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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6409/2023 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
Parte_1
[...] rappresentate e difese dall'avv. Eduardo DROMI del Foro di Roma contro
Controparte_1
e con l'intervento del
PPUUBBBBLLIICCOO MMIINNIISSTTEERROO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Con ricorso ritualmente notificato, le istanti e Parte_1 [...] hanno convenuto in giudizio il al fine di veder Parte_1 Controparte_1 riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di nato il [...] a [...], che emi- Persona_1 grato in Argentina contraeva matrimonio in data 30/07/1914 con e dalla CP_2 cui unione aveva origine l'odierna discendenza.
L'antenato capostipite mai si naturalizzò cittadino argentino.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
1 Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, è intervenuto in giudizio formulando la propria presa d'atto senza nulla opporre.
All'udienza del 07/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni co- me precisate da parte ricorrente.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadi- nanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da cittadino italiano. Con la conseguenza che il procedi-
2 mento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italia- no, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la docu- mentazione dimessa agli atti comprova che nacque a RS Vicenti- Persona_1 no (VI) il 26/05/1879 e quindi dopo l'annessione del Veneto al Regno di Italia
(22/10/1866): fu dunque cittadino italiano.
I ricorrenti hanno altresì documentato, producendo nelle forme di legge il relativo certi- ficato del Registro Nazionale dell'Elettorato, nel quale registro sono iscritti tutti i citta- dini argentini, nativi e per opzione oltre i sedici anni nonché gli argentini naturalizzati oltre i diciotto anni, che non si naturalizzò mai cittadino argentino. Persona_1
In ragione di ciò, avendo l'antenato capostipite sempre conservato la cittadinanza italia- na il medesimo, secondo quanto si andrà infra a precisare, ebbe a propria volta a tra- smetterla ai propri discendenti.
Quanto poi alla linea di discendenza dal capostipite italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, tutta debitamente apostillata e tradotta nelle forme di legge.
Si tratta di una discendenza che vede pressoché subito un passaggio generazionale per linea femminile attraverso la figlia del capostipite, sig.ra (n. Persona_2
12.01.1916), ed il figlio di questa, sig. nato il [...] e quindi in Persona_3 epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana.
Ciò rileva in quanto, sulla base della normativa all'epoca vigente, questo determinava l'impossibilità della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista unicamente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L.
555 del 13.06.1912 - Disposizioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è citta- dino per nascita il figlio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse es- sere acquisita per parte di madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la per- dita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadinanza Persona_2 italiana ai propri figli e di conseguenza si sarebbe interrotta la trasmissione anche agli ul- teriori relativi discendenti.
3 Ai fini della presente decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi della
Corte Costituzionale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto seguito nel 1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disciplina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di
Cassazione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 del 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha rite- nuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni
"transitorie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20:
“Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dun- que l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
4 Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la tra- smissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata
5 in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta, va considerato il fatto in sé diri- mente della discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione italiana che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento dell'accertamento e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministra- tiva.
Va da ultimo rilevato che mentre le ricorrenti hanno provato la catena di discendenza, senza soluzione di continuità, dall'antenata capostipite e ciò con la produzione dei certi- ficati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, con- seguentemente, provato dal – rimasto peraltro contumace in giu- Controparte_1 dizio - alcun evento interruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dalle ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che le medesime sono cittadine italiane dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
In ordine al regolamento delle spese di lite, la particolare natura del giudizio ed il fatto che la decisione discende anche dall'applicazione di principi di derivazione giurispruden- ziale ne giustificano la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi-
6 zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, così decide:
- accoglie le domande delle ricorrenti e per l'effetto dichiara che:
nata in [...] in data [...]; Parte_1
nata in [...] in data [...], Parte_1 entrambe residenti in [...], 710 a Reconquista, Santa Fé, Argentina, sono cittadine italiane;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 19 Novembre 2025 Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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