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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9898 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. RO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°246\2025 r.g. lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to R. Leone in virtù di Parte_1 procura in atti
Ricorrente
E
in persona del presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to G. Eudizi in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO PER INFORTUNIO SUL
RO (revisione)
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 3.1.2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che a seguito del dedotto infortunio sul lavoro l' CP_1 aveva riconosciuto la complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 100%, che a seguito di revisione aveva ridotto il grado di invalidità all'87%, ha chiesto CP_1 accertarsi la menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 100%, vinte le spese.
L' convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della CP_2 domanda, con vittoria di spese. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte nell'atto introduttivo.
La domanda merita accoglimento.
All'esito delle indagini l'ausiliario ha espresso il parere che il ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente indicate affermando che tale complesso morboso determina un danno biologico valutato ai sensi delle tabelle allegate al d. lgs.n.38\00 nella misura del 100% dalla revisione del 24.9.2024 confermando, altresì, con diffusa motivazione tale conclusione in sede di integrazione a seguito di osservazioni dell' convenuto. CP_2
In particolare, l'ausiliario ha richiamato “ le Considerazioni
Mediche del Diario Generale dal 18/03/2024 al 18/09/2024 CP_1 pag.3 ove in data 18/09/2024 la Dr.ssa Persona_1
(Dirigente Medico II° Livello) afferma: “..la nuova valutazione richiederebbe l'applicazione dell'istituto della revisione per errore in quanto non vi è stato un miglioramento del quadro clinico – obiettivo rispetto al momento della prima valutazione
ML,si è richiesto un parere SSR al fine di concordare una linea operativa..” che comprovano l'assenza del miglioramento pure ritenuto da . CP_1
Il Giudice ritiene di far proprie le conclusioni del c.t.u. in quanto traggono origine da un'attenta valutazione degli elementi diagnostici e anamnestici raccolti nel corso della indagine peritale ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali meritevoli di condivisione.
Va, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostituzione della rendita nella misura del 100% per le lesioni riportate a causa dell'infortunio sul lavoro dedotto e, conseguentemente, l' è condannato alla ricostituzione della CP_1 rendita nella misura suindicata con decorrenza dalla revisione, oltre interessi legali nella misura di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' in persona CP_1 del legale rapp.te p.t. alla ricostituzione della rendita per infortunio sul lavoro, già riconosciuta al ricorrente per l'infortunio dedotto, nella misura del 100% con decorrenza dalla revoca, oltre interessi legali nella misura di legge.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate CP_1 nella somma di E.4766,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al rimborso della somma di E.43,00 versata a titolo di c.u.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Roma 8.10.2025 IL Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. RO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°246\2025 r.g. lav. e vertente
TRA rapp.to e difeso dall'avv.to R. Leone in virtù di Parte_1 procura in atti
Ricorrente
E
in persona del presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to G. Eudizi in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO PER INFORTUNIO SUL
RO (revisione)
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 3.1.2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che a seguito del dedotto infortunio sul lavoro l' CP_1 aveva riconosciuto la complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 100%, che a seguito di revisione aveva ridotto il grado di invalidità all'87%, ha chiesto CP_1 accertarsi la menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 100%, vinte le spese.
L' convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della CP_2 domanda, con vittoria di spese. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte nell'atto introduttivo.
La domanda merita accoglimento.
All'esito delle indagini l'ausiliario ha espresso il parere che il ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente indicate affermando che tale complesso morboso determina un danno biologico valutato ai sensi delle tabelle allegate al d. lgs.n.38\00 nella misura del 100% dalla revisione del 24.9.2024 confermando, altresì, con diffusa motivazione tale conclusione in sede di integrazione a seguito di osservazioni dell' convenuto. CP_2
In particolare, l'ausiliario ha richiamato “ le Considerazioni
Mediche del Diario Generale dal 18/03/2024 al 18/09/2024 CP_1 pag.3 ove in data 18/09/2024 la Dr.ssa Persona_1
(Dirigente Medico II° Livello) afferma: “..la nuova valutazione richiederebbe l'applicazione dell'istituto della revisione per errore in quanto non vi è stato un miglioramento del quadro clinico – obiettivo rispetto al momento della prima valutazione
ML,si è richiesto un parere SSR al fine di concordare una linea operativa..” che comprovano l'assenza del miglioramento pure ritenuto da . CP_1
Il Giudice ritiene di far proprie le conclusioni del c.t.u. in quanto traggono origine da un'attenta valutazione degli elementi diagnostici e anamnestici raccolti nel corso della indagine peritale ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali meritevoli di condivisione.
Va, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente alla ricostituzione della rendita nella misura del 100% per le lesioni riportate a causa dell'infortunio sul lavoro dedotto e, conseguentemente, l' è condannato alla ricostituzione della CP_1 rendita nella misura suindicata con decorrenza dalla revisione, oltre interessi legali nella misura di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' in persona CP_1 del legale rapp.te p.t. alla ricostituzione della rendita per infortunio sul lavoro, già riconosciuta al ricorrente per l'infortunio dedotto, nella misura del 100% con decorrenza dalla revoca, oltre interessi legali nella misura di legge.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate CP_1 nella somma di E.4766,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al rimborso della somma di E.43,00 versata a titolo di c.u.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Roma 8.10.2025 IL Giudice