Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2372
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di prova del credito e dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo

    Il giudice ritiene che l'opposto abbia assolto all'onere probatorio allegando il contratto di finanziamento, gli estratti conto, il piano di ammortamento e l'atto di cessione del credito. L'opponente non ha fornito prova di fatti estintivi o impeditivi.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione

    Il giudice ritiene provata la cessione del credito attraverso la produzione documentale dell'atto di cessione, l'elenco dei crediti ceduti, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la comunicazione di intervenuta cessione e la dichiarazione della cedente. Tali adempimenti sono idonei a fornire la prova dell'inclusione del credito nella cessione in blocco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2372
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 2372
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo