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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3353/2022 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Ciro Torella;
Parte_1
- ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De CP_1
EN e CA ZZ;
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2016 00073808 21 000, notificato il 31.03.2022, avente ad oggetto il recupero di contributi IVS Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/15 al 06/15. A fondamento del proprio ricorso eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del credito vantato. Si costituiva in giudizio l' , rappresentando che, per mero errore materiale, Controparte_3 era stata attuata una duplicazione della posizione commercianti facente capo al ricorrente, pertanto, si era reso necessario annullare la posizione aziendale collegata al precedente codice fiscale, procedendo allo sgravio di tutta la contribuzione iscritta a ruolo. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite. Prima di procedere all'analisi del merito, occorre preliminarmente, rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 10.05.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa per l'udienza del 26.02.24, poi sostituita con il deposito di note scritte;
all'esito di rinvio, il procedimento veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, emerge dall'esame degli atti allegati alla costituzione dell' CP_1
l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Tale annullamento risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni del ricorrente, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Con riferimento alle spese di lite, è noto che in caso di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle stesse segue il principio della cd. soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare integralmente le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., in ragione del comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto in data ampiamente antecedente alla celebrazione CP_1 dell'udienza di discussione. (provvedimento in autotutela emesso in data 27.06.22, a fronte dell'udienza celebratasi il 26.02.24). Del resto, non risulta prova di alcuna preventiva richiesta in sede stragiudiziale. A ciò si aggiunga che la parte ricorrente, in seguito alla costituzione in giudizio dell' non ha più svolto alcuna attività processuale, CP_4 omettendo anche il deposito delle note in occasione della data di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese. Così deciso lì, data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3353/2022 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Ciro Torella;
Parte_1
- ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De CP_1
EN e CA ZZ;
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- resistenti - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2016 00073808 21 000, notificato il 31.03.2022, avente ad oggetto il recupero di contributi IVS Gestione Commercianti, per il periodo dal 01/15 al 06/15. A fondamento del proprio ricorso eccepiva l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del credito vantato. Si costituiva in giudizio l' , rappresentando che, per mero errore materiale, Controparte_3 era stata attuata una duplicazione della posizione commercianti facente capo al ricorrente, pertanto, si era reso necessario annullare la posizione aziendale collegata al precedente codice fiscale, procedendo allo sgravio di tutta la contribuzione iscritta a ruolo. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite. Prima di procedere all'analisi del merito, occorre preliminarmente, rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 10.05.2022, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa per l'udienza del 26.02.24, poi sostituita con il deposito di note scritte;
all'esito di rinvio, il procedimento veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. MERITO Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, emerge dall'esame degli atti allegati alla costituzione dell' CP_1
l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Tale annullamento risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni del ricorrente, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Con riferimento alle spese di lite, è noto che in caso di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle stesse segue il principio della cd. soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare integralmente le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., in ragione del comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto in data ampiamente antecedente alla celebrazione CP_1 dell'udienza di discussione. (provvedimento in autotutela emesso in data 27.06.22, a fronte dell'udienza celebratasi il 26.02.24). Del resto, non risulta prova di alcuna preventiva richiesta in sede stragiudiziale. A ciò si aggiunga che la parte ricorrente, in seguito alla costituzione in giudizio dell' non ha più svolto alcuna attività processuale, CP_4 omettendo anche il deposito delle note in occasione della data di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese. Così deciso lì, data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Stefanelli