. 207” e in quanto “ha riportato il coefficiente 4 nell’apparato CO poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: -OMISSIS- (COD. 8)”;
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all’accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto, nella parte in cui risulta indicato un indice di massa grassa del -OMISSIS- e un -OMISSIS-;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare recante “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
per l’accertamento
- del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/5/2023:
per l’annullamento
- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. -OMISSIS- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. -OMISSIS- CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. EP AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente, avendo partecipato al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4189 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, all’esito degli accertamenti di idoneità psicofisica è stata giudicata inidonea con la seguente motivazione “ presenta valori di composizione corporea non compatibili (PBF=-OMISSIS-) con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015 n. 207 ” e “ ha riportato il coefficiente 4 nell’apparato CO poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: -OMISSIS-(COD. 8) ”.
L’interessata ha, quindi, proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, deducendo l’illegittimità del provvedimento con il quale, in conseguenza della richiamata diagnosi, è stata esclusa dal concorso in questione, nonché degli altri atti indicati in epigrafe.
Si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che hanno prodotto documenti e chiesto il rigetto del gravame.
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione al decreto del 12 aprile 2023 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti - come la ricorrente - alla riserva di posti di cui all’art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso pubblico.
Con ordinanza collegiale del 8 giugno 2023, n. 2927 è stata respinta l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
Con ordinanza collegiale del 20 luglio 2023, n. 4191, confermata in appello, è stata respinta l’istanza proposta dalla ricorrente di revoca o di modifica della suddetta ordinanza cautelare.
Alla udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come risulta da quanto sopra riportato, le cause di inidoneità dell’odierna ricorrente hanno riguardato sia l’indice di massa corporea (IMC), risultato superiore al limite di 26, in quanto pari a -OMISSIS-, sia i valori di composizione corporea, superiori al limite de 30 %, in quanto pari al -OMISSIS-, non compatibili con quelli previsti dall’art. 587 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal d.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207.
La ricorrente - muovendo dalla condivisibile premessa secondo cui la disciplina applicabile alla procedura concorsuale prevede “l’inidoneità delle candidate di sesso femminile che, in sede di visita medica per la determinazione della composizione corporea (calcolata sulla base della statura e del peso corporeo), presentino una percentuale di massa grassa superiore al 33% e un IMC superiore a 26 ” - ha contestato tali valori, rilevando un errore nella rilevazione dell’altezza e producendo due ulteriori accertamenti medici, il primo presso una struttura privata ed il secondo presso una struttura pubblica, compiuti dopo l’effettuazione degli accertamenti in sede di concorso (a distanza di 43 giorni), i quali, secondo la ricorrente, confuterebbero quanto rilevato in quella sede.
Richiamate, in rapida sintesi, le argomentazioni esposte dalla ricorrente, il Collegio osserva, innanzi tutto, che il giudizio di inidoneità è basato sia sull’indice di massa corporea, risultato superiore al limite di 26, sia sull’accertamento della composizione corporea, che in sede concorsuale è stata rilevata pari a -OMISSIS-, di gran lunga superiore al limite di cui all’art. 587, lett. a), del D.P.R. n. 90/2010, pur tenendo conto della percentuale di adeguamento di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Parte ricorrente vorrebbe confutare tali valori, facendo riferimento alle rilevazioni, presso strutture pubbliche e private, successive agli accertamenti svolti in sede concorsuale.
Tali argomenti non sono condivisibili.
La documentazione prodotta non può essere ritenuta idonea a scalfire l’attendibilità degli accertamenti svolti dalla Commissione di concorso, atteso che la giurisprudenza, con orientamento consolidato, relativo alla rilevazione dei requisiti psicofisici, oltre che agli accertamenti attitudinali, ha affermato che: “ ...deve escludersi che le verifiche di carattere psico-fisico, come pure gli accertamenti attitudinali, laddove il loro esito non rifletta la concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi e non si sostanzino in indagini replicabili a parità piena di condizioni, possano essere suscettibili di ripetizione fuori dal contesto concorsuale, anche qualora tali ulteriori verifiche siano espresse da organismi sanitari pubblici e quand’anche militari, ma diversi da quelli istituzionalmente competenti ad espletarle, e ciò tanto in ragione della peculiare preparazione ed esperienza tecnica del personale alla quale esse sono affidate, che al fine di garantire la par condicio dei concorrenti. Il possesso dei requisiti in capo ai candidati, infatti, dev’essere verificato in sede concorsuale, in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti, sicché eventuali risultanze di segno difforme emerse in epoca successiva non valgono, in linea di principio, ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione preposta, essendo evidentemente inaccettabile, rispetto a un ambito concorsuale, la possibilità che la condizione psico-fisica o psico-attitudinale oggetto di indagine possa subire modificazioni (per successivi trattamenti fisici o terapeutici, per il mero decorso del tempo, per il diverso contesto, anche emotivo, in cui necessariamente si svolgerebbe la reiterazione di una prova attitudinale, non essendo in tal caso predicabile, come per altri requisiti fisici oggettivi e immutabili, una perdurante invarianza) ” (Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 2021, n. 8281).
Ne deriva che migliori valori del peso e, conseguentemente, dell’IMC, nelle rilevazioni successive alla visita effettuata in sede concorsuale, non possono essere presi in considerazione, ostandovi i principi del tempus regit actum e della par condicio tra i candidati , che presidiano lo svolgimento delle procedure concorsuali e che impongono di attenersi ai dati rilevati in sede concorsuale e attribuiscono carattere di irripetibilità al relativo accertamento (in tema, Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2023, n. 59).
La ricorrente, con riferimento all’indice di massa corporea (IMC), contesta anche l’altezza di -OMISSIS- cm rilevata in sede concorsuale, affermando di essere alta -OMISSIS- cm, come confermato dagli accertamenti cui si è sottoposta dopo la visita concorsuale.
La ricorrente, quindi, contesta un dato non modificabile, quale l’altezza, quindi suscettibile di accertamento anche al di fuori del concorso, in sede processuale (cft. T.A.R. Lazio Roma, sez. I-bis, 29/01/2024, n. 1604).
Tuttavia, anche tale rilievo risulta privo di consistenza.
In sede concorsuale, come detto, è stato attribuito alla ricorrete un indice di massa corporea, di -OMISSIS-, ed il calcolo è stato basato sui seguenti valori: peso -OMISSIS- kg ed altezza m. 1,56.
È noto che l’indice di massa corporea si determina sulla base della seguente formula: I.M.C = p / (h x h).
Orbene, anche a voler ammettere che l’odierna ricorrente abbia una statura pari a -OMISSIS-, mantenendo fermo il dato relativo al peso rilevato in sede concorsuale, con accertamento non ripetibile, trattandosi di dato modificabile nel tempo, il risultato sarebbe il seguente: -OMISSIS-/2,4964 = -OMISSIS-.
Si tratterebbe, quindi, pur sempre di un risultato superiore al limite stabilito, pari a 26.
In altre parole, è dirimente rilevare (anche ai fini del rigetto dell’istanza istruttoria) che il rapporto tra il peso corporeo al momento del concorso (-OMISSIS- kg) e l’altezza rilevata al momento della visita successiva al concorso (-OMISSIS- m) elevata al quadrato, conduce a un risultato che è, comunque, superiore alla soglia prevista quale ostacolo per l’idoneità al concorso.
La ricorrente ha dedotto anche profili di difetto di motivazione e di istruttoria.
Quanto alla motivazione, il giudizio di inidoneità appare congruamente motivato in base al rilevamento di dati espressi in termini numerici (composizione corporea - PBF e indice di massa corporea - IMC).
Riguardo alla carenza di istruttoria, si rivela infondata la censura, formulata in termini ipotetici e dubitativi, secondo cui “ è molto probabile che l’errore compiuto dalla commissione possa essere dipeso dal malfunzionamento dello strumento di misurazione e ciò anche a causa della mancanza di manutenzione e della mancanza di continua pulizia dell’impedenziometro utilizzato migliaia di volte per la misurazione della massa grassa ”.
In proposito va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i giudizi psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 23/05/2022, n. 4093).
Nel caso di specie la ricorrente non ha addotto alcun elemento o principio di prova atto a far presumere un mal funzionamento o un’alterazione degli strumenti usati nella vicenda in esame dall’Amministrazione ai fini delle rilevazioni effettuate.
Né la ricorrente ha specificamente contestato il fatto che la macchina utilizzata (X-Contact 356 Leading Health Trend) fosse stata “ opportunamente calibrata e sottoposta ai controlli periodici previsti ”, come affermato dall’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio.
La doglianza non può, dunque, essere accolta.
Una volta escluso, alla luce delle considerazioni esposte, che l’avversato giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile, è agevole rilevare che non sussistono i presupposti per disporre una verificazione, come richiesto dalla ricorrente (cft. Cons. St., sez. II, 17/11/2022, n. 10122).
Consegue a quanto sopra l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, che devono essere, pertanto, rigettati.
Sussistono i presupposti, attesa la natura della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
EP AN, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP AN | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.