Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Decreto collegiale 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Prestinenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego dell’istanza intesa ad ottenere il rilascio del titolo di viaggio per stranieri emesso in data 04 novembre 2024;
di tutti gli ulteriori provvedimenti pregiudizievoli connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in data 29 maggio 2024, ha presentato istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri presso la Questura di Bologna.
Ha fatto seguito la comunicazione di motivi ostativi da parte dell’Amministrazione, e la conseguente memoria difensiva del ricorrente.
Con provvedimento emesso in data 4 novembre 2024 la Questura di Bologna ha respinto l’istanza in quanto, da un lato, lo straniero si sarebbe limitato a sostenere " di essere impossibilitato ad intraprendere qualsivoglia relazione con le proprie autorità governative ", non adducendo le "fondate ragioni", richieste dall'art. 24, d.lgs. n. 251 del 2007, e atte a giustificare l’impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza; dall’altro lato, il fatto che lo straniero abbia proposto ricorso presso il Tribunale di Bologna, ai sensi dell’art. 35, d.lgs. n. 25 del 2008, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, subordinatamente, la protezione sussidiaria, non comporta automaticamente l’acquisizione del relativo status in capo allo stesso; al contrario, in pendenza di ricorso, il ricorrente è da considerarsi solo "richiedente asilo", e come tale non può chiedere, né ottenere, fino alla definizione del relativo procedimento, un titolo di viaggio.
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo, in sintesi: 1. la Questura avrebbe errato nell’interpretare e applicare l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251 del 2007, poiché il ricorrente, quale avente diritto alla protezione speciale, avrebbe dato conto e dimostrato l’impossibilità di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per resistere al ricorso.
Con ordinanza depositata -OMISSIS- del 2025, depositata in data 30 gennaio 2025, l’intestato Tar ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame per le seguenti ragioni: ‹‹ Considerato che dall’esame del provvedimento reso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nella seduta dell’11 settembre 2023, prodotto dalla parte ricorrente, risulta che la predetta Commissione, pur avendo denegato il chiesto riconoscimento della protezione internazionale, ha trasmesso gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo ritenuto esistenti “fondati motivi di ritenere che l’allontanamento esponga la persona al rischio di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”, poiché “Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la situazione generale relativa all’area di provenienza del richiedente, pur non integrando gli elementi di cui art. 14 lett. c) del D.lgs. 251/2007, è comunque caratterizzata da elevata instabilità tale da ingenerare il rischio di una sistematica e grave violazione dei diritti umani fondamentali riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano”. Considerato che la circostanza, posta in rilievo nella motivazione del provvedimento qui impugnato, dell’intervenuto ricorso del ricorrente ex art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 dinanzi al Tribunale di Bologna avverso la suddetta decisione della Commissione Territoriale non fa venir meno quelle “fondate ragioni” che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza ››.
Le parti non hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo, dalla documentazione depositata in giudizio dal Ministero dell’Interno in data 4 aprile 2025, risulta che, a seguito della sopra ricordata ordinanza cautelare, la Questura di Bologna ha provveduto a rideterminarsi, emettendo nuovo provvedimento di rigetto con diversa e più articolata motivazione.
Va sul punto rammentato l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso dal Collegio, secondo il quale « La concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell'amministrazione resistente (remand) non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito - come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio - ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili; infatti la nuova determinazione dell'amministrazione assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva per il principio factum infectum fieri nequit dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l'amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisca pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata (Cons. Stato sez. VI, 09/06/2023, n. 5662) » (Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2025, n. 1928).
Il nuovo diniego, non meramente confermativo di quello impugnato nel presente giudizio, ha sostanzialmente sostituito quest’ultimo, sì che in ordine al ricorso introduttivo deve ritenersi essere sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
Non risulta che parte ricorrente abbia proposto motivi aggiunti - non avendone dato conto in sede di udienza, né avendo depositato alcunché allo stato -, sì che, in ogni caso, il presente giudizio deve essere definito con una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
Sull’istanza del difensore del ricorrente di liquidazione del patrocinio a spese dello stato si provvederà con separato decreto collegiale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.