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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 2311/2024 R.G. promossa da nella qualità di Parte_1
rappresentante legale della società (rappr. e dif. dagli Avv.ti G. Giardina e G. Parte_2
Salfo) contro (rappr. e dif. dall'Avv. A. Imparato), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza CP_1
ingiunzione; osserva
Con ricorso depositato in data 5.09.2024 la ricorrente, nella qualità di rappresentante legale della società ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI- Parte_2
002812696 e n. OI-002812800 (notificate in data 8.08.2024) con le quali l' ha ingiunto alla CP_1
ricorrente medesima il pagamento della complessiva somma di € 34.060,50 a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all' annualità 2018 e 2019 e basate rispettivamente sugli accertamenti n.
.6500.18/01/2024.0013547 del 18.1.2024 e n. .6500.18/01/2024.0013586 del 18.01.2024, CP_1 CP_1
eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione CP_1
attiva in capo alla società e, nel merito, ha contestato le eccezioni e deduzioni Parte_2
avversarie, chiedendone il rigetto.
***
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente, atteso che l'ordinanza ingiunzione opposta, a prescindere dal soggetto nei cui confronti è stata eseguita la notifica (alla quale soltanto deve ritenersi funzionale l'intestazione con l'indicazione del soggetto e dell'indirizzo), si rivolge sia al rappresentante legale, in proprio, sia al soggetto rappresentato, quale obbligato solidale (“ORDINA alla sig.ra, , di pagare la Parte_1 somma di € 21.277,50 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018; alla società sopra individuata di pagare quale obbligato solidale la somma di €
21.277,50 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità
2018”), ciò che esclude un difetto di legittimazione attiva di parte, essendo la stessa destinataria dell'ordine di pagamento contenuto nel provvedimento opposto.
Ciò posto, l'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/1981 è fondata.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni (centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14, “in quanto applicabili” (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (art. 9).
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria. Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall' nel presente CP_1 contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la tesi dell'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 l. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 l. 689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni. Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni (trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14. In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l.
438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (in generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr. App. Milano 504/2024 e 1053/2024 App. Torino 89/2023 App.
Catania 1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare (ossia il 16 dicembre: cfr. artt. 17 e 18 del d.lgs. 241/97, circolari n. 79/98 e 259/98), o, se successiva, alla CP_1 scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché in tale momento l' ha a disposizione tutti i dati necessari a verificare se siano stati effettuati tutti i CP_1 versamenti dovuti nell'anno e, in caso negativo, se l'omissione sia rimasta entro la soglia dell'illecito amministrativo.
Pertanto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni relative agli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative agli anni dal 2016.
Nel caso di specie, si tratta di illeciti relativi agli anni 2018 e 2019 e quindi, come si è visto, il termine dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorre, di regola, dal 31 dicembre degli stessi anni solari.
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice “deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (cfr. C. 20977/2024, C. 8326/2018, C. 16642/2005), il che presuppone che l'Amministrazione stessa indichi precisamente in cosa sia consistita l'attività istruttoria compiuta;
tuttavia, nel caso di specie da un lato la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all' , in tutti i suoi elementi costitutivi, già nel momento sopra CP_2 individuato (in cui l' ha contezza delle retribuzioni denunciate e degli importi versati) e CP_1 dall'altro a fronte di ciò l' si è limitato a dedurre la complessità degli accertamenti da CP_1
compiere anche in base alla disciplina applicabile, senza tuttavia indicare quali siano gli atti accertativi concretamente effettuati e quando siano stati effettuati, in tal modo non consentendo di individuare un dies a quo del termine in esame diverso dalla scadenza dell'ultimo termine di versamento o di denuncia.
Peraltro, per le omissioni relative al 2019, il termine dell'art. 14 è rimasto sospeso per 98 giorni dal
23.2.2020 al 31.5.2020 ai sensi dell'art. 103 co. 6 bis d.l. 18/2020.
Tutto ciò posto, rilevato che le omissioni riguardano le annualità 2018 e 2019 e quindi il termine in esame decorreva rispettivamente dal 31.12.2018 e dal 6.07.2020 mentre gli accertamenti risalgono per entrambe le annualità (2018 e 2019) al 18.1.2024 (notificati in data 17.02.2024), gli accertamenti devono considerarsi tardivi e quindi le sanzioni estinte.
L'opposizione va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- dichiara la nullità delle ingiunzioni opposte;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre € 43,00 per c.u., rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 24 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano