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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/04/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 03.10.2024 al n. 4804 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maria Teresa de Nicolo ed Olimpia
Bolognini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli (NA) alla Piazza
Leonardo n. 14;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Fabio De Zio di Myra ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Bari (BA) alla Piazza Umberto I, n. 54;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Carinola il 07.07.2013 – atto n. 11 Parte II Serie A dell'anno 2013
[...] del Comune di Carinola) dalla cui unione nasceva il figlio nato a [...] il _1
08.09.2015.
All'udienza del 14.04.2025 le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo di cui il
Giudice dava lettura e che le stesse sottoscrivevano.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato Persona_2 presso l'abitazione del padre in Volla (NA) alla Via San Giorgio n 23;
2. prende atto dell'impegno assunto dalle parti per cui i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e di comune accordo in relazione alle decisioni/eventi di maggior interesse per il minore (ad. es. istruzione, educazione, salute, cambio di residenza), mentre le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana del figlio potranno essere prese da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, e nel necessario rispetto di un indirizzo comune;
3. assegna la casa coniugale sita in Volla (NA) alla Via San Giorgio n.23 di proprietà esclusiva del ricorrente, al medesimo che vi abiterà col figlio _1
4. nulla dispone a titolo di mantenimento dei coniugi attesa la reciproca rinuncia e l'autosufficienza economica di entrambi;
5. pone a carico della Sig.ra madre del minore, l'obbligo di corrispondere al CP_1 sig. ed a titolo di mantenimento del minore la somma di €.300,00 Pt_1 _1
(trecento/00) mensili, somma che sarà annualmente ed automaticamente rivalutata sulla scorta delle variazioni annuali riportate dall'indice Istat rispetto al mese di celebrazione dell'udienza di comparizione (aprile), e che dovrà essere corrisposta, entro il giorno 1 di ciascun mese, mediante bonifico bancario da eseguirsi al seguente IBAN:
[...]CC8501100614;
6. prende atto dell'accordo tra le parti affinchè l'assegno unico universale sia riconosciuto ed erogato integralmente in favore del sig. ; Parte_1
7. pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie conformemente alle disposizioni di cui al protocollo stipulato tra COA e
Tribunale di Nola in data 20/05/2021;
8. disciplina il diritto di visita materno come segue: la madre, compatibilmente alla sua residenza fuori regione per motivi lavorativi, potrà tenere con sé il minore ogni 15 giorni;
preleverà il bambino dal domicilio del padre, ove è collocato in via privilegiata, alle ore
18.00 del venerdì per poi riaccompagnarlo a casa entro le ore 22.00 della domenica, a settimane alterne e nel rispetto delle esigenze del bambino, il tutto salvo diverso accordo tra le parti da comunicarsi con congruo anticipo;
la signora durante i fine settimana di CP_1
sua spettanza potrà portare e tenerlo seco presso il suo domicilio/residenza di _1
GN (BA) tenendo in debito conto delle abitudini e degli orari del minore, soprattutto rispetto agli impegni scolastici;
compatibilmente con gli impegni e le esigenze del bambino, la sig.ra potrà incontrare e, quindi, tenere con sé il minore, anche in un giorno CP_1
infrasettimanale, ove le fosse possibile e previo accordo e comunicazione in un termine congruo;
al fine di preservare e consentire un sereno e proficuo rapporto di frequentazione madre figlio, il padre consentirà che la Sig.ra possa incontrare e Parte_1 CP_1
tenere con sé il piccolo anche in altri giorni infrasettimanali, ove la stessa, per _1
qualsiasi motivo si trovasse a Napoli, previa comunicazione in un congruo termine e sempre compatibilmente agli impegni ed esigenze del minore;
al fine di assicurare una certa quotidianità del rapporto con la figura materna, saranno assicurati quotidianamente contatti tra e la madre, con programmi di messaggistica istantanea, telefonate e _1 videochiamate;
per le festività natalizie, pasquali e feste comandate, trascorrerà ad _1
anni alterni, con un genitore, il periodo di Natale (dal 24 – 30 dicembre) con l'altro la fine dell'anno (dal 31 dicembre – 6 gennaio) e viceversa l'anno seguente;
sempre ad anni alterni, il giorno della Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa l'anno dopo;
il periodo di Natale col padre (24-30 dicembre 2025) e la fine d'anno con la madre;
per le ulteriori festività varrà, naturalmente, il criterio dell'alternanza, in particolare, il 25 aprile con l'uno e il 1°maggio con l'altro e viceversa l'anno dopo, sicchè quest'anno, il minore trascorrerà il 25 aprile 2025 con il padre, e 1°maggio 2025 con la madre e così per gli anni successivi, il tutto fermo restando la possibilità per i coniugi di diverso accordo da comunicarsi in congruo anticipo e purché tali scelte vengano prese nell'interesse superiore del minore;
per le vacanze estive il minore trascorrerà con la madre 15 giorni (consecutivi o non consecutivi) nel mese di luglio o agosto da concordare tra i genitori e da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, resta ferma la facoltà della sig.ra di tenere con sé CP_1
per un ulteriore periodo al termine del periodo scolastico, precisamente una ulteriore _1
settimana, tra giugno o luglio, periodo da concordare e comunicare entro il 30 maggio di ogni anno, nel rispetto dell'interesse e gli impegni scolastici ed extra scolastici di _1
per quanto concerne le ricorrenze familiari il minore, festeggerà il giorno del suo compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
quest'anno trascorrerà il _1 compleanno con la madre e l'onomastico col padre e viceversa l'anno prossimo, il tutto salvo diverso accordo fra le parti;
fermo restando un diverso accordo tra le parti, e nel rispetto della volontà del bambino, il minore trascorrerà con il rispettivo genitore, compatibilmente con gli impegni e l'interesse del minore, il giorno dell'onomastico e compleanno del rispettivo genitore, della festa del papà e della mamma, con possibilità per i genitori di tenere con sé anche con pernottamento e di accompagnarlo a scuola _1
l'indomani mattina, laddove le rispettive ricorrenze cadano durante la settimana, o un fine settimana spettante all'altro genitore, il tutto salvo diverso accordo tra gli stessi in relazione agli impegni del minore e di entrambi i genitori;
resta salva la possibilità per i genitori del bambino, atteso il domicilio della sig.ra fuori regione, di concordare, di volta in CP_1
volta, diverse modalità di frequentazione in base alle rispettive esigenze lavorative e sempre nell'interesse del minore, e per garantire un costante e sereno rapporto madre/figlio, la possibilità per la sig.ra di recuperare giorni di visita con laddove lo stesso si CP_1 _1
allontani per più giorni da Volla per qualsivoglia motivo (sport, gite scolastiche ecc..).
9. prende atto dell'impegno assunto da entrambi i genitori reciprocamente a concordare e comunicarsi le rispettive residenze, nonché le destinazioni e gli spostamenti di ciascuno di loro col minore, a garantire quotidiani contatti telefonici con lo stesso, anche in occasione dei lunghi periodi di vacanze in Italia ed all'estero;
10. prende atto del reciproco assenso prestato dalle parti al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio consentendo l'inserimento del minore negli stessi;
11. prende atto che, in ordine alla situazione patrimoniale, i coniugi si impegnano a definire la relativa questione e che, in ogni caso, il Sig. rilevato che il valore nominale della Pt_1 somma investita e versata dalla Sig. all'apertura del fondo, ammontava a €. CP_1
20.000,00, si impegna a corrisponderle la suddetta cifra alla sottoscrizione dell'accordo accordo a mezzo bonifico;
12. prende atto dell'accordo tra le parti per cui ogni modifica dei summenzionati accordi, nel primario interesse del minore e secondo il principio del buon senso, dovrà essere comunicata per iscritto con congruo anticipo onde consentire ad entrambi i genitori di organizzare i propri impegni;
1) spese compensate.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato Persona_2 presso l'abitazione del padre in Volla (NA) alla Via San Giorgio n 23;
c) assegna la casa coniugale sita in Volla (NA) alla Via San Giorgio n.23 di proprietà esclusiva del ricorrente, al medesimo che vi abiterà col figlio _1
d) pone a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. ed a CP_1 Pt_1 titolo di mantenimento del minore la somma di €.300,00 (trecento/00) mensili, _1
somma che sarà annualmente ed automaticamente rivalutata sulla scorta delle variazioni annuali riportate dall'indice Istat rispetto al mese di celebrazione dell'udienza di comparizione (aprile), e che dovrà essere corrisposta, entro il giorno 1 di ciascun mese, mediante bonifico bancario da eseguirsi al seguente IBAN:
[...]CC8501100614;
e) prende atto dell'accordo tra le parti affinchè l'assegno unico universale sia riconosciuto ed erogato integralmente in favore del sig. ; Parte_1 f) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità alle disposizioni di cui al protocollo stipulato tra COA e Tribunale di Nola in data 20/05/2021;
g) disciplina il diritto di visita materno come in parte motiva;
h) prende atto dell'impegno assunto da entrambi i genitori reciprocamente a concordare e comunicarsi le rispettive residenze, nonché le destinazioni e gli spostamenti di ciascuno di loro col minore, a garantire quotidiani contatti telefonici con lo stesso, anche in occasione dei lunghi periodi di vacanze in Italia ed all'estero;
i) prende atto del reciproco assenso prestato dalle parti al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio consentendo l'inserimento del minore negli stessi;
j) prende atto che, in ordine alla situazione patrimoniale, i coniugi si impegnano a definire la relativa questione e che, in ogni caso, il Sig. rilevato che il valore nominale della Pt_1 somma investita e versata dalla Sig. all'apertura del fondo, ammontava a €. CP_1
20.000,00, si impegna a corrisponderle la suddetta cifra alla sottoscrizione dell'accordo a mezzo bonifico;
k) prende atto dell'accordo tra le parti per cui ogni modifica dei summenzionati accordi, nel primario interesse del minore e secondo il principio del buon senso, dovrà essere comunicata per iscritto con congruo anticipo onde consentire ad entrambi i genitori di organizzare i propri impegni;
l) spese compensate.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 22.04.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 03.10.2024 al n. 4804 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Maria Teresa de Nicolo ed Olimpia
Bolognini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli (NA) alla Piazza
Leonardo n. 14;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Fabio De Zio di Myra ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Bari (BA) alla Piazza Umberto I, n. 54;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Carinola il 07.07.2013 – atto n. 11 Parte II Serie A dell'anno 2013
[...] del Comune di Carinola) dalla cui unione nasceva il figlio nato a [...] il _1
08.09.2015.
All'udienza del 14.04.2025 le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo di cui il
Giudice dava lettura e che le stesse sottoscrivevano.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato Persona_2 presso l'abitazione del padre in Volla (NA) alla Via San Giorgio n 23;
2. prende atto dell'impegno assunto dalle parti per cui i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e di comune accordo in relazione alle decisioni/eventi di maggior interesse per il minore (ad. es. istruzione, educazione, salute, cambio di residenza), mentre le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita quotidiana del figlio potranno essere prese da ciascun genitore in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, e nel necessario rispetto di un indirizzo comune;
3. assegna la casa coniugale sita in Volla (NA) alla Via San Giorgio n.23 di proprietà esclusiva del ricorrente, al medesimo che vi abiterà col figlio _1
4. nulla dispone a titolo di mantenimento dei coniugi attesa la reciproca rinuncia e l'autosufficienza economica di entrambi;
5. pone a carico della Sig.ra madre del minore, l'obbligo di corrispondere al CP_1 sig. ed a titolo di mantenimento del minore la somma di €.300,00 Pt_1 _1
(trecento/00) mensili, somma che sarà annualmente ed automaticamente rivalutata sulla scorta delle variazioni annuali riportate dall'indice Istat rispetto al mese di celebrazione dell'udienza di comparizione (aprile), e che dovrà essere corrisposta, entro il giorno 1 di ciascun mese, mediante bonifico bancario da eseguirsi al seguente IBAN:
[...]CC8501100614;
6. prende atto dell'accordo tra le parti affinchè l'assegno unico universale sia riconosciuto ed erogato integralmente in favore del sig. ; Parte_1
7. pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie conformemente alle disposizioni di cui al protocollo stipulato tra COA e
Tribunale di Nola in data 20/05/2021;
8. disciplina il diritto di visita materno come segue: la madre, compatibilmente alla sua residenza fuori regione per motivi lavorativi, potrà tenere con sé il minore ogni 15 giorni;
preleverà il bambino dal domicilio del padre, ove è collocato in via privilegiata, alle ore
18.00 del venerdì per poi riaccompagnarlo a casa entro le ore 22.00 della domenica, a settimane alterne e nel rispetto delle esigenze del bambino, il tutto salvo diverso accordo tra le parti da comunicarsi con congruo anticipo;
la signora durante i fine settimana di CP_1
sua spettanza potrà portare e tenerlo seco presso il suo domicilio/residenza di _1
GN (BA) tenendo in debito conto delle abitudini e degli orari del minore, soprattutto rispetto agli impegni scolastici;
compatibilmente con gli impegni e le esigenze del bambino, la sig.ra potrà incontrare e, quindi, tenere con sé il minore, anche in un giorno CP_1
infrasettimanale, ove le fosse possibile e previo accordo e comunicazione in un termine congruo;
al fine di preservare e consentire un sereno e proficuo rapporto di frequentazione madre figlio, il padre consentirà che la Sig.ra possa incontrare e Parte_1 CP_1
tenere con sé il piccolo anche in altri giorni infrasettimanali, ove la stessa, per _1
qualsiasi motivo si trovasse a Napoli, previa comunicazione in un congruo termine e sempre compatibilmente agli impegni ed esigenze del minore;
al fine di assicurare una certa quotidianità del rapporto con la figura materna, saranno assicurati quotidianamente contatti tra e la madre, con programmi di messaggistica istantanea, telefonate e _1 videochiamate;
per le festività natalizie, pasquali e feste comandate, trascorrerà ad _1
anni alterni, con un genitore, il periodo di Natale (dal 24 – 30 dicembre) con l'altro la fine dell'anno (dal 31 dicembre – 6 gennaio) e viceversa l'anno seguente;
sempre ad anni alterni, il giorno della Pasqua con l'uno e il Lunedì dell'Angelo con l'altro e viceversa l'anno dopo;
il periodo di Natale col padre (24-30 dicembre 2025) e la fine d'anno con la madre;
per le ulteriori festività varrà, naturalmente, il criterio dell'alternanza, in particolare, il 25 aprile con l'uno e il 1°maggio con l'altro e viceversa l'anno dopo, sicchè quest'anno, il minore trascorrerà il 25 aprile 2025 con il padre, e 1°maggio 2025 con la madre e così per gli anni successivi, il tutto fermo restando la possibilità per i coniugi di diverso accordo da comunicarsi in congruo anticipo e purché tali scelte vengano prese nell'interesse superiore del minore;
per le vacanze estive il minore trascorrerà con la madre 15 giorni (consecutivi o non consecutivi) nel mese di luglio o agosto da concordare tra i genitori e da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, resta ferma la facoltà della sig.ra di tenere con sé CP_1
per un ulteriore periodo al termine del periodo scolastico, precisamente una ulteriore _1
settimana, tra giugno o luglio, periodo da concordare e comunicare entro il 30 maggio di ogni anno, nel rispetto dell'interesse e gli impegni scolastici ed extra scolastici di _1
per quanto concerne le ricorrenze familiari il minore, festeggerà il giorno del suo compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
quest'anno trascorrerà il _1 compleanno con la madre e l'onomastico col padre e viceversa l'anno prossimo, il tutto salvo diverso accordo fra le parti;
fermo restando un diverso accordo tra le parti, e nel rispetto della volontà del bambino, il minore trascorrerà con il rispettivo genitore, compatibilmente con gli impegni e l'interesse del minore, il giorno dell'onomastico e compleanno del rispettivo genitore, della festa del papà e della mamma, con possibilità per i genitori di tenere con sé anche con pernottamento e di accompagnarlo a scuola _1
l'indomani mattina, laddove le rispettive ricorrenze cadano durante la settimana, o un fine settimana spettante all'altro genitore, il tutto salvo diverso accordo tra gli stessi in relazione agli impegni del minore e di entrambi i genitori;
resta salva la possibilità per i genitori del bambino, atteso il domicilio della sig.ra fuori regione, di concordare, di volta in CP_1
volta, diverse modalità di frequentazione in base alle rispettive esigenze lavorative e sempre nell'interesse del minore, e per garantire un costante e sereno rapporto madre/figlio, la possibilità per la sig.ra di recuperare giorni di visita con laddove lo stesso si CP_1 _1
allontani per più giorni da Volla per qualsivoglia motivo (sport, gite scolastiche ecc..).
9. prende atto dell'impegno assunto da entrambi i genitori reciprocamente a concordare e comunicarsi le rispettive residenze, nonché le destinazioni e gli spostamenti di ciascuno di loro col minore, a garantire quotidiani contatti telefonici con lo stesso, anche in occasione dei lunghi periodi di vacanze in Italia ed all'estero;
10. prende atto del reciproco assenso prestato dalle parti al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio consentendo l'inserimento del minore negli stessi;
11. prende atto che, in ordine alla situazione patrimoniale, i coniugi si impegnano a definire la relativa questione e che, in ogni caso, il Sig. rilevato che il valore nominale della Pt_1 somma investita e versata dalla Sig. all'apertura del fondo, ammontava a €. CP_1
20.000,00, si impegna a corrisponderle la suddetta cifra alla sottoscrizione dell'accordo accordo a mezzo bonifico;
12. prende atto dell'accordo tra le parti per cui ogni modifica dei summenzionati accordi, nel primario interesse del minore e secondo il principio del buon senso, dovrà essere comunicata per iscritto con congruo anticipo onde consentire ad entrambi i genitori di organizzare i propri impegni;
1) spese compensate.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato Persona_2 presso l'abitazione del padre in Volla (NA) alla Via San Giorgio n 23;
c) assegna la casa coniugale sita in Volla (NA) alla Via San Giorgio n.23 di proprietà esclusiva del ricorrente, al medesimo che vi abiterà col figlio _1
d) pone a carico della Sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. ed a CP_1 Pt_1 titolo di mantenimento del minore la somma di €.300,00 (trecento/00) mensili, _1
somma che sarà annualmente ed automaticamente rivalutata sulla scorta delle variazioni annuali riportate dall'indice Istat rispetto al mese di celebrazione dell'udienza di comparizione (aprile), e che dovrà essere corrisposta, entro il giorno 1 di ciascun mese, mediante bonifico bancario da eseguirsi al seguente IBAN:
[...]CC8501100614;
e) prende atto dell'accordo tra le parti affinchè l'assegno unico universale sia riconosciuto ed erogato integralmente in favore del sig. ; Parte_1 f) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità alle disposizioni di cui al protocollo stipulato tra COA e Tribunale di Nola in data 20/05/2021;
g) disciplina il diritto di visita materno come in parte motiva;
h) prende atto dell'impegno assunto da entrambi i genitori reciprocamente a concordare e comunicarsi le rispettive residenze, nonché le destinazioni e gli spostamenti di ciascuno di loro col minore, a garantire quotidiani contatti telefonici con lo stesso, anche in occasione dei lunghi periodi di vacanze in Italia ed all'estero;
i) prende atto del reciproco assenso prestato dalle parti al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio consentendo l'inserimento del minore negli stessi;
j) prende atto che, in ordine alla situazione patrimoniale, i coniugi si impegnano a definire la relativa questione e che, in ogni caso, il Sig. rilevato che il valore nominale della Pt_1 somma investita e versata dalla Sig. all'apertura del fondo, ammontava a €. CP_1
20.000,00, si impegna a corrisponderle la suddetta cifra alla sottoscrizione dell'accordo a mezzo bonifico;
k) prende atto dell'accordo tra le parti per cui ogni modifica dei summenzionati accordi, nel primario interesse del minore e secondo il principio del buon senso, dovrà essere comunicata per iscritto con congruo anticipo onde consentire ad entrambi i genitori di organizzare i propri impegni;
l) spese compensate.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 22.04.2025.
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)