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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1094/2023 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
OSLER ALESSANDRO, domiciliatario;
- parte attrice -
contro
, in persona dell'amministratore di sostegno Sig.ra CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NETTIS
[...]
NICOLA, domiciliatario;
- parte convenuta -
In punto: esecuzione dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. –
invalidità del contratto – annullamento.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 5 di parte attrice:
come da note dd. 4.10.2024:
“1. in via preliminare: accertare che l'esecuzione del contratto preliminare sottoscritto
fra le parti, richiamato in atti e di cui al documento n. 3 di parte attrice, mancava per
causa imputabile esclusivamente a;
CP_1
2. in via principale:
A. accertare che non può darsi luogo alla richiesta esecuzione in forma specifica del
contratto preliminare sottoscritto da e di cui al doc. n. 3 di Parte_1 CP_1
parte attrice stante l'esistenza dell'amministrazione di sostegno di resa CP_1
conoscibile all'attrice solamente con l'intervenuta annotazione tavolare presso l'Ufficio
del Libro Fondiario di Bolzano del G.N. 3293/2023 di data 18 aprile 2023 successiva alla
notifica al convenuto dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio avvenuta in
data 16 marzo 2023;
B. accertare che l'annullamento del predetto contratto preliminare, ove giudizialmente
riconosciuto a seguito di accoglimento di conforme domanda dell'attore ed in assenza di
opposizione della convenuta, è dichiarato su istanza e nell'interesse esclusivi di CP_1
e non consegue in alcun modo a responsabilità dolosa o colposa di
[...] Parte_1
;
[...]
C. condannare, in ogni caso, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese e delle competenze del presente procedimento civile nell'ammontare di
complessivi Euro 16.441,37 (pari a Euro 11.268,00 per competenze di procuratore
legale, Euro 1.690,20 per spese generali, Euro 518,33 per Cassa Avvocati ed Euro
2.964,84 per I.V.A.) secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per una controversia
avente il valore di Euro 210.000,00 e caratterizzata dalle seguenti fasi giudiziale: di
studio (calcolata secondo il valore medio - Euro 2.552,00), introduttiva (calcolata pagina 2 di 5 secondo il valore medio – Euro 1.628,00), istruttoria e/o di trattazione (calcolata secondo
il valore minimo – Euro 2.835,00), decisionale (calcolata secondo il valore medio - Euro
4.253,00)”;
di parte convenuta:
come da comparsa di costituzione:
“a) nel merito, in via principale: previo accertamento della mancata formazione del
consenso da parte del Sig. e della carenza di autorizzazione del Giudice CP_1
Tutelare a stipulare del contratto preliminare di vendita con l'odierna attrice, disporne
l'annullamento integrale e, per l'effetto, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, in
quanto infondate sia in fatto che in diritto le domande tutte, della Sig.ra Parte_1
.
[...]
b) nel merito, in via subordinata: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, in quanto
infondate sia in fatto che in diritto le domande tutte, della Sig.ra . Parte_1
c) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP come
per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta pacifico che il contratto preliminare dedotto in giudizio – avente per oggetto gli immobili individuati in “… catasto fabbricati – Comune di Laives
C.C. 681, P.T. 3428/III – p.ed. 2140 – foglio 19 – subalterno 31 + 83 p.m. 31 + 83 –
classe 2 – categoria 4/2 (appartamento) + C/6 (garage) Rendita catastale € 460,94 (A/2)
e € 94,51 (A/6) – superficie 56 mq + 16 mq”, non datato né registrato - sia invalido,
perché stipulato personalmente da in data posteriore alla nomina in CP_1
suo favore di amministratore di sostegno e in vigenza di tale regime, in violazione del decreto di nomina dell'ads dd. 21.11.2016 che prevedeva che “…
pagina 3 di 5 gli atti di cui agli artt. 374 e 375 c.c. necessitano di preventiva autorizzazione del G.T.
…”, nella fattispecie mancante.
Il contratto è da ritenersi pertanto invalido e soggetto ad annullamento ex art. 412, comma 2 c.c.
Le domande di parte attrice sub 1. e 2. non possono venire accolte.
Le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171ter, n. 2) c.p.c. dd. 31.8.2023, sottendono deduzioni estranee al thema decidendum, perché non dedotte né in citazione, né nella memoria che avrebbe dovuto essere depositata ex art. 171ter, n. 1) c.p.c., facoltà della quale tuttavia parte attrice, nonostante le deduzioni di controparte in comparsa di costituzione, non si avvaleva.
Questo Giudice non può pertanto che limitarsi a constatare la invalidità
del contratto dedotto in atti e a pronunciarne l'annullamento.
Le domande attoree vanno pertanto rigettate.
Alla soccombenza segue condanna alle spese processuali, che in difetto di nota spese vengono liquidate d'ufficio e che in considerazione della limitata complessità, vengono ridotte nella misura massima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
pronuncia
l'annullamento del contratto preliminare oggetto di lite, per le ragioni di cui in pagina 4 di 5 motivazione;
rigetta
le domande tutte di;
Parte_1
condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € Parte_1
0,00 e per onorari in € 7.051,50, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P.
come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 26/02/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1094/2023 promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
OSLER ALESSANDRO, domiciliatario;
- parte attrice -
contro
, in persona dell'amministratore di sostegno Sig.ra CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NETTIS
[...]
NICOLA, domiciliatario;
- parte convenuta -
In punto: esecuzione dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. –
invalidità del contratto – annullamento.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 5 di parte attrice:
come da note dd. 4.10.2024:
“1. in via preliminare: accertare che l'esecuzione del contratto preliminare sottoscritto
fra le parti, richiamato in atti e di cui al documento n. 3 di parte attrice, mancava per
causa imputabile esclusivamente a;
CP_1
2. in via principale:
A. accertare che non può darsi luogo alla richiesta esecuzione in forma specifica del
contratto preliminare sottoscritto da e di cui al doc. n. 3 di Parte_1 CP_1
parte attrice stante l'esistenza dell'amministrazione di sostegno di resa CP_1
conoscibile all'attrice solamente con l'intervenuta annotazione tavolare presso l'Ufficio
del Libro Fondiario di Bolzano del G.N. 3293/2023 di data 18 aprile 2023 successiva alla
notifica al convenuto dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio avvenuta in
data 16 marzo 2023;
B. accertare che l'annullamento del predetto contratto preliminare, ove giudizialmente
riconosciuto a seguito di accoglimento di conforme domanda dell'attore ed in assenza di
opposizione della convenuta, è dichiarato su istanza e nell'interesse esclusivi di CP_1
e non consegue in alcun modo a responsabilità dolosa o colposa di
[...] Parte_1
;
[...]
C. condannare, in ogni caso, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese e delle competenze del presente procedimento civile nell'ammontare di
complessivi Euro 16.441,37 (pari a Euro 11.268,00 per competenze di procuratore
legale, Euro 1.690,20 per spese generali, Euro 518,33 per Cassa Avvocati ed Euro
2.964,84 per I.V.A.) secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per una controversia
avente il valore di Euro 210.000,00 e caratterizzata dalle seguenti fasi giudiziale: di
studio (calcolata secondo il valore medio - Euro 2.552,00), introduttiva (calcolata pagina 2 di 5 secondo il valore medio – Euro 1.628,00), istruttoria e/o di trattazione (calcolata secondo
il valore minimo – Euro 2.835,00), decisionale (calcolata secondo il valore medio - Euro
4.253,00)”;
di parte convenuta:
come da comparsa di costituzione:
“a) nel merito, in via principale: previo accertamento della mancata formazione del
consenso da parte del Sig. e della carenza di autorizzazione del Giudice CP_1
Tutelare a stipulare del contratto preliminare di vendita con l'odierna attrice, disporne
l'annullamento integrale e, per l'effetto, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, in
quanto infondate sia in fatto che in diritto le domande tutte, della Sig.ra Parte_1
.
[...]
b) nel merito, in via subordinata: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, in quanto
infondate sia in fatto che in diritto le domande tutte, della Sig.ra . Parte_1
c) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP come
per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta pacifico che il contratto preliminare dedotto in giudizio – avente per oggetto gli immobili individuati in “… catasto fabbricati – Comune di Laives
C.C. 681, P.T. 3428/III – p.ed. 2140 – foglio 19 – subalterno 31 + 83 p.m. 31 + 83 –
classe 2 – categoria 4/2 (appartamento) + C/6 (garage) Rendita catastale € 460,94 (A/2)
e € 94,51 (A/6) – superficie 56 mq + 16 mq”, non datato né registrato - sia invalido,
perché stipulato personalmente da in data posteriore alla nomina in CP_1
suo favore di amministratore di sostegno e in vigenza di tale regime, in violazione del decreto di nomina dell'ads dd. 21.11.2016 che prevedeva che “…
pagina 3 di 5 gli atti di cui agli artt. 374 e 375 c.c. necessitano di preventiva autorizzazione del G.T.
…”, nella fattispecie mancante.
Il contratto è da ritenersi pertanto invalido e soggetto ad annullamento ex art. 412, comma 2 c.c.
Le domande di parte attrice sub 1. e 2. non possono venire accolte.
Le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171ter, n. 2) c.p.c. dd. 31.8.2023, sottendono deduzioni estranee al thema decidendum, perché non dedotte né in citazione, né nella memoria che avrebbe dovuto essere depositata ex art. 171ter, n. 1) c.p.c., facoltà della quale tuttavia parte attrice, nonostante le deduzioni di controparte in comparsa di costituzione, non si avvaleva.
Questo Giudice non può pertanto che limitarsi a constatare la invalidità
del contratto dedotto in atti e a pronunciarne l'annullamento.
Le domande attoree vanno pertanto rigettate.
Alla soccombenza segue condanna alle spese processuali, che in difetto di nota spese vengono liquidate d'ufficio e che in considerazione della limitata complessità, vengono ridotte nella misura massima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
pronuncia
l'annullamento del contratto preliminare oggetto di lite, per le ragioni di cui in pagina 4 di 5 motivazione;
rigetta
le domande tutte di;
Parte_1
condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € Parte_1
0,00 e per onorari in € 7.051,50, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P.
come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 26/02/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 5 di 5