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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n R.G. 1616/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alessandro Martinelli Parte_1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
La difesa di parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 concludendo come segue:
pagina 1 di 3 Lo scrivente difensore di parte ricorrente, fatto integrale richiamo alla precedente istanza del 30 settembre 2025 formulata agli atti di causa, insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia dichiarare
a cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto decesso in data 4 settembre 2025 del coniuge ricorrente signora , con ogni consequenziale provvedimento di legge. Parte_1
Per parte resistente:
Parte resistente non si è costituita in giudizio nel termine assegnato e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 16.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio il 5.9.1992 con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in Cuneo, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 146,
Parte II, Serie A, Anno 1992.
Dal matrimonio sono nati tre figli: , a Cuneo il 3.9.1995, , a Persona_1 Persona_2
Cuneo il 12.9.1999 e , a Cuneo il 25.10.2003, tutti maggiorenni ed economicamente Persona_3
autosufficienti.
I suddetti coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al ricorso congiunto, omologato dal Tribunale di Cuneo con decreto, emesso in data 29.3.2019 e pubblicato il 2.4.2019.
Con ricorso depositato il 18.7.2025 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, alle condizioni di cui al ricorso stesso, qui da intendersi per richiamate. La ricorrente instava, altresì, affinché l'udienza di prima comparizione delle parti fosse fissata con l'abbreviazione alla metà dei termini processuali, stanti le proprie condizioni di salute (adenocarcinoma del colon retto, con metastasi al fegato e alle ovaie, come documentato in atti).
Il Giudice delegato, pertanto, ha fissato udienza di comparizione personale al 14.10.2025, accogliendo la richiesta di parte ricorrente di abbreviazione dei termini processuali.
Nelle more del procedimento, la difesa della sig.ra ha dato atto del decesso di quest'ultima, Pt_1
decesso intervenuto ancor prima della prima udienza, ovverosia in data 4.9.2025 a Busca (come da certificato di morte depositato dal difensore).
Stante quanto sopra, il Giudice delegato ha disposto che l'udienza già fissata fosse sostituita dallo scambio di note scritte.
pagina 2 di 3 La difesa di parte ricorrente, quindi, ha provveduto a depositare le note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, insistendo per la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione dichiarando la contumacia del sig.
[...]
non costituitosi nel termine assegnato. CP_1
In conseguenza dell'intervenuto decesso della parte ricorrente nelle more del giudizio divorzile, come comprovato dal certificato di morte in atti, deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nulla in punto spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA cessata la materia del contendere.
NULLA sulle spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n R.G. 1616/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Alessandro Martinelli Parte_1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
La difesa di parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 concludendo come segue:
pagina 1 di 3 Lo scrivente difensore di parte ricorrente, fatto integrale richiamo alla precedente istanza del 30 settembre 2025 formulata agli atti di causa, insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia dichiarare
a cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto decesso in data 4 settembre 2025 del coniuge ricorrente signora , con ogni consequenziale provvedimento di legge. Parte_1
Per parte resistente:
Parte resistente non si è costituita in giudizio nel termine assegnato e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 16.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio il 5.9.1992 con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in Cuneo, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 146,
Parte II, Serie A, Anno 1992.
Dal matrimonio sono nati tre figli: , a Cuneo il 3.9.1995, , a Persona_1 Persona_2
Cuneo il 12.9.1999 e , a Cuneo il 25.10.2003, tutti maggiorenni ed economicamente Persona_3
autosufficienti.
I suddetti coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al ricorso congiunto, omologato dal Tribunale di Cuneo con decreto, emesso in data 29.3.2019 e pubblicato il 2.4.2019.
Con ricorso depositato il 18.7.2025 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, alle condizioni di cui al ricorso stesso, qui da intendersi per richiamate. La ricorrente instava, altresì, affinché l'udienza di prima comparizione delle parti fosse fissata con l'abbreviazione alla metà dei termini processuali, stanti le proprie condizioni di salute (adenocarcinoma del colon retto, con metastasi al fegato e alle ovaie, come documentato in atti).
Il Giudice delegato, pertanto, ha fissato udienza di comparizione personale al 14.10.2025, accogliendo la richiesta di parte ricorrente di abbreviazione dei termini processuali.
Nelle more del procedimento, la difesa della sig.ra ha dato atto del decesso di quest'ultima, Pt_1
decesso intervenuto ancor prima della prima udienza, ovverosia in data 4.9.2025 a Busca (come da certificato di morte depositato dal difensore).
Stante quanto sopra, il Giudice delegato ha disposto che l'udienza già fissata fosse sostituita dallo scambio di note scritte.
pagina 2 di 3 La difesa di parte ricorrente, quindi, ha provveduto a depositare le note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, insistendo per la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione dichiarando la contumacia del sig.
[...]
non costituitosi nel termine assegnato. CP_1
In conseguenza dell'intervenuto decesso della parte ricorrente nelle more del giudizio divorzile, come comprovato dal certificato di morte in atti, deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nulla in punto spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA cessata la materia del contendere.
NULLA sulle spese
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3