Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11259/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/04/2025, alle ore 9:35, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
E
Controparte_2
- CONVENUTO
E' presente l'Avv. Giorgio Gritti, per , il quale si Controparte_1
riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi, nonché a tutta la documentazione prodotta in atti, e conclude per l'integrale rigetto dell'opposizione di terzo proposta ex art. 404 c.p.c., con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.
In via preliminare l'avvocato Gritti insiste sull'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del condominio di via Belvedere n. 120. Sul punto deve essere rilevato che la procura alle liti risulta essere stata sottoscritta dalla dott.ssa che si assume essere l'amministratrice p.t. del Controparte_3
condominio di via Belvedere n. 120; tuttavia non risulta essere stato depositato agli atti del presente giudizio né un verbale assembleare autorizzativo del conferimento dell'incarico professionale, né un verbale assembleare di ratifica della nomina del difensore. L'art. 1131, quarto comma, c.p.c. prevede che nel tutelare l'uso di un bene comune l'amministratore senza indugio debba avvisare l'assemblea condominiale;
al contrario, nel caso in esame, risulta che, a distanza di
1
opponente. In ordine alla presunta eccezione di difetto di integrità del contraddittorio e conseguente inefficacia della sentenza n. 9827/2019 del
Tribunale di Napoli di condanna all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi mediante l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione necessari al sistema fognario come indicato nella relazione del c.t.u., si CP_4
eccepisce ancora una volta che il Parte_2
non ha mai impugnato la sentenza n. 9827/2019 resa dal Tribunale di Napoli, neanche per farne dichiarare la nullità, per cui la sentenza è divenuta definitiva, con successivo passaggio in giudicato. Nel merito infine si rappresenta che dall'esame della c.t.u. a cui rimanda la sentenza qui impugnata non sussiste in fatto alcun aggravamento, modifica o costituzione di nuove servitù già esistenti su fondi altrui, né di opere che possano costringere all'esecuzione anche l'altro condominio opponente, né che l'esecuzione delle opere possano comportare la modifica di beni appartenenti al opponente;
ma sono stati previsti Parte_1
solo meri interventi di manutenzione straordinaria correttivi degli attuali impianti fognari, presenti e già esistenti, da effettuarsi ad esclusiva cura del
[...]
, unico ed esclusivo proprietario del sistema Parte_2
fognario Pertanto, anche su tale ultimo motivo, l'opposizione di CP_4
terzo proposta risulta assolutamente infondata, oltreché non provata dal momento che il opponente non ha mai dimostrato in concreto l'eventuale Parte_1
pregiudizio che avrebbe subito a seguito dei predetti interventi correttivi di manutenzione straordinaria al sistema fognario L'avvocato Gritti CP_4
impugna e contesta tutto quanto "ex adverso" dedotto, eccepito e concluso e chiede che la causa venga decisa.
È altresì presente per delega dell'avv. Carofano l'avv. Stefano Patti, per il condominio il quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso Parte_2
dedotto, richiesto ed eccepito. Si riporta integralmente ai propri atti difensivi e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Chiede discutersi la
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causa.
E' altresì presente l'avvocato Marco Pizzuto per il condominio Via
Belvedere 120 che si riporta a tutti gli atti difensivi e alle deduzioni a verbale.
Insiste per l'accoglimento della domanda, con conseguente annullamento della sentenza nella parte in cui incide sulla proprietà altrui, con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge. Impugna tutte le avverse deduzioni e eccezioni, infondate in fatto ed in diritto. Chiede decidersi il giudizio.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti e alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, alle ore 10:00. il giudice avvisa le parti che all'esito della Camera di Consiglio, che si terrà al termine dell'odierna udienza darà lettura del provvedimento anche in assenza dei Difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 11259/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ), in persona Parte_3 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Marco Pizzuto (c.f.
presso il cui studio è elett.te dom.to in via Belvedere n. C.F._1 Pt_1
140;
- OPPONENTE
E
3
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Giorgio Gritti ( c.f. , presso il cui studio è elett.te C.F._3
domiciliato in , via Giuseppe Verdi n. 18; Pt_1
- OPPOSTO
NONCHE'
(c.f. in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Elisa Carofano (c.f.
), presso il cui studio è elett.te domiciliato in via C.F._4 Pt_1
Alessandro Scarlatti n. 67;
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione di terzo ordinaria
Conclusioni: come da rispettivi atti e verbale d'udienza del 15.04.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
ha convenuto in giudizio e il Parte_4 Controparte_1
in per sentire accogliere le Controparte_5 Pt_1 seguenti conclusioni: “1. in via preliminare, in ragione della formale istanza spiegata e delle gravi conseguenze che ne deriverebbero dalla esecuzione, inaudita altera parte ovvero a breve fissando specifica udienza di comparizione, sospendere l'esecutività della sentenza n. 9827/2019 resa tra soggetti diversi;
2. nel merito, accogliere la presente impugnazione e per l'effetto dichiarare inefficace la sentenza n. 9827/2019 nei confronti del Parte_4
, ovvero annullare e/o revocare la stessa, integralmente o nella parte in cui
[...]
prevede la realizzazione di opere su proprietà altrui, come erroneamente progettate dal CTU, con creazione di servitù illegittima a carico del
[...]
;
3. dichiarare, pertanto, ineseguibile la sentenza atteso che Parte_4
trattasi di opere che incidono su proprietà aliene;
4. attesa altresì la mancata volontà del procedente di interrompere bonariamente la procedura finalizzata all'esecuzione dei lavori, nonostante la conoscenza dello stato dei luoghi e delle circostanze di diritto, e nonostante le diverse ipotesi transattive avanzate dal
, condannare le parti soccombenti, in Parte_1 Controparte_5
4
solido e/o alternativamente, alla refusione delle spese di lite del presente procedimento, oltre oneri di legge;
5. solo in via del tutto subordinata, per mero scrupolo difensivo e nella ipotesi per vero improbabile di mancata revoca della sentenza, prevedere l'indennità periodica in favore del Parte_4
posta a carico delle parti soccombenti”.
[...]
A tale scopo, l'opponente ha esposto: che nel giudizio recante N.R.G.
23574/2015 conveniva in giudizio il Controparte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_6 Pt_1 patiti all'interno del proprio locale box e l'eliminazione della servitù fognaria gravante sulla stessa unità immobiliare in conseguenza dei lamentati fenomeni di allagamento per tracimazione di acque reflue, provenienti da alcuni pozzetti della rete fognaria condominiale situati nella proprietà attorea;
che con sentenza n.
9827/2019 emessa in data 3.11.2019 e pubblicata in data 5.11.2019, il Tribunale di Napoli condannava il predetto al risarcimento dei danni, nonché Parte_1 all'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione del sistema fognario secondo la consulenza d'ufficio espletata in corso di causa (doc. 1); CP_4
che la C.T.U. erroneamente prevedeva la realizzazione di opere che avrebbero insistito su proprietà appartenente non già al convenuto, bensì a esso Parte_1
opponente , terzo estraneo al richiamato Parte_4
giudizio; che la sentenza in esame, pur in assenza del Controparte_7
, prevedeva a carico del medesimo, quale litisconsorte necessario,
[...]
la costituzione di illegittima ed ingiustificata servitù fognaria (doc. 4); che, vantando un diritto autonomo ed incompatibile con quello accertato nel giudizio recante N.R.G. 23574/2015, intendeva opporsi, in qualità di terzo, ai sensi dell'art
404 comma 1 cpc, avverso la citata sentenza, passata in giudicato o comunque esecutiva.
Ha resistito in giudizio , il quale, contestando in fatto Controparte_1 ed in diritto le deduzione dell'opponente ed assumendo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del richiamato titolo (contestato dal condominio di
[...]
a mezzo opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti CP_2 esecutivi), ha rassegnato le seguenti conclusioni: “I. in via preliminare, rigettare
l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 9827/19 del
5
Tribunale di Napoli;
II. in via preliminare dichiarare la mancanza di legittimazione passiva e\o di rappresentanza processuale del Parte_1 opponente;
III. In via preliminare dichiarare l'inammissibilità della opposizione che doveva essere proposta innanzi al Giudice dell'esecuzione. In via subordinata declinare la propria competenza funzionale in favore dello stesso. IV. In via principale, attesa l'assoluta inammissibilità e infondatezza di tutti i motivi dedotti ed eccepiti nell'atto di citazione in opposizione proposto dal Parte_4
, rigettare l'opposizione proposta, con ogni conseguenza di
[...]
legge; con condanna della parte opponente al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio, oltre accessori come per legge;
V. In via subordinata condannare il al pagamento di una Controparte_5
indennità come da CTU che il Tribunale potrà disporre, in favore del condominio di;
VI. Condanna alle spese ed onorari del giudizio”. Parte_4
Si è costituito, altresì, il , il Controparte_5
quale, concordando con parte opponente in ordine alla lamentata violazione del principio del contraddittorio nel giudizio NRG 23574/2015 essendo “incontestata la circostanza che la proprietà del viale privato sul quale devono insistere i nuovi pozzetti sia di proprietà del ”, ha rassegnato le Parte_4 seguenti conclusioni: “
1. preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza 9827/2019 resa dal Tribunale di Napoli;
2. nel merito accogliere la domanda proposta dal e per l'effetto Parte_5 dichiarare l'inefficacia della indicata sentenza ovvero annullare e/o revocare la stessa, integralmente o nella parte in cui prevede la realizzazione di opere su proprietà altrui;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare che la indicata sentenza non è eseguibile o, comunque, non è eseguibile ad opera del Parte_1 [...]
4. in caso di condanna all'indennizzo per Parte_6
costituzione/aggravio di servitù conferire preventivo incarico ad un CTU onde valutare una soluzione meno gravosa per il concludente e, Parte_1 comunque, porre l'eventuale indennizzo a carico del sig. Controparte_1 tenuto conto che l'immobile di proprietà dello stesso era già gravato dalla servitù
a vantaggio del per la presenza dei pozzetti Parte_1 Controparte_5 fognari al suo interno, pozzetti che sarebbero spostati all'esterno sulla proprietà
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del .
5. Il tutto con vittoria di spese e competenze, Parte_4 maggiorate come per legge, oltre iva”.
Acquisiti chiarimenti in ordine alla C.T.U. espletata nel giudizio recante N.
R.G. 23574/2015, con ordinanza del 12.07.2021 il Giudice precedente titolare del fascicolo, ha sospeso l'esecuzione della sentenza n. 9827/2019 <nella parte in cui ha condannato il in Parte_7
p.l.r.p.t. all'esecuzione dei “lavori al sistema fognario”, come indicati nella relazione del C.T.U. ing. e nel computo metrico ad essa Persona_1 allegato”.
Concessi, di seguito, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è chiamata all'udienza odierna per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla carenza di rappresentanza processuale del Condominio CP_1
opponente.
Al riguardo, a fronte di quanto lamentato in ordine all'omesso deposito del verbale assembleare autorizzativo e di ratifica della nomina del difensore di parte opponente, giova osservare, come da consolidata e condivisa giurisprudenza, che l'amministratore di condominio può costituirsi in giudizio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, senza alcuna autorizzazione o ratifica assembleare, perché titolare di legittimazione processuale “ex lege” nei limiti delle attribuzione conferitegli dall'art. 1130 c.c. e della corrispondente rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 1131 c.c. Di contro, deve rilevarsi la necessità del deliberato assembleare ai sensi dell'art. 1131 c.c., commi 2 e 3 per la costituzione in giudizio nelle cause che esorbitano le sue attribuzioni (Cass. 16260/2016; 11200/2021;
22958/2022).
Orbene, con l'opposizione in esame il Parte_4
, assumendo un grave pregiudizio e una ingiustificata limitazione della
[...] proprietà medesima, ha intrapreso un'azione giudiziaria tesa alla conservazione delle parti comuni dell'edificio, sicché l'amministratore nell'esercizio delle proprie attribuzioni (art. 1130 cc n. 4) ben può costituirsi in giudizio senza alcuna
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autorizzazione o ratifica assembleare.
Nel merito, l'opposizione sollevata dal opponente è Parte_1
ammissibile, oltre che fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico (Cass. 11961/2024). Infatti, il terzo che, per effetto di una sentenza resa inter alios e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare, non può proporre un autonomo giudizio per far valere tale diritto ma deve esercitare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c (Cass. 22710/2022).
Orbene, tanto premesso, occorre osservare, alla luce dei chiarimenti resi dall'ing. , consulente d'ufficio nel giudizio N.R.G.23574/2015, Persona_1
che le opere per la nuova linea fognaria afferente il di Parte_1 [...]
(previa posa di nuovi pozzetti fognari di confluenza e di Controparte_5
diramazione), insisterebbero sulla stradina privata di accesso ai locali di cui al piano terra del predetto : “Confermo che i nuovi pozzetti fognari di Parte_1
confluenza diramazione previsti nel progetto e nel computo depositato con la
CTU insistono su detta stradina” (cfr. pag. 7 integrazione CTU depositata in data
7.06.2021).
Tuttavia, la suddetta stradina, su cui dovrebbero essere installati i nuovi pozzetti fognari, come è del tutto pacifico ed incontestato in lite, risulta in proprietà del opponente, di via Belvedere n. 120, il quale, pertanto, Parte_1
pur non avendo partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza definitiva n.
9827/2019, per non esservi stato ivi convenuto, si troverebbe a subire gli effetti della statuizione, ovvero della relativa esecuzione (con conseguente “danno da esecuzione”), in pregiudizio del suo diritto di proprietà sulla stradina in questione.
E' evidente, quindi, il pregiudizio all'autonomo diritto di proprietà del opponente, incompatibile con il rapporto giuridico accertato e/o Parte_1
costituito con la sentenza impugnata.
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Peraltro, all'esito dell'accertamento peritale svolto nel corso del presente giudizio, è anche emersa la non necessarietà, ai fini del corretto funzionamento dell'impianto fognario oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 9827/2019, dell'installazione di nuovi pozzetti fognari sulla stradina in proprietà del opponente. Parte_1
Invero, il CTU, ing. ha chiaramente esposto che la Persona_2
modalità esecutiva descritta nella relazione di CTU espletata nel detto giudizio definito con la sentenza n. 9827/2019, non è l'unica soluzione esperibile per la miglioria dell'impianto fognario (afferente il , Controparte_5
essendo invece sufficiente a tale scopo una corretta e periodica pulizia del sistema fognario.
Il CTU ha infatti chiarito al riguardo: “per tutto quanto rilevato ed emerso dalla video-ispezione eseguita, viste le condizioni generali dell'intero sistema fognario (pozzetti e collegamenti), è convincimento dello scrivente che in ossequio al quesito posto, per evitare le lamentate infiltrazioni, sarebbe sufficiente prevedere, da parte dell' una corretta Controparte_8
e periodica pulizia del sistema fognario presente in proprietà , sia dei CP_1
pozzetti di raccolta che dei collegamenti tra essi. Appare corretto però segnalare, che volendo migliorare il sistema fognario rilevato nel locale, si potrebbe procedere con la modifica del detto sistema fognario, previa delibera assembleare e autorizzazione della proprietà per l'indiscutibile aggravio di servitù che si creerebbe, con la sostituzione della tubazione e l'introduzione di un altro pozzetto d'ispezione nel punto dove si incrocia la tratta proveniente dal pozzetto n.1, con quella che collega il pozzetto n. 2 e il n. 3”.
Emerge, insomma, che la modifica del sistema fognario nel senso stabilito nella relazione di CTU a cui fa riferimento la sentenza n. 9827/2019, oltre a comportare un indiscutibile aggravio di servitù a carico di un'altra proprietà, ovvero della proprietà del opponente, nemmeno è necessaria, posto Parte_1
che una corretta e periodica pulizia del sistema fognario è sufficiente ad evitare fenomeni di infiltrazione. A ben vedere, quindi, la miglioria del sistema fognario non necessita di alcuna installazione presso la stradina in proprietà del di via Belvedere n. 120. Parte_1
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Le conclusioni rese dal CTU, ing. vanno condivise e fatte proprie Per_2
perché sufficientemente argomentate;
esse, peraltro, trovano riscontro e conferma nelle allegazioni, invero incontestate, del opposto circa il venir Parte_1
meno di ulteriori fenomeni infiltrativi nella proprietà , a seguito delle CP_1
frequenti opere di pulizia e manutenzione dei pozzetti già esistenti.
Pertanto, anche alla luce di siffatte considerazioni, non si ravvisa alcun presupposto in ordine alla necessità di un aggravio e/o costituzione di servitù coattiva a carico del opponente. Parte_1
E' principio pacifico che il rimedio dell'opposizione di terzo, che l'art. 404 comma I c.c. accorda contro la sentenza resa tra altre persone, è attribuito a chi, estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica (Cass. 2722/1995).
In definitiva, per quanto sin qui evidenziato, ne deriva l'accoglimento dell'opposizione proposta dal e la Parte_4
dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, della sentenza n. 9827/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data 3.11.2019 e pubblicata in data 5.11.2019, nella parte in cui ha condannato il Controparte_5
all'esecuzione “all'esecuzione dei lavori al sistema fognario condominiale indicati nella relazione del C.T.U. e nel computo metrico ad essa allegato”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività prestata (forma semplificata, in rito, della decisione).
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste, in solido, a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione ex art. 404 comma I c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'opponente, della sentenza n. 9827/2019 resa dal Tribunale di Napoli
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in data 3.11.2019, pubblicata in data 5.11.2019, nella parte in cui <condanna il
convenuto all'esecuzione dei lavori al sistema fognario condominiale Parte_1
indicati nella relazione del C.T.U. e nel computo metrico ad essa allegato>>;
- condanna e Controparte_1 Controparte_9
in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in solido, delle spese di lite
[...] che liquida in € 804,00 per esborsi ed € 4.711,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute, in solido.
Così deciso in Napoli, udienza 15.4.2025.
E' verbale, ore 14:40
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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