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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/08/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1251/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
Per la (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Carmi (c.f. ) con domicilio eletto in Foggia alla Piazza CodiceFiscale_1
San Francesco d'Assisi n. 1,
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(c.f. ) e CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianpaolo Tancredi (c.f. ), CodiceFiscale_3 con domicilio eletto in San Severo alla via U. Fraccareta n. 78,
pec: Email_2
Appellati
Nonché:
e CP_3 CP_4
Appellati contumaci Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1766/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 1320/2011, notificata in data 15 luglio 2021. Appello del 9 agosto 2021
Conclusioni: All'udienza del 22 dicembre 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_2 conveniva in giudizio la presso la cui Controparte_5 filiale di Foggia aveva intrattenuto rapporti di conto corrente, affermando che l'istituto di credito aveva praticato capitalizzazione su base trimestrale degli interessi a debito del correntista, aveva applicato i tassi di interesse in misura ultra legale, addebitato commissioni di massimo scoperto e spese non concordate, con la conseguenza che, rivisto il conto, essa attrice era creditrice della banca (alla data del
31 dicembre 2006), stante la nullità delle clausole applicate dalla della Pt_1 somma di €uro 24.000,00 circa.
Si costituiva in giudizio la affermando che la clausola di capitalizzazione Pt_1 trimestrale degli interessi era legittima, tanto più che a seguito della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con decorrenza del 1° luglio 2000 aveva provveduto a capitalizzare gli interessi passivi con la stessa periodicità prevista per quelli attivi.
Quanto agli interessi praticati, con il rinvio all'uso su piazza, la clausola era stata oggetto di una pattuizione tra le parti, per cui trovava ragione nel contratto di conto corrente sottoscritto in data 6 ottobre 2000, così come le variazioni dei tassi applicate al rapporto erano state accettate, oltre che essere comunque legittime.
L'applicazione della commissione di massimo scoperto trovava il suo fondamento nella delibera CICR ed era stata accettata dal cliente.
L'azione di ripetizione indebito era da considerarsi prescritta, considerata come decorrenza la data di effettuazione di ogni singolo pagamento.
La banca, in virtù di espresse convenzioni e della applicazione di norme di legge, aveva applicato al correntista spese ulteriori e l'azione di ripetizione del pagamento di pag. 2/9 interessi ultra-legali non era da considerarsi ammissibile, in quanto obbligazione naturale.
Infine, la società in data 27 dicembre 2006, al momento della estinzione del conto, sottoscrisse in favore della una dichiarazione liberatoria con cui Pt_1 affermava di non avere nulla a pretendere.
In data 10 novembre 2014 il credito veniva ceduto in favore di , CP_1 che si costituiva in giudizio facendo proprie e ragioni esposte dalla originaria attrice cedente. Parte attrice disconosceva i documenti prodotti in copia dalla Pt_1
Veniva quindi effettuata una CTU contabile.
La causa, assunta in decisione una prima volta, veniva rimessa sul ruolo per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione della nullità dell'atto di transazione tra le stesse intervenuto, per poi essere trattenuta in decisione e definita con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice accoglieva la domanda.
A fondamento della decisione, poneva essenzialmente la c.t.u. contabile, ritenuta supportata da un iter argomentativo sufficientemente chiaro e preciso, immune da vizi e, pertanto, condivisibile anche nelle conclusioni. In particolare, quanto al tasso di interessi, rilevava che in data successiva al 3 aprile 2001 non risultavano sottoscritti documenti comprovanti l'accettazione dei tassi via via applicati dalla a nulla rilevando la mancata contestazione degli estratti conto, sicché Pt_1 corretta era stata l'applicazione ai movimenti effettuati dopo la detta data del tasso di cui all'art. 117 TUB. Quanto alla cms, veniva riscontrata la mancanza di una clausola contrattuale esplicita, essendo indicate le sole percentuali e mancando le modalità di calcolo, sicché la stessa veniva ritenuta inapplicabile.
Quanto all'anatocismo, l'eccezione veniva ritenuta fondata atteso che le modifiche applicate dalla Banca erano state di natura peggiorativa rispetto al divieto legislativo precedente che comportava la radicale nullità delle relative clausole.
Inoltre, il contratto era del 22 aprile 2000 e non vi era sottoscrizione del cliente nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il tasso soglia non era stato superato e l'eccezione di prescrizione non veniva accolta, perché proposta con pag. 3/9 comparsa di costituzione depositata senza il rispetto dei termini di cui all'art. 167
c.p.c.
Quanto alla transazione, infine, la stessa veniva considerata nulla ai sensi dell'art. 1972 c.c., trattandosi di rinuncia a far valere la nullità del contratto.
La domanda veniva pertanto accolta con condanna della al pagamento Pt_1 della somma di €uro 44.819,71, oltre le spese di lite e di CTU.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponeva appello la notificando il gravame ai Pt_1 signori , e , quali ex soci della società CP_3 CP_4 CP_1 cancellata, nonché al sig. , quale cessionario del credito, ma non alla CP_1 società Vinicola, evidenziando i seguenti motivi:
1) in ordine alla capitalizzazione trimestrale
Il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che il contratto di apertura del conto corrente del 6 ottobre 2000 non fosse stato sottoscritto dalla correntista in corrispondenza dell'indicazione delle condizioni economiche, ritenendo che la firma fosse stata apposta solo per ricezione di una copia del contratto. In realtà, dall'esame del documento de quo la firma risultava apposta sia per approvazione espressa delle clausole indicate (compresa quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi), sia per conferma dell'avvenuta ricezione del documento, tanto è vero che non vi erano altri spazi destinati alla sottoscrizione del correntista. Ciò avrebbe dovuto rendere evidente che la pattuizione della clausola relativa alla periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi, sia debitori creditori, era da ritenersi legittima.
2) in ordine all'applicazione di interessi ultra-legali
Il Giudice monocratico aveva erroneamente ritenuto che la banca nel corso del rapporto di conto corrente avesse applicato interessi al tasso ultra-legale in assenza di una specifica pattuizione tra le parti. In realtà, la correntista aveva approvato la clausola relativa alla determinazione degli interessi ultra-legali sia con il contratto di apertura di conto corrente del 6 ottobre 2000, sia con i successivi contratti sottoscritti l'8 novembre 2000, il 5 dicembre 2000 ed il 3 aprile 2001, allegati al fascicolo di primo grado, rientranti comunque nel tasso soglia e in dipendenza di ciò
pag. 4/9 non applicare il tasso previsto dall'art. 117, co. 7, T.U.B. Ciò comportava pertanto la piena validità ed efficacia dell'atto transattivo sottoscritto tra le parti il 27/12/2006.
Infine, il Giudice di prime cure non era soffermato sulla regolarità o meno dell'atto di cessione del credito apparentemente siglato il 10 novembre 2014, pur avendo la contestato la regolarità di tale atto, per l'impossibilità di risalire Pt_1 all'effettiva data di sottoscrizione di detto documento, non potendo una semplice marca da bollo costituire “data certa”. Tale questione era da considerarsi fondamentale, atteso che, in considerazione della cancellazione ed estinzione dal
Registro delle Imprese della società correntista (cedente) risalente al 10/11/2016, non era chiaro se la cessione fosse risalente ad una data precedente o successiva a quella di cancellazione. Inoltre, l'intervento nel giudizio di primo grado da parte del cessionario veniva effettuato solo in data dell'11/4/2018, nonostante CP_1 la cessione risalisse presuntivamente al 10/11/2014.
Chiedeva pertanto la integrale riforma della sentenza appellata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva in giudizio il sig. in uno alla società CP_1 CP_2
(in virtù della procura alle liti rilasciata con l'atto di citazione di primo grado) eccependo in via preliminare il passaggio in giudicato nei confronti della detta società, nei cui confronti non era stata notificata l'impugnazione, nonché la inammissibilità del gravame ex art. 348 ter c.p.c.
Nel merito, riteneva infondati i motivi di gravame e sorretta da idonea argomentazione la sentenza appellata, di cui chiedeva la conferma, opponendosi alla sospensione.
Così definita la posizione delle parti, con ordinanza del 24 novembre 2021 la
Corte rigettava l'istanza di inibitoria e con successiva ordinanza del 19 dicembre
2021 rigettava l'istanza di inammissibilità dell'appello.
All'udienza del 22 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
In via preliminare rileva la Corte che benché la società sia cessata nel corso del giudizio di primo grado, tale evento non è stato comunicato né è stata disposta l'interruzione di quel giudizio, sicché l'appello risulta irritualmente notificato ai soci pag. 5/9 della detta società, anziché alla stessa presso il suo procuratore costituito, come sarebbe dovuto avvenire in ragione del principio di ultrattività del mandato alle liti1.
Ciò ha determinato pertanto il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della società, benché estinta.
Quanto ai motivi di appello, il primo ed il secondo possono essere trattati congiuntamente, mentre una separata disamina meritano le critiche alla sentenza mosse riguardo alla validità dell'atto transattivo.
4.1: sulla capitalizzazione trimestrale e sulla validità degli interessi ultra-legali
Entrambi i motivi di gravame sembrano trovare fondamento nella differente interpretazione che le parti danno alla firma apposta in calce ai contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, richiamati come allegati 1, due, tre e quattro.
Orbene, ritiene la Corte che la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure vada confermata, attesa la modalità di predisposizione del modulo contrattuale e la sua formulazione letterale.
Il contratto di cui all'allegato uno, sottoscritto in data 6 ottobre 2000, si compone di due pagine ed in calce risultano approvate alcune delle clausole classiche, tra cui la periodicità di capitalizzazione e modalità di corresponsione degli interessi e variazione delle condizioni economiche del rapporto. L'allegato due, con riferimento al contratto di apertura del conto corrente, riporta le condizioni economiche che lo regolavano. In calce, vi è la dicitura “ le altre condizioni la cui misura non è stata espressamene concordata saranno applicate nella misura indicata nei Fogli
Informativi Analitici disponibili presso i nostri sportelli”. Prima della sottoscrizione, vi
è riportata la frase “ Dichiaro/iamo che una copia della presente mi/ci è stata da Voi consegnata” con la data e la sola firma della . Orbene, tale modalità di CP_2 conclusione del contratto non può essere ritenuta quale accettazione espressa delle clausole ritenute nulle, atteso che la disciplina in argomento è particolarmente 1 Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n. 2439 La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. pag. 6/9 rigorosa e chiede una prova specifica della conoscenza da parte del correntista delle condizioni contrattuali e la loro specifica approvazione, soprattutto allorquando l'applicazione delle stesse porti a conseguenze sfavorevoli.
Gli allegati tre e quattro e cinque riguardano la concessione delle linee di credito con indicazione delle condizioni applicabili con indicazione dei fideiussori e firma del cliente per accettazione.
Orbene, nella consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario specifica che i tassi di interesse sono stati controfirmati dal legale della società vinicola , in data 6 CP_1 ottobre 2000 all'atto dell'accensione del conto e successivamente nelle date dell'8 novembre 2000, 5 dicembre 2000 e 3 aprile 2001, ma non vi sono altri documenti che comprovino l'accettazione dei tassi successivamente applicati dalla Banca.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, la clausola di pari periodicità del conteggio secondo il CTU risultava “spuntata” e recava di fianco il timbro e la firma della banca;
ma, come rilevato dal Giudice, non vi era alcuna espressa approvazione da parte della società cliente, atteso che vi era una unica sottoscrizione, apposta in calce al documento, da valersi quale ricevuta dello stesso;
né vi era la clausola d'uso con la quale le parti approvavano, ad es., le condizioni di cui ai punto x, y, z del contratto.
Non vi sono elementi, pertanto, per ritenere che la sottoscrizione apposta in calce possa ritenersi validamente estesa a tutte le condizioni di conto, compresa quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, non potendosi attribuire alla firma della valore differente da quello espresso dal modulo predisposto CP_2 dalla banca, ovvero: dichiarazione di ricezione di copia dell'atto.
Quanto all'atto transattivo, lo stesso, per i motivi innanzi esposti e per quanto sin qui argomentato, era e resta nullo e corretta sul punto è la decisione di primo grado.
Parte appellante si duole anche della circostanza che il Giudice non avrebbe argomentato in merito alla regolarità dell'atto di cessione del credito apparentemente siglato il 10/11/2014. In realtà, pur avendone la contestato la regolarità, per Pt_1
l'impossibilità di risalire all'effettiva data di sottoscrizione di detto documento, non potendo una semplice marca da bollo costituire “data certa”, non risulta essere mai stata proposta querela di falso né può attribuirsi validità all'argomentazione per cui pur essendo la cessione risalente al 10 novembre 2014 il cessionario intervenne solo pag. 7/9 in data 11/4/2018, atteso che tale lasso di tempo non ha validità nemmeno presuntiva.
L'appello va pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori minimi di tariffa, trattandosi di questione che non ha comportato lo studio di particolari questioni di diritto.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della banca appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1251/2021, proposto da
[...] contro , e Parte_1 CP_1 CP_3 CP_4
, avverso la sentenza n. 1766/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, pronunciata
[...] dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 1320/2011, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna la al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di che, come da motivazione, liquida in CP_1
€uro 4.996,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Gianpaolo Tancredi, dichiaratosi anticipatario;
pag. 8/9 c) Dichiara che sussistono a carico della appellante i presupposti per Pt_1
l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
Per la (c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Carmi (c.f. ) con domicilio eletto in Foggia alla Piazza CodiceFiscale_1
San Francesco d'Assisi n. 1,
pec: Email_1
Appellante
Contro
:
(c.f. ) e CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianpaolo Tancredi (c.f. ), CodiceFiscale_3 con domicilio eletto in San Severo alla via U. Fraccareta n. 78,
pec: Email_2
Appellati
Nonché:
e CP_3 CP_4
Appellati contumaci Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1766/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, pronunciata dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 1320/2011, notificata in data 15 luglio 2021. Appello del 9 agosto 2021
Conclusioni: All'udienza del 22 dicembre 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_2 conveniva in giudizio la presso la cui Controparte_5 filiale di Foggia aveva intrattenuto rapporti di conto corrente, affermando che l'istituto di credito aveva praticato capitalizzazione su base trimestrale degli interessi a debito del correntista, aveva applicato i tassi di interesse in misura ultra legale, addebitato commissioni di massimo scoperto e spese non concordate, con la conseguenza che, rivisto il conto, essa attrice era creditrice della banca (alla data del
31 dicembre 2006), stante la nullità delle clausole applicate dalla della Pt_1 somma di €uro 24.000,00 circa.
Si costituiva in giudizio la affermando che la clausola di capitalizzazione Pt_1 trimestrale degli interessi era legittima, tanto più che a seguito della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con decorrenza del 1° luglio 2000 aveva provveduto a capitalizzare gli interessi passivi con la stessa periodicità prevista per quelli attivi.
Quanto agli interessi praticati, con il rinvio all'uso su piazza, la clausola era stata oggetto di una pattuizione tra le parti, per cui trovava ragione nel contratto di conto corrente sottoscritto in data 6 ottobre 2000, così come le variazioni dei tassi applicate al rapporto erano state accettate, oltre che essere comunque legittime.
L'applicazione della commissione di massimo scoperto trovava il suo fondamento nella delibera CICR ed era stata accettata dal cliente.
L'azione di ripetizione indebito era da considerarsi prescritta, considerata come decorrenza la data di effettuazione di ogni singolo pagamento.
La banca, in virtù di espresse convenzioni e della applicazione di norme di legge, aveva applicato al correntista spese ulteriori e l'azione di ripetizione del pagamento di pag. 2/9 interessi ultra-legali non era da considerarsi ammissibile, in quanto obbligazione naturale.
Infine, la società in data 27 dicembre 2006, al momento della estinzione del conto, sottoscrisse in favore della una dichiarazione liberatoria con cui Pt_1 affermava di non avere nulla a pretendere.
In data 10 novembre 2014 il credito veniva ceduto in favore di , CP_1 che si costituiva in giudizio facendo proprie e ragioni esposte dalla originaria attrice cedente. Parte attrice disconosceva i documenti prodotti in copia dalla Pt_1
Veniva quindi effettuata una CTU contabile.
La causa, assunta in decisione una prima volta, veniva rimessa sul ruolo per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione della nullità dell'atto di transazione tra le stesse intervenuto, per poi essere trattenuta in decisione e definita con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice accoglieva la domanda.
A fondamento della decisione, poneva essenzialmente la c.t.u. contabile, ritenuta supportata da un iter argomentativo sufficientemente chiaro e preciso, immune da vizi e, pertanto, condivisibile anche nelle conclusioni. In particolare, quanto al tasso di interessi, rilevava che in data successiva al 3 aprile 2001 non risultavano sottoscritti documenti comprovanti l'accettazione dei tassi via via applicati dalla a nulla rilevando la mancata contestazione degli estratti conto, sicché Pt_1 corretta era stata l'applicazione ai movimenti effettuati dopo la detta data del tasso di cui all'art. 117 TUB. Quanto alla cms, veniva riscontrata la mancanza di una clausola contrattuale esplicita, essendo indicate le sole percentuali e mancando le modalità di calcolo, sicché la stessa veniva ritenuta inapplicabile.
Quanto all'anatocismo, l'eccezione veniva ritenuta fondata atteso che le modifiche applicate dalla Banca erano state di natura peggiorativa rispetto al divieto legislativo precedente che comportava la radicale nullità delle relative clausole.
Inoltre, il contratto era del 22 aprile 2000 e non vi era sottoscrizione del cliente nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il tasso soglia non era stato superato e l'eccezione di prescrizione non veniva accolta, perché proposta con pag. 3/9 comparsa di costituzione depositata senza il rispetto dei termini di cui all'art. 167
c.p.c.
Quanto alla transazione, infine, la stessa veniva considerata nulla ai sensi dell'art. 1972 c.c., trattandosi di rinuncia a far valere la nullità del contratto.
La domanda veniva pertanto accolta con condanna della al pagamento Pt_1 della somma di €uro 44.819,71, oltre le spese di lite e di CTU.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza proponeva appello la notificando il gravame ai Pt_1 signori , e , quali ex soci della società CP_3 CP_4 CP_1 cancellata, nonché al sig. , quale cessionario del credito, ma non alla CP_1 società Vinicola, evidenziando i seguenti motivi:
1) in ordine alla capitalizzazione trimestrale
Il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che il contratto di apertura del conto corrente del 6 ottobre 2000 non fosse stato sottoscritto dalla correntista in corrispondenza dell'indicazione delle condizioni economiche, ritenendo che la firma fosse stata apposta solo per ricezione di una copia del contratto. In realtà, dall'esame del documento de quo la firma risultava apposta sia per approvazione espressa delle clausole indicate (compresa quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi), sia per conferma dell'avvenuta ricezione del documento, tanto è vero che non vi erano altri spazi destinati alla sottoscrizione del correntista. Ciò avrebbe dovuto rendere evidente che la pattuizione della clausola relativa alla periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi, sia debitori creditori, era da ritenersi legittima.
2) in ordine all'applicazione di interessi ultra-legali
Il Giudice monocratico aveva erroneamente ritenuto che la banca nel corso del rapporto di conto corrente avesse applicato interessi al tasso ultra-legale in assenza di una specifica pattuizione tra le parti. In realtà, la correntista aveva approvato la clausola relativa alla determinazione degli interessi ultra-legali sia con il contratto di apertura di conto corrente del 6 ottobre 2000, sia con i successivi contratti sottoscritti l'8 novembre 2000, il 5 dicembre 2000 ed il 3 aprile 2001, allegati al fascicolo di primo grado, rientranti comunque nel tasso soglia e in dipendenza di ciò
pag. 4/9 non applicare il tasso previsto dall'art. 117, co. 7, T.U.B. Ciò comportava pertanto la piena validità ed efficacia dell'atto transattivo sottoscritto tra le parti il 27/12/2006.
Infine, il Giudice di prime cure non era soffermato sulla regolarità o meno dell'atto di cessione del credito apparentemente siglato il 10 novembre 2014, pur avendo la contestato la regolarità di tale atto, per l'impossibilità di risalire Pt_1 all'effettiva data di sottoscrizione di detto documento, non potendo una semplice marca da bollo costituire “data certa”. Tale questione era da considerarsi fondamentale, atteso che, in considerazione della cancellazione ed estinzione dal
Registro delle Imprese della società correntista (cedente) risalente al 10/11/2016, non era chiaro se la cessione fosse risalente ad una data precedente o successiva a quella di cancellazione. Inoltre, l'intervento nel giudizio di primo grado da parte del cessionario veniva effettuato solo in data dell'11/4/2018, nonostante CP_1 la cessione risalisse presuntivamente al 10/11/2014.
Chiedeva pertanto la integrale riforma della sentenza appellata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva in giudizio il sig. in uno alla società CP_1 CP_2
(in virtù della procura alle liti rilasciata con l'atto di citazione di primo grado) eccependo in via preliminare il passaggio in giudicato nei confronti della detta società, nei cui confronti non era stata notificata l'impugnazione, nonché la inammissibilità del gravame ex art. 348 ter c.p.c.
Nel merito, riteneva infondati i motivi di gravame e sorretta da idonea argomentazione la sentenza appellata, di cui chiedeva la conferma, opponendosi alla sospensione.
Così definita la posizione delle parti, con ordinanza del 24 novembre 2021 la
Corte rigettava l'istanza di inibitoria e con successiva ordinanza del 19 dicembre
2021 rigettava l'istanza di inammissibilità dell'appello.
All'udienza del 22 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
In via preliminare rileva la Corte che benché la società sia cessata nel corso del giudizio di primo grado, tale evento non è stato comunicato né è stata disposta l'interruzione di quel giudizio, sicché l'appello risulta irritualmente notificato ai soci pag. 5/9 della detta società, anziché alla stessa presso il suo procuratore costituito, come sarebbe dovuto avvenire in ragione del principio di ultrattività del mandato alle liti1.
Ciò ha determinato pertanto il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della società, benché estinta.
Quanto ai motivi di appello, il primo ed il secondo possono essere trattati congiuntamente, mentre una separata disamina meritano le critiche alla sentenza mosse riguardo alla validità dell'atto transattivo.
4.1: sulla capitalizzazione trimestrale e sulla validità degli interessi ultra-legali
Entrambi i motivi di gravame sembrano trovare fondamento nella differente interpretazione che le parti danno alla firma apposta in calce ai contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, richiamati come allegati 1, due, tre e quattro.
Orbene, ritiene la Corte che la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure vada confermata, attesa la modalità di predisposizione del modulo contrattuale e la sua formulazione letterale.
Il contratto di cui all'allegato uno, sottoscritto in data 6 ottobre 2000, si compone di due pagine ed in calce risultano approvate alcune delle clausole classiche, tra cui la periodicità di capitalizzazione e modalità di corresponsione degli interessi e variazione delle condizioni economiche del rapporto. L'allegato due, con riferimento al contratto di apertura del conto corrente, riporta le condizioni economiche che lo regolavano. In calce, vi è la dicitura “ le altre condizioni la cui misura non è stata espressamene concordata saranno applicate nella misura indicata nei Fogli
Informativi Analitici disponibili presso i nostri sportelli”. Prima della sottoscrizione, vi
è riportata la frase “ Dichiaro/iamo che una copia della presente mi/ci è stata da Voi consegnata” con la data e la sola firma della . Orbene, tale modalità di CP_2 conclusione del contratto non può essere ritenuta quale accettazione espressa delle clausole ritenute nulle, atteso che la disciplina in argomento è particolarmente 1 Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n. 2439 La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. pag. 6/9 rigorosa e chiede una prova specifica della conoscenza da parte del correntista delle condizioni contrattuali e la loro specifica approvazione, soprattutto allorquando l'applicazione delle stesse porti a conseguenze sfavorevoli.
Gli allegati tre e quattro e cinque riguardano la concessione delle linee di credito con indicazione delle condizioni applicabili con indicazione dei fideiussori e firma del cliente per accettazione.
Orbene, nella consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario specifica che i tassi di interesse sono stati controfirmati dal legale della società vinicola , in data 6 CP_1 ottobre 2000 all'atto dell'accensione del conto e successivamente nelle date dell'8 novembre 2000, 5 dicembre 2000 e 3 aprile 2001, ma non vi sono altri documenti che comprovino l'accettazione dei tassi successivamente applicati dalla Banca.
Quanto alla capitalizzazione degli interessi, la clausola di pari periodicità del conteggio secondo il CTU risultava “spuntata” e recava di fianco il timbro e la firma della banca;
ma, come rilevato dal Giudice, non vi era alcuna espressa approvazione da parte della società cliente, atteso che vi era una unica sottoscrizione, apposta in calce al documento, da valersi quale ricevuta dello stesso;
né vi era la clausola d'uso con la quale le parti approvavano, ad es., le condizioni di cui ai punto x, y, z del contratto.
Non vi sono elementi, pertanto, per ritenere che la sottoscrizione apposta in calce possa ritenersi validamente estesa a tutte le condizioni di conto, compresa quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, non potendosi attribuire alla firma della valore differente da quello espresso dal modulo predisposto CP_2 dalla banca, ovvero: dichiarazione di ricezione di copia dell'atto.
Quanto all'atto transattivo, lo stesso, per i motivi innanzi esposti e per quanto sin qui argomentato, era e resta nullo e corretta sul punto è la decisione di primo grado.
Parte appellante si duole anche della circostanza che il Giudice non avrebbe argomentato in merito alla regolarità dell'atto di cessione del credito apparentemente siglato il 10/11/2014. In realtà, pur avendone la contestato la regolarità, per Pt_1
l'impossibilità di risalire all'effettiva data di sottoscrizione di detto documento, non potendo una semplice marca da bollo costituire “data certa”, non risulta essere mai stata proposta querela di falso né può attribuirsi validità all'argomentazione per cui pur essendo la cessione risalente al 10 novembre 2014 il cessionario intervenne solo pag. 7/9 in data 11/4/2018, atteso che tale lasso di tempo non ha validità nemmeno presuntiva.
L'appello va pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante, soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori minimi di tariffa, trattandosi di questione che non ha comportato lo studio di particolari questioni di diritto.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della banca appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1251/2021, proposto da
[...] contro , e Parte_1 CP_1 CP_3 CP_4
, avverso la sentenza n. 1766/2021, pubblicata il 14 luglio 2021, pronunciata
[...] dal Tribunale di Foggia a definizione del giudizio RG 1320/2011, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna la al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di che, come da motivazione, liquida in CP_1
€uro 4.996,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Gianpaolo Tancredi, dichiaratosi anticipatario;
pag. 8/9 c) Dichiara che sussistono a carico della appellante i presupposti per Pt_1
l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
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