Sentenza 8 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini della legittimità dell'assunzione a tempo determinato, non ha rilievo la circostanza che il lavoratore sia stato in via marginale adibito a mansioni non strettamente inerenti all'esecuzione dell'opera o del servizio cui fu finalizzata l'assunzione a termine, sempreché la prestazione del medesimo lavoratore, da non valutare in modo parcellizzato, sia impiegata coerentemente con lo scopo di detta assunzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea ad incidere sulla legittimità dell'apposizione del termine la circostanza che il lavoratore, assunto per assicurare l'esecuzione di spettacoli teatrali programmati, era stato adibito anche ad attività concertistiche per soli sette giorni sui quarantanove di durata complessiva del rapporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/2016, n. 17774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17774 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2016 |
Testo completo
F.N.+C.U. T T I AULA 'A' R 17774/1 6 I 8 SET. 2016 D E T N E S E - I L L O Oggetto REPUBBLICA ITALIANA B E T N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E N O I Z LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A R R. G. N. 20532/2012 T S I G E Cron.17774 SEZIONE LAVORO R E T N E S Composta dagli Ill.ri Sigg.ri Magistrati: E Rep. Dott. VINCENZO DI CERBO Presidente Od. 11/05/2016 Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere PU Dott. LUCIA ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20532-2012 proposto da: OM GN C.F. [...], domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI CHIMERA, giusta delega in atti;
ricorrente 2016 contro 1980 FONDAZIONE TEATRO MASSIMO C.F. 00262030828, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICO HERNANDEZ, TULLIO FORTUNA, ALESSANDRO GARILLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 543/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/05/2012 r.g.n. 345/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito l'Avvocato CHIMERA GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Rg 20532/2012 Svolgimento del processo 1.La Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata il 23/5/2012, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigettava la domanda proposta da AN NA diretta alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dal predetto con Fondazione Teatro Massimo l'11/3/2003 e all'affermazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere da tale data.
2. Argomentava la Corte territoriale che, ai fini dell'illegittimità dell'assunzione a tempo determinato, non assumeva importanza la circostanza che il lavoratore fosse stato adibito in misura marginale per sette giorni sui quarantanove di durata del rapporto ad attività - - concertistiche in luogo che all'esecuzione di spettacoli programmati per la stagione teatrale, come previsto in contratto. Rilevava, altresì, che le disposizioni normative succedutesi in materia, dalla I. 426/1977 alla 1. 2010 n. 100, avevano mantenuto il divieto della stabilizzazione dei rapporti a termine, proprio del contesto ordinamentale degli enti musicali.
3.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il AN sulla base di tre motivi. Resiste la Fondazione Teatro Massimo con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del comma 6 dell'art. 3 del d.l. 30/4/2010 n. 64, convertito in legge 29 giugno 2010 n. 100, ex art. 360, 3 c.p.c. Rileva che la legge citata era stata mal applicata alla fattispecie in esame nella quale si chiedeva la dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti intercorsi tra le parti, stipulati l'11 marzo 2003, per il periodo 11/3-29/4/2003, il 30 aprile 2003, per il periodo 30/4/2003-24/5/2003 ed il 12 ottobre 2004, per il periodo 12/10/2004-9/12/2004 non perché rinnovati o prorogati illegalmente, ma perché il lavoratore era stato occupato in attività diverse da quelle indicate in contratto. Inoltre era stata dedotta anche la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 25 maggio 2003, per il periodo 25/6/2003-10/8/2003, in ragione dell'assoluta genericità delle ragioni addotte per giustificare il ricorso al contratto a tempo determinato. Rileva che la perdurante applicabilità dei soli commi quarto e quinto dell'art. 3 della I. 436 del 1977, prevista espressamente ex I. 100 del 2010, non si riferiva a म्ह qualsivoglia contratto a tempo determinato, ma soltanto ai loro rinnovi e sempre che da tali rinnovi derivi la trasformazione dei contratti medesimi in contratti a tempo indeterminato, mentre la sentenza impugnata non qualifica in alcun modo come "rinnovi" i contratti a termine dedotti in giudizio. Le argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale aveva ritenuto l'impossibilità di pronunciare la conversione di un contratto di lavoro stipulato con la 1 Rg 20532/2012 Fondazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non riguardavano, pertanto, la fattispecie dedotta in giudizio, ma, piuttosto, esclusivamente le ipotesi di rinnovo o proroga illegale dei predetti contratti.
2.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1, secondo comma, lett. c) e della lett. e), I. n. 266 del 23 maggio 1977 e degli artt.
1-10 del d.lgs. n. 368/2001, ex art. 360, 3 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 5) c.p.c. Osserva che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che la legge 18 aprile 1962 n. 230 è stata abrogata dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, che prevede espressamente l'obbligo di specificare le ragioni per cui si è fatto ricorso al contratto a termine;
che il contratto stipulato l'11 marzo 2003 recava come motivazione "per esigenze artistiche stagione lirico sinfonica 2003 opera Lakme"; che il ricorrente aveva affermato che nell'arco di tempo dal 22 al 29 aprile era stato adibito al concerto "Heinz e Dafne e Cloe di Ravel", e cioè a rappresentazione diversa da quella, specificamente indicata, per cui era stato assunto. Rileva che la sentenza aveva erroneamente richiamato una giurisprudenza formatasi sulla lettera c) dell'art. 1, c. 2 della I. n. 230/1962, mentre la fattispecie in esame rientrava nella previsione di cui alla lett. e), come sostituita dall'articolo unico della I. 266 del 23 maggio 1977, la quale inerisce alle "assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli".
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360, 4) c.p.c. Rileva che la sentenza impugnata non aveva ritenuto di prendere in esame la nullità del termine apposto ai contratti stipulati il 30 aprile 2003, il 25 maggio 2003 ed il 12 ottobre 2004, in relazione ai quali, stipulati per esigenze artistiche stagione lirico sinfonica 2004- opera Vespri Siciliani, era stato invece occupato in attività diverse e precisamente nelle attività promozionali di diffusione della cultura musicale svolte dal Teatro.
4.Va richiamata, preliminarmente, l'enunciazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, alla luce delle conclusioni formulate nel ricorso di primo grado, in cui si fa riferimento esclusivo alla nullità del termine apposto al primo contratto stipulato "senza alcuna menzione, neppure in via subordinata, agli altri contratti indicati nella parte narrativa del ricorso, il petitum deve ritenersi limitato esclusivamente al suddetto contratto, mentre inammissibili sono le domande subordinate, formulate soltanto nelle conclusioni del ricorso in appello, con riferimento al contratti stipulati il 30/4/2003, il 25/5/2003 ed il 12/10/2003, in evidente violazione del divieto di cui all'art. 437 co. 2 cod. proc. civ.". Ne risulta delimitato, di J conseguenza, il thema decidendum.
5. Dalla premessa consegue che va disatteso il terzo motivo di ricorso. Ed invero il ricorrente, nel dedurre la violazione dell'art. 112 c.p.c., non censura specificamente l'affermazione 2 Rg 20532/2012 contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla limitazione del petitum in ragione del tenore delle conclusioni, né produce o indica l'ubicazione in atti del ricorso introduttivo da cui dedurre l'esatta formulazione della domanda. Le allegazioni di parte, pertanto, per la loro genericità, non sono rispettose delle disposizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., sì da consentire di verificare contenuto e limiti della domanda azionata. Va richiamato in proposito il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale "in tema di ricorso per cassazione, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) per erronea individuazione del "chiesto" ex art. 112 cod. proc. civ. (nella specie, l'esistenza di un concorso dei danneggiati nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.), affermandosi che la deduzione della situazione di fatto pertinente alla richiesta è avvenuta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell'impugnazione, indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito, non potendo a tal fine limitarsi ad asserire che si tratti di fatto pacifico allorché neppure individui l'allegazione con la quale esso sarebbe stato introdotto e mantenuto nella controversia, posto che è pacifico soltanto il fatto che la parte abbia allegato, in modo tale che la controparte possa ammetterlo direttamente ed espressamente oppure in modo indiretto, attraverso l'affermazione di un fatto che lo presupponga" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10605 del 30/04/2010, Rv. 612776).
6. Va esaminato, quindi, nell'ordine logico, il secondo motivo di ricorso. In proposito la Corte d'appello ha affermato che il contratto del 10 marzo 2003 era stato rispettoso della disciplina limitativa dell'uso del termine, sul rilievo che non vi era stata contestazione alcuna riguardo alla circostanza che il lavoratore fosse stato impiegato nella messa in scena dello spettacolo specificamente indicato in contratto. Ha rilevato, inoltre, che l'utilizzo anche in altro spettacolo per soli sette giorni nell'ambito della durata complessiva del rapporto non consentiva di ravvisare l'assenza delle ragioni legittimanti l'apposizione del termine. Il ragionamento dei giudici del merito si rivela rispettoso delle disposizioni di legge invocate, nonché logicamente e adeguatamente motivato. Ed invero, posto che il lavoratore risulta effettivamente impiegato per il soddisfacimento delle esigenze indicate nel contratto per la maggior parte della durata del rapporto, correttamente il marginale utilizzo in attività concertistiche comunque coerenti con la finalità di assicurare l'esecuzione degli spettacoli programmati per la stagione teatrale è stato ritenuto inidoneo ad incidere sulla legittimità dell'apposizione del termine (in tal senso Sez. L, Sentenza n. 3492 del 19/05/1988, Rv. 458841: "Ai fini della legittimità dell'assunzione man be rilievo la a tempo determinato, nell'ipatect di i ✓✓ circostanza che il lavoratore sia stato in via marginale adibito a mansioni non strettamente inerenti all'esecuzione dell'opera o del servizio cui fu finalizzata l'assunzione a termine, sempreché la prestazione del medesimo lavoratore, da non valutare in modo parcellizzato, sia impiegata coerentemente con lo scopo di detta assunzione"). La Corte territoriale, per quanto si è detto, ha dato conto della assoluta 3 Rg 20532/2012 marginalità dell'utilizzo del lavoratore per uno spettacolo diverso. La censura, pertanto, va disattesa.
7. Segue l'esame del primo motivo di ricorso. In proposito si evidenzia che, a fronte della limitazione del petitum al solo primo contratto stipulato tra le parti e della soluzione data alla questione oggetto del secondo motivo (in forza della quale risulta avvalorato il fondamento della prima ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, inerente al rilevato marginale utilizzo del lavoratore in opera diversa da quella risultante in contratto), la censura è volta a contrastare la seconda ratio decidendi, fondata sul divieto di stabilizzazione dei contratti a termine risultanti dalla disciplina operante ratione temporis. La stessa è stata enunciata dalla Corte territoriale "solo per completezza", al fine di evidenziare "come, anche nell'ipotesi di invalidità della clausola appositiva del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la Fondazione, non sarebbe stato, in ogni caso, possibile pronunciarne la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato", essendo idonea la statuizione a reggersi sulla base della ratio in precedenza enunciata. Orbene, la censura di cui al primo motivo di ricorso investe proprio la seconda parte del ragionamento dei giudici del merito, evidenziandone l'infondatezza 6547 sulla base dei rilievi interpretativi svolti da Cass. n. 67 del 20/3/2014, rv. 630000, rispetto ai quali non interferisce la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 40, comma 1 bis del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella I. n. 98 del 2013, travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza Corte Cost. n. 260 del 2015. Ne consegue che il motivo si rivela inidoneo a scalfire il risultato decisorio fondato sulla prima ratio decidendi, confermata in ragione delle argomentazioni svolte a confutazione degli altri motivi.
8.In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma l'11/5/2016 Il Consigliere relatore Il Presidente Lucia Esposito Vincenzo Di Cerbo Хите проило Vinemore Di Cuch Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella COLETTA Depositato in Cancelleria DI CASSON oggi, -8 SET. 2016 EMA DI A M N E E R G S R E T U Il Funzionario Giudiziario A O E Z N S I S R O Dons Donatella COLETTA C