TRIB
Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2024, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4094/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. r.g. 4094.19 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Anzalone ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Houel n. 30, giusta procura in atti parte appellante
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Vincenza Ciulla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in via Pignatelli Aragona n. 74, giusta procura in atti parte appellata
Conclusioni delle parti: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha tempestivamente impugnato la sentenza nr. 3100/2018, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Palermo ha parzialmente accolto l'opposizione proposta pagina 1 di 4 dall'odierna appellante al decreto ingiuntivo nr. 1661/2016 emesso su istanza del ed avente ad oggetto il pagamento di oneri Controparte_2
condominiali di natura ordinaria e straordinaria, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la al pagamento della minor somma di € 987,11. Pt_1
L'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione, basata sulla circostanza che nessuna delle delibere su cui si basa la domanda di adempimento sia mai stata impugnata, adducendo che tutte dette delibere siano nulle per il mancato rispetto dei criteri di legge per la ripartizione delle spese, nullità che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
Nel costituirsi, il ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ex art. CP_1
342 c.p.c. dell'atto di appello;
nel merito, ha contestato ogni doglianza.
Preliminarmente, non coglie ne segno e va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art 342 c.p.c. L'atto di appello, infatti, contenendo l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici per i quali si chiede la riforma, soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla legge.
L'appello è però infondato.
Giova rammentare che le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri generali stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), mentre sono meramente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano in concreto violati o disattesi (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 7708 del 29/03/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5814 del
23/03/2016); la relativa impugnazione va poi proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137, ultimo comma, cod. civ. (Cass., Sez. Un.,
Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 e da ultimo Cass S.U. n. 9839.2021 del 14.4.2021).
Nel caso di specie, il ha prodotto in atti le delibere dell'assemblea CP_1
condominiale con le quali sono state approvate le spese e gli accantonamenti oggetto pagina 2 di 4 di giudizio, nonché i relativi documenti giustificativi (da ultimo, Cass. civ.
22.2.2022, n.5826).
Più precisamente, quanto al lavoro di impermeabilizzazione del lastrico solare, ha prodotto a) il verbale di approvazione del conferimento d'incarico al tecnico per la redazione del computo metrico delle opere di manutenzione del 10.9.14; b) i verbali dei relativi alle offerte economiche per il progetto del 2.10.2024 e il riparto delle stesse in proporzione al valore della proprietà di ciascuno;
c) i verbali con la relazione del tecnico sull'esecuzione dei lavori terminati del 30.6.2015 con approvazione del bilancio preventivo 2015; d) il verbale 3.2.2016 di approvazione del bilancio consuntivo del 2014. Relativamente al terrazzo a copertura del settimo piano scala B, ha prodotto la delibera del 30.6.2015 di approvazione dei lavori con incarico alla ditta e la relativa ripartizione della spesa. Analogamente, con riferimento alle quote straordinarie di accantonamento per la manutenzione dei pilastri degli anni dal 2012 al 2015, sono state depositate le delibere attuative del
29.2.2012 e 27.6.2013, quest'ultima indicante la specificazione delle modalità di calcolo della somma, ed i verbali di approvazione dei relativi bilanci, preventivi e consuntivi (delibere del 27.6.2013, del 3.6.2014 e del 30.6.2015).
Nessuna di queste delibere è stata impugnata, né risulta contestato che per la ripartizione delle spese siano stati applicati criteri difformi da quelli previsti dalla legge ovvero dal regolamento condominiale, posto che la ha piuttosto Pt_1
contestato l'erroneità del conteggi e, con riferimento alle spese per la manutenzione del lastrico solare, la circostanza che l'appartamento di sua proprietà non sarebbe direttamente sottostante al lastrico medesimo e quindi che non sarebbe tenuta a versare alcuna quota al riguardo.
In buona sostanza, l'appellante ha formulato solo contestazioni che, al più, potrebbero determinare l'annullabilità delle delibere, sicché, in mancanza di pagina 3 di 4 impugnazione tempestiva, le stesse vanno ritenute definitivamente efficaci e vincolanti per i condomini e, quindi, per la Pt_1
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 1.064,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge (applicati i valori medi per lo studio e minimi per la fase introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, ovviamente per lo scaglione di valore di riferimento).
Sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr. 3100/18 resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Palermo, che per l'effetto conferma. condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese del CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.064,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Palermo, 12 ottobre 2024
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. r.g. 4094.19 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Anzalone ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via Houel n. 30, giusta procura in atti parte appellante
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Vincenza Ciulla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in via Pignatelli Aragona n. 74, giusta procura in atti parte appellata
Conclusioni delle parti: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha tempestivamente impugnato la sentenza nr. 3100/2018, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Palermo ha parzialmente accolto l'opposizione proposta pagina 1 di 4 dall'odierna appellante al decreto ingiuntivo nr. 1661/2016 emesso su istanza del ed avente ad oggetto il pagamento di oneri Controparte_2
condominiali di natura ordinaria e straordinaria, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la al pagamento della minor somma di € 987,11. Pt_1
L'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione, basata sulla circostanza che nessuna delle delibere su cui si basa la domanda di adempimento sia mai stata impugnata, adducendo che tutte dette delibere siano nulle per il mancato rispetto dei criteri di legge per la ripartizione delle spese, nullità che può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio.
Nel costituirsi, il ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ex art. CP_1
342 c.p.c. dell'atto di appello;
nel merito, ha contestato ogni doglianza.
Preliminarmente, non coglie ne segno e va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art 342 c.p.c. L'atto di appello, infatti, contenendo l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione dei motivi specifici per i quali si chiede la riforma, soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla legge.
L'appello è però infondato.
Giova rammentare che le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri generali stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), mentre sono meramente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri siano in concreto violati o disattesi (Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 7708 del 29/03/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5814 del
23/03/2016); la relativa impugnazione va poi proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137, ultimo comma, cod. civ. (Cass., Sez. Un.,
Sentenza n. 4806 del 07/03/2005 e da ultimo Cass S.U. n. 9839.2021 del 14.4.2021).
Nel caso di specie, il ha prodotto in atti le delibere dell'assemblea CP_1
condominiale con le quali sono state approvate le spese e gli accantonamenti oggetto pagina 2 di 4 di giudizio, nonché i relativi documenti giustificativi (da ultimo, Cass. civ.
22.2.2022, n.5826).
Più precisamente, quanto al lavoro di impermeabilizzazione del lastrico solare, ha prodotto a) il verbale di approvazione del conferimento d'incarico al tecnico per la redazione del computo metrico delle opere di manutenzione del 10.9.14; b) i verbali dei relativi alle offerte economiche per il progetto del 2.10.2024 e il riparto delle stesse in proporzione al valore della proprietà di ciascuno;
c) i verbali con la relazione del tecnico sull'esecuzione dei lavori terminati del 30.6.2015 con approvazione del bilancio preventivo 2015; d) il verbale 3.2.2016 di approvazione del bilancio consuntivo del 2014. Relativamente al terrazzo a copertura del settimo piano scala B, ha prodotto la delibera del 30.6.2015 di approvazione dei lavori con incarico alla ditta e la relativa ripartizione della spesa. Analogamente, con riferimento alle quote straordinarie di accantonamento per la manutenzione dei pilastri degli anni dal 2012 al 2015, sono state depositate le delibere attuative del
29.2.2012 e 27.6.2013, quest'ultima indicante la specificazione delle modalità di calcolo della somma, ed i verbali di approvazione dei relativi bilanci, preventivi e consuntivi (delibere del 27.6.2013, del 3.6.2014 e del 30.6.2015).
Nessuna di queste delibere è stata impugnata, né risulta contestato che per la ripartizione delle spese siano stati applicati criteri difformi da quelli previsti dalla legge ovvero dal regolamento condominiale, posto che la ha piuttosto Pt_1
contestato l'erroneità del conteggi e, con riferimento alle spese per la manutenzione del lastrico solare, la circostanza che l'appartamento di sua proprietà non sarebbe direttamente sottostante al lastrico medesimo e quindi che non sarebbe tenuta a versare alcuna quota al riguardo.
In buona sostanza, l'appellante ha formulato solo contestazioni che, al più, potrebbero determinare l'annullabilità delle delibere, sicché, in mancanza di pagina 3 di 4 impugnazione tempestiva, le stesse vanno ritenute definitivamente efficaci e vincolanti per i condomini e, quindi, per la Pt_1
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 1.064,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge (applicati i valori medi per lo studio e minimi per la fase introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, ovviamente per lo scaglione di valore di riferimento).
Sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr. 3100/18 resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Palermo, che per l'effetto conferma. condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese del CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.064,00, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento del doppio contributo unificato.
Palermo, 12 ottobre 2024
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4