Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1684 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2023 riservata in decisione con ordinanza del 29.3.2025 avente ad oggetto modifica contenziosa delle condizioni inerenti la genitorialità e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Calvizzano alla Via G. Rossini, 41 presso lo studio dell' avvocato Luca Felaco che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via CP_1 C.F._2
Parmenide, 19 presso lo studio dell' avvocato Anna Ida Di Vicino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473-bis.29 e ss. c.p.c. depositato il 24.5.2023 la ricorrente (nata a [...] l'
11.10.1971 ), premesso di aver intrattenuto dal 2013 una relazione sentimentale con il resistente
(nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione è nata una figlia (nata ad [...] il Per_1
1
16.10.2017)- ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Napoli Nord dell'8-11-2022 (V.G. n. 338/2022) alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare deduceva che il si era disinteressato moralmente e materialmente della minore, CP_1
essendosi reso inadempiente nel pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie e non rispettando il diritto di visita e le telefonate come concordate;
che tale disinteresse aveva ingenerato nella minore un rifiuto di incontrare il padre.
Su tali premesse chiedeva l'affido esclusivo della minore, con collocamento presso di sé; visite presso i SS;
un monitoraggio da parte dei SS competenti per territorio ed un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali per il resistente;
un assegno di mantenimento per la minore di 500,00 euro, con versamento, entro il 25 di ogni mese, direttamente a carico del datore di lavoro;
il 50% delle spese straordinarie, la condanna alle spese di lite con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, in via preliminare, eccepiva il mancato rispetto del dettato normativo dell'art. 473-bis.12 c.p.c. per mancata allegazione del piano genitoriale e per l'incompletezza del ricorso;
deduceva l'inammissibilità della richiesta modifica economica non essendo intervenuto alcun miglioramento della posizione reddituale del resistente;
contestava, per il resto, tutte le circostanze dedotte nel libello introduttivo, rappresentando di aver adempiuto al mantenimento e di essere stato ostacolato dalla ricorrente nel diritto di visita con la minore.
Chiedeva, pertanto, la conferma dell'affido condiviso della minore, previa ed all'esito della valutazione richiesta di una CTU sulla personalità e sulle competenze genitoriali della;
la Parte_1 disciplina del diritto di visita, secondo il calendario predisposto in comparsa;
la conferma dell' assegno mensile di mantenimento per la minore pari a 300,00 euro;
la conferma della ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50 %; l'inammissibilità della domanda di versamento diretto;
la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni, nei confronti della minore e del resistente nella somma ritenuta equa e congrua per il comportamento ostacolante nella frequentazione padre/figlia in violazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
il pagamento di una somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza dell' 11 ottobre 2023, entrambi comparivano dinanzi al Giudice Delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, sentite le parti, alla presenza dei difensori, si riservava per i provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 12.10.2023 il Giudice delegato così provvedeva ex art. 473-bis.22 c.p.c.: confermava i provvedimenti assunti con ordinanza dell'intestato Tribunale in data 8-11-2022 che recepiva l'accordo raggiunto dalle parti (rel. dott. ; prendeva atto, quanto al diritto di Tes_1 visita, di quanto stabilito all'udienza e, pertanto prevedeva il seguente calendario: il giorno del
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compleanno della minore (ossia il 16 ottobre), il andrà a prendere la figlia a scuola alle ore CP_1
16.00 e la riaccompagnerà a casa della madre alle ore 19.00. Si prevede, altresì, che il trascorrerà CP_1
con la minore il quarto week end del mese (ossia il week end del 28.10.2023) ad integrazione del precedente provvedimento;
tenuto conto, infine, dell'attività lavorativa del (vigile del fuoco) si CP_1
prevede che, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto conto del superiore interesse della minore, eventuali variazioni dei giorni di visita dovranno essere comunicate alla ricorrente con un preavviso di 48 ore;
dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da parte della ricorrente di ordine di pagamento diretto del terzo datore di lavoro ai sensi dell'art. 473-bis.37 c.p.c., applicabile alla presente controversia;
relativamente alle richieste istruttorie alla luce delle richieste avanzate, ritenuta l'opportunità e la necessità, disponeva una CTU.
All'udienza del 21 dicembre 2023, tenutasi in modalità cartolare, veniva nominata ( a seguito della rinuncia dei consulenti in precedenza nominati dott. , dott.ssa e dott.ssa ) la Per_2 Per_3 Per_4
dott.ssa che pestava giuramento il 17.1.2024. Per_5
Depositata la CTU, all'udienza del 16 ottobre 2024, stante la rinuncia della ricorrente alla richiesta di affido esclusivo, veniva disposto un rinvio per bonario componimento
All'udienza dell' 11.12.2024, fallito l'accordo, veniva fissata l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate in precedenza.
All'udienza del 28 marzo 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 29.3.2025).
Sull'affido della figlia minore (nata ad [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
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Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per la minore tali da ostacolare l'affido della stessa ad entrambi i genitori;
del resto la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di affido esclusivo (cfr. note di trattazione del 16.10.2024).
Per quanto concerne, nello specifico, le capacità genitoriali, nella CTU si legge: i signori e CP_1
, hanno mostrato di essere entrambi genitori in grado di istaurare con la propria figlia Parte_1
un rapporto affettivo ed educativo valido ed efficace, sforzandosi, anche, nel corso della consulenza di mettere in discussione il proprio operato, ma, purtroppo ciò che risulta carente risulta essere un'adeguata capacità di coordinarsi nell'esercizio della funzione genitoriale, nonostante più volte ribadito da entrambi di avere a cuore il benessere di ed il diritto della stessa di avere una Per_1 mamma ed un papà (pag. 32 della CTU)…. prosegue la CTU che sussistono capacità genitoriali adeguate in entrambi i genitori, evidenziando che le difficoltà di gestione della minore dipendono esclusivamente dal conflitto coniugale (cfr, pag. 37)…. La valutazione espletata sui signori e CP_1
non ha rilevato condizioni psicopatologiche tali da delineare un disturbo di personalità Parte_1 in contrasto con l'espletamento della funzione genitoriale (cfr. pag. 40).
Per quanto concerne la minore, si legge nella CTU La minore si presenta legata affettivamente ad entrambe le figure genitoriali, ma vive la separazione di essi come una costrizione a dover rinunciare emotivamente ed affettivamente ad uno di loro. Aspetti prognosticamente preoccupanti risultano essere i disagi legati alla sfera emotiva, tra cui primo fra tutti, la repressione dell'espressione dei propri sentimenti in reazione alla separazione dei genitori, con il rischio di una eccessiva adultizzazione, inducendola a porsi nei confronti di entrambi i genitori in un ruolo di adulto pari, sovraccaricandosi della responsabilità delle sorti della famiglia. Responsabilità assolutamente inappropriata per un figlio, qualunque sia la sua età (cfr. pag. 27 della CTU).
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Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso della minore.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre aderendo alle conclusioni dei difensori e del CTU.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire alla minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia della figlia che della madre.
In ordine alle modalità del diritto di visita si suggerisce, pertanto, il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere con sé la minore, due pomeriggi a settimana ( in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore 16.00 alle ore 20.00; il secondo ed il quarto week end del mese dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo (sia nel mese di luglio che di agosto), da concordarsi con la madre;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno della festa del papà; il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore in via alternata.
Tenuto conto, infine, dell'attività lavorativa del (vigile del fuoco) si prevede che, salvo diversi CP_1
accordi tra le parti e tenuto conto del superiore interesse della minore, eventuali variazioni dei giorni di visita dovranno essere comunicate alla ricorrente con un preavviso di 48 ore, con possibilità di recupero delle giornate che per motivi di lavoro il non può trascorrere con la figlia. CP_1
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui la minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Aderendo alle conclusioni della CTU, registrandosi livelli di comunicazione e conflittualità elevata con rischio di triangolazione della minore, si suggerisce un percorso di sostegno alla genitorialità, per entrambi della durata di almeno 12 mesi (cfr. Aspetto prognosticamente preoccupante risulta essere, però, la posizione assunta da , spettatrice di una guerra relazionale tra adulti in cui, Per_1 purtroppo, non ha un ruolo passivo, ma, arruolandosi anche indirettamente con l'uno o l'altro genitore, diventa protagonista che gioca una parte attiva nel conflitto, scegliendo in alcuni momenti di “tirarsene fuori” aderendo ad una dimensione idealizzante, consapevole di avere quale unica certezza sé stessa e aderendo a certi ruoli, seppur disfunzionali, come migliore strategia possibile di sopravvivenza psichica. Il costo di questa scelta, tuttavia, può essere molto elevato e può manifestarsi attraverso sintomatologie varie, prima fra tutti un adultizzazione precoce, CTU in atti).
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Per quanto concerne i provvedimenti chiesti dal resistente a tutela della genitorialità si osserva che l'art. 473-bis.39 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che … il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Controparte_2
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
L 'ampia portata della norma risponde all'esigenza avvertita dal legislatore di non tralasciare nulla al fine di intervenire con risolutezza nella conflittualità familiare, precedendo ventaglio di misure dalla diversa natura.
L'ammonizione del genitore ha, in particolare, la funzione di “richiamare” il coniuge o genitore al rispetto dei doveri che la legge gli assegna in ragione delle situazione giuridiche soggettive che trovano respiro nella compagine familiare (vuoi a contenuto esistenziale, vuoi a contenuto patrimoniale) e, pertanto, opera come un deterrente psicologico al fine di provocare l'adempimento del genitore ammonito.
Orbene, il Collegio ritiene, nel caso di specie, opportuno “sollecitare” entrambe le parti ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale ed ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria dell'altro nonché del tenere condotte impeditive e/o ostative.
Il Collegio reputa, infine, opportuno al fine di tutelare, in concreto, il diritto alla bi -genitorialità della minore, prodromico alla corretta rappresentazione della realtà relazionale e funzionale nonché a prevenire l'insorgenza di gravi disturbi di natura psicologica, comminare una sanzione di € 30,00 (trenta,00) giornaliere da corrispondersi in favore del resistente per ogni singola violazione delle prescrizioni in ordine al calendario di visite da parte della ricorrente.
Ed invero, si ritiene che nei procedimenti in materia di diritto di famiglia ben possa essere mutuata dal procedimento esecutivo la norma di cui all'art. 614 bis cpc, relativa all'attuazione degli obblighi aventi ad oggetto un facere infungibile, con la precisazione che la tutela del superiore interesse del minore cui l'obbligo di cooperazione genitoriale è sotteso consente, a differenza del procedimento esecutivo in cui è regolamentata l'attuazione di un diritto di credito per sua stessa natura disponibile, l'applicabilità d'ufficio della sanzione volta, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi fa miliari
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che attesa la loro natura personale ed indisponibile non sono di per sé né suscettibili di esecuzione diretta (nel caso di specie parte resistente ha, in ogni caso, avanzato la domanda di condanna al pagamento di una somma).
Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento dei danni essendo stati genericamente allegati ed in ogni caso non provati.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore (nata ad [...] il [...]). Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza della minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della figlia, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti della figlia, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età del figlio (nel caso di specie di anni 7), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
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In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene la ricorrente vive con la minore in una casa di proprietà della sua famiglia;
percepisce il reddito di cittadinanza e l'assegno di mantenimento dall' ex marito;
dispone di un immobile non locato mentre il resistente vive in una casa, di cui è comproprietario, con la compagna che lavora ed i figli nati dal precedente matrimonio;
è un vigile del fuoco con una retribuzione di circa 1600,00 euro al mese;
è gravato da due finanziamenti (cfr. dichiarazioni rese all'udienza nonché doc in atti).
Il Collegio osserva, inoltre, che non sono intervenute significative circostanze sopravvenute rispetto alla precedente regolamentazione (concordata nel novembre 2022).
In punto di diritto come ribadito dalla Suprema Corte ( ex multis Cass. n. 4595/2025; Cass.n.
19388/2024; Cass. n. 18606/2021; Cass. n. 32529/18) in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n.
214/2016; n. 14143/2014), ciò in quanto i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cass. n. 28436/2017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale).
Nel caso di specie non sono emersi fatti nuovi sopravvenuti capaci di modificare l'accordo delle parti
(la presente modifica è stata, peraltro, depositata appena 6 mesi dopo il decreto che recepiva l'accordo tra le parti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo fissare, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia minore che vive con la madre, la somma mensile di euro
300,00 (trecento,00) da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, previsto l'obbligo di contribuire, a carico del resistente , nella misura del 50%, alle spese
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mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Va, infine, ribadita l'inammissibilità della richiesta di versamento diretto a carico del datore di lavoro ex art. 473-bis.37 c.p.c..
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi introduttiva del giudizio, di trattazione e decisione con attribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Conferma l'affidamento della figlia minore (nata ad [...] il [...]) ad Per_1
entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
b) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
c) Invita i SS competenti per territorio (MARANO DI NAPOLI) a predisporre in favore dei genitori un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta di modo che un professionista, indicato dal SS, accompagni entrambi i genitori in una revisione critica del loro rapporto genitoriale e li aiuti ad improntare un minimo di “alleanza” a vantaggio della minore. Tale percorso, della durata di almeno 12 mesi, deve essere inteso quale occasione per sperimentarsi, con l'aiuto di un professionista, nella condivisione delle scelte genitoriali;
d) Ammonisce ex officio ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., entrambi rinviando a quanto dedotto in motivazione;
e) Condanna la ricorrente, a fronte della mancata osservanza del calendario di visite, nel caso di inadempimento del presente provvedimento e/o di condotte ostative connesse alla frapposizione degli ostacoli nel rapporto tra padre e figlia al pagamento ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. della somma di Euro 30,00 (trenta,00) giornaliere per ogni singola violazione in
9 V.G. n. 1684/2023
favore del resistente;
f) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata dal resistente;
g) Conferma l'obbligo a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € Parte_1
300,00 (trecento,00) per il mantenimento della figlia minore (nata ad [...] il [...]) Per_1
oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
h) Dichiara inammissibile la richiesta di versamento diretto dell'assegno di mantenimento a carico del datore di lavoro ex art. 473-bis.37 c.p.c..;
i) condanna a pagare le spese di lite in favore del resistente Parte_1
liquidandole complessivamente in euro 2.958,00 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e
CPA se dovute, come per legge con attribuzione al difensore antistatario
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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