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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/09/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di RE Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1927/2021 pubblicata il
30/11/2021 dal Tribunale di RE Calabria
.TRA
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. Manuela Nucera
[...]
(CF , che indica il n. 0965/363206 di fax e la casella PEC CodiceFiscale_1 quali recapiti per le comunicazioni Email_1
-appellante –
E
, c.f.: , nato il [...] a [...] San Controparte_2 C.F._2
AN (RC) rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Antonino
Foti che indica il n. 0965/951460 di fax e la casella PEC Email_2 quali recapiti per le comunicazioni
- appellato –
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
, già titolare di rendita per precedenti eventi infortunistici e Controparte_2 CP_1 malattia professionale (con grado complessivo del 18 %), adiva il Tribunale di RE
Calabria con ricorso del 18.06.2018, esponendo che : svolgeva l'attività di Operatore di esercizio presso l' Controparte_3
di RE Calabria in maniera continuativa dal 15.10.2002;
[...] in data 15.09.2014, a causa di forti dolori alla cervicale, alla colonna dorsale ed alla zona lombare, che si acuivano al termine dell'orario di lavoro, costringendolo all'assunzione di farmaci antidolorifici, il ricorrente si sottoponeva ad esami radiologici presso l'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di RE
Calabria, U.O. Radiologia;
in particolare all'esito di esami RMN cervicale e RMN colonna , in data 01.04.2015 venivano diagnosticate piccole ernie discali C4- C5, C5-
C6 e C6-C7 in sede postero-mediana, note di spondilosi, riduzione di altezza dei dischi intersomatici C4-C5, C5-C6, e C6-C7 nonché verosimile lisi istmica bilaterale di L5, ernia discale postero mediana/paramediana destra L4-L5, protrusione discale posteriore L5-S1, diffuse note di spondilosi, moderate alterazioni degenerative delle articolazioni interapofisarie L4-L5 ed L5-S1.
Chiedeva pertanto il riconoscimento della natura professionale della patologia “ ernie discali” con menomazione ragguagliata al 20 % , denunciata all' in data CP_1
14.11.2014, con condanna dell' al pagamento delle prestazioni previdenziali CP_1 previste dall'art.13, comma 2, lett. a o b, del D. lgs. N. 38/2000 e vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nella resistenza dell' e previo espletamento di CTU il Tribunale di RE CP_1
Calabria con sentenza n. 1927/2021 pubblicata il 30/11/2021 ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente emergeva dai documenti di lavoro e dall' estratto contributivo prodotti, né l' aveva mai CP_1 contestato il lavoro di conducente di autobus;
riportandosi all'esito della CTU, riconosceva una percentuale di invalidità totale del 6 %, compensava le spese di lite e poneva a carico dell' le spese della CTU. CP_1
Appello.
Avverso la sentenza n.1927/2021 ha proposto appello l' per i motivi di CP_1 seguito trattati.
Ha resistito l'appellato, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio.
Espletata consulenza medica, la causa è stata assunta in riserva nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.
La riserva è stata sciolta il 25.10.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere l'origine professionale della patologia, multifattoriale ed extralavorativa, in quanto nessuna prova sarebbe stata fornita delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e dell'esposizione al rischio ambientale;
il nesso di causalità tra attività lavorativa e patologia sarebbe stato riconosciuto sulla base di semplici presunzioni e ancorando a fatti nuovi, riferiti dal ricorrente solo in fase di operazioni peritali.
Lamenta che il perito avrebbe errato anche nella valutazione del danno, violativa delle tabelle dell' e non avrebbe considerato fattori extralavorativi e le CP_1 documentate preesistenze, omettendo di effettuare il dovuto scorporo valutativo;
il danno accordato non troverebbe riscontro alcuno nelle tabelle dell' . CP_1
Attesa la specificità dei motivi di gravame questa Corte ha ritenuto di disporre nuova
CTU medico-legale, considerando che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente per il prolungato periodo di riferimento risulta dall' estratto contributivo prodotto , né l' ha mai contestato il lavoro di conducente di autobus. CP_1
Il consulente incaricato, sulla base dell'esame obiettivo del ricorrente e della documentazione sanitaria versata in atti e ancorando le proprie considerazioni medico-legali a fatti tempestivamente allegati dal ricorrente, ha accertato che CP_2
è affetto da “Protrusione discale posteriore L3-L4. - Ernia discale postero- mediana/paramediana L4-L5 che impronta il sacco durale con componente postero- laterale dx, che riduce l'ampiezza del corrispondente forame di coniugazione. -
Protrusione discale posteriore L5-S1 “
Ha confermato la natura professionale della patologia denunciata . evidenziando che:
- il lavoro di autista di pullman, svolto dal da oltre 20 anni, aveva CP_2 comportato la sottoposizione dell'intero corpo, durante i turni lavorativi, alle vibrazioni subite nelle attività di guida e che le vibrazioni meccaniche, unitamente ai movimenti di rotazione e torsione del capo, ai movimenti ripetitivi del sistema mano- braccio-spalla per azionare i comandi dei veicoli, ripetuti nel tempo, per mesi ed anni, tutte connesse all'attività lavorativa svolta, potevano individuarsi quali cause di lesioni alla colonna vertebrale e al rachide e, quindi, determinare l'insorgenza di patologie dorso-lombari (per questa ragione, l'ernia discale lombare è chiamata “mal dei trasporti”);
- tra le attività lavorative in cui il rischio da vibrazioni è presente vi è la guida dei mezzi di trasporto;
- tra i principali settori produttivi in cui vengono utilizzate macchine e/o veicoli che possono comportare un aumento del rischio di disturbi e patologie da esposizione a vibrazioni vi sono i servizi di trasporto e di pubblica utilità (autobus, pullman);
-“le infermità rilevate a carico del rachide lombare sono inserite nella Lista 1 delle malattie professionali la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, come previsto dal D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del 18 Aprile
1973……. Orbene, in questa lista, al gruppo 2-malattie da agenti fisici esclusi tumori in quanto riportati al gruppo 6, al n. 12, l'ernia lombare è elencata come malattia di elevata origine lavorativa in quanto provocata, come agente, dalla vibrazione trasmessa al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”.
Il CTU ha concluso che l'ernia discale L4-L5 e le protrusioni discali L3-L4 e L5-S1
(pratica del 14.11.2014) da cui è affetto sono di origine professionale in CP_1 CP_2 quanto “ è dimostrato il nesso di causalità generale, cioè il criterio della possibilità scientifica o di idoneità lesiva, in quanto l'agente eziologico (lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al coro intero) essendo dotato di idoneità lesiva rispetto al quadro morboso accertato, ………ha prodotto le lesioni e i danni che ci saremmo attesi “. Rilevando in merito alla quantificazione dei postumi permanenti che “La valutazione del CTU di prime cure è sottostimata in quanto si è in presenza di una ernia discale lombare, che determina un D.B. fino al 12% ex n. 212 tabella D.M. 12.7.2000, nel caso de quo 6%,
e di due protrusioni discali lombari, che determinano un D.B. del 4% per analogia ex
n. 212 tabella D.M. 12.7.20002”; ha valutato complessivamente i postumi permanenti nella misura del 9 % , considerando che le infermità sono concorrenti, incidendo sul medesimo organo o apparato .
Il Collegio pertanto condivide e fa proprie le valutazioni del CTU, che appaiono immuni da vizi logici e basate su solida metodologia scientifica, dando atto che l' CP_1 non ha avanzato censure alla bozza di relazione inviata dal CTU l'11.7.2024.
Nelle successive note l' ente ha insistito nelle conclusioni e riproposto in sintesi le ragioni dell'atto di appello, senza proporre specifici motivi di dissenso nei confronti della CTU espletata in questo grado, , senza proporre specifici motivi di dissenso nei confronti della CTU espletata in questo grado, limitandosi a osservare che, in difetto di appello incidentale, non si sarebbe potuto aumentare la misura dei postumi fino al 9 %, rispetto a quanto riconosciuto in primo grado (6 %); tale rilievo è fondato e pertanto va solo confermata l'impugnata sentenza, rigettando l'appello.
Per questi motivi
l'appello va rigettato, con conseguente condanna dell' al CP_1 rimborso a delle spese processuali del grado, liquidate come da Controparte_2 dispositivo (DM n. 147/2022 , III scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni).
Va infine dato atto che vi è pronuncia di integrale rigetto dell'appello ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di RE Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_2
1927/2021, pubblicata il 30/11/2021 dal Tribunale di RE Calabria:
1) Rigetta l' appello;
2) condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del CP_1 presente grado, liquidate in € 2.904,5 , oltre IVA, contributo di legge e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonino Foti;
3) pone a carico dell' i compensi liquidati al CTU del presente grado con separato CP_1 decreto.
Dà dato atto che è stata emessa pronuncia di integrale rigetto dell'appello ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di RE Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1927/2021 pubblicata il
30/11/2021 dal Tribunale di RE Calabria
.TRA
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. Manuela Nucera
[...]
(CF , che indica il n. 0965/363206 di fax e la casella PEC CodiceFiscale_1 quali recapiti per le comunicazioni Email_1
-appellante –
E
, c.f.: , nato il [...] a [...] San Controparte_2 C.F._2
AN (RC) rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Antonino
Foti che indica il n. 0965/951460 di fax e la casella PEC Email_2 quali recapiti per le comunicazioni
- appellato –
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
, già titolare di rendita per precedenti eventi infortunistici e Controparte_2 CP_1 malattia professionale (con grado complessivo del 18 %), adiva il Tribunale di RE
Calabria con ricorso del 18.06.2018, esponendo che : svolgeva l'attività di Operatore di esercizio presso l' Controparte_3
di RE Calabria in maniera continuativa dal 15.10.2002;
[...] in data 15.09.2014, a causa di forti dolori alla cervicale, alla colonna dorsale ed alla zona lombare, che si acuivano al termine dell'orario di lavoro, costringendolo all'assunzione di farmaci antidolorifici, il ricorrente si sottoponeva ad esami radiologici presso l'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di RE
Calabria, U.O. Radiologia;
in particolare all'esito di esami RMN cervicale e RMN colonna , in data 01.04.2015 venivano diagnosticate piccole ernie discali C4- C5, C5-
C6 e C6-C7 in sede postero-mediana, note di spondilosi, riduzione di altezza dei dischi intersomatici C4-C5, C5-C6, e C6-C7 nonché verosimile lisi istmica bilaterale di L5, ernia discale postero mediana/paramediana destra L4-L5, protrusione discale posteriore L5-S1, diffuse note di spondilosi, moderate alterazioni degenerative delle articolazioni interapofisarie L4-L5 ed L5-S1.
Chiedeva pertanto il riconoscimento della natura professionale della patologia “ ernie discali” con menomazione ragguagliata al 20 % , denunciata all' in data CP_1
14.11.2014, con condanna dell' al pagamento delle prestazioni previdenziali CP_1 previste dall'art.13, comma 2, lett. a o b, del D. lgs. N. 38/2000 e vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nella resistenza dell' e previo espletamento di CTU il Tribunale di RE CP_1
Calabria con sentenza n. 1927/2021 pubblicata il 30/11/2021 ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente emergeva dai documenti di lavoro e dall' estratto contributivo prodotti, né l' aveva mai CP_1 contestato il lavoro di conducente di autobus;
riportandosi all'esito della CTU, riconosceva una percentuale di invalidità totale del 6 %, compensava le spese di lite e poneva a carico dell' le spese della CTU. CP_1
Appello.
Avverso la sentenza n.1927/2021 ha proposto appello l' per i motivi di CP_1 seguito trattati.
Ha resistito l'appellato, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del secondo grado di giudizio.
Espletata consulenza medica, la causa è stata assunta in riserva nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.
La riserva è stata sciolta il 25.10.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere l'origine professionale della patologia, multifattoriale ed extralavorativa, in quanto nessuna prova sarebbe stata fornita delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta e dell'esposizione al rischio ambientale;
il nesso di causalità tra attività lavorativa e patologia sarebbe stato riconosciuto sulla base di semplici presunzioni e ancorando a fatti nuovi, riferiti dal ricorrente solo in fase di operazioni peritali.
Lamenta che il perito avrebbe errato anche nella valutazione del danno, violativa delle tabelle dell' e non avrebbe considerato fattori extralavorativi e le CP_1 documentate preesistenze, omettendo di effettuare il dovuto scorporo valutativo;
il danno accordato non troverebbe riscontro alcuno nelle tabelle dell' . CP_1
Attesa la specificità dei motivi di gravame questa Corte ha ritenuto di disporre nuova
CTU medico-legale, considerando che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente per il prolungato periodo di riferimento risulta dall' estratto contributivo prodotto , né l' ha mai contestato il lavoro di conducente di autobus. CP_1
Il consulente incaricato, sulla base dell'esame obiettivo del ricorrente e della documentazione sanitaria versata in atti e ancorando le proprie considerazioni medico-legali a fatti tempestivamente allegati dal ricorrente, ha accertato che CP_2
è affetto da “Protrusione discale posteriore L3-L4. - Ernia discale postero- mediana/paramediana L4-L5 che impronta il sacco durale con componente postero- laterale dx, che riduce l'ampiezza del corrispondente forame di coniugazione. -
Protrusione discale posteriore L5-S1 “
Ha confermato la natura professionale della patologia denunciata . evidenziando che:
- il lavoro di autista di pullman, svolto dal da oltre 20 anni, aveva CP_2 comportato la sottoposizione dell'intero corpo, durante i turni lavorativi, alle vibrazioni subite nelle attività di guida e che le vibrazioni meccaniche, unitamente ai movimenti di rotazione e torsione del capo, ai movimenti ripetitivi del sistema mano- braccio-spalla per azionare i comandi dei veicoli, ripetuti nel tempo, per mesi ed anni, tutte connesse all'attività lavorativa svolta, potevano individuarsi quali cause di lesioni alla colonna vertebrale e al rachide e, quindi, determinare l'insorgenza di patologie dorso-lombari (per questa ragione, l'ernia discale lombare è chiamata “mal dei trasporti”);
- tra le attività lavorative in cui il rischio da vibrazioni è presente vi è la guida dei mezzi di trasporto;
- tra i principali settori produttivi in cui vengono utilizzate macchine e/o veicoli che possono comportare un aumento del rischio di disturbi e patologie da esposizione a vibrazioni vi sono i servizi di trasporto e di pubblica utilità (autobus, pullman);
-“le infermità rilevate a carico del rachide lombare sono inserite nella Lista 1 delle malattie professionali la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, come previsto dal D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del 18 Aprile
1973……. Orbene, in questa lista, al gruppo 2-malattie da agenti fisici esclusi tumori in quanto riportati al gruppo 6, al n. 12, l'ernia lombare è elencata come malattia di elevata origine lavorativa in quanto provocata, come agente, dalla vibrazione trasmessa al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”.
Il CTU ha concluso che l'ernia discale L4-L5 e le protrusioni discali L3-L4 e L5-S1
(pratica del 14.11.2014) da cui è affetto sono di origine professionale in CP_1 CP_2 quanto “ è dimostrato il nesso di causalità generale, cioè il criterio della possibilità scientifica o di idoneità lesiva, in quanto l'agente eziologico (lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al coro intero) essendo dotato di idoneità lesiva rispetto al quadro morboso accertato, ………ha prodotto le lesioni e i danni che ci saremmo attesi “. Rilevando in merito alla quantificazione dei postumi permanenti che “La valutazione del CTU di prime cure è sottostimata in quanto si è in presenza di una ernia discale lombare, che determina un D.B. fino al 12% ex n. 212 tabella D.M. 12.7.2000, nel caso de quo 6%,
e di due protrusioni discali lombari, che determinano un D.B. del 4% per analogia ex
n. 212 tabella D.M. 12.7.20002”; ha valutato complessivamente i postumi permanenti nella misura del 9 % , considerando che le infermità sono concorrenti, incidendo sul medesimo organo o apparato .
Il Collegio pertanto condivide e fa proprie le valutazioni del CTU, che appaiono immuni da vizi logici e basate su solida metodologia scientifica, dando atto che l' CP_1 non ha avanzato censure alla bozza di relazione inviata dal CTU l'11.7.2024.
Nelle successive note l' ente ha insistito nelle conclusioni e riproposto in sintesi le ragioni dell'atto di appello, senza proporre specifici motivi di dissenso nei confronti della CTU espletata in questo grado, , senza proporre specifici motivi di dissenso nei confronti della CTU espletata in questo grado, limitandosi a osservare che, in difetto di appello incidentale, non si sarebbe potuto aumentare la misura dei postumi fino al 9 %, rispetto a quanto riconosciuto in primo grado (6 %); tale rilievo è fondato e pertanto va solo confermata l'impugnata sentenza, rigettando l'appello.
Per questi motivi
l'appello va rigettato, con conseguente condanna dell' al CP_1 rimborso a delle spese processuali del grado, liquidate come da Controparte_2 dispositivo (DM n. 147/2022 , III scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni).
Va infine dato atto che vi è pronuncia di integrale rigetto dell'appello ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di RE Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_2
1927/2021, pubblicata il 30/11/2021 dal Tribunale di RE Calabria:
1) Rigetta l' appello;
2) condanna l' al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del CP_1 presente grado, liquidate in € 2.904,5 , oltre IVA, contributo di legge e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonino Foti;
3) pone a carico dell' i compensi liquidati al CTU del presente grado con separato CP_1 decreto.
Dà dato atto che è stata emessa pronuncia di integrale rigetto dell'appello ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino