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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1607/2024 avente ad oggetto: risarcimento danni: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 bis c.p.c. c.p.c., all'esito di discussione da remoto e della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.07.1970
, c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29.08.1976
c.f. nato a [...] il Parte_3 C.F._3
27.07.1978
, c.f. , nata a [...] il Parte_4 C.F._4
19.09.1945 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti
CO LI, AU LI, CA CO LI e IA
LI, presso il cui studio in Mestre, alla via Vespucci n. 39, elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. CP_1
con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
In data 22 dicembre 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della camera di consiglio e di discussione da remoto mediante dispositivo in cui parte CP_2 ricorrente, unica costituita, ha concluso come da verbale d'udienza al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 7.08.2024 e notificato a mezzo pec il
27.08.2024, i ricorrenti, in qualità di figli e vedova unici eredi di
, hanno agito in giudizio per il risarcimento dei danni iure Persona_1 hereditario derivanti dal decesso del proprio g enitore/coniuge, deceduto il 25.12.2023 in seguito a patologia contratta per esposizione prolungata all'amianto.
Più specificamente, a sostegno del ricorso hanno dedotto: che Per_1
ha lavorato dal 01.07.1967 al 31.03.1995 per la “SITAL di
[...]
AT e IN & C. società isolamenti termoacustici laminati snc”, svolgendo mansioni di coibentazione e scoibentazione presso lo stabilimento TE (oggi ) nel Pe trolchimico di Marghera;
che CP_1
l'attività prevedeva la rimozione e l'applicazione di pannelli di amianto senza dispositivi di protezione individuale, il tutto sotto la direzione e supervisione del personale TE;
che l'amianto era di proprietà della committente, che forniva le istruzioni operative;
che in particolare
si occupava di smantellare i pannelli di amianto e riporli Persona_1 in zona dove erano accatastati altri pannelli in atte sa dello smaltimento;
che effettuava tali lavorazioni senza alcun dispositivo di protezione, se non una tuta di lavoro che ogni giorno portava a casa;
che il 3.08.2021, in occasione di un intervento programmato, gli era diagnosticato un adenocarcinoma polmonare;
che l'11.12.2021 gli era riconosciuta dall' la rendita per malattia professionale con decorrenza dal CP_3
10.09.2021; che il 25.12.2023 decedeva per la patologia polmonare.
Ciò posto, ha dedotto, sul piano giuridico: che sussiste la legittimazione passiva di già poi CP_1 Controparte_4 Controparte_5
2
[...] in quanto soggetto che dava le disposizioni lavorative Controparte_6 ai dipendenti SITAL ed era proprietaria dell'amianto lavorato e ciò anche ai sensi degli articoli 2050 e 2051 c.c. oltre che dell'art. 2087 c.c.; che nel corso della sua attività lavorativa, è stato esposto in Persona_1 modo continuativo e diretto alle polveri di amianto, senza adeguata informazione sui rischi e senza protezioni, in violazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro (artt. 2087, 2050, 2051 c.c., DPR 303/56,
DPR 547/55); che gli eredi intendono agire per ottenere il risarcimento iure hereditatis dei danni biologici, morali, catastrofali e da perdita di chances di sopravvivenza, maturati dal de cuius e trasmissibili agli eredi, secondo le tabelle del Tribunale di Roma o, in subordine, di
Milano.
In conseguenza di ciò hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione e/o concausazione del carcinoma polmonare che ha colpito il signor , condannarsi la stessa al risarcimento di ogni Persona_1 danno da lui subito entrato a far parte del patrimonio del de cuius e trasmissibile agli eredi e in particolare del danno biologico da malattia, del danno catastrofale da previsione dell'evento morte secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma o in subordine dal Tribunale di Milano
e del danno da perdita di chances di sopravvivenza per circa 9 anni ulteriori”; con vittoria di spese.
La regolarmente citata in giudizio con ricorso notificato a CP_1 mezzo pec il 27.08.2024, non si è costituita in giudizio e all'udienza del
29.11.2024 ne era dichiarata la contumacia.
La causa era istruita con l'espletamento della prova testimoniale richiesta da parte ricorrente e di una c.t.u. medico legale.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che sussiste la legittimazione passiva della società convenuta in giudizio.
Risulta, infatti, documentalmente provato che il dante causa degli odierni ricorrenti ha lavorato, quale dipendente della SITAL, nello stabilimento del Petrolchimico di Marghera di proprietà della
3 poi e nei cui Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rapporti è subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, la
(cfr. all.ti 2, 11 p. 34 e 139, 10 p. 166). CP_1
2.1 Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che la società resistente risulta convenuta in giudizio in virtù di molteplici titoli e precisamente:
- ai sensi dell'art. 2087 c.c., in qualità di imprenditore tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale di chi presta attività nell'impresa; tale norma, com'è noto, trova applicazione non soltanto con riferimento ai dipendenti diretti dell'azienda, ma anche ai lavoratori che operino stabilmente nell'ambiente produttivo: (cfr. sistematica del Titolo del Codice e costante giurisprudenza);
- ai sensi dell'art. 2050 c.c., trattandosi di esercizio di attività intrinsecamente pericolosa (ciclo produttivo chimico con uso e gestione di materiali contenenti amianto) che impone prova liberatoria qualificata;
- ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto custode dello stabilimento e, soprattutto, della “cosa” pericolosa costituita dai materiali contenenti amianto (forniti dal magazzino della committente) che hanno cagionato l'evento lesivo (Cass. 18518/2024; Cass. 12943/2024).
Trovano applicazione, inoltre, le regole prevenzionistiche all'epoca vigenti (D.P.R. 303/1956 artt. 15 e 21; D.P.R. 547/1955 art. 387;
D.P.R. 547/1955 art. 4 — obbligo di informazione e di mettere a disposizione DPI).
2.2 Dall'applicazione di tali norme discendono conseguenze rilevanti sul piano processuale in termini di distribuzione dell'onere probatorio.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 2087 c.c. “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”: si tratta, com'è stato ampiamente osservato, di una norma
4 fondamentale di chiusura perché formulata in chiave teleologica, in quanto tramite essa si impone al datore di lavoro di adottare tutte le
“Misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, con una particolare capacità di adattamento all'evoluzione tecnologica e alle modalità di estrinsecazione della prestazione lavorativa.
Tale norma, definita di apertura, integrazione e chiusura del sistema prevenzionistico, si pone in termini di previsione generale rispetto alle discipline speciali, con l'indubbio vantaggio di consentire di adeguare le misure di prevenzione all'evolversi delle esperienze lavorative e della tecnica.
L'applicazione dell'art. 2087 c.c. comporta conseguenze rilevanti, la più evidente delle quali è rappresentata dalla natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro che, con il proprio comportamento, violando gli obblighi posti a tutela della sicurezza del lavoratore, ne comprometta l'integrità psico-fisica, con tutto ciò che ne consegue in termini di riparto dell'onere probatorio, agevolato per il lavoratore.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inade mpimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno;
l'onere probatorio risulta invece agevolato in relazione all'elemento soggettivo della colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova positiva, incombente sul datore di lavoro, di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultar e sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge, (cfr., tra le altre, Cass. n. 3786/2009 e n. 16003/07). Ne consegue che la patologia occorsa al prestatore di lavoro deve ritenersi imputabile esclusivamente a quest'ultimo solo ove sia stato generato da un rischio da egli stesso
5 scientemente occasionato (dolo) o da comportamenti del lavoratore abnormi, inopinabili ed esorbitanti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, che in quanto tali non sono controllabili dal datore di lavoro (rischio elettivo) (cfr. Cas s. n. 5493/06 e n. 12445/06).
3. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che i ricorrenti hanno provato il comportamento della società resistente integrante violazione dell'obbligo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c., nonché che il medesimo comportamento implica l'esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. - trattandosi di aver consentito nel proprio stabilimento la lavorazione diretta dell'amianto senza adeguati dispositivi di protezione - e la custodia di cosa fonte del danno ex art. 2051 c.c., ossia i suddetti materiali fatti di amianto.
Ciò può ritenersi provato sia sulla base della documentazione prodotta che dei testi escussi.
Più specificamente, il teste che ha riferito di lavorare Testimone_1 come alle dipendenze della Sital, dal 1971 al 1996, Persona_1 facendo parte talvolta anche della stessa squadra, ha dichiarato:
“lavoravamo prevalentemente nei vari stabilimenti di Marghera in
Montefibre, Fertilizzanti, Petrolchimico, Azotati. (…) confermo che il
era specialista in coibentazione e scoibentazione: ADR: Per_1 quando lavoravamo insieme intervenivamo direttamente n elle coibentazioni, che venivano fatte con fibret ta di amianto per creare cemento amianto da utilizzare come isolante;
ADR: portavamo su di un carro i sacchi di fibretta di amianto e di cemento, e li mescolavamo con acqua nel reparto dove doveva essere applicata la coibentazione. ADR: inoltre il personal e Sital tra cui anche , si occupava di cucire Tes_2 cuscini di amianto che erano in realtà di lana di roccia avvolti in teli di amianto che noi stessi cucivamo attorno alla lana di roccia. ADR: per la coibentazione utilizzavamo anche cordoni di amianto, sui tubi più sottili.
ADR: eravamo noi della Sital ad occuparci anche dell'abbattimento della coibentazione in cemento amianto e quando lo facevano si sprigionava
6 molta polvere;
colpivamo la coibentazione con piccoli piccoli che rompevano la coibentazione facendo molta polvere”.
Il teste, quindi, ha confermato che il lavorava a contatto Per_1 diretto con l'amianto, svolgendo un insieme di lavorazioni implicanti il contatto diretto con tale materiale e la movimentazione di polveri di amianto.
Il teste ha poi chiarito che di fatto tale esposizione avveniva senza l'uso di alcun dispositivo di protezione o comunque con dispositivi inadeguati, dichiarando “(…) faccio presente che inizialmente non ci veniva fornita alcuna protezione, poi ci sono state date mascherine di cartone o carta, dopo qualche anno dalla mia assunzione, prima degli anni '80. (…) è vero che il come tutti i colleghi aveva una tuta Per_1 da lavoro che portava a casa per il lavaggio. ADR: non so di chi fosse la proprietà dei sacchi di amianto, noi li avevamo conservati in un magazzino vicino a dove si mangiava dentro il cantiere, dentro lo stabilimento TE – una baracca destinata alla Sital dove era depositato il materiale (lana di roccia, cemento ed amianto) e una stanza dove si mangiava, fino a che non abbiamo ottenuto di mangiare nella mensa della TE”.
Tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confermate dall'altro teste escusso, il quale, dopo aver precisato di essere Tes_3 stato collega di lavoro del , avendo lavorato anch'egli per la Per_1
Sital, ha dichiarato: “(…) non ricordo se lavorasse già lì Per_1 quando sono stato assunto. ADR: si occupava di Persona_1 coibentazione dei tubi, usava lana di vetro o amianto e li ricopriva con lamiere. ADR: non ricordo se faceva anche scoibentazione. ADR: vedevo
nello stabilimento TE e agli Azotati. ADR: non Persona_1 usavo mascherine, ultimamente avevo in dotazione guanti. ADR: usavo per lavorare una tuta mia personale, che portavo a lavare a casa;
ADR: penso che anche per i miei colleghi fosse lo stesso. ADR: l'amianto lo trovavamo in stabilimento dove serviva la coibentazione;
c'erano dei capisquadra Sital che davano le disposizioni del lavoro ed insegnavano come fare la coibentazione. ADR: faccio presente che inizialmente invece
7 che mettere lamiere, dopo la coibentazione veniva applicata una malta di cemento-amianto. ADR: la malta per il cemento -amianto veniva fatta da personale Sital direttamente sul posto.”
Anche il teste quindi, ha confermato il tipo di lavorazioni Tes_3 svolte dal ricorrente, essenzialmente di coibentazione implicante l'uso di amianto e il fatto che ciò avveniva all'interno dello stabilimento
TE.
Le dichiarazioni rese dai testi risultano attendibili, sia intrinsecamente che estrinsecamente, perché sufficientemente specifiche e frutto di una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Risulta fornita, quindi, la prova da parte dei ricorrenti del fatto storico della violazione prolungata delle disposizioni in materia di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché dello svolgimento di attività pericolosa, consistente nell'utilizzare e far utilizzare ai lavoratori materiali in amianto, nonché la custodia di quest'ultima, essendo stato confermato dai testi che tali materiali si trovavano nello stabilimento dell' CP_1
Risulta provato, più specificamente, che il de cuius (dipendente SITAL dal 1.7.1967 al 31.3.1995) ha operato stabilmente all'interno dello stabilimento con mansioni di coibentazione e Controparte_7 scoibentazione, comprendenti la rimozione meccanica di coibentazioni pregresse in amianto e la gestione del relativo materiale;
che l'amianto era fornito e custodito dalla committente;
che le Controparte_7 modalità esecutive (raschiatura, movimentazione, accatastamento) generavano elevate dispersioni di p olveri;
che il lavoratore non disponeva di DPI idonei, e che la direzione operativa dei lavori era esercitata da personale della committente.
Ciò, inoltre, trova riscontro anche nella documentazione , da cui CP_3 risulta il riconoscimento di malattia professionale con decorrenza
10.9.2021 (cfr. all.ti 5, 8 e 9 della produzione di parte ricorrente), documentazione che, in quanto proveniente da so ggetto terzo estraneo al giudizio e particolarmente qualificato perché deputato istituzionalmente alla tutela dei lavoratori rispetto agli infortuni sul
8 lavoro e alle malattie professionali, è di particolare rilievo nel corroborare la prospettazione dei fatti di parte ricorrente.
Risulta, quindi, dimostrata un'esposizione professionale prolungata, non occasionale e qualificata all'amianto, eziologicamente rilevante secondo il criterio del “più probabile che non” (Cass. 13512/2022).
A fronte di ciò nulla è stato provato in termini di prova liberatoria dalla società resistente rimasta contumace: nessuna prova, quindi, è stata fornita, non soltanto sul piano dell'adozione di dispositivi di sicurezza, ma anche sul piano dell'informazione, non avendo dimostrato di aver fornito ai lavoratori informazioni sui rischi specifici derivanti dall'esposizione all'amianto che, se adempiuto, avrebbe consentito al lavoratore scelte consapevoli di tutela.
4. Quanto alla correlazione causale tra il fatto storico così ricostruito dell'esposizione prolungata all'amianto senza l'adozione di misure di sicurezza e di dispositivi di protezione e la patologia che ha colpito causandone la morte, è stata espletata una c.t.u. Persona_1 medico legale, che ha accertato la sussistenza del nesso di causalità con elevata probabilità logico-giuridica, escludendo che alla stessa possa aver concorso il pregresso tabagismo.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dott. Per_2
specializzato in medicina legale, sulla scorta di un'attenta
[...] analisi della documentazione medica prodotta, dell'anamnesi e della storia lavorativa di , nonché dell'elaborazione medica in Persona_1 materia di effetti nocivi dell'amianto (cfr. pp. 28-42 della c.t.u.), della relativa esposizione e delle patologie polmonari ad essa connesse, ha osservato che “(…) la patologia letifera evidenziata nella documentazione sanitaria a disposizione, consistita in un adenocarcinoma polmonare deve essere ricondotta con elevata probabilità ad inalazione di fibre di absesto subita dal durante Per_1
l'attività lavorativa” (pag. 42 della c.t.u.), evidenziando altresì la sostanziale irrilevanza dell'inalazione di fumo di sigaretta anche in considerazione del fatto che è risultato che solo per un breve periodo della sua vita il era stato un modesto tabagista. Per_1
9 5. Per quanto concerne, poi, l'individuazione dei danni subiti, il consulente d'ufficio ha osservato quanto segue: “La documentazione sanitaria a disposizione attesta che il primo ricovero per la neoplasia polmonare letifera è avvenuto il 2/8/2021 con un successivo periodo di malattia che si è protratto per 875 giorni (sino al decesso avvenuto il
25/12/2023)”.
“Considerando che l'interessato è stato ricoverato dal 2/8/2021 al
20/8/2021, dal 12/4/2022 al 17/5/2022, e dal 25/7/2022 al
29/7/2022 vi è stato un periodo di danno biologico temporaneo totale di cinquantasette giorni. Il restante periodo di malattia pari a ottocentonovantuno giorni ha provocato un danno biologico temporaneo parziale nella misura del 80%.”
“Per quanto attiene il grado di sofferenza sopportato dall'interessato durante il periodo di malattia è verosimile che l'epoca di consapevolezza in capo al de cuius sia stata completa sin dall'inizio della malattia (...)
Il periziato era consapevole della patologia di cui soffriva e della sua evoluzione, a fronte della circostanza che nella documentazione agli atti non viene mai attestato un deficit cognitivo o un'incapacità di comprensione” (…).
“La documentazione a disposizione attesta come la neoplasia abbia progressivamente aumentato il dolore fisico dell'interessato (...) la neoplasia abbia progressivamente tolto all'interessato non solo quelle attività che qualificavano la sua vita, ma anche la possibilità di espletare gli atti della mera sopravvivenza (...) Si deve così ricorrere alla categoria del 'danno catastrofale' (...) Si deve quindi concludere che il paziente ha avuto non solo la percezione ma la piena consapevolezza delle conseguenze letifere della neoplasia di cui era portatore;
vi era verosimilmente una sofferenza psico -fisica del massimo grado. Pertanto si deve ritenere che la sofferenza patita dal durante il suo Per_1 periodo di malattia è da definirsi come danno catastrofale”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, sia con riferimento all'accertamento del nesso di causalità, che con riferimento alla quantificazione dei danni, peraltro non oggetto di osservazioni
10 della parte costituita, sono pienamente condivisibili perché frutto di un'attenta analisi della documentazione medica, nonché dei parametri medico legali di riferimento, e in linea con i criteri che presiedono l'accertamento del nesso di causalità giuridica, e in particolare con il criterio cronologico, topografico, della continuità fenomenologica e dell'esclusione di altri fattori causali.
6. Passando alla quantificazione dei suddetti danni, ritiene questo giudice di dare continuità e uniformità all'orientamento giurisprudenziale di questa Sezione espresso in fattispecie analoghe alla presente (cfr. sentenza del 23.10.2025 resa nel giudizio r.g.n.
1368/2024).
Sulla base di ciò, deve, in particolare, ritenersi che, ai fini della quantificazione del danno iure hereditario, non vada utilizzato il criterio del valore per punto di invalidità, che serve per liquidare il danno da invalidità permanente, bensì il meccanismo di stima del danno da invalidità temporanea tenuto conto della durata della malattia tra insorgenza e decesso.
Come affermato, infatti, dalla Corte di Cassazione con orientamento consolidato (cfr. Cass. SS.UU. n. 18163/2007, Cass. n. 9959/2006 e
Cass. n. 3549/2004), nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità tempo ranea, e tuttavia il giudice di merito, ai fini della liquidazione, dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità e intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.
11 La medesima Cassazione, nel pronunciarsi a SS.UU. sul danno tanatologico con la nota sentenza n. 15350/2015 ha ribadito la non - risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita del bene vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito,
e la risarcibilità invece del danno da lesione in capo al defunto, con conseguente trasmissibilità mortis causa dell'obbligazione risarcitoria agli eredi, qualora la morte segua - come nel caso di specie - dopo un apprezzabile lasso di tempo (nozi one indicata come danno biologico terminale o danno catastrofale).
Tale pronuncia negazionista, confermativa dell'orientamento consolidato ante Cassazione 2014, riguarda dunque chiaramente, così come la nozione di danno tanatologico in senso proprio, unicamente il caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni laddove invece il caso di specie involge la questione del risarcimento delle lesioni esitate in morte dopo un certo lasso di tempo, trasmissibile agli eredi, per il quale è ribadita la liquidazione quale invalidità temporanea con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno.
Ciò posto, ai fini della liquidazione in concreto del danno risarcibile sulla base del quadro appena delineato, appare corretto procedere alla stima facendo applicazione dei parametri delle Tabelle di Milano 2024, trattandosi di liquidazione equitativa e al fine di garantire l'uso di criteri certi (cfr. Cass., sent. n. 5474/23, n. 18217/23), nonché di dare continuità all'orientamento consolidato di questa Sezione che in questo tipo di fattispecie applica le Tabelle di Milano;
l'applicazione di queste
Tabelle, in ogni caso, è operata in concreto tenendo conto dell'età del de cuius, del decorso e della durata della malattia, e relativo grado di invalidità e livello di sofferenza come da valutazioni del c.t.u. innanzi riportate (cfr. Cass., ord. n. 13701/24), tenuto conto, in punto di danno terminale, della consapevolezza circa l'esito infausto della patologia a far data dal 2.08.2021, ritenuta sussistente sin dall'origine da parte del c.t.u.
Più specificamente, occorre tener conto del lasso di tempo di 875 giorni
12 da diagnosi (2.08.2021) a decesso (25.12.2023), periodo in cui il consulente d'ufficio ha affermato che il ricorrente era consapevole della patologia mortale che lo affliggeva e delle relative conseguenze.
Per tale periodo, considerato il riconoscimento iniziale di un grado di invalidità del 100% (primi 57 giorni) e di un grado di invalidità pari all'80% (per i restanti giorni), è possibile quantificare il danno tenendo conto, dei due suddetti distinti perio di e del fatto che, pur con un diverso grado di invalidità (100% nel primissimo periodo e 80% nel successivo, ossia una percentuale comunque elevata), ha comunque comportato la consapevolezza da parte di per tutto il Persona_1 periodo intercorrente dalla diagnosi (2.08.2021) al decesso
(25.12.2023), pari a 875 giorni dell'esito nefasto della patologia;
ciò giustifica, quindi tenuto conto dell'elevato grado di sofferenza, la personalizzazione massima nella misura del 50%. Si ottiene, in questo modo, l'importo complessivo di € 686.380,00 (pari ad € 457.586,00 + il
50%, ossia € 228.793,00).
Ne deriva, quindi, un danno non patrimoniale complessivo calcolato secondo la stima attualizzata di euro 686.380,00, risarcibile iure hereditario agli odierni ricorrenti.
Da tale importo va detratta la quota parte per danno biologico della rendita erogata a , che ha avuto decorrenza Persona_1 CP_8 CP_3 dal 10.09.2021 (cfr. prospetto di liquidazione sub all. 6 della produzione di parte ricorrente), che dalla documentazi one in atti è del complessivo importo annuo di € 22.036,39, importo in relazione al quale deve però scomputarsi e capitalizzarsi la sola quota parte relativa al danno biologico.
Su tale somma, trattandosi di importi già stimati all'attualità, sono dovuti unicamente gli interessi.
La relativa misura è al tasso legale fino al saldo in quanto si tratta di debito di valore, sottratto all'applicazione del principio nominalistico e alla disciplina degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.: solo i debiti di valuta, una volta scaduti, pro ducono interessi moratori, che sono dovuti in caso si mora del debitore nel ritardo nelle obbligazioni
13 pecuniarie, i debiti di valore invece non possono produrre né interessi moratori né interessi corrispettivi, bensì unicamente compensativi, non essendo liquidi e quindi nemmeno esigibili, laddove il comma 4 dell' art
1284 cc si riferisce alle sole obbligaz ioni pecuniarie originarie, cioè quelle già determinate nel loro ammontare, e mira a punire il ritardo nel pagamento e a disincentivare le liti pretestuose.
Il danno spettante ai ricorrenti quali eredi è quindi pari ad €
686.380,00, al quale va detratto il valore corrispondente alla quota della rendita annua capitalizzata concernente il danno biologico, CP_3 oltre ad interessi al tasso legale dalla data della diagnosi (2.08.2021) al saldo.
Deve ritenersi, infine, che non sia suscettibile di autonomo risarcimento il danno da c.d. perdita di chance, non potendosi ritenere forniti elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di una situazione giuridica suscettibile di risarcimento in termin i di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. ord. n. 2861/2025); e ciò tenuto conto anche del fatto che è stato quantificato un danno iure hereditario applicando una personalizzazione massima che ha adeguatamente tenuto conto della dolorosa vicenda ch e ha condotto al decesso del dante causa dei ricorrenti.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza della società resistente e sono liquidate d'ufficio, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.000.000,00) ai sensi del d.m. n.
55/14 e successive modifiche, tenuto c onto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta e della nota spese in atti, con aumento ex art. 4, comma 1 bis, per la presenza di collegamenti ipertestuali attivi ed ex art. 4, comma
2, per l'assistenza a più di una parte avente medesima posizione processuale.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di CP_1
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 1607/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione CP_1 della malattia professionale che ha determinato il decesso di Per_1
e, per l'effetto, condanna in persona del legale
[...] CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure hereditatis, complessivi € 686.380,00, da suddividere per ciascuno in proporzione alla parte corrispondente alla rispettiva quota ereditaria ex lege, importo dal quale va detratto il valore corrispondente alla quota della rendita annua capitalizzata concernente il danno biologico CP_3 erogata a , il tutto oltre interessi al tasso legale dal Persona_1
2.08.2021 al saldo;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in € 277,06 per spese vive documentate ed € 46.724,99 per compenso, già comprensivo degli aumenti indicati in parte motiva, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come p er legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di CP_1
Venezia, 22.12.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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