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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3974/2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di discussione orale del 4 dicembre 2025, ai sensi del novellato art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppe Di Stefano, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 05.09.2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 835/22 del 09.06.2022, notificato in data 25.06.2022, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento, in solido con della somma di € Controparte_3
28.438,63, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
quale cessionaria del credito, in forza del contratto di Controparte_1 finanziamento n. 2765573, sottoscritto in data 09.12.2010 con CP_4
(incorporata da . A fondamento dell'opposizione
[...] Controparte_5 proposta, ha eccepito la mancanza di prova del credito e dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, nonché il difetto di legittimazione ad agire dell'odierna opposta, cessionaria del credito, per mancanza di prova dell'intervenuta cessione.
costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. Va, preliminarmente, rilevato, ai fini della decisione, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. Civ., n. 5844/2006; Cass. Civ., n. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
2 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dall'opponente in qualità di coobbligato, gli estratti conto, il piano di ammortamento e l'atto di cessione dell'11.11.2020, su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè il credito della banca può ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato specificatamente nel merito la debenza della somma ingiunta. Non può, infatti, essere condiviso quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'incompleta sottoscrizione del contratto, essendo la pagina n. 3 del contratto sottoscritta solo da quale debitore principale, in quanto Controparte_3 consistente nell'adesione ad una polizza assicurativa collettiva a garanzia del prestito, irrilevante ai fini del perfezionamento del contratto di finanziamento anche nei confronti dell'odierna opponente. Sono poi sufficienti le sottoscrizioni a pag. 1 in quanto ivi si richiamano espressamente le condizioni di contratto. Parimenti, va rigettata l'eccezione di di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163;
3 Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713), sicchè, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Deve, quindi ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione del credito in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di
[...]
attraverso la produzione documentale dell'atto di Controparte_6 cessione dell'11.11.2020 (doc. 4 al fascicolo monitorio) e dell'elenco dei crediti ceduti (all. 04 alla comparsa di costituzione e risposta), dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 137 del 21.11.2020 (all. 20), della comunicazione di intervenuta cessione del credito in contestazione, trasmessa all'opponente con raccomandata n. 68585688611-2 del 18.12.2020, ricevuta in data 24.12.2020 (doc. 5 al fascicolo monitorio) e della dichiarazione proveniente dalla cedente dell'inclusione del credito in Controparte_5 oggetto tra quelli della predetta cessione in blocco (all. 05 alla comparsa di costituzione e risposta). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento,
4 azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”). L'opposizione proposta deve, pertanto, essere rigettata e, per l'effetto, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3974/2022 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 835/22, emesso dal Tribunale di Messina in data 09.06.2022;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppe Di Stefano, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 05.09.2022, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 835/22 del 09.06.2022, notificato in data 25.06.2022, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento, in solido con della somma di € Controparte_3
28.438,63, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
quale cessionaria del credito, in forza del contratto di Controparte_1 finanziamento n. 2765573, sottoscritto in data 09.12.2010 con CP_4
(incorporata da . A fondamento dell'opposizione
[...] Controparte_5 proposta, ha eccepito la mancanza di prova del credito e dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, nonché il difetto di legittimazione ad agire dell'odierna opposta, cessionaria del credito, per mancanza di prova dell'intervenuta cessione.
costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 dicembre 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies c.p.c. Va, preliminarmente, rilevato, ai fini della decisione, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. Civ., n. 5844/2006; Cass. Civ., n. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
2 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dall'opponente in qualità di coobbligato, gli estratti conto, il piano di ammortamento e l'atto di cessione dell'11.11.2020, su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè il credito della banca può ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato specificatamente nel merito la debenza della somma ingiunta. Non può, infatti, essere condiviso quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'incompleta sottoscrizione del contratto, essendo la pagina n. 3 del contratto sottoscritta solo da quale debitore principale, in quanto Controparte_3 consistente nell'adesione ad una polizza assicurativa collettiva a garanzia del prestito, irrilevante ai fini del perfezionamento del contratto di finanziamento anche nei confronti dell'odierna opponente. Sono poi sufficienti le sottoscrizioni a pag. 1 in quanto ivi si richiamano espressamente le condizioni di contratto. Parimenti, va rigettata l'eccezione di di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito. Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, infatti, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di fornire la prova sostanziale della propria legittimazione con ogni mezzo e anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163;
3 Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713), sicchè, nel caso di cessioni in blocco ai sensi della Legge n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Deve, quindi ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione del credito in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di
[...]
attraverso la produzione documentale dell'atto di Controparte_6 cessione dell'11.11.2020 (doc. 4 al fascicolo monitorio) e dell'elenco dei crediti ceduti (all. 04 alla comparsa di costituzione e risposta), dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 137 del 21.11.2020 (all. 20), della comunicazione di intervenuta cessione del credito in contestazione, trasmessa all'opponente con raccomandata n. 68585688611-2 del 18.12.2020, ricevuta in data 24.12.2020 (doc. 5 al fascicolo monitorio) e della dichiarazione proveniente dalla cedente dell'inclusione del credito in Controparte_5 oggetto tra quelli della predetta cessione in blocco (all. 05 alla comparsa di costituzione e risposta). Tali adempimenti, in quanto consentono di pervenire all'identificazione, da un lato, delle parti debitrici cedute e, dall'altro, del rapporto di credito ceduto, sono idonei a fornire la prova dell'inclusione del contratto di finanziamento,
4 azionato esecutivamente, tra i rapporti pervenuti nella sfera giuridica dell'opposta per effetto della cessione, in aggiunta all'effetto di opponibilità erga omnes garantito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cfr., Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264, co. 1, c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021)”). L'opposizione proposta deve, pertanto, essere rigettata e, per l'effetto, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, tenuto conto delle attività difensive spiegate, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente in favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3974/2022 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 835/22, emesso dal Tribunale di Messina in data 09.06.2022;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della banca opposta delle spese di giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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