Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01879/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Notaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 47/2021, emessa e pubblicata in data 12/2/2021 dalla
Corte d’Appello di Messina - sezione Lavoro, che ha parzialmente riformato la sentenza di I grado n. 1358/2018, emessa e pubblicata il 29/11/2018 dal Tribunale di Messina – sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il dott. Salvatore Accolla e udito il difensore dell’amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato nascente dalle pronunce ivi menzionate riguardanti:
-il pagamento, in favore della ricorrente, dell’importo di euro 7.956,42 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati per effetto della tardiva liquidazione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/92;
-il pagamento delle spese processuali dei giudizi di primo grado e di appello con distrazione in favore del difensore della ricorrente.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, da un lato, la pretesa attrice ripone il suo fondamento in titoli giudiziari muniti del crisma del giudicato e, dall'altro, nella specie risultano adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza.
Ritiene, inoltre, il Collegio di dovere dare applicazione, nella fattispecie, al principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all’Amministrazione intimata l'onere, in concreto non soddisfatto, di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, 2 comma, del codice civile.
Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte dell’Amministrazione intimata di ottemperare pienamente al giudicato di cui in epigrafe, derivante dalla sentenza n. 1358/2018 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro e dalla sentenza n. 47/2021 della Corte d’Appello di Messina- Sezione Lavoro.
Precisa il Collegio, inoltre, che la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, e che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).
Pertanto, il ricorso va accolto per come in motivazione e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente in forza del giudicato di che trattasi - ivi comprese le legali del primo e secondo grado, liquidate in favore dell’odierno procuratore antistatario, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio - nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si ritiene di dover nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta - anche a fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico - il Direttore generale della Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione generale in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro giorni novanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti.
Le spese del presente giudizio, ovvero competenze relative al presente giudizio e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e dichiara, ai sensi degli artt. 112, 113 del c.p.a, l’obbligo dell’Amministrazione intimata di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente in forza del giudicato indicato in epigrafe, all’uopo assegnando alla predetta amministrazione il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina il Commissario ad acta indicato in motivazione.
Condanna il Ministero della salute al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in € 700,00 (euro settecento/00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, che ha reso le prescritte dichiarazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.