Art. 13.
I primi due commi dell' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , sono sostituiti dai seguenti:
"La circolazione, in quantita' superiore a chilogrammi 25 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, e' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore, o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'Istituto di vigilanza competente per territorio.
Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore o dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonche' il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, la quantita' di prodotto trasportato e l'indicazione del periodo di tempo in cui il trasporto stesso viene effettuato.
Il venditore o lo speditore devono accertare la effettiva identita' del destinatario e del trasportatore, nonche' gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto".
I primi due commi dell' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , sono sostituiti dai seguenti:
"La circolazione, in quantita' superiore a chilogrammi 25 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, e' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore, o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'Istituto di vigilanza competente per territorio.
Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore o dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonche' il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, la quantita' di prodotto trasportato e l'indicazione del periodo di tempo in cui il trasporto stesso viene effettuato.
Il venditore o lo speditore devono accertare la effettiva identita' del destinatario e del trasportatore, nonche' gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto".