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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosue' Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/07/2025 al n. 1672/2025
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
LUCILLA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 19 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. FERRARI LUCILLA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RICCO' MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 27
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. RICCO' MASSIMO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
18/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “-Dichiarare la Parte_1 Controparte_1
separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a fissare la residenza ove meglio loro aggrada nel rispetto reciproco;
- assegnarsi la casa coniugale sita Mantova str. Cipata 21, di proprietà del sig.
alla sig. che continuerà ad abitarla con i figli accollandosi CP_1 Parte_1
le utenze che provvederà a volturare a proprio nome entro e non oltre un mese dall'udienza di comparizione delle parti;
le spese condominiali resteranno a carico esclusivo del sig. così come ogni altra spesa per imposte e tasse CP_1
relative all'immobile;
-il signor lascerà l'immobile entro il 20 gennaio 2026 asportando i propri Pt_2
beni personali;
-affidarsi in via condivisa i figli ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
loro collocazione e residenza presso la madre con l'impegno da parte dei genitori di provvedere ai bisogni dei medesimi, di educarli ed istruirli. In ragione dell'affido condiviso, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte pagina 2 di 7 dai genitori separatamente tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate dai figli. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
- il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli ogni settimana dalle ore
11 di sabato mattina fino alle ore 20/21 della domenica (orario solare o legale) curando i trasferimenti da e per la casa materna, i figli staranno con il padre durante le vacanze estive, da concordare entro il 31.5 di ogni anno, quindici giorni anche non consecutivi;
considerando che la madre è di religione mussulmana il padre terrà i figli una settimana durante le vacanze di Natale dalla Vigilia di Natale al 31.12, tre giorni durante le vacanze pasquali in concomitanza con la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, e, alternativamente di anno in anno le festività 1.11-8.12-Carnevale-25.4-1.5-2.6 e 15.8 e i rispettivi compleanni e, previ accordi, ogniqualvolta si rendesse necessario l'accudimento dei figli in caso di assenza o malattia dell'uno o dell'altro genitore,
- dirsi tenuto e condannarsi il sig. a corrispondere alla sig. Controparte_2 [...]
la somma mensile di euro 140,00 a titolo di concorso nel mantenimento Pt_1
dei figli a partire dal giorno 20 gennaio 2026 e via via entro il 20 di ogni mese;
somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat forniti dalla
C.C.I.A.A. di Mantova;
- il sig. si accolla in via esclusiva il debito contratto presso la banca CP_1
, curando ogni formalità per l'estinzione del debito, senza nulla Pt_3
pretendere dalla sig. Pt_1
- il sig. rinuncia ad esigere il 50% dell'ammontare dell'assegno unico CP_1
universale, che verrà pertanto, d'ora in poi, interamente percepito dalla sig.
Le detrazioni fiscali relative ai figli saranno usufruite interamente dalla Pt_1
pagina 3 di 7 sig. il sig. contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie Pt_1 CP_1
come indicate nel protocollo vigente dell'intestato Tribunale qui di seguito riprodotte: previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte di semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero:
A) Spese mediche per visite mediche, esami, trattamenti e cure anche odontoiatriche e oculistiche, su prescrizione medica specialistica occhiali da vista, lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico debitamente prescritte dal medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (quindi non interamente coperte dal SSN); sempre su prescrizione medica le spese per accertamenti trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato;
sempre su prescrizione medica le spese per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati nella ricetta;
B) Spese scolastiche tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la figlia voglia proseguire gli studi), acquisto di libri di testo scolastici e universitari, corredo scolastico di inizio anno, spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
, spese per il tempo prolungato pre scuola post scuola (se richiesto dall'istituto o se entrambi i genitori lavorano se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei sue offre alternative anche per il tramite della rete familiare di riferimento nonni ecc.) spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi pagina 4 di 7 i genitori lavorano), spese per la baby sitter solo ed esclusivamente in caso di assoluto impedimento di entrambi i genitori per impegni lavorativi, in caso di malattia e in mancanza di alternative gratuite quali il genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili. Spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di una spesa di euro
500,00, spese per lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami);
C) spese straordinarie che devono essere preventivamente concordate Saranno altresì suddivise nella misura del 50% spese per tempo prolungato, pre scuola, post scuola, centro ricreativo e gruppo estivo se uno dei genitori non lavora;
spese per cure anche dentistiche oculistiche ortodontiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti, per cure termali e fisioterapiche, per cure e farmaci non convenzionali, per tasse scolastiche e universitarie di istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero, lezioni provate, per alloggio sede universitaria, per l'acquisto di strumenti informatici oltre la somma prevista al sub B, telefono cellulare , motorino o autovettura;
spese per viaggi e vacanze, per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Il genitore che proporrà la spesa dovrà inviare all'altro genitore la richiesta di adesione specificando la tipologia della spesa e l'esatto ammontare. L'altro genitore entro venti giorni dalla richiesta in caso di dissenso dovrà fornire risposta motivata;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà essere divisa tra i genitori nella misura pro quota stabilita. In caso di motivato dissenso espresso nel pagina 5 di 7 termine suddetto la spesa sarà interamente a carico del genitore che l'ha sostenuta.
- eventuali bonus erogati da enti e istituzioni a favore dei figli verranno percepiti dalla sig. Pt_1
- i coniugi si danno reciproco assenso e consenso per il rilascio dei passaporti e dei documenti di identità a favore dei figli.
-Spese compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, introdotto inizialmente in forma contenziosa e poi consensualizzato alla prima udienza, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 27/10/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 56, parte I, anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
pagina 6 di 7 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 56, parte
I, anno 2011);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
Dott. Cesare Giosue' Caretta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 22/07/2025 al n. 1672/2025
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
LUCILLA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 19 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. FERRARI LUCILLA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RICCO' MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 27
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. RICCO' MASSIMO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
18/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “-Dichiarare la Parte_1 Controparte_1
separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a fissare la residenza ove meglio loro aggrada nel rispetto reciproco;
- assegnarsi la casa coniugale sita Mantova str. Cipata 21, di proprietà del sig.
alla sig. che continuerà ad abitarla con i figli accollandosi CP_1 Parte_1
le utenze che provvederà a volturare a proprio nome entro e non oltre un mese dall'udienza di comparizione delle parti;
le spese condominiali resteranno a carico esclusivo del sig. così come ogni altra spesa per imposte e tasse CP_1
relative all'immobile;
-il signor lascerà l'immobile entro il 20 gennaio 2026 asportando i propri Pt_2
beni personali;
-affidarsi in via condivisa i figli ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
loro collocazione e residenza presso la madre con l'impegno da parte dei genitori di provvedere ai bisogni dei medesimi, di educarli ed istruirli. In ragione dell'affido condiviso, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei medesimi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c., mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte pagina 2 di 7 dai genitori separatamente tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate dai figli. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
- il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli ogni settimana dalle ore
11 di sabato mattina fino alle ore 20/21 della domenica (orario solare o legale) curando i trasferimenti da e per la casa materna, i figli staranno con il padre durante le vacanze estive, da concordare entro il 31.5 di ogni anno, quindici giorni anche non consecutivi;
considerando che la madre è di religione mussulmana il padre terrà i figli una settimana durante le vacanze di Natale dalla Vigilia di Natale al 31.12, tre giorni durante le vacanze pasquali in concomitanza con la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, e, alternativamente di anno in anno le festività 1.11-8.12-Carnevale-25.4-1.5-2.6 e 15.8 e i rispettivi compleanni e, previ accordi, ogniqualvolta si rendesse necessario l'accudimento dei figli in caso di assenza o malattia dell'uno o dell'altro genitore,
- dirsi tenuto e condannarsi il sig. a corrispondere alla sig. Controparte_2 [...]
la somma mensile di euro 140,00 a titolo di concorso nel mantenimento Pt_1
dei figli a partire dal giorno 20 gennaio 2026 e via via entro il 20 di ogni mese;
somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat forniti dalla
C.C.I.A.A. di Mantova;
- il sig. si accolla in via esclusiva il debito contratto presso la banca CP_1
, curando ogni formalità per l'estinzione del debito, senza nulla Pt_3
pretendere dalla sig. Pt_1
- il sig. rinuncia ad esigere il 50% dell'ammontare dell'assegno unico CP_1
universale, che verrà pertanto, d'ora in poi, interamente percepito dalla sig.
Le detrazioni fiscali relative ai figli saranno usufruite interamente dalla Pt_1
pagina 3 di 7 sig. il sig. contribuirà in ragione del 50% alle spese straordinarie Pt_1 CP_1
come indicate nel protocollo vigente dell'intestato Tribunale qui di seguito riprodotte: previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte di semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero:
A) Spese mediche per visite mediche, esami, trattamenti e cure anche odontoiatriche e oculistiche, su prescrizione medica specialistica occhiali da vista, lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico debitamente prescritte dal medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (quindi non interamente coperte dal SSN); sempre su prescrizione medica le spese per accertamenti trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato;
sempre su prescrizione medica le spese per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati nella ricetta;
B) Spese scolastiche tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora la figlia voglia proseguire gli studi), acquisto di libri di testo scolastici e universitari, corredo scolastico di inizio anno, spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
, spese per il tempo prolungato pre scuola post scuola (se richiesto dall'istituto o se entrambi i genitori lavorano se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei sue offre alternative anche per il tramite della rete familiare di riferimento nonni ecc.) spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi pagina 4 di 7 i genitori lavorano), spese per la baby sitter solo ed esclusivamente in caso di assoluto impedimento di entrambi i genitori per impegni lavorativi, in caso di malattia e in mancanza di alternative gratuite quali il genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili. Spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola nel limite massimo di una spesa di euro
500,00, spese per lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami);
C) spese straordinarie che devono essere preventivamente concordate Saranno altresì suddivise nella misura del 50% spese per tempo prolungato, pre scuola, post scuola, centro ricreativo e gruppo estivo se uno dei genitori non lavora;
spese per cure anche dentistiche oculistiche ortodontiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti, per cure termali e fisioterapiche, per cure e farmaci non convenzionali, per tasse scolastiche e universitarie di istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero, lezioni provate, per alloggio sede universitaria, per l'acquisto di strumenti informatici oltre la somma prevista al sub B, telefono cellulare , motorino o autovettura;
spese per viaggi e vacanze, per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Il genitore che proporrà la spesa dovrà inviare all'altro genitore la richiesta di adesione specificando la tipologia della spesa e l'esatto ammontare. L'altro genitore entro venti giorni dalla richiesta in caso di dissenso dovrà fornire risposta motivata;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà essere divisa tra i genitori nella misura pro quota stabilita. In caso di motivato dissenso espresso nel pagina 5 di 7 termine suddetto la spesa sarà interamente a carico del genitore che l'ha sostenuta.
- eventuali bonus erogati da enti e istituzioni a favore dei figli verranno percepiti dalla sig. Pt_1
- i coniugi si danno reciproco assenso e consenso per il rilascio dei passaporti e dei documenti di identità a favore dei figli.
-Spese compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, introdotto inizialmente in forma contenziosa e poi consensualizzato alla prima udienza, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 27/10/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 56, parte I, anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
pagina 6 di 7 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 56, parte
I, anno 2011);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 18/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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