Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 22769/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17/03/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli alla Via Diocle- Parte_1 C.F._1
ziano 342, presso lo studio dell'Avv. BISCEGLIA MICHELE (c.f.: ) C.F._2
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Opponente
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la carica in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
- Opposto contumace
È presente l'avvocato Michele Bisceglia per parte ricorrente che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; si riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
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TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli alla Via Diocle- Parte_1 C.F._1
ziano 342, presso lo studio dell'Avv. BISCEGLIA MICHELE (c.f.: ) C.F._2
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Opponente
E
(c.f.: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
domiciliato per la carica in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
- Opposto contumace
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 25.10.2024, il sig.
ha impugnato l'ordinanza Ingiunzione n. IS24960011387 emessa dal Parte_1
per la somma di € 5.016,17, che traeva origine dal verbale di accer- Controparte_1
tamento n. 20220385322- VV21990083387, elevato nei suoi confronti, quale l.r.p.t. della Gebi Oil Srl, per mancanza di SCIA di somministrazione (comunicazione di inizio attività), come prescritto dall'art. 19 della L. 241/1990 e dalla Legge Regionale n.
7/2020 art 91 e 149 comma 2.
Il ricorrente ha evidenziato la circostanza per cui, nel suddetto verbale,
l'agente avrebbe omesso di flaggare la qualità del soggetto responsabile della viola- zione (persona fisica ovvero società) e del soggetto responsabile in solido della viola- zione (persona fisica ovvero società).
In diritto, il sig. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passi- Pt_1
va, rilevando di essere un mero amministratore della società, e che pertanto non poteva rispondere con il proprio patrimonio delle contravvenzioni poste in essere dalla società amministrata.
Ha eccepito poi la nullità del verbale impugnato per carenza degli elementi
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essenziali, quali il termine per presentare l'opposizione, l'individuazione di tutte le
Autorità o Enti a cui presentarla, e l'indicazione della data in cui sarebbe stata com- messa la violazione.
Pur ritualmente evocato in giudizio, in data 22 novembre 2024, il CP_1
a omesso di costituirsi.
[...]
********
L'opposizione risulta infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento, per i motivi che seguono.
Dal verbale di accertamento di illecito amministrativo ex art. 14 L. 689/1981 depositato da parte ricorrente emerge che il 9.06.2022 alle 8:31 gli agenti della Poli- zia Municipale del Comune di Napoli effettuavano un accesso ispettivo in Napoli alla via della Cavallerizza 19, presso il bar denominato “Cavallerizza Coffee and Food”, dove accertavano che il sig. , l.r.p.t. della Cebi Oil srl, “conduceva l'attività di Pt_1
bar senza essere in possesso di SCIA di somministrazione (comunicazione di inizio attività), così come prescritto dall'art. 19 della L. 241/1990”.
L'illecito contestato nel richiamato verbale è quello previsto e sanzionato dagli artt. 91 e 149 2° comma L. R. Campania n.7 del 2020.
L'art.149 2° comma richiamato prevede che “Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo oppure quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia stato dichiarato sospeso o decaduto, oppure in assenza dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00”.
L'art.91 richiamato disciplina, invece, le autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività di somministrazione di bevande ed alimenti.
In breve al ricorrente è stata contestata l'esercizio di attività di somministra- zione di alimenti e bevande in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che “come ampiamente dimostrato con la produzione della visura camerale della Il Sig. Parte_2 Parte_1
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risulta quale amministratore della predetta società. Gli agenti accertatori, infatti, segnalano come responsabile della violazione la Gebi Oil Srl. Erroneamente, però, i medesimi agenti accertatori indicano quale responsabile in solido anche il sig. Pt_1
che, si ripete, è semplicemente il legale rappresentante della società che
[...]
“avrebbe” commesso l'infrazione. Tale grave errore inficia di nullità l'intero verbale o, almeno, lo rende inefficace nei confronti dell'odierno ricorrente Sig. . Parte_1
Quest'ultimo, infatti, in qualità di mero amministratore della società, non potrà rispondere con il proprio patrimonio delle contravvenzioni poste in essere dalla socie- tà amministrata”.
L'assunto in questione è palesemente infondato in quanto il ricorrente dimo- stra di ignorare che nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo;
invero la persona giuridica come la società o l'ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012).
Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
Parte ricorrente, con il richiamato motivo, ha, quindi, erroneamente ritenuto che sia stata accertata la sua qualità di responsabile in solido, laddove, invece, egli è chiaramente individuato quale trasgressore ed autore della condotta materiale san- zionata. Al contrario, la società di cui è l.r.p.t. riveste il ruolo di responsabile in solido ex art.6 L. n.689 del 1981 e non già di trasgressore ed autore della violazione.
Parimenti infondati appaiono gli ulteriori motivi di opposizione (carenze con- tenutistiche in ordine ai termini di impugnativa ed all'autorità competente); tali circo- stanze, oltreché indimostrate alla luce del contenuto dell'atto, appaiono in ogni caso inidonee a determinare l'invalidità dell'atto impugnato, ancor più alla luce della pro- posizione della presente opposizione, circostanza che comprova come eventuali
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carenze contenutistiche non abbiano, in ultima istanza, pregiudicato la tutela giudi- ziaria.
Del tutto improprio appare, infine, il richiamo a presunti interessi, in alcun modo richiesto con l'atto impugnato.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, stante la contumacia del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia del Controparte_1
➢ Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Ingiunzio- Parte_1
ne n. IS24960011387 emessa dal Controparte_1
➢ Nulla per le spese.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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