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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5444/2019 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, (C.F.: ), rappr.to e difeso dall'Avv. Achille Parte_1 C.F._1
Pascià in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
, già (P.I. in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Vitiello ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATA
Nonché
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di
Nola n. 447/2019, depositata in data 28.01.2019, con cui è stata rigettata la domanda azionata in primo grado dall'odierna parte appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente occorso in data 08.10.2012, alle ore 19:30 circa, allorquando era pedone in San Gennarello di Ottaviano (NA) alla
Via Pappalardo, e, nel mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investita dal quadriciclo tg. X4G7YJ, il cui conducente, nel procedere su detta strada con direzione San SE ES, per la sua imprudente condotta di guida, non si avvedeva della presenza del sig. che stava attraversando la strada Parte_1
da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia tenuto dal suddetto quadriciclo, investendolo e facendolo rovinare al suolo.
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione del materiale probatorio, in base alla quale il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in giusta considerazione la dichiarazione resa con la prova testimoniale che, se correttamente valutata, avrebbe comportato un totale accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio già Controparte_1 Controparte_2
impugnando e contestando i motivi di appello, insistendo per il rigetto nel merito, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure.
Non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica nei Controparte_3
suoi confronti, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. L'atto di citazione in appello, invero, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate in maniera esaustiva le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'odierna appellante ha censurato la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento delle lesioni riportate in seguito a investimento, dolendosi, in buona sostanza, dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.
Tuttavia, per i motivi che seguono, l'appello è infondato e va rigettato in quanto parte appellante -attrice in primo grado- non ha fornito adeguata prova dei fatti costitutivi dei diritto azionato.
Come è noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi. Ebbene, l'appello, lungi dal censurare le ragioni-logico giuridiche poste a base della decisione, si traduce nel suggerimento di una valutazione diversa delle prove acquisite, senza però considerare che il giudice di merito gode, al riguardo, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione.
Ed infatti, stante il principio di cui all'art. 116 c.p.c., la valutazione delle risultanze istruttorie, anche in ordine alla rilevanza ad esse attribuite, nonchè il giudizio sull'attendibilità e sulla credibilità dei testi, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n.
17097; Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass. civ., sez. III, 24-05-2006, n. 12362).
E' noto, inoltre, che l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. civ. 30/03/2010 n. 7763; 21/08/2004 n. 16529).
In proposito, ritiene, lo scrivente giudicante, che il giudice di prime cure abbia analiticamente indicato le ragioni per le quali ha valutato come inattendibile la testimonianza resa e non sufficiente a fornire un'appagante prova del fatto storico, con espressa indicazione delle ragioni a sostegno della propria decisione. Ha evidenziato infatti che in ordine alla ricostruzione degli avvenimenti, il teste “rendeva, a distanza di circa sei anni dalla data del fatto, una deposizione particolarmente circostanziata… ricordava dettagliatamente ogni circostanza funzionale alla conferma della prospettazione attorea e all'istanza di risarcimento, finanche il nominativo della compagnia assicurativa del veicolo investitore… Tuttavia non era altrettanto preciso allorquando si trattava di riferire circostanze di contenuto apparentemente neutro…pur riferite ad un contesto temporale … recente rispetto ai fatti di causa - Non ricordo il conducente dell'autovettura sul quale ero trasportato e per il quale rendevo testimonianza circa un anno fa, anche se mio amico non ricordo le generalità –“ .
Ma soprattutto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, emergono incongruenze che portano a ritenere non provato il nesso di causalità, alla luce dell'insussistenza di compatibilità traumatologica tra la dinamica del sinistro e la lesione riportata.
Invero, il teste escusso in primo grado, riferiva che l'istante "attraversava da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia tenuto dal quadriciclo... e detto motociclo investiva con la parte anteriore destra il fianco sinistro del giovane che a seguito dell'investimento cadde al suolo col lato sinistro".
Orbene, tale racconto risulta eccessivamente approssimativo e del tutto insufficiente a far comprendere l'effettiva derivazione delle lesioni subite poichè, è ragionevole configurare, in ragione della posizione del pedone sulla carreggiata, come rilevato in sentenza, l'impatto sul fianco destro e non già su quello sinistro come riferito. Inoltre, poichè dalla documentazione medica non vi è riscontro di alcuna lesione sulla parte del corpo direttamente colpita, l'esiguo racconto, che descrive un impatto, non meglio specificato, tra la parte anteriore del veicolo e il fianco sinistro dell'istante, non è idoneo a chiarire se le lesioni reclamate siano conseguenza dell'urto diretto o della caduta al suolo, peraltro sullo stesso lato impattato dal veicolo.
Le perplessità espresse in ordine all'individuazione della concreta provenienza di queste lesioni, rendono, pertanto, le refertate lesioni di dubbia compatibilità con la dinamica esposta in citazione, e sostanzialmente non provate.
Risultano, pertanto, infondate le doglianze dell'appellante così come espresse nei motivi di appello, atteso che il Giudice di prime cure, con un percorso argomentativo articolato e del tutto adeguato, ha, in realtà, ben evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato la propria statuizione.
Né può trovare accoglimento l'ulteriore doglianza relativa alla mancata ammissione della CTU medico-legale pur richiesta dall'attore, in relazione alla quale va precisato che, in ogni caso, non avrebbe potuto colmare i deficit delle allegazioni o offerte di prova riscontrati;
la consulenza tecnica d'ufficio infatti è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, n.326).
Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata
(Cassazione civile sez. III, 31/07/2002, n.11359).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la valutazione del giudice di prima istanza congruamente motivata, logica ed immune da censure, è condivisibile e va in questa sede confermata, atteso che è corroborata dalla precisa e concreta analisi di tutte le risultanze istruttorie che palesano il mancato completo raggiungimento di adeguata dimostrazione processuale della dinamica dell'evento denunziato sulla scorta dell'inattendibilità del teste escusso.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come segue - con esclusione della fase istruttoria non espletata - con riferimento ai parametri minimi applicabili D.M. 147/22, mentre vanno compensate con riguardo al responsabile civile in ragione della sua mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
5444/2019 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 447/2019 del
Giudice di Pace di Nola;
- condanna al pagamento in favore della società , in Parte_1 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite del grado di appello le quali vengono liquidate in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cassa di Previdenza, se dovute;
Così deciso in Nola, 08.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5444/2019 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale
TRA
, (C.F.: ), rappr.to e difeso dall'Avv. Achille Parte_1 C.F._1
Pascià in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
, già (P.I. in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Vitiello ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATA
Nonché
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
È infondato e va rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di
Nola n. 447/2019, depositata in data 28.01.2019, con cui è stata rigettata la domanda azionata in primo grado dall'odierna parte appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente occorso in data 08.10.2012, alle ore 19:30 circa, allorquando era pedone in San Gennarello di Ottaviano (NA) alla
Via Pappalardo, e, nel mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investita dal quadriciclo tg. X4G7YJ, il cui conducente, nel procedere su detta strada con direzione San SE ES, per la sua imprudente condotta di guida, non si avvedeva della presenza del sig. che stava attraversando la strada Parte_1
da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia tenuto dal suddetto quadriciclo, investendolo e facendolo rovinare al suolo.
L'appellante, con i motivi di gravame formulati, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione del materiale probatorio, in base alla quale il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in giusta considerazione la dichiarazione resa con la prova testimoniale che, se correttamente valutata, avrebbe comportato un totale accoglimento della domanda.
Si costituiva in giudizio già Controparte_1 Controparte_2
impugnando e contestando i motivi di appello, insistendo per il rigetto nel merito, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure.
Non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica nei Controparte_3
suoi confronti, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. L'atto di citazione in appello, invero, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate in maniera esaustiva le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'odierna appellante ha censurato la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento delle lesioni riportate in seguito a investimento, dolendosi, in buona sostanza, dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.
Tuttavia, per i motivi che seguono, l'appello è infondato e va rigettato in quanto parte appellante -attrice in primo grado- non ha fornito adeguata prova dei fatti costitutivi dei diritto azionato.
Come è noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi. Ebbene, l'appello, lungi dal censurare le ragioni-logico giuridiche poste a base della decisione, si traduce nel suggerimento di una valutazione diversa delle prove acquisite, senza però considerare che il giudice di merito gode, al riguardo, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione.
Ed infatti, stante il principio di cui all'art. 116 c.p.c., la valutazione delle risultanze istruttorie, anche in ordine alla rilevanza ad esse attribuite, nonchè il giudizio sull'attendibilità e sulla credibilità dei testi, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n.
17097; Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass. civ., sez. III, 24-05-2006, n. 12362).
E' noto, inoltre, che l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. civ. 30/03/2010 n. 7763; 21/08/2004 n. 16529).
In proposito, ritiene, lo scrivente giudicante, che il giudice di prime cure abbia analiticamente indicato le ragioni per le quali ha valutato come inattendibile la testimonianza resa e non sufficiente a fornire un'appagante prova del fatto storico, con espressa indicazione delle ragioni a sostegno della propria decisione. Ha evidenziato infatti che in ordine alla ricostruzione degli avvenimenti, il teste “rendeva, a distanza di circa sei anni dalla data del fatto, una deposizione particolarmente circostanziata… ricordava dettagliatamente ogni circostanza funzionale alla conferma della prospettazione attorea e all'istanza di risarcimento, finanche il nominativo della compagnia assicurativa del veicolo investitore… Tuttavia non era altrettanto preciso allorquando si trattava di riferire circostanze di contenuto apparentemente neutro…pur riferite ad un contesto temporale … recente rispetto ai fatti di causa - Non ricordo il conducente dell'autovettura sul quale ero trasportato e per il quale rendevo testimonianza circa un anno fa, anche se mio amico non ricordo le generalità –“ .
Ma soprattutto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, emergono incongruenze che portano a ritenere non provato il nesso di causalità, alla luce dell'insussistenza di compatibilità traumatologica tra la dinamica del sinistro e la lesione riportata.
Invero, il teste escusso in primo grado, riferiva che l'istante "attraversava da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia tenuto dal quadriciclo... e detto motociclo investiva con la parte anteriore destra il fianco sinistro del giovane che a seguito dell'investimento cadde al suolo col lato sinistro".
Orbene, tale racconto risulta eccessivamente approssimativo e del tutto insufficiente a far comprendere l'effettiva derivazione delle lesioni subite poichè, è ragionevole configurare, in ragione della posizione del pedone sulla carreggiata, come rilevato in sentenza, l'impatto sul fianco destro e non già su quello sinistro come riferito. Inoltre, poichè dalla documentazione medica non vi è riscontro di alcuna lesione sulla parte del corpo direttamente colpita, l'esiguo racconto, che descrive un impatto, non meglio specificato, tra la parte anteriore del veicolo e il fianco sinistro dell'istante, non è idoneo a chiarire se le lesioni reclamate siano conseguenza dell'urto diretto o della caduta al suolo, peraltro sullo stesso lato impattato dal veicolo.
Le perplessità espresse in ordine all'individuazione della concreta provenienza di queste lesioni, rendono, pertanto, le refertate lesioni di dubbia compatibilità con la dinamica esposta in citazione, e sostanzialmente non provate.
Risultano, pertanto, infondate le doglianze dell'appellante così come espresse nei motivi di appello, atteso che il Giudice di prime cure, con un percorso argomentativo articolato e del tutto adeguato, ha, in realtà, ben evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato la propria statuizione.
Né può trovare accoglimento l'ulteriore doglianza relativa alla mancata ammissione della CTU medico-legale pur richiesta dall'attore, in relazione alla quale va precisato che, in ogni caso, non avrebbe potuto colmare i deficit delle allegazioni o offerte di prova riscontrati;
la consulenza tecnica d'ufficio infatti è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2020, n.326).
Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata
(Cassazione civile sez. III, 31/07/2002, n.11359).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la valutazione del giudice di prima istanza congruamente motivata, logica ed immune da censure, è condivisibile e va in questa sede confermata, atteso che è corroborata dalla precisa e concreta analisi di tutte le risultanze istruttorie che palesano il mancato completo raggiungimento di adeguata dimostrazione processuale della dinamica dell'evento denunziato sulla scorta dell'inattendibilità del teste escusso.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come segue - con esclusione della fase istruttoria non espletata - con riferimento ai parametri minimi applicabili D.M. 147/22, mentre vanno compensate con riguardo al responsabile civile in ragione della sua mancata costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
5444/2019 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 447/2019 del
Giudice di Pace di Nola;
- condanna al pagamento in favore della società , in Parte_1 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite del grado di appello le quali vengono liquidate in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cassa di Previdenza, se dovute;
Così deciso in Nola, 08.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura