Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 12/05/2025, n. 9023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9023 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03318/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3318 del 2023, proposto da
LE MI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Mastrangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Sabotino n. 49/E;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
MI AR Fiore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria finale emanata in data 20 dicembre 2022 relativa al Bando di Concorso adottato con Decreto del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale n. 28 dell’8 aprile 2022, con il quale è stata indetta la procedura selettiva pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unità di personale non dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, per la figura di “funzionario tecnologo (codice TEC/TC) (art. 1 comma 3 sub I del bando);
- della prova selettiva scritta della parte istante di cui al Bando di Concorso citato (codice TEC/TC) (art. 1 comma 3 sub i del bando);
- delle operazioni di individuazione delle domande formulate per la prova scritta in questione (art. 6 del bando) dalla commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del bando;
- dell’esito della prova scritta di cui all’art. 6 del bando effettuata il 26.7.2022 in Rende (CS) parco Santa Chiara, che risulta “non superata” con il punteggio di 20,4 punti (minimo previsto 21 punti);
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque adottato in relazione agli atti impugnati;
- dello stesso bando di concorso indicato;
e per il conseguenziale riconoscimento
del diritto di parte ricorrente al superamento della prova o, in subordine, alla sua ripetizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’art. 72 bis c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che col ricorso in esame la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso indicato in epigrafe, dal quale è stata esclusa per mancato superamento della prova scritta, unica prova prevista, avendo la stessa raggiunto il punteggio di 20,4, inferiore a quello minimo di 21, nonché la prova scritta e l’esito della stessa, contestando l’individuazione delle tipologie di domande somministrate e in taluni casi le modalità di attribuzione del punteggio;
Ritenuto che, condividendo l’eccezione di parte resistente sul punto, il ricorso sia inammissibile rispetto all’impugnazione della graduatoria, atteso che la lesione in capo alla ricorrente è stata determinata dall’esito della prova scritta, provvedimento immediatamente lesivo che ha segnato un arresto procedimentale per l’interessata, comportandone l’esclusione dal concorso in esame, e non già direttamente dalla graduatoria, e sia invece irricevibile rispetto alle doglianze mosse nei confronti della prova, il cui esito era noto alla ricorrente sin dal 27 luglio 2022, mentre il ricorso è stato notificato solo il 15 febbraio 2023;
Ritenuto:
pertanto, di dover dichiarare in parte l’inammissibilità ed in parte l’irricevibilità del ricorso, per tardività;
di dover porre le spese della lite a carico della parte ricorrente in virtù del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO