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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 686/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di RR in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 686/2025 R.G. promosso con ricorso in data 19 marzo 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Costa, 19 A ( ), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti depositata C.F._1 all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Gabriella Azzalli del Foro di RR
( – pec: ) ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata presso il suo studio in Argenta (FE), Via Don Giovanni Minzoni, 18 interno 1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti depositata all'interno del C.F._3 fascicolo telematico, dall'Avv. Alessandro Barelli del Foro di Milano (C.F. – C.F._4
pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_2
Milano (MI) Via Bertani n. 2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 marzo
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I figli minori e ND resteranno in affidamento condiviso ad entrambi i genitori che ne Per_1 cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, mentre manterranno la propria stabile residenza e collocazione presso la casa familiare, allo stato, sita in Voghiera (FE) Via A. Costa, 19
A, ove continueranno a vivere unitamente alla madre.
2) Il Sig. potrà vedere e restare con i figli minori e ND ogni volta lo Controparte_1 Per_1
vorrà, previo avviso/accordo con la madre. Tale criterio, in considerazione dell'età dei figli, potrà essere applicato anche durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché durante le vacanze estive. Le parti si danno atto che durante i periodi di vacanza (Natale e ferie estive), almeno in una di queste circostanze i figli potranno recarsi insieme alla madre, anche per un periodo continuativo, in Polonia presso i nonni e parenti materni. Di conseguenza, durante le altre festività previste dal calendario, verrà adottato il criterio dell'alternanza presso ciascun genitore tenendo conto del periodo di permanenza in Polonia.
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1
dei figli minori e ND, entrambi studenti e dunque non economicamente indipendenti, la Per_1 somma mensile di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat e imputabile per pari quota a ciascuno di essi, a partire dalla sottoscrizione del presente atto ed entro il giorno 16 (sedici) di ogni mese, al seguente codice iban: IT 85 A 0538 713078 000000000 972. Le spese straordinarie, da ripartire per pari quota fra i genitori, sono le seguenti: - mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) capispalla;
g) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) corsi di recupero e lezioni private;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) L'assegno unico di € 450,00 circa, di comune accordo fra i genitori verrà riscosso esclusivamente dalla Sig.ra Parte_1
5) Le parti dichiarano che, precedentemente e attraverso il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
6) Ciascun ricorrente provvedere al pagamento delle spese del proprio legale.
Le parti personalmente comparse all'udienza del 16 aprile 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in RR, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di RR in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 686/2025 R.G. promosso con ricorso in data 19 marzo 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Costa, 19 A ( ), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti depositata C.F._1 all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv. Gabriella Azzalli del Foro di RR
( – pec: ) ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliata presso il suo studio in Argenta (FE), Via Don Giovanni Minzoni, 18 interno 1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti depositata all'interno del C.F._3 fascicolo telematico, dall'Avv. Alessandro Barelli del Foro di Milano (C.F. – C.F._4
pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Email_2
Milano (MI) Via Bertani n. 2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 marzo
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I figli minori e ND resteranno in affidamento condiviso ad entrambi i genitori che ne Per_1 cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, mentre manterranno la propria stabile residenza e collocazione presso la casa familiare, allo stato, sita in Voghiera (FE) Via A. Costa, 19
A, ove continueranno a vivere unitamente alla madre.
2) Il Sig. potrà vedere e restare con i figli minori e ND ogni volta lo Controparte_1 Per_1
vorrà, previo avviso/accordo con la madre. Tale criterio, in considerazione dell'età dei figli, potrà essere applicato anche durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché durante le vacanze estive. Le parti si danno atto che durante i periodi di vacanza (Natale e ferie estive), almeno in una di queste circostanze i figli potranno recarsi insieme alla madre, anche per un periodo continuativo, in Polonia presso i nonni e parenti materni. Di conseguenza, durante le altre festività previste dal calendario, verrà adottato il criterio dell'alternanza presso ciascun genitore tenendo conto del periodo di permanenza in Polonia.
3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1
dei figli minori e ND, entrambi studenti e dunque non economicamente indipendenti, la Per_1 somma mensile di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat e imputabile per pari quota a ciascuno di essi, a partire dalla sottoscrizione del presente atto ed entro il giorno 16 (sedici) di ogni mese, al seguente codice iban: IT 85 A 0538 713078 000000000 972. Le spese straordinarie, da ripartire per pari quota fra i genitori, sono le seguenti: - mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) capispalla;
g) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) corsi di recupero e lezioni private;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4) L'assegno unico di € 450,00 circa, di comune accordo fra i genitori verrà riscosso esclusivamente dalla Sig.ra Parte_1
5) Le parti dichiarano che, precedentemente e attraverso il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
6) Ciascun ricorrente provvedere al pagamento delle spese del proprio legale.
Le parti personalmente comparse all'udienza del 16 aprile 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in RR, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri