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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
R.G.2671/2018
All'udienza del 09/01/2025 Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice: avv. GIUDICI GIOVANNA;
Per la Parte Convenuta: avv. COCCI ROSANNA;
Per l'intervenuta: avv. BONADIES;
Per la terza Chiamata : Avv. Boniello in sost. dell'avv. FRATICELLI;
CP_1
l'avv. Giudici si riporta integralmente agli atti contesta le avverse deduzioni e conclusioni e produzioni e conclude chiedendo come in atti l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle spese rimettendosi al Giudice per la loro quantificazione;
l'avv. Cocci si riporta i propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento ed il rigetto degli scritti avversari e;
CP_2 Controparte_3
l'avv. Bonadies si riporta alle note conclusive impugnando e contestando le avverse deduzioni e difese chiedendo la liquidazione della nota spese come depositata in atti l'avv. Boniello si riporta i propri scritti difensivi chiendone l'integrale accoglimento con rigetto degli scritti e delle richieste avversari;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 19.25, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1 TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2671/2018 promossa da:
ATTORE
CONTRO
CONVENUTO
E contro corrente in Trieste, Largo Ugo Irneri n. Controparte_4
1, C.F. e P. IVA n. in persona del procuratore pro tempore, Dott. , P.IVA_1 Controparte_5
nella di lei qualifica di Impresa designata per la Regione Marche alla gestione dei sinistri in carico
2 al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Fraticelli;
CONVENUTO
e con l'intervento di
Controparte_6
, con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, C.F.
[...]
, in persona del Marche pro-tempore, giusta determina P.IVA_2 Controparte_7
presidenziale n.301 del 27.06.2018, rappresentato e difeso, in virtù di Procura generale in data
27 novembre 2018, Rep. n.1862 e Racc. n.1503, per Notaio di Ancona, iscritto Persona_1 presso il Collegio Notarile del Distretto di Ancona, dall'Avv. Massimo Bonadies, avente C.F.
fax 06.88467372 e.mail e posta certificata C.F._1 Email_1 ed elettivamente domiciliato con quest'ultimo in Fermo, Via Email_2
Pompeiana, n.128, presso l'Avvocatura della locale Sede , CP_2
INTERVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.12.2024.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 19.12.2019, , conveniva in giudizio Controparte_3
dinanzi all'intestato Tribunale di Fermo e la Compagnia Parte_1 CP_4
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Marche per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti a seguito ed in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 11.07.2015 allorquando in sella al proprio motociclo BMW targato DZ90549, nel percorrere, la S.P. 91 denominata Val Menocchia territorio extraurbano del comune di Montefiore dell'Aso (AP), con direzione di marcia monti-mare, giunto in corrispondenza della chilometrica 10.00 della predetta strada provinciale, nell'affrontare una curva sinistrorsa con visuale libera si avvedeva della presenza sulla strada di un trattore cingolato FIAT 605, di proprietà e condotto da trainante una pressa raccoglitrice, nell'atto di completare una Parte_1
3 manovra di attraversamento della sede stradale, con direzione di marcia nord-sud, si trovava costretto ad attuare una frenata di emergenza che lo faceva dapprima cadere a terra ed in scivolata con la propria moto, per poi continuare la scivolata e finire la corsa con la moto incastrata sotto la pressa raccoglitrice ed il corpo contro il timone del trattore. Deduceva parte attrice che a causa ed in conseguenza del sinistro veniva trasportato presso l'Ospedale Torrette di Ancona ove veniva diagnosticato un “trauma toracico chiuso con frattura scapolare e frattura processi traversi frattura composta somatica D11” e formulata una prognosi di giorni 40; che a causa delle lesioni subite in esito al lungo periodo di convalescenza residuavano postumi permanenti nella misura del 50%, oltre alla invalidità temporanea, con incidenza sulla capacità lavorativa di operaio magazziniere in termini di maggiore fatica ed usura nei distretti articolari interessati dal trauma. Esponeva inoltre che la Polizia giunta sul posto effettuava i rilievi del caso, contestando al conducente il mezzo agricolo la mancanza di copertura assicurativa del mezzo e le violazioni di cui agli artt. 112, 180, 40 c. 8 e 146 c. 2 cds. Deduceva inoltre l'avvenuta apertura di una posizione per la gestione del sinistro avvenuto in itinere, l'istituto di CP_2
assicurazione sociale riconosceva un indennizzo ex art. 13 dlgs 38/2000 in rendita vitalizia per un danno biologico nella misura del 28%, oltre al riconoscimento del danno biologico temporaneo;
la rendita pagata e capitalizzata dall'Ente ammontava ad euro 78.577,38. Instava per il riconoscimento del danno biologico differenziale/complementare, sulla base della valutazione di cui alla consulenza tecnica di parte versata in atti. La compagnia riconosceva, pro bono pacis, la somma di euro 4.300,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto impugnando e contestando le Parte_1
deduzioni e allegazioni di parte attrice;
eccepiva il convenuto la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, per negligenza, imprudenza ed imperizia nella condotta di guida del il quale viaggiava a velocità non CP_3
consona alle condizioni di tempo e di luogo e non gli consentiva di arrestare tempestivamente il motociclo senza andare ad impattare con il mezzo agricolo;
che le tracce di frenata del erano l'evidente riscontro di una condotta di guida CP_3
da cui scaturiva la causa determinante il sinistro e le lesioni subite. Eccepiva
l'avvenuto annullamento della sanzione amministrativa comminata al conducente il mezzo agricolo per illecito attraversamento della sede stradale, come evincibile
4 dalla sentenza del G.d.P. di Fermo che in accoglimento del ricorso dichiarava la legittimità dell'attraversamento della sede stradale da parte del mezzo che, uscendo dalla strada Comunale Gaggiano verso sud si immetteva nella strada SP 91 attraversandola per uscire sulla Strada Comunale Gaggiano verso sud, direzione
Menocchia. Contestava la richiesta di risarcimento del danno ed in particolare la quantificazione del danno differenziale/complementare.
Si costituiva in giudizio la quale impresa designata dalla Controparte_4
CONSAP per la Regione Marche per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., contestando le deduzioni di parte attrice in merito alla dinamica del sinistro ed all'addebito esclusivo alla condotta del conducente il motociclo, il quale avvedendosi dell'attraversamento della sede stradale da parte del mezzo agricolo, a causa della velocità elevata e non consona alle condizioni esistenti, per imprudenza, negligenza ed imperizia non riusciva ad arrestare tempestivamente il motociclo, né
a conservarne il controllo rovinando a terra e finendo la corsa in scivolata contro il trattore e la pressa raccoglitrice, dopo aver percorso ben 26,10 metri tra traccia di frenata e scarrocciamento;
che la condotta di guida del D'LO veniva sanzionata dai militari intervenuti sul luogo del sinistro per violazione dell'art. 141 c. 1 e 11 cds. Contestava in punto di an la perizia estimativa della velocità di marcia del motociclo, versata in atti da parte attrice;
in ordine al quantum debeatur eccepiva l'avvenuta liquidazione da parte dell' di una somma pari ad euro 250.530,77 CP_2
in favore del danneggiato e il versamento, pro bono pacis e senza ammissione di responsabilità alcuna, da parte della Compagnia della compagnia della somma di euro 5.000,00 (di cui 700,00 a titolo di spese legali), somme da ritenersi integralmente satisfattive. Contestava la quantificazione del danno operata da parte attrice in quanto infondata ed eccessiva sia in relazione al danno biologico che al danno morale quest'ultimo per essere non dovuto e non provato;
eccepiva inoltre l'infondatezza del danno cd. da cenestesi lavorativa, del danno materiale e la necessità di riscontro probatorio in relazione alle spese mediche.
Interveniva nel giudizio l' che aderiva alla ricostruzione dei fatti, come CP_2
dedotta da parte attrice, affermando la esclusiva responsabilità del mezzo agricolo condotto dal , nella causazione del sinistro, per essersi quaesti Parte_1
immesso sulla strada provinciale, senza essersi assicurato in alcun modo di
5 effettuare la suddetta manovra in sicurezza, segnalando le proprie intenzioni senza creare ingombro alla circolazione e ai veicoli sopravvenienti, trattandosi di strada non segnalata ed anzi occlusa alla circolazione secondo la segnaletica orizzontale che recava una linea continua, non rilevando all'uopo l'annullamento della sanzione amministrativa da parte del G.d.P. di Fermo. Deduceva inoltre trattarsi di mezzo sprovvisto dei necessari sovrapattini per rendere possibile la manovra di attraversamento in sicurezza per la circolazione ai sensi dell'art.63 CdS e senza creare ingombro alla circolazione;
privo di dispositivi luminosi o di un segnale mobile, sprovvisto di luci di segnalazione visiva previste dal cds. Evidenziava inoltre l'assenza di segnaletica orizzontale che indicasse l'accesso consentito e segnalato dai campi coltivati direttamente sulla strada provinciale;
la condotta del motociclista rispettosa del limite di velocità, l'imprevedibilità e mancanza di qualsivoglia segnalazione della manovra di attraversamento eseguita dal mezzo agricolo e l'impossibilità da parte del di adottare una manovra di CP_3
emergenza idonea ad evitare il sinistro. In merito alle prestazioni erogate nei confronti del , deduceva il riconoscimento, da parte dell' , di CP_3 CP_2
postumi permanenti nella misura del 28% e ITA per giorni n.114, per cui l'ente provvedeva ad erogare le prestazioni di legge a favore dell'infortunato e a causa del medesimo infortunio, allo stato quantificabili nella misura complessiva di euro €.
248.366,75. Deduceva il diritto quale ente gestore dell'assicurazione sociale di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione (n.r. ovvero dal FGVS) il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione che pertanto debbono essere liquidate in prededuzione all' , pertanto il diritto in via di CP_2 surroga di vedersi rimborsate le somme erogate a favore di e Controparte_3
comunque nei limiti del danno civilistico, essendo liquidabile a favore dell'attore il solo danno differenziale residuato.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, il giudizio veniva istruito, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 coma VI c.p.c., con assunzione della prova testimoniale, acquisizione documentale e disposizione di una CTU tecnico dinamica e di una CTU medico legale. La causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, queste venivano rassegnate dalle parti, all'udienza del giorno 11.12.2024, come di seguito trascritte:
6 nell'interesse della parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza,
In via principale,
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in capo al conducente e proprietario del trattore agricolo tg AP14173, Sig. Parte_1
residente in [...]dell'Aso AP alla C.da Menocchia n.51;
- per conseguenza accertare e dichiarare, con applicazione delle Tabelle di Milano
“Edizione 2024”, che il danno non patrimoniale complessivo subito dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa alla luce della CTU medica esperita (che ha individuato una diminuzione della integrità fisica del D'LO in conseguenza del sinistro nella misura del punto 37%/38% e un danno non patrimoniale temporaneo di giorni 50 al 100%, giorni 30 al 75%, giorni 39 al 50%, oltre ad una maggior gravosità e usura relativamente al lavoro abitualmente svolto dall'attore) ammonta a complessivi Euro307.709,00 (eurotrecentosettemilasettecentonove/00), di cui
Euro254.682,00 (duecentocinquantaquattromilaseicentoottantadue/00) per danno biologico e sofferenza soggettiva, Euro10.580,00
(eurodiecimilacinquecentoottanta/00) a quale danno biologico temporaneo,
Euro42.447,00 (euroquarantaduemilaquattrocentoquarantasette/00 quale aumento personalizzato nella percentuale del 25% collegata al valore punto, e che il danno patrimoniale ammonta ad Euro6.477,08 (euroseimilaquattrocentosettantasette,08) come in atti, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge;
- pertanto, stante quanto pagato e capitalizzato dall' in favore dell'attore, in CP_2
relazione al detto sinistro, in punto di voce di danno biologico alla data del
19/11/2024 in Euro99.768,10 (euronovantanovemilasettecentosessantotto,10), condannare i convenuti e -quale impresa designata dalla Parte_1 CP_4
CONSAP per la Regione Marche per la liquidazione dei danni a carico del
F.G.V.S.- in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro207.940,90
(euroduecentosettemilanovecentoquaranta/90) a titolo di danno differenziale/complementare non patrimoniale oltre alla somma di Euro6.477,08 a titolo di danno patrimoniale, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
Legge. Con vittoria di spese, compresi costi di CTU versati, competenze ed onorari di causa, iva e cap se e come per Legge.
7 In via subordinata e salvo gravame,
- nella denegata e non creduta ipotesi che fosse ritenuto un concorso di colpa dell'attore, dichiarare il prevalente concorso di colpa del Sig. Pt_1
- accertare e dichiarare, con applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate
“Edizione 2024”, che il danno non patrimoniale totale subito dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta a complessivi Euro307.709,00
(eurotrecentosettemilasettecentonove/00), di cui Euro254.682,00
(euroduecentocinquantaquattromilaseicentoottantadue/00) per danno biologico e sofferenza soggettiva, Euro10.580,00 (eurodiecimilacinquecentoottanta/00) per danno biologico temporaneo, Euro42.447,00
(euroquarantaduemilaquattrocentoquarantasette/00) quale aumento personalizzato nella percentuale del 25% collegata al valore punto, e che il danno patrimoniale ammonta ad Euro6.477,08 (euroseimilaquattrocentosettantasette,08) come in atti, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge;
- pertanto, stante quanto pagato e capitalizzato da in favore dell'attore, in CP_2
relazione al detto sinistro, alla data del 19/11/2024, per totali Euro99.768,10
(euronovantanovemilasettecentosessantotto,10), condannare e Parte_1
, nella qualifica come sopra, in solido tra loro al pagamento, nella CP_4
misura della percentuale di responsabilità accertata, del danno differenziale/complementare non patrimoniale determinato in complessivi
Euro307.709,00 (eurotrecentosettemilasettecentonove/00) e del danno patrimoniale di totali Euro6.477,08, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di Legge.
Con vittoria di spese, compresi costi di CTU versati, competenze ed onorari di causa, oltre iva e cap se e come per Legge”.
nell'interesse di parte convenuta Pt_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
- in via preliminare: dichiarare la nullità della CTU cinematica, elaborata dall'Ing.
e disporre, ex art. 196 c.p.c., rinnovo delle indagini peritali Persona_2
mediante sostituzione del CTU, in ragione dei macroscopici errori, vizi logici e metodologici del Ctu, evidenziati nelle Osservazioni alla bozza di Ctu e, specialmente, nelle “Osservazioni tecniche alla relazione definitiva del CTU”,
8 redatte dal Ctp, Ing. in data 25/03/2024, versate in atti, complete di Persona_3
“Guida alla ricostruzione degli incidenti”, munita di “Verbale di giuramento di traduzione”;
-in via esclusivamente subordinata ed eventuale, disporre convocazione a chiarimenti del Ctu, da effettuarsi in presenza e nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi CCTTPP;
- in via principale e nel merito: accertata l'esclusiva responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro per cui è giudizio, rigettare la domanda avanzata perché infondata in fatto ed in diritto;
- ancora in via principale e nel merito: accertata l'esclusiva responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro per cui è giudizio e/o l'insussistenza dei requisiti integranti l'infortunio in itinere, rigettare la domanda avanzata dal terzo intervenuto nei confronti del convenuto , in quanto infondata in CP_2 Parte_1
fatto ed in diritto;
- in via subordinata: in denegata ipotesi di rigetto delle suestese conclusioni, dichiarare la prevalente o quasi esclusiva responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro per cui è giudizio, con conseguente riduzione della domanda di rivalsa avanzata dall' in misura rispondente alla percentuale di responsabilità CP_2 attribuita all'attore; in ordine all'entità del danno:
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ritenere satisfattive le somme prima del giudizio erogate dall' e dall' CP_1 CP_2
secondo le rispettive causali, comunque limitando il risarcimento di parte convenuta al solo “danno differenziale”, essendo il risarcimento di competenza esclusiva dell' quale assicuratore sociale;
CP_2
- ridurre la domanda di rivalsa dell' nella misura della percentuale di CP_2 responsabilità attribuita all'attore;
- condannare parte attrice e/o anche in solido, al pagamento di entrambe le CP_2
Consulenze Tecniche d'Ufficio, con obbligo di refusione della somma anticipata in acconto, ed alla refusione dei costi sostenuti per il Ctp, Ing. nella misura Per_3
di euro 7.105,28, giusta fatture allegate, nonché dei costi di traduzione del documento allegato alle Osservazioni del Ctp, nella misura di euro 440,23, giusta fattura allegata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e relativi ad attività svolta prima dell'inizio del giudizio, ivi incluso il procedimento di
9 annullamento di sanzione celebrato dinanzi al Giudice di Pace nell'interesse del convenuto , i quali sono dalla costante giurisprudenza equiparati a Parte_1
quelli strettamente giudiziali, in quanto a questi ultimi prodromici e strumentali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
Con ogni riserva nei termini assegnati”.
nell'interesse della parte convenuta : CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di ragione e giustizia:
In punto di an:
- in via principale, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. nel Controparte_3 determinismo dell'evento oggetto di lite, respingere la domanda attorea, così come proposta, siccome del tutto infondata, sia in linea di fatto che di diritto, e, comunque, non provata, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- sempre in via principale, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3
nel determinismo dell'evento de quo e/o l'insussistenza nel caso di specie
[...]
dei requisiti attinenti alla fattispecie di infortunio in itinere, respingere la domanda formulata dal terzo intervenuto nei riguardi dell' in quanto del CP_2 CP_4
tutto infondata, sia in linea di fatto che di diritto e, comunque, non provata, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, emettere una declaratoria di concorsualità nel sinistro di entrambi i conducenti coinvolti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, secondo comma, c.c., con ogni di ciò giuridica conseguenza in ordine alla domanda di rivalsa avanzata dall' , la quale dovrà essere ridotta in ragione CP_2 della percentuale di responsabilità attribuita all'attore, nonché in ordine alle spese di lite;
In punto di quantum:
- in via principale, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea in punto di an, dichiarare integralmente satisfattive delle altrui pretese le somme già liquidate ante causam in favore del sig.
, pari ad € 323.797,07 da parte dell' - di cui € 83.895,11 per Controparte_3 CP_2 acconti e ratei già corrisposti sino al 19/11/2024 ed € 228.554,03 quale valore
10 capitale della rendita calcolato al 19/11/2024 - nonché € 5.000,00, di cui € 700,00 per onorari, da parte di ed indi statuire l'assenza di ogni ulteriore CP_4
pretesa risarcitoria in capo al medesimo, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, limitare il risarcimento eventualmente dovuto da al solo danno c.d. “differenziale”, essendo il risarcimento oggetto di CP_4 lite di competenza esclusiva dell' ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. CP_2
Lgs. 38/2000;
- in ogni caso, limitare l'eventuale domanda di rivalsa posta in essere dall'Assicuratore sociale, alla eventuale quota parte di responsabilità attribuita all'assicurato Allianz, sig. , con ogni di ciò giuridica conseguenza;
Parte_1
- sempre in ogni caso, contenere l'eventuale risarcimento dovuto, da chiunque richiesto, anche a titolo di rivalsa, nei limiti del massimale previsto ex-lege. Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”
nell'interesse della intervenuta : CP_2
1) “Accertarsi e dichiararsi la civile responsabilità del suddetto convenuto Parte_1
per l'evento de quo e per tutte le lesioni patite da ,
[...] Controparte_3
nonché per esso della , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, quale impresa designata alla gestione del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
2) accertato e dichiarato il buon diritto dell' ad ottenere il rimborso delle CP_2 somme erogate ed erogande al lavoratore , condannare il Controparte_3
suddetto e per lui la suddetta Compagnia garante per Parte_1 CP_4
il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare all' la somma quantificata allo stato in €. 248.366,75 per i titoli e le causali CP_2
esposte in narrativa, oltre gli automatici miglioramenti ex lege, che saranno quantificati, o quanto altro ritenuto di giustizia, oltre ancora la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ulteriori rispetto a quelli quantificati nei certificati di costo infortunio depositati e depositandi, dalla data delle singole erogazioni e per la rendita dalla data della capitalizzazione al saldo;
3) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, contributo unificato e competenze legali di causa, oltre accessori e, in luogo di IVA e CPA, gli oneri
11 riflessi pari al 23,81 (art. 2, l. n. 335/1995) dovuti agli Avvocati pubblici (cfr., tra le altre, TAR Piemonte n. 1104/2017; TAR Emilia Romagna n. 151/2016).
Fissata la discussione orale, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, all'odierna udienza le parti concludevano ex art. 281 sexies c.p.c. come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Dalla lettura degli atti e della documentazione prodotta ed in particolare dalla ricostruzione del sinistro operata dagli agenti intervenuti, è emerso che
[...]
il giorno 11 luglio 2015, verso le ore 07:55, in sella al suo Controparte_3
motociclo BMW targato DZ90549, percorreva, la S.P. 91 denominata Val
Menocchia territorio extraurbano del comune di Montefiore dell'Aso (AP), con direzione di marcia monti-mare. Secondo quanto emerge dalla Informativa conclusiva del 14/06/2008 redatta dalla Polizia Stradale di Amandola il CP_3
“Giunto in corrispondenza della chilometrica 10.00 della suddetta strada provinciale, nell'affrontare una curva a sinistra con visuale libera si avvedeva della presenza sulla strada di un trattore cingolato FIAT 605, con agganciata una pressa raccoglitrice, di proprietà e condotto da che stava attraversando la Parte_1
stessa, con direzione di marcia nord-sud. A seguito di ciò, il motociclista poneva in essere una energica frenata che lasciava impressa sul piano viabile una traccia gommosa sinuosa della lunghezza di metri 17,10 (motociclista ancora in equilibrio in sella alla moto). Successivamente il motociclo rovinava al suolo procurando una scalfitura lungha metri 0,20, dopidiché, adagiato sul fianco sinistro, scivolava sull'asfalto per ulteriori 9 metri in avanti, finendo la propria corsa contro il trattore agricolo e più precisamente tra il trattore e la pressa raccoglitrice che, in quel momento stava finendo la manovra di attraversamento della strada. La traccia gommosa, la scalfitura sul manto stradale, nonché il motociclo, venivano rinvenute sulla corsia di pertinenza del motociclista. , a seguito della caduta Controparte_3
e deIl'urto contro le parti metalliche del complesso veicolare, riportava delle lesioni personali per le quali, veniva trasportato in eliambulanza alpronto soccorso dell'ospedale civile di torrette Ancona, dove i sanitari di turno al Pronto Soccorso lo ricoveravano, giudicandolo guaribili in giorni 40 sc”.
12 In relazione alla ricostruzione degli eventi va rilevato che l'esposizione dei fatti e la ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice è diretta ad affermare la responsabilità esclusiva del conducente il mezzo agricolo, per mancato rispetto dei canoni di diligenza e prudenza nella circolazione stradale ed in particolare per attraversamento della sede stradale in un punto in cui la segnaletica orizzontale non consentiva tale manovra recando una striscia continua di demarcazione. Parte convenuta eccepisce l'esclusiva responsabilità del conducente il motociclo per mancato rispetto dei limiti di velocità.
Dall'esame della documentazione in atti, della deposizione dei testi ed in particolare dagli esiti della disposta CTU cinematica affidata all'ing. Persona_2 sono emerse la reale dinamica del sinistro e l'accertamento delle rispettive
[...]
responsabilità dei soggetti coinvolti, tenuto conto della documentazione reperita dallo stesso CTU in relazione allo stato dei luoghi ovvero comunicazione della
Provincia in merito alla segnaletica orizzontale su richiesta dei Carabinieri di
Amandola all'epoca del sinistro e comunicazione del Comune di Montefiore dell'Aso in merito al catasto delle strade e alla viabilità della strada comunale
Gaggiano, è emerso che tale strada è di uso pubblico e risulta percorribile a tutti i veicoli in base al catasto delle strade manutenuto dal Comune di Montefiore dell'Aso. Le condizioni in cui si verificava il sinistro erano caratterizzate dalla presenza di un incrocio dove è avvenuto il sinistro in cui il tratto di strada è preceduto da una curva volgente a sinistra con visibilità ridotta a causa delle alberature poste sul lato sinistro della carreggiata. Quanto alla segnaletica orizzontale e all'interruzione delle linee di margine e della mezzeria in prossimità dell'incrocio tra la SP91 e la strada comunale Gaggiano il CTU, acquisita la documentazione sopra indicata presso le rispettive amministrazioni competenti, ha rilevato che: “-le linee di margine e quella di mezzeria all'epoca del sinistro
(ancorché poco visibili) dovevano essere discontinue in corrispondenza dell'incrocio tra la Gaggiano e la strada Provinciale SP91; -la manovra di immissione da parte di un veicolo che proviene dalla strada comunale Gaggiano sulla strada Provinciale, allo scopo di attraversarla per proseguire sulla Gaggiano stessa, è lecita.”
Pertanto l'eventuale discordanza della segnaletica orizzontale all'epoca del sinistro con l'effettiva situazione e condizione della strada Gaggiano, alla luce della documentazione rilasciata dagli enti sopra indicati, non incide sulla legittimità
13 dell'attraversamento nel senso del tracciato e dunque longitudinalmente rispetto alla SP19 da parte del mezzo agricolo;
legittimità confermata anche dalla pronuncia del G.d.P. di Fermo con l'accoglimento del ricorso avanzato dal . Parte_1
Il CTU sulla base della planimetria realizzata e “ricostruita in accordo con i cc.tt.pp. partendo dal rilievo planimetrico a cui sono stati aggiunti i punti notevoli rilevati durante le operazioni peritali ed integrati poi con i dati presenti nella bozza di campagna degli agenti intervenuti”, ha individuato il PPU “in corrispondenza della posizione di quiete del motociclo lungo la corsia di marcia del motociclo”. La posizione finale del trattore risulta con buona approssimazione “coincidente con quella al momento dell'urto, senza evidenti spostamenti legati al post urto (velocità del trattore all'urto prossima a zero)” sulla base delle rilevate evidenze: “- tracce ematiche sul timone e sull'asfalto lasciate a seguito dell'impatto tra il centauro ed il timone del trattore -traiettoria di arrivo all'urto evidenziata dalla traccia di frenata del motociclo rispetto al punto di collisione del centauro con il trattore”. Il CTU ha in definitiva affermato che “la dinamica del sinistro coincide sostanzialmente con quanto rilevato dagli agenti accertatori” evidenziando tuttavia la presenza di un elemento tralasciato dagli agenti accertatori: “la presenza di una seconda traccia di frenata antecedente a quella rilevata sulla bozza di campagna, lasciata dal motociclo nel suo moto di avvicinamento alla zona d'urto” come evidenziabile dalle foto di cui agli atti di causa. L'analisi di tutti gli elementi evidenziati nel corso della CTU ha consentito di giungere alle considerazioni finali nella ricostruzione del sinistro:
“Il conducente del motociclo nel momento in cui si accorge del pericolo viaggiava ad una velocità di marcia pari a 62-63 km/h. Tale velocità è la minima che può aver tenuto per via delle ipotesi fatte per calcolarla (si ricorda al riguardo che si è trascurata la velocità residua del mezzo al momento dell'urto e si è sottostimata la lunghezza della prima traccia di frenata). La posizione del motociclo al momento di percezione del pericolo (5.2 secondi prima dell'urto) è all'interno del suo cono di avvistabilità evidenziato dal tratto blu sulla planimetria (vedasi allegato 11) pertanto pienamente compatibile con la successiva azione frenante intervenuta dopo l'intervallo psicotecnico. Nello stesso istante il trattore aveva già intrapreso la manovra di immissione: manovra iniziata 0.6 secondi prima che il centauro si accorgesse del pericolo. Nel momento in cui il trattore inizia la manovra di immissione il centauro si trova ancora all'interno del suo cono di avvistabilità”.
14 Il CTU ha così concluso:
“1)la causa del sinistro va sicuramente ricercata nella mancata precedenza da parte del conducente del trattore nei confronti del motociclista. Infatti come evidenziato sopra nel momento in cui lo stesso inizia la manovra di immissione poteva tranquillamente avvistare il motociclista essendo entro il suo cono di avvistabilità.
Nel caso del conducente del trattore c'è un aggravante dato dalla mole e lentezza del mezzo. … un mezzo del genere per attraversare completamente la strada impiega oltre 7 secondi, più del doppio rispetto al tempo impiegato da una normale utilitaria. Questo aspetto dovrebbe porre il conducente nelle condizioni di massima attenzione e al limite fallo desistere dalla manovra se non farsi supportare da un ausiliario che aumenti virtualmente il suo campo di avvistabilità.
2)si riconosce una parziale responsabilità al conducente del motociclo per aver affrontato la curva ad una velocità di almeno 62-63 km/h nonostante il cartello di pericolo per serie di curve posto sul tratto di strada. Il fatto che il limite di velocità fosse di 90 km/h non esime infatti i conducenti a regolarla conseguentemente alle condizioni della strada e limitarla in un tratto in curva a visuale limitata come questa. Inoltre si fa presente che il conducente del motociclo si è accorto della presenza del trattore solo circa 25 metri dopo la zona di avvistabilità dello stesso.
Sicuramente un cartello di pericolo per intersezione stradale avrebbe richiamato l'attenzione del centauro. La spiegazione nel ritardo sulla frenata potrebbe derivare dall'analisi della posizione del sole al momento del sinistro. … è evidente che ci possa essere stato un fenomeno di abbagliamento visto che il meteo secondo il rapporto degli agenti era sereno, abbagliamento che può aver ritardato l'azione frenante del centauro (elaborazione ottenuta con Google Earth). Ad ogni modo il fenomeno di abbagliamento non è una scusante per il ritardo nella frenata: la condizione di riverbero non è un'anomalia improvvisa, ma assolutamente prevedibile nei tratti precedenti per cui in ragione della stessa andava moderata la velocità o addirittura arrestata la corsa se impossibilitati nel prosieguo….Per quanto concerne l'evitabilità del sinistro da parte del conducente del trattore è possibile affermare che sarebbe bastato attenersi al CDS garantendo la precedenza al motociclo che stava sopraggiungendo sulla strada Provinciale o desistere del tutto dall'eseguire la manovra di attraversamento vista la mole e lentezza del proprio mezzo. Sulla base dell'allegato 10 si vede che il conducente del trattore ha intrapreso la manovra di arresto del trattore 1.7 secondi prima dell'urto (1 sec.
15 Intervallo psicotecnico+0.7 secondi di frenata) quando la moto aveva iniziato la fase di scarrocciamento a terra dopo aver terminato la fase di frenata. Se anche si fosse accorto successivamente alla fase di immissione, quando già era sulla corsia opposta di marcia del motociclo, avrebbe potuto arrestare il veicolo in 2.9 metri di spazio ( 2,13 m nell'intervallo psicotecnico+0,76 m nella decelerazione) lasciando quindi lo spazio alla moto per defilare nella propria corsia di pertinenza.
Per quanto concerne l'evitabilità per il conducente del motociclo, … se il centauro avesse mantenuto il controllo del proprio mezzo effettuando una frenata controllata senza rovinare a terra, sarebbe riuscito comunque ad arrestare la propria corsa prima di impattare contro il trattore. La velocità limite alla quale è possibile arrestare il motociclo è infatti pari a 76 km/h contro i 62 km/h tenuti dal motociclista il giorno del sinistro”.
Le conclusioni cui perviene il CTU, cui aderisce il giudicante, ritenendo l'elaborato peritale completo ed esaustivo oltre che immune da vizi logici e/o metodologici consentono di descrivere la dinamica del sinistro. “Il giorno sabato 11 luglio 2015 alle ore 7:55 circa, il trattore (veicolo A) Fiat 605 condotto dal sig. Parte_1
provenendo dalla strada Comunale Gaggiano, si immette sulla Strada Provinciale
SP91 con l'intento di attraversarla e proseguire sulla stessa Gaggiano dalla parte opposta. Nell'eseguire detta manovra non si avvede del sopraggiungente veicolo B motociclo BMW F800GS condotto dal sig. che stava marciando Controparte_3
alla velocità di 62-63 km/h lungo la SP91 con direzione monti-mare. Giunto a circa
56 metri dall'intersezione il motociclista si accorge del pericolo causato dall'immissione del trattore lungo la SP91 ed inizia una frenata di emergenza in curva che culminerà nella perdita di controllo del mezzo: il motociclo rovinando a terra prosegue il moto sul fianco sinistro fino ad impattare sul lamierato della pressa raccoglitrice mentre il conducente dello stesso impatta sugli organi di collegamento della pressa al trattore. Il limite velocitario nel tratto di interesse è pari a 90 km/h.” pertanto come accertato dal CTU, tralasciando l'elenco delle infrazioni alle norme del cds: “Sotto il profilo delle responsabilità si ritiene che la causa del sinistro vada ricercata nella manovra di attraversamento effettuata dal conducente del trattore
: se lo stesso avesse atteso il passaggio del motociclo prima di Parte_1
immettersi sulla strada Provinciale non ci sarebbe stato alcun impatto con il mezzo antagonista. Vista la mole e lentezza del mezzo da lui condotto avrebbe potuto desistere del tutto dal compiere tale manovra pericolosa evitando di impegnare la
16 carreggiata con la possibilità di creare intralcio alla circolazione”. Mentre “Per quanto riguarda il comportamento del conducente del motociclo BMW, come Con descritto dettagliatamente nel corpo della perizia, il sig. non ha CP_3
fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e pertanto secondo il sottoscritto ha una parziale responsabilità”.
Ciò posto appare evidente che la responsabilità del sinistro vada ascritta alla condotta del conducente il mezzo agricolo per avere iniziato una manovra di attraversamento senza concedere la precedenza e, seppur in misura parziale, al conducente il motociclo per non avere adottato una velocità consona alle condizioni di tempo e di luogo, condotta che non gli consentiva di fare tutto il possibile per evitare il danno. Tale parziale responsabilità può essere stimata nella misura del
30% nella determinazione del sinistro.
In relazione al quantum va rilevato che la valutazione delle lesioni subite dall'attore
è stata rimessa all'accertamento del CTU dr. Sulla base della Per_4
documentazione versata in atti e della espletata CTU, risulta che a seguito ed in conseguenza del sinistro il veniva trasportato in eliambulanza Controparte_3
presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona ove gli accertamenti strumentali evidenziavano:“TC cerebrale, massiccio facciale, spirale cervicale: non apprezzabili sanguinamenti cerebro-meningei. Spazi liquorali periencefalici e ventricolari nei limiti della norma. Linea mediana in asse. Non fratture craniocervicali - TC torace-addome: non apprezzabili alterazioni di natura traumatica a carico dei maggiori vettori vascolari toraco-addominali. Modica disatelettasia delle porzioni posteriori dei lobi polmonari inferiori bilateralmente, di non sicura natura traumatica. Alterazione strutturale di tipo bolloso (diametro cm
2,3) a carico segmento apico-dorsale del lobo polmonare superiore sn. Nella norma fegato, pancreas, milza reni e surreni. Abbondanti residui alimentari nel lume gastrico. Non evidenti raccolte liquide endoperitoneali. Presenza di catetere endovescicale. Frattura pluriframmentaria del soma di D11. Frattura del processo trasverso di sinistra di D9 e D6. Frattura dell'arco posteriore della XII costa dx e di quello posteriore dell'undicesima costa sn. Frattura scomposta del polo inferiore della scapola dx....”. “...riscontro TAC di frattura dell'angolo inferiore della scapola dx. Lamenta dolore regione scapolare dx. E.O.: paz in clinostatismo;
dolore
17 digitopressorio regione scapolare inferiore, motricità spalla possibile sui vari piani, non deficit neuro-vascolari periferici distrettuali. Frattura angolo inferiore scapola dx. Indossare reggibraccio a busta quando il paziente potrà assumere la posizione assisa o eretta;
controllo rx spalla e scapola e visita ortopedica tra 30
CP giorni.....prognosi biologica 30 gg. . Il paziente veniva quindi ricoverato presso la SOD Medicina Internistica e Subintensiva dello stesso ospedale e formulata diagnosi di “trauma toracico chiuso con frattura scapolare, frattura processi trasversi frattura composta somatica D11” e posta una prognosi di gg. 40 s.c. In data 16/07/15 veniva dimesso con diagnosi di “trauma toracico con contusione polmonare basale sinistra. Trauma cranico commotivo. Frattura pluriframmentaria soma di D11 e processi trasversi di sinistra di D9 e D6. Frattura scomposta del polo inferiore di scapola destra. Fratture costali multiple (arco posteriore della 12° costa destra ed 11° costa sinistra). Ferite lacero contuse del mento ed a carico della gamba destra. Contusioni escoriate multiple al volto ed agli arti superiore ed inferiori. Ipertensione arteriosa sistemica”. Stante la persistenza dello stato di malattia il osservava un periodo di riposo assoluto di circa 50 gg. Controparte_3
“I sanitari dell' riconoscevano un periodo di inabilità lavorativa fino al CP_2
06/11/2015 compreso e successivamente riconoscevano un grado di invalidità pari al 28% per “ toracoalgia in esiti di frattura archi costali posteriori 12° costa a dx ed
11° a sx, esiti anatomici dorso-lombari ; esiti disfunzionali spalla dx di minima entità, esiti algo-disfunzionali dorso-lombari “.Il CTU medico legale ha pertanto così concluso:
“le lesioni riportate dal sig. il giorno 11.7.15 in seguito ad Controparte_3
incidente della strada, consistenti in trauma cranio-facciale con ferita lacero-contusa della regione mentoniera, trauma toracico chiuso con frattura dell'arco posteriore della 12° costa destra e della 9°- 10° e 11° costa sinistra, frattura scomposta del polo inferiore della scapola destra e contusione polmonare basale sinistra, trauma vertebrale con distorsione cervico-dorso-lombare, con frattura pluriframmentaria disco-somatica di D11, con frattura di D12 e con frattura dei processi trasversi di sinistra di D9, D7, D6, D5, D4 e D3, ferite lacero contuse ed abrase multiple agli arti inferiori, sono ricollegabili al politrauma subito al momento dello scontro tra un mezzo agricolo e la motocicletta alla cui guida si trovava l'infortunato il quale, a seguito dell'impatto subito sulla ruota anteriore, veniva proiettato contro la barra di collegamento posta tra il trattore e la pressa raccoglitrice che il mezzo trasportava.
18 Riconoscibile e valido risulta il nesso di causalità materiale e temporale tra l'evento traumatico, la cui vis laesiva è dimostrabile e le lesioni riportate e certificate dai sanitari”. Il CTu ha riconosciuto un “periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni cinquanta e di ulteriori giorni trenta di inabilità temporanea parziale al 75% e giorni trentanove al 50%.
Alla sopra citata lesione sono derivati il quadro doloroso e la limitazione funzionale del collo, del tronco e della spalla destra, … nonchè il danno scheletrico secondario ai fenomeni osteoriparativi delle numerose fratture e quello estetico relativo agli esiti cicatriziali delle ferite del volto e degli arti inferiori.
In considerazione di quanto espresso e tenuto conto:
– del riferimento ai parametri valutativi del danno alla persona in ambito di responsabilità civile,
– della convergenza dei riscontri clinico-specialistici e strumentali eseguiti e dei provvedimenti terapeutici adottati sulla sussistenza delle lesioni diagnosticate,
– della prevedibile evoluzione peggiorativa nel tempo del quadro algico- disfunzionale del rachide per il già riscontrato quadro di protrusione discale postero-centrale a livello D11-D12 con obliterazione dello spazio perdurale anteriore,
– della condizione di destrimane dell'infortunato, è possibile far coincidere nella misura del 37%-38%(trentasette-trentotto) la diminuzione della sua integrità fisica.
Le menomazioni residuate concorrono a rendere più gravoso ed usurante il lavoro abitualmente svolto dall'infortunato; si ritiene pertanto corretto richiedere un incremento di valore del punto percentuale, riferito al danno biologico sopra espresso.
Tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'incidenza in termini di gravosità e usura sull'attività lavorativa del danneggiato che svolge un lavoro manuale, con mansioni di magazziniere, in applicazione dei parametri dianzi indicati, e di una personalizzazione massima, la liquidazione assume la seguente valutazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro44 anni
Percentuale di invalidità permanente37%
Punto danno biologico€ 5.845,68
19 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%)€ 2.922,84
Punto danno non patrimoniale€ 8.768,52
Punto base I.T.T.€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%39
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%0
Danno biologico risarcibile€ 169.788,00
Danno non patrimoniale risarcibile€ 254.682,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico)€ 297.129,00
Invalidità temporanea totale€ 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 75%€ 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50%€ 2.242,50
Totale danno biologico temporaneo€ 10.580,00
Totale generale:€ 265.262,00
Totale con personalizzazione massima€ 307.709,00;
Somme tutte da ridurre del 30% in ragione dell'apporto causale del danneggiato nella determinazione del sinistro.
L'importo così complessivamente ottenuto pari ad euro 215.396,3 (operata la riduzione del 30%), derivante dalla liquidazione del danno effettuata ai valori attuali (tabelle di liquidazione del danno biologico 2021) inoltre dovrà essere devalutata alla data del fatto,
e successivamente aumentata di rivalutazione ed interessi legali sino alla data del saldo effettivo ciò in ossequio all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione: 'poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio' ( ex plurimis Cass. Civ. 7 luglio 2009 n. 15928).
20 La domanda va pertanto accolta con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, secondo i criteri e nella misura dianzi determinata.
Quanto all'azione dell'intervenuto va rilevato che il Supremo Collegio in CP_2
relazione al danno c.d. “differenziale”, ovvero la differenza tra l'ammontare del risarcimento del danno corrisposto dal responsabile civile e l'indennizzo dell' , stante la mancanza di chiari indici legislativi, ha affermato, tra i diversi CP_2
criteri di scomputo, di ritenere maggiormente accreditato quello “per poste”, stabilendo che: “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_2
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall' istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_2
secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla CP_2
capacità lavorativa specifica dell'assicurato. Successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall' importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_2 permanente”. (Corte di Cassazione ord. n. 3694 del 07/02/2023).
Ciò posto va rilevato che, secondo la documentazione versata in atti dall'intervenuto in data 20.11.2024, il costo infortunio risulta quantificato CP_2 allo stato in €. 323.797,07.
Dunque, dall'importo del danno civilistico quantificato nella misura di euro
215.396,30 andranno detratte le voci di danno non indennizzate dall' ovvero: CP_2
danno morale pari ad euro 2.045,988 (€ 2.922,84 – 30%) danno biologico temporaneo pari ad euro 7.406,00 (€ 10.580,00-30%)
21 e dichiarata la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione all'intervenuto della somma pari ad euro 206.304,21 (215.396,30 -2045,98 - CP_2
7.406,00), oltre rivalutazione e interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro come suddetto;
va altresì dichiarata la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno differenziale in favore dell'attore nella misura di euro 9.451,988 - danno morale pari ad euro 2.045,988 (€ 2.922,84 – 30%), danno biologico temporaneo pari ad euro 7.406,00 (€ 10.580,00-30%), oltre rivalutazione e interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro, oltre al risarcimento danno materiale nella misura di euro 4.533,74 (€ 6.477,08-30%).
***
La liquidazione delle spese di lite, nei rapporti tra le parti segue il criterio della soccombenza che, nel caso di specie appare reciproca, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene “senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell'ipotesi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum. Va infatti sul punto dato seguito al principio di diritto affermato da questa stessa sezione, per cui
“la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, co. 2, c.p.c.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass., sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n.
22381; in senso conforme, successivamente: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n.
901; sez. 2, 23 settembre 2013 n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015
n. 22871, che richiama espressamente tali precedenti;
il principio risulta già affermato, in precedenza, da Cass., sez. 1, 26 maggio 1976 n. 1906)” (Corte di
Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 dicembre 2015 – 22 febbraio 2016,
n. 3438) .
Le spese della CTU vanno poste a carico delle parti, attore, convenuti e intervenuto, in pari misura.
P.Q.M.
22 Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 2671/2018, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna e per lui la Compagnia garante per il Parte_1 CP_4
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare all' le somme erogate ed erogande al lavoratore nella CP_2 Controparte_3
misura di euro 206.304,21, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi come in parte motiva;
- condanna i convenuti e -quale impresa Parte_1 Controparte_4
designata dalla CONSAP per la Regione Marche per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S.- in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro
9.451,988 oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi come in parte motiva, a titolo di danno differenziale/complementare non patrimoniale;
oltre alla somma di 4.533,74 a titolo di danno patrimoniale;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti, le spese di lite;
- pone le spese della CTU a carico delle parti, attore, convenuti e intervenuto, in pari misura.
Così deciso in Fermo il 09.01.2025
(Sentenza allegata al verbale di udienza del giorno 09.01.2025 di cui viene data lettura alle ore 19.25)
Il G.O.
23
Affari Civili Contenziosi CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
R.G.2671/2018
All'udienza del 09/01/2025 Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice: avv. GIUDICI GIOVANNA;
Per la Parte Convenuta: avv. COCCI ROSANNA;
Per l'intervenuta: avv. BONADIES;
Per la terza Chiamata : Avv. Boniello in sost. dell'avv. FRATICELLI;
CP_1
l'avv. Giudici si riporta integralmente agli atti contesta le avverse deduzioni e conclusioni e produzioni e conclude chiedendo come in atti l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle spese rimettendosi al Giudice per la loro quantificazione;
l'avv. Cocci si riporta i propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento ed il rigetto degli scritti avversari e;
CP_2 Controparte_3
l'avv. Bonadies si riporta alle note conclusive impugnando e contestando le avverse deduzioni e difese chiedendo la liquidazione della nota spese come depositata in atti l'avv. Boniello si riporta i propri scritti difensivi chiendone l'integrale accoglimento con rigetto degli scritti e delle richieste avversari;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 19.25, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1 TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2671/2018 promossa da:
ATTORE
CONTRO
CONVENUTO
E contro corrente in Trieste, Largo Ugo Irneri n. Controparte_4
1, C.F. e P. IVA n. in persona del procuratore pro tempore, Dott. , P.IVA_1 Controparte_5
nella di lei qualifica di Impresa designata per la Regione Marche alla gestione dei sinistri in carico
2 al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano
Fraticelli;
CONVENUTO
e con l'intervento di
Controparte_6
, con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, C.F.
[...]
, in persona del Marche pro-tempore, giusta determina P.IVA_2 Controparte_7
presidenziale n.301 del 27.06.2018, rappresentato e difeso, in virtù di Procura generale in data
27 novembre 2018, Rep. n.1862 e Racc. n.1503, per Notaio di Ancona, iscritto Persona_1 presso il Collegio Notarile del Distretto di Ancona, dall'Avv. Massimo Bonadies, avente C.F.
fax 06.88467372 e.mail e posta certificata C.F._1 Email_1 ed elettivamente domiciliato con quest'ultimo in Fermo, Via Email_2
Pompeiana, n.128, presso l'Avvocatura della locale Sede , CP_2
INTERVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.12.2024.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione del 19.12.2019, , conveniva in giudizio Controparte_3
dinanzi all'intestato Tribunale di Fermo e la Compagnia Parte_1 CP_4
quale impresa designata dalla CONSAP per la Regione Marche per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti a seguito ed in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 11.07.2015 allorquando in sella al proprio motociclo BMW targato DZ90549, nel percorrere, la S.P. 91 denominata Val Menocchia territorio extraurbano del comune di Montefiore dell'Aso (AP), con direzione di marcia monti-mare, giunto in corrispondenza della chilometrica 10.00 della predetta strada provinciale, nell'affrontare una curva sinistrorsa con visuale libera si avvedeva della presenza sulla strada di un trattore cingolato FIAT 605, di proprietà e condotto da trainante una pressa raccoglitrice, nell'atto di completare una Parte_1
3 manovra di attraversamento della sede stradale, con direzione di marcia nord-sud, si trovava costretto ad attuare una frenata di emergenza che lo faceva dapprima cadere a terra ed in scivolata con la propria moto, per poi continuare la scivolata e finire la corsa con la moto incastrata sotto la pressa raccoglitrice ed il corpo contro il timone del trattore. Deduceva parte attrice che a causa ed in conseguenza del sinistro veniva trasportato presso l'Ospedale Torrette di Ancona ove veniva diagnosticato un “trauma toracico chiuso con frattura scapolare e frattura processi traversi frattura composta somatica D11” e formulata una prognosi di giorni 40; che a causa delle lesioni subite in esito al lungo periodo di convalescenza residuavano postumi permanenti nella misura del 50%, oltre alla invalidità temporanea, con incidenza sulla capacità lavorativa di operaio magazziniere in termini di maggiore fatica ed usura nei distretti articolari interessati dal trauma. Esponeva inoltre che la Polizia giunta sul posto effettuava i rilievi del caso, contestando al conducente il mezzo agricolo la mancanza di copertura assicurativa del mezzo e le violazioni di cui agli artt. 112, 180, 40 c. 8 e 146 c. 2 cds. Deduceva inoltre l'avvenuta apertura di una posizione per la gestione del sinistro avvenuto in itinere, l'istituto di CP_2
assicurazione sociale riconosceva un indennizzo ex art. 13 dlgs 38/2000 in rendita vitalizia per un danno biologico nella misura del 28%, oltre al riconoscimento del danno biologico temporaneo;
la rendita pagata e capitalizzata dall'Ente ammontava ad euro 78.577,38. Instava per il riconoscimento del danno biologico differenziale/complementare, sulla base della valutazione di cui alla consulenza tecnica di parte versata in atti. La compagnia riconosceva, pro bono pacis, la somma di euro 4.300,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto impugnando e contestando le Parte_1
deduzioni e allegazioni di parte attrice;
eccepiva il convenuto la esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, per negligenza, imprudenza ed imperizia nella condotta di guida del il quale viaggiava a velocità non CP_3
consona alle condizioni di tempo e di luogo e non gli consentiva di arrestare tempestivamente il motociclo senza andare ad impattare con il mezzo agricolo;
che le tracce di frenata del erano l'evidente riscontro di una condotta di guida CP_3
da cui scaturiva la causa determinante il sinistro e le lesioni subite. Eccepiva
l'avvenuto annullamento della sanzione amministrativa comminata al conducente il mezzo agricolo per illecito attraversamento della sede stradale, come evincibile
4 dalla sentenza del G.d.P. di Fermo che in accoglimento del ricorso dichiarava la legittimità dell'attraversamento della sede stradale da parte del mezzo che, uscendo dalla strada Comunale Gaggiano verso sud si immetteva nella strada SP 91 attraversandola per uscire sulla Strada Comunale Gaggiano verso sud, direzione
Menocchia. Contestava la richiesta di risarcimento del danno ed in particolare la quantificazione del danno differenziale/complementare.
Si costituiva in giudizio la quale impresa designata dalla Controparte_4
CONSAP per la Regione Marche per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., contestando le deduzioni di parte attrice in merito alla dinamica del sinistro ed all'addebito esclusivo alla condotta del conducente il motociclo, il quale avvedendosi dell'attraversamento della sede stradale da parte del mezzo agricolo, a causa della velocità elevata e non consona alle condizioni esistenti, per imprudenza, negligenza ed imperizia non riusciva ad arrestare tempestivamente il motociclo, né
a conservarne il controllo rovinando a terra e finendo la corsa in scivolata contro il trattore e la pressa raccoglitrice, dopo aver percorso ben 26,10 metri tra traccia di frenata e scarrocciamento;
che la condotta di guida del D'LO veniva sanzionata dai militari intervenuti sul luogo del sinistro per violazione dell'art. 141 c. 1 e 11 cds. Contestava in punto di an la perizia estimativa della velocità di marcia del motociclo, versata in atti da parte attrice;
in ordine al quantum debeatur eccepiva l'avvenuta liquidazione da parte dell' di una somma pari ad euro 250.530,77 CP_2
in favore del danneggiato e il versamento, pro bono pacis e senza ammissione di responsabilità alcuna, da parte della Compagnia della compagnia della somma di euro 5.000,00 (di cui 700,00 a titolo di spese legali), somme da ritenersi integralmente satisfattive. Contestava la quantificazione del danno operata da parte attrice in quanto infondata ed eccessiva sia in relazione al danno biologico che al danno morale quest'ultimo per essere non dovuto e non provato;
eccepiva inoltre l'infondatezza del danno cd. da cenestesi lavorativa, del danno materiale e la necessità di riscontro probatorio in relazione alle spese mediche.
Interveniva nel giudizio l' che aderiva alla ricostruzione dei fatti, come CP_2
dedotta da parte attrice, affermando la esclusiva responsabilità del mezzo agricolo condotto dal , nella causazione del sinistro, per essersi quaesti Parte_1
immesso sulla strada provinciale, senza essersi assicurato in alcun modo di
5 effettuare la suddetta manovra in sicurezza, segnalando le proprie intenzioni senza creare ingombro alla circolazione e ai veicoli sopravvenienti, trattandosi di strada non segnalata ed anzi occlusa alla circolazione secondo la segnaletica orizzontale che recava una linea continua, non rilevando all'uopo l'annullamento della sanzione amministrativa da parte del G.d.P. di Fermo. Deduceva inoltre trattarsi di mezzo sprovvisto dei necessari sovrapattini per rendere possibile la manovra di attraversamento in sicurezza per la circolazione ai sensi dell'art.63 CdS e senza creare ingombro alla circolazione;
privo di dispositivi luminosi o di un segnale mobile, sprovvisto di luci di segnalazione visiva previste dal cds. Evidenziava inoltre l'assenza di segnaletica orizzontale che indicasse l'accesso consentito e segnalato dai campi coltivati direttamente sulla strada provinciale;
la condotta del motociclista rispettosa del limite di velocità, l'imprevedibilità e mancanza di qualsivoglia segnalazione della manovra di attraversamento eseguita dal mezzo agricolo e l'impossibilità da parte del di adottare una manovra di CP_3
emergenza idonea ad evitare il sinistro. In merito alle prestazioni erogate nei confronti del , deduceva il riconoscimento, da parte dell' , di CP_3 CP_2
postumi permanenti nella misura del 28% e ITA per giorni n.114, per cui l'ente provvedeva ad erogare le prestazioni di legge a favore dell'infortunato e a causa del medesimo infortunio, allo stato quantificabili nella misura complessiva di euro €.
248.366,75. Deduceva il diritto quale ente gestore dell'assicurazione sociale di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione (n.r. ovvero dal FGVS) il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione che pertanto debbono essere liquidate in prededuzione all' , pertanto il diritto in via di CP_2 surroga di vedersi rimborsate le somme erogate a favore di e Controparte_3
comunque nei limiti del danno civilistico, essendo liquidabile a favore dell'attore il solo danno differenziale residuato.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, il giudizio veniva istruito, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 coma VI c.p.c., con assunzione della prova testimoniale, acquisizione documentale e disposizione di una CTU tecnico dinamica e di una CTU medico legale. La causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, queste venivano rassegnate dalle parti, all'udienza del giorno 11.12.2024, come di seguito trascritte:
6 nell'interesse della parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza,
In via principale,
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in capo al conducente e proprietario del trattore agricolo tg AP14173, Sig. Parte_1
residente in [...]dell'Aso AP alla C.da Menocchia n.51;
- per conseguenza accertare e dichiarare, con applicazione delle Tabelle di Milano
“Edizione 2024”, che il danno non patrimoniale complessivo subito dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa alla luce della CTU medica esperita (che ha individuato una diminuzione della integrità fisica del D'LO in conseguenza del sinistro nella misura del punto 37%/38% e un danno non patrimoniale temporaneo di giorni 50 al 100%, giorni 30 al 75%, giorni 39 al 50%, oltre ad una maggior gravosità e usura relativamente al lavoro abitualmente svolto dall'attore) ammonta a complessivi Euro307.709,00 (eurotrecentosettemilasettecentonove/00), di cui
Euro254.682,00 (duecentocinquantaquattromilaseicentoottantadue/00) per danno biologico e sofferenza soggettiva, Euro10.580,00
(eurodiecimilacinquecentoottanta/00) a quale danno biologico temporaneo,
Euro42.447,00 (euroquarantaduemilaquattrocentoquarantasette/00 quale aumento personalizzato nella percentuale del 25% collegata al valore punto, e che il danno patrimoniale ammonta ad Euro6.477,08 (euroseimilaquattrocentosettantasette,08) come in atti, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge;
- pertanto, stante quanto pagato e capitalizzato dall' in favore dell'attore, in CP_2
relazione al detto sinistro, in punto di voce di danno biologico alla data del
19/11/2024 in Euro99.768,10 (euronovantanovemilasettecentosessantotto,10), condannare i convenuti e -quale impresa designata dalla Parte_1 CP_4
CONSAP per la Regione Marche per la liquidazione dei danni a carico del
F.G.V.S.- in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro207.940,90
(euroduecentosettemilanovecentoquaranta/90) a titolo di danno differenziale/complementare non patrimoniale oltre alla somma di Euro6.477,08 a titolo di danno patrimoniale, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
Legge. Con vittoria di spese, compresi costi di CTU versati, competenze ed onorari di causa, iva e cap se e come per Legge.
7 In via subordinata e salvo gravame,
- nella denegata e non creduta ipotesi che fosse ritenuto un concorso di colpa dell'attore, dichiarare il prevalente concorso di colpa del Sig. Pt_1
- accertare e dichiarare, con applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate
“Edizione 2024”, che il danno non patrimoniale totale subito dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta a complessivi Euro307.709,00
(eurotrecentosettemilasettecentonove/00), di cui Euro254.682,00
(euroduecentocinquantaquattromilaseicentoottantadue/00) per danno biologico e sofferenza soggettiva, Euro10.580,00 (eurodiecimilacinquecentoottanta/00) per danno biologico temporaneo, Euro42.447,00
(euroquarantaduemilaquattrocentoquarantasette/00) quale aumento personalizzato nella percentuale del 25% collegata al valore punto, e che il danno patrimoniale ammonta ad Euro6.477,08 (euroseimilaquattrocentosettantasette,08) come in atti, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge;
- pertanto, stante quanto pagato e capitalizzato da in favore dell'attore, in CP_2
relazione al detto sinistro, alla data del 19/11/2024, per totali Euro99.768,10
(euronovantanovemilasettecentosessantotto,10), condannare e Parte_1
, nella qualifica come sopra, in solido tra loro al pagamento, nella CP_4
misura della percentuale di responsabilità accertata, del danno differenziale/complementare non patrimoniale determinato in complessivi
Euro307.709,00 (eurotrecentosettemilasettecentonove/00) e del danno patrimoniale di totali Euro6.477,08, ovvero in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di Legge.
Con vittoria di spese, compresi costi di CTU versati, competenze ed onorari di causa, oltre iva e cap se e come per Legge”.
nell'interesse di parte convenuta Pt_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
- in via preliminare: dichiarare la nullità della CTU cinematica, elaborata dall'Ing.
e disporre, ex art. 196 c.p.c., rinnovo delle indagini peritali Persona_2
mediante sostituzione del CTU, in ragione dei macroscopici errori, vizi logici e metodologici del Ctu, evidenziati nelle Osservazioni alla bozza di Ctu e, specialmente, nelle “Osservazioni tecniche alla relazione definitiva del CTU”,
8 redatte dal Ctp, Ing. in data 25/03/2024, versate in atti, complete di Persona_3
“Guida alla ricostruzione degli incidenti”, munita di “Verbale di giuramento di traduzione”;
-in via esclusivamente subordinata ed eventuale, disporre convocazione a chiarimenti del Ctu, da effettuarsi in presenza e nel contraddittorio delle parti e dei rispettivi CCTTPP;
- in via principale e nel merito: accertata l'esclusiva responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro per cui è giudizio, rigettare la domanda avanzata perché infondata in fatto ed in diritto;
- ancora in via principale e nel merito: accertata l'esclusiva responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro per cui è giudizio e/o l'insussistenza dei requisiti integranti l'infortunio in itinere, rigettare la domanda avanzata dal terzo intervenuto nei confronti del convenuto , in quanto infondata in CP_2 Parte_1
fatto ed in diritto;
- in via subordinata: in denegata ipotesi di rigetto delle suestese conclusioni, dichiarare la prevalente o quasi esclusiva responsabilità dell'attore nella produzione del sinistro per cui è giudizio, con conseguente riduzione della domanda di rivalsa avanzata dall' in misura rispondente alla percentuale di responsabilità CP_2 attribuita all'attore; in ordine all'entità del danno:
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ritenere satisfattive le somme prima del giudizio erogate dall' e dall' CP_1 CP_2
secondo le rispettive causali, comunque limitando il risarcimento di parte convenuta al solo “danno differenziale”, essendo il risarcimento di competenza esclusiva dell' quale assicuratore sociale;
CP_2
- ridurre la domanda di rivalsa dell' nella misura della percentuale di CP_2 responsabilità attribuita all'attore;
- condannare parte attrice e/o anche in solido, al pagamento di entrambe le CP_2
Consulenze Tecniche d'Ufficio, con obbligo di refusione della somma anticipata in acconto, ed alla refusione dei costi sostenuti per il Ctp, Ing. nella misura Per_3
di euro 7.105,28, giusta fatture allegate, nonché dei costi di traduzione del documento allegato alle Osservazioni del Ctp, nella misura di euro 440,23, giusta fattura allegata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e relativi ad attività svolta prima dell'inizio del giudizio, ivi incluso il procedimento di
9 annullamento di sanzione celebrato dinanzi al Giudice di Pace nell'interesse del convenuto , i quali sono dalla costante giurisprudenza equiparati a Parte_1
quelli strettamente giudiziali, in quanto a questi ultimi prodromici e strumentali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
Con ogni riserva nei termini assegnati”.
nell'interesse della parte convenuta : CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di ragione e giustizia:
In punto di an:
- in via principale, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. nel Controparte_3 determinismo dell'evento oggetto di lite, respingere la domanda attorea, così come proposta, siccome del tutto infondata, sia in linea di fatto che di diritto, e, comunque, non provata, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- sempre in via principale, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. CP_3
nel determinismo dell'evento de quo e/o l'insussistenza nel caso di specie
[...]
dei requisiti attinenti alla fattispecie di infortunio in itinere, respingere la domanda formulata dal terzo intervenuto nei riguardi dell' in quanto del CP_2 CP_4
tutto infondata, sia in linea di fatto che di diritto e, comunque, non provata, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, emettere una declaratoria di concorsualità nel sinistro di entrambi i conducenti coinvolti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054, secondo comma, c.c., con ogni di ciò giuridica conseguenza in ordine alla domanda di rivalsa avanzata dall' , la quale dovrà essere ridotta in ragione CP_2 della percentuale di responsabilità attribuita all'attore, nonché in ordine alle spese di lite;
In punto di quantum:
- in via principale, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea in punto di an, dichiarare integralmente satisfattive delle altrui pretese le somme già liquidate ante causam in favore del sig.
, pari ad € 323.797,07 da parte dell' - di cui € 83.895,11 per Controparte_3 CP_2 acconti e ratei già corrisposti sino al 19/11/2024 ed € 228.554,03 quale valore
10 capitale della rendita calcolato al 19/11/2024 - nonché € 5.000,00, di cui € 700,00 per onorari, da parte di ed indi statuire l'assenza di ogni ulteriore CP_4
pretesa risarcitoria in capo al medesimo, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, limitare il risarcimento eventualmente dovuto da al solo danno c.d. “differenziale”, essendo il risarcimento oggetto di CP_4 lite di competenza esclusiva dell' ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. CP_2
Lgs. 38/2000;
- in ogni caso, limitare l'eventuale domanda di rivalsa posta in essere dall'Assicuratore sociale, alla eventuale quota parte di responsabilità attribuita all'assicurato Allianz, sig. , con ogni di ciò giuridica conseguenza;
Parte_1
- sempre in ogni caso, contenere l'eventuale risarcimento dovuto, da chiunque richiesto, anche a titolo di rivalsa, nei limiti del massimale previsto ex-lege. Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”
nell'interesse della intervenuta : CP_2
1) “Accertarsi e dichiararsi la civile responsabilità del suddetto convenuto Parte_1
per l'evento de quo e per tutte le lesioni patite da ,
[...] Controparte_3
nonché per esso della , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, quale impresa designata alla gestione del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
2) accertato e dichiarato il buon diritto dell' ad ottenere il rimborso delle CP_2 somme erogate ed erogande al lavoratore , condannare il Controparte_3
suddetto e per lui la suddetta Compagnia garante per Parte_1 CP_4
il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare all' la somma quantificata allo stato in €. 248.366,75 per i titoli e le causali CP_2
esposte in narrativa, oltre gli automatici miglioramenti ex lege, che saranno quantificati, o quanto altro ritenuto di giustizia, oltre ancora la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ulteriori rispetto a quelli quantificati nei certificati di costo infortunio depositati e depositandi, dalla data delle singole erogazioni e per la rendita dalla data della capitalizzazione al saldo;
3) Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, contributo unificato e competenze legali di causa, oltre accessori e, in luogo di IVA e CPA, gli oneri
11 riflessi pari al 23,81 (art. 2, l. n. 335/1995) dovuti agli Avvocati pubblici (cfr., tra le altre, TAR Piemonte n. 1104/2017; TAR Emilia Romagna n. 151/2016).
Fissata la discussione orale, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, all'odierna udienza le parti concludevano ex art. 281 sexies c.p.c. come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Dalla lettura degli atti e della documentazione prodotta ed in particolare dalla ricostruzione del sinistro operata dagli agenti intervenuti, è emerso che
[...]
il giorno 11 luglio 2015, verso le ore 07:55, in sella al suo Controparte_3
motociclo BMW targato DZ90549, percorreva, la S.P. 91 denominata Val
Menocchia territorio extraurbano del comune di Montefiore dell'Aso (AP), con direzione di marcia monti-mare. Secondo quanto emerge dalla Informativa conclusiva del 14/06/2008 redatta dalla Polizia Stradale di Amandola il CP_3
“Giunto in corrispondenza della chilometrica 10.00 della suddetta strada provinciale, nell'affrontare una curva a sinistra con visuale libera si avvedeva della presenza sulla strada di un trattore cingolato FIAT 605, con agganciata una pressa raccoglitrice, di proprietà e condotto da che stava attraversando la Parte_1
stessa, con direzione di marcia nord-sud. A seguito di ciò, il motociclista poneva in essere una energica frenata che lasciava impressa sul piano viabile una traccia gommosa sinuosa della lunghezza di metri 17,10 (motociclista ancora in equilibrio in sella alla moto). Successivamente il motociclo rovinava al suolo procurando una scalfitura lungha metri 0,20, dopidiché, adagiato sul fianco sinistro, scivolava sull'asfalto per ulteriori 9 metri in avanti, finendo la propria corsa contro il trattore agricolo e più precisamente tra il trattore e la pressa raccoglitrice che, in quel momento stava finendo la manovra di attraversamento della strada. La traccia gommosa, la scalfitura sul manto stradale, nonché il motociclo, venivano rinvenute sulla corsia di pertinenza del motociclista. , a seguito della caduta Controparte_3
e deIl'urto contro le parti metalliche del complesso veicolare, riportava delle lesioni personali per le quali, veniva trasportato in eliambulanza alpronto soccorso dell'ospedale civile di torrette Ancona, dove i sanitari di turno al Pronto Soccorso lo ricoveravano, giudicandolo guaribili in giorni 40 sc”.
12 In relazione alla ricostruzione degli eventi va rilevato che l'esposizione dei fatti e la ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice è diretta ad affermare la responsabilità esclusiva del conducente il mezzo agricolo, per mancato rispetto dei canoni di diligenza e prudenza nella circolazione stradale ed in particolare per attraversamento della sede stradale in un punto in cui la segnaletica orizzontale non consentiva tale manovra recando una striscia continua di demarcazione. Parte convenuta eccepisce l'esclusiva responsabilità del conducente il motociclo per mancato rispetto dei limiti di velocità.
Dall'esame della documentazione in atti, della deposizione dei testi ed in particolare dagli esiti della disposta CTU cinematica affidata all'ing. Persona_2 sono emerse la reale dinamica del sinistro e l'accertamento delle rispettive
[...]
responsabilità dei soggetti coinvolti, tenuto conto della documentazione reperita dallo stesso CTU in relazione allo stato dei luoghi ovvero comunicazione della
Provincia in merito alla segnaletica orizzontale su richiesta dei Carabinieri di
Amandola all'epoca del sinistro e comunicazione del Comune di Montefiore dell'Aso in merito al catasto delle strade e alla viabilità della strada comunale
Gaggiano, è emerso che tale strada è di uso pubblico e risulta percorribile a tutti i veicoli in base al catasto delle strade manutenuto dal Comune di Montefiore dell'Aso. Le condizioni in cui si verificava il sinistro erano caratterizzate dalla presenza di un incrocio dove è avvenuto il sinistro in cui il tratto di strada è preceduto da una curva volgente a sinistra con visibilità ridotta a causa delle alberature poste sul lato sinistro della carreggiata. Quanto alla segnaletica orizzontale e all'interruzione delle linee di margine e della mezzeria in prossimità dell'incrocio tra la SP91 e la strada comunale Gaggiano il CTU, acquisita la documentazione sopra indicata presso le rispettive amministrazioni competenti, ha rilevato che: “-le linee di margine e quella di mezzeria all'epoca del sinistro
(ancorché poco visibili) dovevano essere discontinue in corrispondenza dell'incrocio tra la Gaggiano e la strada Provinciale SP91; -la manovra di immissione da parte di un veicolo che proviene dalla strada comunale Gaggiano sulla strada Provinciale, allo scopo di attraversarla per proseguire sulla Gaggiano stessa, è lecita.”
Pertanto l'eventuale discordanza della segnaletica orizzontale all'epoca del sinistro con l'effettiva situazione e condizione della strada Gaggiano, alla luce della documentazione rilasciata dagli enti sopra indicati, non incide sulla legittimità
13 dell'attraversamento nel senso del tracciato e dunque longitudinalmente rispetto alla SP19 da parte del mezzo agricolo;
legittimità confermata anche dalla pronuncia del G.d.P. di Fermo con l'accoglimento del ricorso avanzato dal . Parte_1
Il CTU sulla base della planimetria realizzata e “ricostruita in accordo con i cc.tt.pp. partendo dal rilievo planimetrico a cui sono stati aggiunti i punti notevoli rilevati durante le operazioni peritali ed integrati poi con i dati presenti nella bozza di campagna degli agenti intervenuti”, ha individuato il PPU “in corrispondenza della posizione di quiete del motociclo lungo la corsia di marcia del motociclo”. La posizione finale del trattore risulta con buona approssimazione “coincidente con quella al momento dell'urto, senza evidenti spostamenti legati al post urto (velocità del trattore all'urto prossima a zero)” sulla base delle rilevate evidenze: “- tracce ematiche sul timone e sull'asfalto lasciate a seguito dell'impatto tra il centauro ed il timone del trattore -traiettoria di arrivo all'urto evidenziata dalla traccia di frenata del motociclo rispetto al punto di collisione del centauro con il trattore”. Il CTU ha in definitiva affermato che “la dinamica del sinistro coincide sostanzialmente con quanto rilevato dagli agenti accertatori” evidenziando tuttavia la presenza di un elemento tralasciato dagli agenti accertatori: “la presenza di una seconda traccia di frenata antecedente a quella rilevata sulla bozza di campagna, lasciata dal motociclo nel suo moto di avvicinamento alla zona d'urto” come evidenziabile dalle foto di cui agli atti di causa. L'analisi di tutti gli elementi evidenziati nel corso della CTU ha consentito di giungere alle considerazioni finali nella ricostruzione del sinistro:
“Il conducente del motociclo nel momento in cui si accorge del pericolo viaggiava ad una velocità di marcia pari a 62-63 km/h. Tale velocità è la minima che può aver tenuto per via delle ipotesi fatte per calcolarla (si ricorda al riguardo che si è trascurata la velocità residua del mezzo al momento dell'urto e si è sottostimata la lunghezza della prima traccia di frenata). La posizione del motociclo al momento di percezione del pericolo (5.2 secondi prima dell'urto) è all'interno del suo cono di avvistabilità evidenziato dal tratto blu sulla planimetria (vedasi allegato 11) pertanto pienamente compatibile con la successiva azione frenante intervenuta dopo l'intervallo psicotecnico. Nello stesso istante il trattore aveva già intrapreso la manovra di immissione: manovra iniziata 0.6 secondi prima che il centauro si accorgesse del pericolo. Nel momento in cui il trattore inizia la manovra di immissione il centauro si trova ancora all'interno del suo cono di avvistabilità”.
14 Il CTU ha così concluso:
“1)la causa del sinistro va sicuramente ricercata nella mancata precedenza da parte del conducente del trattore nei confronti del motociclista. Infatti come evidenziato sopra nel momento in cui lo stesso inizia la manovra di immissione poteva tranquillamente avvistare il motociclista essendo entro il suo cono di avvistabilità.
Nel caso del conducente del trattore c'è un aggravante dato dalla mole e lentezza del mezzo. … un mezzo del genere per attraversare completamente la strada impiega oltre 7 secondi, più del doppio rispetto al tempo impiegato da una normale utilitaria. Questo aspetto dovrebbe porre il conducente nelle condizioni di massima attenzione e al limite fallo desistere dalla manovra se non farsi supportare da un ausiliario che aumenti virtualmente il suo campo di avvistabilità.
2)si riconosce una parziale responsabilità al conducente del motociclo per aver affrontato la curva ad una velocità di almeno 62-63 km/h nonostante il cartello di pericolo per serie di curve posto sul tratto di strada. Il fatto che il limite di velocità fosse di 90 km/h non esime infatti i conducenti a regolarla conseguentemente alle condizioni della strada e limitarla in un tratto in curva a visuale limitata come questa. Inoltre si fa presente che il conducente del motociclo si è accorto della presenza del trattore solo circa 25 metri dopo la zona di avvistabilità dello stesso.
Sicuramente un cartello di pericolo per intersezione stradale avrebbe richiamato l'attenzione del centauro. La spiegazione nel ritardo sulla frenata potrebbe derivare dall'analisi della posizione del sole al momento del sinistro. … è evidente che ci possa essere stato un fenomeno di abbagliamento visto che il meteo secondo il rapporto degli agenti era sereno, abbagliamento che può aver ritardato l'azione frenante del centauro (elaborazione ottenuta con Google Earth). Ad ogni modo il fenomeno di abbagliamento non è una scusante per il ritardo nella frenata: la condizione di riverbero non è un'anomalia improvvisa, ma assolutamente prevedibile nei tratti precedenti per cui in ragione della stessa andava moderata la velocità o addirittura arrestata la corsa se impossibilitati nel prosieguo….Per quanto concerne l'evitabilità del sinistro da parte del conducente del trattore è possibile affermare che sarebbe bastato attenersi al CDS garantendo la precedenza al motociclo che stava sopraggiungendo sulla strada Provinciale o desistere del tutto dall'eseguire la manovra di attraversamento vista la mole e lentezza del proprio mezzo. Sulla base dell'allegato 10 si vede che il conducente del trattore ha intrapreso la manovra di arresto del trattore 1.7 secondi prima dell'urto (1 sec.
15 Intervallo psicotecnico+0.7 secondi di frenata) quando la moto aveva iniziato la fase di scarrocciamento a terra dopo aver terminato la fase di frenata. Se anche si fosse accorto successivamente alla fase di immissione, quando già era sulla corsia opposta di marcia del motociclo, avrebbe potuto arrestare il veicolo in 2.9 metri di spazio ( 2,13 m nell'intervallo psicotecnico+0,76 m nella decelerazione) lasciando quindi lo spazio alla moto per defilare nella propria corsia di pertinenza.
Per quanto concerne l'evitabilità per il conducente del motociclo, … se il centauro avesse mantenuto il controllo del proprio mezzo effettuando una frenata controllata senza rovinare a terra, sarebbe riuscito comunque ad arrestare la propria corsa prima di impattare contro il trattore. La velocità limite alla quale è possibile arrestare il motociclo è infatti pari a 76 km/h contro i 62 km/h tenuti dal motociclista il giorno del sinistro”.
Le conclusioni cui perviene il CTU, cui aderisce il giudicante, ritenendo l'elaborato peritale completo ed esaustivo oltre che immune da vizi logici e/o metodologici consentono di descrivere la dinamica del sinistro. “Il giorno sabato 11 luglio 2015 alle ore 7:55 circa, il trattore (veicolo A) Fiat 605 condotto dal sig. Parte_1
provenendo dalla strada Comunale Gaggiano, si immette sulla Strada Provinciale
SP91 con l'intento di attraversarla e proseguire sulla stessa Gaggiano dalla parte opposta. Nell'eseguire detta manovra non si avvede del sopraggiungente veicolo B motociclo BMW F800GS condotto dal sig. che stava marciando Controparte_3
alla velocità di 62-63 km/h lungo la SP91 con direzione monti-mare. Giunto a circa
56 metri dall'intersezione il motociclista si accorge del pericolo causato dall'immissione del trattore lungo la SP91 ed inizia una frenata di emergenza in curva che culminerà nella perdita di controllo del mezzo: il motociclo rovinando a terra prosegue il moto sul fianco sinistro fino ad impattare sul lamierato della pressa raccoglitrice mentre il conducente dello stesso impatta sugli organi di collegamento della pressa al trattore. Il limite velocitario nel tratto di interesse è pari a 90 km/h.” pertanto come accertato dal CTU, tralasciando l'elenco delle infrazioni alle norme del cds: “Sotto il profilo delle responsabilità si ritiene che la causa del sinistro vada ricercata nella manovra di attraversamento effettuata dal conducente del trattore
: se lo stesso avesse atteso il passaggio del motociclo prima di Parte_1
immettersi sulla strada Provinciale non ci sarebbe stato alcun impatto con il mezzo antagonista. Vista la mole e lentezza del mezzo da lui condotto avrebbe potuto desistere del tutto dal compiere tale manovra pericolosa evitando di impegnare la
16 carreggiata con la possibilità di creare intralcio alla circolazione”. Mentre “Per quanto riguarda il comportamento del conducente del motociclo BMW, come Con descritto dettagliatamente nel corpo della perizia, il sig. non ha CP_3
fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e pertanto secondo il sottoscritto ha una parziale responsabilità”.
Ciò posto appare evidente che la responsabilità del sinistro vada ascritta alla condotta del conducente il mezzo agricolo per avere iniziato una manovra di attraversamento senza concedere la precedenza e, seppur in misura parziale, al conducente il motociclo per non avere adottato una velocità consona alle condizioni di tempo e di luogo, condotta che non gli consentiva di fare tutto il possibile per evitare il danno. Tale parziale responsabilità può essere stimata nella misura del
30% nella determinazione del sinistro.
In relazione al quantum va rilevato che la valutazione delle lesioni subite dall'attore
è stata rimessa all'accertamento del CTU dr. Sulla base della Per_4
documentazione versata in atti e della espletata CTU, risulta che a seguito ed in conseguenza del sinistro il veniva trasportato in eliambulanza Controparte_3
presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona ove gli accertamenti strumentali evidenziavano:“TC cerebrale, massiccio facciale, spirale cervicale: non apprezzabili sanguinamenti cerebro-meningei. Spazi liquorali periencefalici e ventricolari nei limiti della norma. Linea mediana in asse. Non fratture craniocervicali - TC torace-addome: non apprezzabili alterazioni di natura traumatica a carico dei maggiori vettori vascolari toraco-addominali. Modica disatelettasia delle porzioni posteriori dei lobi polmonari inferiori bilateralmente, di non sicura natura traumatica. Alterazione strutturale di tipo bolloso (diametro cm
2,3) a carico segmento apico-dorsale del lobo polmonare superiore sn. Nella norma fegato, pancreas, milza reni e surreni. Abbondanti residui alimentari nel lume gastrico. Non evidenti raccolte liquide endoperitoneali. Presenza di catetere endovescicale. Frattura pluriframmentaria del soma di D11. Frattura del processo trasverso di sinistra di D9 e D6. Frattura dell'arco posteriore della XII costa dx e di quello posteriore dell'undicesima costa sn. Frattura scomposta del polo inferiore della scapola dx....”. “...riscontro TAC di frattura dell'angolo inferiore della scapola dx. Lamenta dolore regione scapolare dx. E.O.: paz in clinostatismo;
dolore
17 digitopressorio regione scapolare inferiore, motricità spalla possibile sui vari piani, non deficit neuro-vascolari periferici distrettuali. Frattura angolo inferiore scapola dx. Indossare reggibraccio a busta quando il paziente potrà assumere la posizione assisa o eretta;
controllo rx spalla e scapola e visita ortopedica tra 30
CP giorni.....prognosi biologica 30 gg. . Il paziente veniva quindi ricoverato presso la SOD Medicina Internistica e Subintensiva dello stesso ospedale e formulata diagnosi di “trauma toracico chiuso con frattura scapolare, frattura processi trasversi frattura composta somatica D11” e posta una prognosi di gg. 40 s.c. In data 16/07/15 veniva dimesso con diagnosi di “trauma toracico con contusione polmonare basale sinistra. Trauma cranico commotivo. Frattura pluriframmentaria soma di D11 e processi trasversi di sinistra di D9 e D6. Frattura scomposta del polo inferiore di scapola destra. Fratture costali multiple (arco posteriore della 12° costa destra ed 11° costa sinistra). Ferite lacero contuse del mento ed a carico della gamba destra. Contusioni escoriate multiple al volto ed agli arti superiore ed inferiori. Ipertensione arteriosa sistemica”. Stante la persistenza dello stato di malattia il osservava un periodo di riposo assoluto di circa 50 gg. Controparte_3
“I sanitari dell' riconoscevano un periodo di inabilità lavorativa fino al CP_2
06/11/2015 compreso e successivamente riconoscevano un grado di invalidità pari al 28% per “ toracoalgia in esiti di frattura archi costali posteriori 12° costa a dx ed
11° a sx, esiti anatomici dorso-lombari ; esiti disfunzionali spalla dx di minima entità, esiti algo-disfunzionali dorso-lombari “.Il CTU medico legale ha pertanto così concluso:
“le lesioni riportate dal sig. il giorno 11.7.15 in seguito ad Controparte_3
incidente della strada, consistenti in trauma cranio-facciale con ferita lacero-contusa della regione mentoniera, trauma toracico chiuso con frattura dell'arco posteriore della 12° costa destra e della 9°- 10° e 11° costa sinistra, frattura scomposta del polo inferiore della scapola destra e contusione polmonare basale sinistra, trauma vertebrale con distorsione cervico-dorso-lombare, con frattura pluriframmentaria disco-somatica di D11, con frattura di D12 e con frattura dei processi trasversi di sinistra di D9, D7, D6, D5, D4 e D3, ferite lacero contuse ed abrase multiple agli arti inferiori, sono ricollegabili al politrauma subito al momento dello scontro tra un mezzo agricolo e la motocicletta alla cui guida si trovava l'infortunato il quale, a seguito dell'impatto subito sulla ruota anteriore, veniva proiettato contro la barra di collegamento posta tra il trattore e la pressa raccoglitrice che il mezzo trasportava.
18 Riconoscibile e valido risulta il nesso di causalità materiale e temporale tra l'evento traumatico, la cui vis laesiva è dimostrabile e le lesioni riportate e certificate dai sanitari”. Il CTu ha riconosciuto un “periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni cinquanta e di ulteriori giorni trenta di inabilità temporanea parziale al 75% e giorni trentanove al 50%.
Alla sopra citata lesione sono derivati il quadro doloroso e la limitazione funzionale del collo, del tronco e della spalla destra, … nonchè il danno scheletrico secondario ai fenomeni osteoriparativi delle numerose fratture e quello estetico relativo agli esiti cicatriziali delle ferite del volto e degli arti inferiori.
In considerazione di quanto espresso e tenuto conto:
– del riferimento ai parametri valutativi del danno alla persona in ambito di responsabilità civile,
– della convergenza dei riscontri clinico-specialistici e strumentali eseguiti e dei provvedimenti terapeutici adottati sulla sussistenza delle lesioni diagnosticate,
– della prevedibile evoluzione peggiorativa nel tempo del quadro algico- disfunzionale del rachide per il già riscontrato quadro di protrusione discale postero-centrale a livello D11-D12 con obliterazione dello spazio perdurale anteriore,
– della condizione di destrimane dell'infortunato, è possibile far coincidere nella misura del 37%-38%(trentasette-trentotto) la diminuzione della sua integrità fisica.
Le menomazioni residuate concorrono a rendere più gravoso ed usurante il lavoro abitualmente svolto dall'infortunato; si ritiene pertanto corretto richiedere un incremento di valore del punto percentuale, riferito al danno biologico sopra espresso.
Tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'incidenza in termini di gravosità e usura sull'attività lavorativa del danneggiato che svolge un lavoro manuale, con mansioni di magazziniere, in applicazione dei parametri dianzi indicati, e di una personalizzazione massima, la liquidazione assume la seguente valutazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro44 anni
Percentuale di invalidità permanente37%
Punto danno biologico€ 5.845,68
19 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%)€ 2.922,84
Punto danno non patrimoniale€ 8.768,52
Punto base I.T.T.€ 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%39
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%0
Danno biologico risarcibile€ 169.788,00
Danno non patrimoniale risarcibile€ 254.682,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico)€ 297.129,00
Invalidità temporanea totale€ 5.750,00
Invalidità temporanea parziale al 75%€ 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50%€ 2.242,50
Totale danno biologico temporaneo€ 10.580,00
Totale generale:€ 265.262,00
Totale con personalizzazione massima€ 307.709,00;
Somme tutte da ridurre del 30% in ragione dell'apporto causale del danneggiato nella determinazione del sinistro.
L'importo così complessivamente ottenuto pari ad euro 215.396,3 (operata la riduzione del 30%), derivante dalla liquidazione del danno effettuata ai valori attuali (tabelle di liquidazione del danno biologico 2021) inoltre dovrà essere devalutata alla data del fatto,
e successivamente aumentata di rivalutazione ed interessi legali sino alla data del saldo effettivo ciò in ossequio all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione: 'poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio' ( ex plurimis Cass. Civ. 7 luglio 2009 n. 15928).
20 La domanda va pertanto accolta con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, secondo i criteri e nella misura dianzi determinata.
Quanto all'azione dell'intervenuto va rilevato che il Supremo Collegio in CP_2
relazione al danno c.d. “differenziale”, ovvero la differenza tra l'ammontare del risarcimento del danno corrisposto dal responsabile civile e l'indennizzo dell' , stante la mancanza di chiari indici legislativi, ha affermato, tra i diversi CP_2
criteri di scomputo, di ritenere maggiormente accreditato quello “per poste”, stabilendo che: “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_2
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall' istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_2
secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale. Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla CP_2
capacità lavorativa specifica dell'assicurato. Successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall' importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_2 permanente”. (Corte di Cassazione ord. n. 3694 del 07/02/2023).
Ciò posto va rilevato che, secondo la documentazione versata in atti dall'intervenuto in data 20.11.2024, il costo infortunio risulta quantificato CP_2 allo stato in €. 323.797,07.
Dunque, dall'importo del danno civilistico quantificato nella misura di euro
215.396,30 andranno detratte le voci di danno non indennizzate dall' ovvero: CP_2
danno morale pari ad euro 2.045,988 (€ 2.922,84 – 30%) danno biologico temporaneo pari ad euro 7.406,00 (€ 10.580,00-30%)
21 e dichiarata la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione all'intervenuto della somma pari ad euro 206.304,21 (215.396,30 -2045,98 - CP_2
7.406,00), oltre rivalutazione e interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro come suddetto;
va altresì dichiarata la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno differenziale in favore dell'attore nella misura di euro 9.451,988 - danno morale pari ad euro 2.045,988 (€ 2.922,84 – 30%), danno biologico temporaneo pari ad euro 7.406,00 (€ 10.580,00-30%), oltre rivalutazione e interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro, oltre al risarcimento danno materiale nella misura di euro 4.533,74 (€ 6.477,08-30%).
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La liquidazione delle spese di lite, nei rapporti tra le parti segue il criterio della soccombenza che, nel caso di specie appare reciproca, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene “senz'altro corretta l'individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell'ipotesi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum. Va infatti sul punto dato seguito al principio di diritto affermato da questa stessa sezione, per cui
“la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, co. 2, c.p.c.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo” (Cass., sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n.
22381; in senso conforme, successivamente: Cass., sez. 6-3, 23 gennaio 2012 n.
901; sez. 2, 23 settembre 2013 n. 21684; cfr. anche Cass., sez. 3, 10 novembre 2015
n. 22871, che richiama espressamente tali precedenti;
il principio risulta già affermato, in precedenza, da Cass., sez. 1, 26 maggio 1976 n. 1906)” (Corte di
Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 dicembre 2015 – 22 febbraio 2016,
n. 3438) .
Le spese della CTU vanno poste a carico delle parti, attore, convenuti e intervenuto, in pari misura.
P.Q.M.
22 Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n. 2671/2018, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna e per lui la Compagnia garante per il Parte_1 CP_4
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare all' le somme erogate ed erogande al lavoratore nella CP_2 Controparte_3
misura di euro 206.304,21, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi come in parte motiva;
- condanna i convenuti e -quale impresa Parte_1 Controparte_4
designata dalla CONSAP per la Regione Marche per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S.- in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro
9.451,988 oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi come in parte motiva, a titolo di danno differenziale/complementare non patrimoniale;
oltre alla somma di 4.533,74 a titolo di danno patrimoniale;
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti, le spese di lite;
- pone le spese della CTU a carico delle parti, attore, convenuti e intervenuto, in pari misura.
Così deciso in Fermo il 09.01.2025
(Sentenza allegata al verbale di udienza del giorno 09.01.2025 di cui viene data lettura alle ore 19.25)
Il G.O.
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