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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6482 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1608/2025 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.2307/2025 del 6.03.2025, pronunciata dal Tribunale di Napoli nel procedimento r.g.25285/2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Salerno alla via Gelso 93, presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Cardasco (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata C.F._2 all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede in MILANO – 20154 - alla Piazza Gae Aulenti 3 Tower A - Controparte_1
Cod. Fisc., Partita IVA e iscr. al Reg. Imprese n. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli Via P. Mascagni n. 64, presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Alberto
TO, RC ES, prof. Christian Romeo, CI PO, OR ET e
MO NE, in virtù di procura generale alle liti per Notar del Persona_1
9.04.2020, allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello notificato alla in data 2.04.2025 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli, per ivi sentir accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “In riforma della sentenza di primo grado n. 2307/2025
DICHIARARE la gratuità del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 927632 stipulato tra le parti e conseguentemente condannare controparte al pagamento in favore dell'odierno appellante delle somme escluse in primo grado pari ad € 9.392,55”.
In data 19.06.2025 si costituiva che contestava le avverse domande e Controparte_1 chiedeva: “IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante;
IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2307/2025 pronunciata dal Tribunale di Napoli, nel procedimento civile R.G. n. 25285/2023, pubblicata il 06.03.2025”.
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.10.2025, le parti deducevano un tentativo di bonario componimento della lite che si concretizzava in un accordo parziale sulla entità del pagamento in favore di a titolo di sorta capitale della somma omnicomprensiva Parte_1 di €.7.000,00, da parte di ma non concordavano sulla corresponsione delle Controparte_1 spese legali che limitava alle sole fasi studio e introduttiva, secondo i minimi tariffari CP_1 del D.M del 23 ottobre 2022, mentre parte appellante, riteneva non accoglibile la quantificazione delle competenze in quanto prive degli onorari della fase di conciliazione, previsti e disciplinati dai D.M. n.147/2022 - art.4, co.6, D.M. n.55/2014, e degli oneri ed accessori di legge.
Con ordinanza in data 1.11.2025 il Presidente Istruttore, rilevato che la posizione delle parti in ordine alla risoluzione transattiva della causa non era distante, disponeva la comparizione delle parti in contraddittorio e rinviava la causa all'udienza del 27.11.2025 in presenza.
All'udienza del 27.11.2025 nessuna delle parti compariva, pertanto la causa era rinviata ex art.309 c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 da celebrarsi in presenza, con provvedimento ritualmente notificato alle parti.
All'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Preso atto di ciò, il Presidente Istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio. L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite è comparsa alle udienze celebrate in presenza del 27.11.2025
e del 11.12.2025 benchè della fissazione di tali udienze le stesse avessero ricevuto regolare comunicazione.
Va ordinata quindi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, così provvede: a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 12.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1608/2025 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.2307/2025 del 6.03.2025, pronunciata dal Tribunale di Napoli nel procedimento r.g.25285/2023
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Salerno alla via Gelso 93, presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Cardasco (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata C.F._2 all'atto di appello
APPELLANTE
E
con sede in MILANO – 20154 - alla Piazza Gae Aulenti 3 Tower A - Controparte_1
Cod. Fisc., Partita IVA e iscr. al Reg. Imprese n. in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli Via P. Mascagni n. 64, presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Alberto
TO, RC ES, prof. Christian Romeo, CI PO, OR ET e
MO NE, in virtù di procura generale alle liti per Notar del Persona_1
9.04.2020, allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello notificato alla in data 2.04.2025 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli, per ivi sentir accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “In riforma della sentenza di primo grado n. 2307/2025
DICHIARARE la gratuità del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. 927632 stipulato tra le parti e conseguentemente condannare controparte al pagamento in favore dell'odierno appellante delle somme escluse in primo grado pari ad € 9.392,55”.
In data 19.06.2025 si costituiva che contestava le avverse domande e Controparte_1 chiedeva: “IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante;
IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2307/2025 pronunciata dal Tribunale di Napoli, nel procedimento civile R.G. n. 25285/2023, pubblicata il 06.03.2025”.
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.10.2025, le parti deducevano un tentativo di bonario componimento della lite che si concretizzava in un accordo parziale sulla entità del pagamento in favore di a titolo di sorta capitale della somma omnicomprensiva Parte_1 di €.7.000,00, da parte di ma non concordavano sulla corresponsione delle Controparte_1 spese legali che limitava alle sole fasi studio e introduttiva, secondo i minimi tariffari CP_1 del D.M del 23 ottobre 2022, mentre parte appellante, riteneva non accoglibile la quantificazione delle competenze in quanto prive degli onorari della fase di conciliazione, previsti e disciplinati dai D.M. n.147/2022 - art.4, co.6, D.M. n.55/2014, e degli oneri ed accessori di legge.
Con ordinanza in data 1.11.2025 il Presidente Istruttore, rilevato che la posizione delle parti in ordine alla risoluzione transattiva della causa non era distante, disponeva la comparizione delle parti in contraddittorio e rinviava la causa all'udienza del 27.11.2025 in presenza.
All'udienza del 27.11.2025 nessuna delle parti compariva, pertanto la causa era rinviata ex art.309 c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 da celebrarsi in presenza, con provvedimento ritualmente notificato alle parti.
All'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Preso atto di ciò, il Presidente Istruttore ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio. L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite è comparsa alle udienze celebrate in presenza del 27.11.2025
e del 11.12.2025 benchè della fissazione di tali udienze le stesse avessero ricevuto regolare comunicazione.
Va ordinata quindi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, così provvede: a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 12.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio