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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE DEL LAVORO
esaminati gli atti della procedura, n. 11101 R.G.L. anno 2024, per l'accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. introdotta nei confronti dell' da: CP_1 [...]
; Pt_1
preso atto che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione di CTU, le parti non hanno provveduto a depositare atto scritto di contestazione in Cancelleria ovvero che, nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito in
Cancelleria di atto scritto di contestazione, non hanno provveduto a depositare in
Cancelleria il ricorso di merito;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario dichiarando che la parte ricorrente non presenta il requisito sanitario per il beneficio richiesto
Pertanto,
DICHIARA
la insussistenza del requisito sanitario per aver diritto al beneficio richiesto;
dichiara non dovuto, ex art.152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese della CP_1 procedura;
pertanto, pone ad integrale carico dell' le spese di CTU che liquida in favore della CP_1
dott.ssa in complessivi euro 275,00 oltre IVA se dovuta. Persona_1
Palermo, 09/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto