Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/2016, n. 17774
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Sentenza 8 settembre 2016

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Ai fini della legittimità dell'assunzione a tempo determinato, non ha rilievo la circostanza che il lavoratore sia stato in via marginale adibito a mansioni non strettamente inerenti all'esecuzione dell'opera o del servizio cui fu finalizzata l'assunzione a termine, sempreché la prestazione del medesimo lavoratore, da non valutare in modo parcellizzato, sia impiegata coerentemente con lo scopo di detta assunzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea ad incidere sulla legittimità dell'apposizione del termine la circostanza che il lavoratore, assunto per assicurare l'esecuzione di spettacoli teatrali programmati, era stato adibito anche ad attività concertistiche per soli sette giorni sui quarantanove di durata complessiva del rapporto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/2016, n. 17774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17774
    Data del deposito : 8 settembre 2016

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