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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2024, n. 46016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46016 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AP IE NI nato a [...] il [...] RI NU PE nato il [...] RI RA nato a [...] il [...] AP AL nato a [...] il [...] RI AN NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore di RI NU PE. Avv. RI PP, e udito lo stesso, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti AP IE NI e AP AL, Avv. RI PP in sostituzione dell'Avv. FRANCESCO FASANO, e del ricorrente RI RA, Avv. RI PP in sostituzione dell'Avv. PAOLO CANTELMO, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore del ricorrente RI ES NI, Avv. ROCCO VINCENTI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
( 1^\. IIv\ ' Penale Sent. Sez. 2 Num. 46016 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI PE Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 10 dicembre 2023, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza di primo grado con la quale TO DI TO era stato riconosciuto responsabile del reato di cui al capo Q ( art. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), TO VA responsabile del reato di cui al capo R (art. 110 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), IA SE TO responsabile del reato di cui al capo N (art. 81 cod. pen., 73 comma 1 e 4 D.P.R. n. 309/90) IA DA responsabile dei reati di cui ai capi A (art. 74 comma 6 del D.P.R. n. 309/90) e altri reati, e ER NU GI responsabile dei reati di cui ai capi A (art. 74 comma 6 del D.P.R. n. 309/90), K (art. 81 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90) V (art. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), A5 (art. 110 cod. pen., 28 comma 1, 73 comma 1, 4 e 6 D.P.R. n. 309/90), A9 (art. 629 cod. pen.), A15 (artt.81, 110, 697 cod. pen.), A16 (artt. 110, 648 cod. pen.). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Francesco Fasano nell'interesse di TO DI TO, lamentando il mancato rispetto del termine di 40 giorni previsto per la vocatio in ius in grado di appello, con violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Marco Coppola nell'interesse di ER NU GI. 2.1 II difensore osserva che la sentenza impugnata risultava viziata nella parte in cui, pur concedendo all'imputato le attenuanti generiche, non era stato rispettato il principio di correlazione tra la pena e la sua funzione rieducativa, in quanto la riduzione per le generiche era stata attuata solo per il reato base ritenuto più grave e non per quelli attinti dal vincolo della continuazione. 2.2 Il difensore eccepisce inoltre che il giudice aveva omesso di motivare di argomentare in maniera specifica in ordine alla determinazione della pena inflitta per ogni eatch singolo reato satellite: rileva inoltre l'irragionevole disparità di trattamento riservato al ricorrente rispetto al coimputato IA DA, per cui la pena inflitta a ER risultava errata, eccessiva e sproporzionata. 3. Propone ricorso l'Avv. Paolo Cantelmo nell'interesse di IE ES. 3.1 Il difensore lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 -bis e 69 cod. pen., nonché dell'art. 599-bis cod.proc pen. , in quanto le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute con carattere di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. 4. Propone ricorso l'Avv. Francesco Fasano nell'interesse di TO VA. 2 CIA",`Jessi\_, 4.1 II difensore, lamenta il mancato rispetto del termine di 40 giorni previsto per la vocatio in ius in grado di appello, con violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. 4.2 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 545-bis cod. rpco pen., anche in relazione all'art. 53 I.n. 689/81 per la mancata applicazione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e per la mancanza di motivazione sul punto. 5. Propone ricorso l'Avv. Rocco Vincenti nell'interesse di IA SE TO. 5.1 II difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti in contestazione e quelli giudicati con la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, visto che i fatti contestati all'imputato sembravano perfettamente innestarsi nel solco di un unico e più ampio disegno criminoso posto in essere da IA;
evidente era poi la disparità di trattamento con altri coimputati, cui era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati in materia di armi ed in materia di stupefacenti, che si trovavano quindi in posizione identica a quella del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ER NU GI è fondato;
i ricorsi di TO DI TO e TO VA devono essere rigettati, mentre quelli di IA DA e IA SE TO devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 II motivo di ricorso proposto nell'interesse di TO DI TO ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di TO VA (formulati in maniera identica) sono infondati, posto che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza resa all'udienza del 27 giugno 2024 (di cui è nota solo l'informazione provvisoria) hanno affermato che la disciplina dell'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34 comma 1 lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024; poiché gli atti di appello sono precedenti rispetto alla data sopra indicata, il motivo deve essere rigettato. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ER NU GI è fondato. 2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, questo Collegio ritiene di dover aderire all'orientamento secondo cui "Ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto 3 di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione.(In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche sulla base del "comportamento processuale tenuto dagli imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena base)." (Sez.2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez Prado, Rv. 272375). Nel caso in esame, la Corte di appello ha riconosciuto al ricorrente le attenuanti generiche per un motivo soggettivo (il corretto comportamento processuale), per cui avrebbe dovuto applicare la relativa diminuzione di pena anche per i reati satellite;
ciò non è avvenuto, come è dimostrato dal fatto che sono stati mantenuti gli stessi aumenti già disposti per la continuazione dal giudice di primo grado;
sul punto si veda anche Sez.2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681, secondo cui "In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.)" 2.2 II secondo motivo di ricorso è da ritenersi assorbito, posto che la Corte di appello dovrà provvedere ad un nuovo calcolo degli aumenti per la continuazione, tenendo presente il principio sopra enunciato. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di IA DA è inammissibile. 3.1 A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha 4 ir\f\, effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estranei al motivo di ricorso). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di TO VA è infondato. 4.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, ci si riporta a quanto precisato al punto 1.1 della motivazione. 4.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che il ricorrente non risulta aver mai effettuato una richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, con conseguente manifesta infondatezza del motivo;
peraltro, tale richiesta avrebbe potuto essere effettuata già con l'atto di appello (depositato il 13 aprile 2023, quando l'art. 545 bis cod. proc. pen. era già entrato in vigore): sul punto di deve quindi ribadire che "Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981." Sez.U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125) 5. Il ricorso proposto nell'interesse di IA SE TO è manifestamente infondato. 5.1 La Corte di appello ha infatti esaurientemente motivato (pag.78 della sentenza impugnata) sul perché non poteva essere riconosciuta la continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, trattandosi di reati di diversa natura e che nessuna connessione vi era tra la detenzione dell'arma e l'attività di spaccio;
è stata pertanto correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di 5 L) • r \N .1 vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea"(Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 01) 6. I ricorsi di IA SE TO e IA DA devono, pertanto, essere considerati inammissibili, mentre devono essere rigettati quelli di TO VA e TO DI TO;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ER NU GI limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Sezione promiscua della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Rigetta i ricorsi di TO DI TO e TO VA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA DA e IA SE TO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere PE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore di RI NU PE. Avv. RI PP, e udito lo stesso, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti AP IE NI e AP AL, Avv. RI PP in sostituzione dell'Avv. FRANCESCO FASANO, e del ricorrente RI RA, Avv. RI PP in sostituzione dell'Avv. PAOLO CANTELMO, il quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore del ricorrente RI ES NI, Avv. ROCCO VINCENTI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
( 1^\. IIv\ ' Penale Sent. Sez. 2 Num. 46016 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI PE Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 10 dicembre 2023, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza di primo grado con la quale TO DI TO era stato riconosciuto responsabile del reato di cui al capo Q ( art. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), TO VA responsabile del reato di cui al capo R (art. 110 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), IA SE TO responsabile del reato di cui al capo N (art. 81 cod. pen., 73 comma 1 e 4 D.P.R. n. 309/90) IA DA responsabile dei reati di cui ai capi A (art. 74 comma 6 del D.P.R. n. 309/90) e altri reati, e ER NU GI responsabile dei reati di cui ai capi A (art. 74 comma 6 del D.P.R. n. 309/90), K (art. 81 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90) V (art. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), A5 (art. 110 cod. pen., 28 comma 1, 73 comma 1, 4 e 6 D.P.R. n. 309/90), A9 (art. 629 cod. pen.), A15 (artt.81, 110, 697 cod. pen.), A16 (artt. 110, 648 cod. pen.). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Francesco Fasano nell'interesse di TO DI TO, lamentando il mancato rispetto del termine di 40 giorni previsto per la vocatio in ius in grado di appello, con violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Marco Coppola nell'interesse di ER NU GI. 2.1 II difensore osserva che la sentenza impugnata risultava viziata nella parte in cui, pur concedendo all'imputato le attenuanti generiche, non era stato rispettato il principio di correlazione tra la pena e la sua funzione rieducativa, in quanto la riduzione per le generiche era stata attuata solo per il reato base ritenuto più grave e non per quelli attinti dal vincolo della continuazione. 2.2 Il difensore eccepisce inoltre che il giudice aveva omesso di motivare di argomentare in maniera specifica in ordine alla determinazione della pena inflitta per ogni eatch singolo reato satellite: rileva inoltre l'irragionevole disparità di trattamento riservato al ricorrente rispetto al coimputato IA DA, per cui la pena inflitta a ER risultava errata, eccessiva e sproporzionata. 3. Propone ricorso l'Avv. Paolo Cantelmo nell'interesse di IE ES. 3.1 Il difensore lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 -bis e 69 cod. pen., nonché dell'art. 599-bis cod.proc pen. , in quanto le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute con carattere di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. 4. Propone ricorso l'Avv. Francesco Fasano nell'interesse di TO VA. 2 CIA",`Jessi\_, 4.1 II difensore, lamenta il mancato rispetto del termine di 40 giorni previsto per la vocatio in ius in grado di appello, con violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. 4.2 II difensore eccepisce la violazione dell'art. 545-bis cod. rpco pen., anche in relazione all'art. 53 I.n. 689/81 per la mancata applicazione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e per la mancanza di motivazione sul punto. 5. Propone ricorso l'Avv. Rocco Vincenti nell'interesse di IA SE TO. 5.1 II difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti in contestazione e quelli giudicati con la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, visto che i fatti contestati all'imputato sembravano perfettamente innestarsi nel solco di un unico e più ampio disegno criminoso posto in essere da IA;
evidente era poi la disparità di trattamento con altri coimputati, cui era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati in materia di armi ed in materia di stupefacenti, che si trovavano quindi in posizione identica a quella del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ER NU GI è fondato;
i ricorsi di TO DI TO e TO VA devono essere rigettati, mentre quelli di IA DA e IA SE TO devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 II motivo di ricorso proposto nell'interesse di TO DI TO ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di TO VA (formulati in maniera identica) sono infondati, posto che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza resa all'udienza del 27 giugno 2024 (di cui è nota solo l'informazione provvisoria) hanno affermato che la disciplina dell'art. 601 comma 3 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34 comma 1 lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024; poiché gli atti di appello sono precedenti rispetto alla data sopra indicata, il motivo deve essere rigettato. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di ER NU GI è fondato. 2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, questo Collegio ritiene di dover aderire all'orientamento secondo cui "Ritenuta la continuazione tra più reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto 3 di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione.(In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche sulla base del "comportamento processuale tenuto dagli imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena base)." (Sez.2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez Prado, Rv. 272375). Nel caso in esame, la Corte di appello ha riconosciuto al ricorrente le attenuanti generiche per un motivo soggettivo (il corretto comportamento processuale), per cui avrebbe dovuto applicare la relativa diminuzione di pena anche per i reati satellite;
ciò non è avvenuto, come è dimostrato dal fatto che sono stati mantenuti gli stessi aumenti già disposti per la continuazione dal giudice di primo grado;
sul punto si veda anche Sez.2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681, secondo cui "In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.)" 2.2 II secondo motivo di ricorso è da ritenersi assorbito, posto che la Corte di appello dovrà provvedere ad un nuovo calcolo degli aumenti per la continuazione, tenendo presente il principio sopra enunciato. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di IA DA è inammissibile. 3.1 A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha 4 ir\f\, effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale (aspetti estranei al motivo di ricorso). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di TO VA è infondato. 4.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, ci si riporta a quanto precisato al punto 1.1 della motivazione. 4.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che il ricorrente non risulta aver mai effettuato una richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, con conseguente manifesta infondatezza del motivo;
peraltro, tale richiesta avrebbe potuto essere effettuata già con l'atto di appello (depositato il 13 aprile 2023, quando l'art. 545 bis cod. proc. pen. era già entrato in vigore): sul punto di deve quindi ribadire che "Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981." Sez.U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125) 5. Il ricorso proposto nell'interesse di IA SE TO è manifestamente infondato. 5.1 La Corte di appello ha infatti esaurientemente motivato (pag.78 della sentenza impugnata) sul perché non poteva essere riconosciuta la continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, trattandosi di reati di diversa natura e che nessuna connessione vi era tra la detenzione dell'arma e l'attività di spaccio;
è stata pertanto correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di 5 L) • r \N .1 vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea"(Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 01) 6. I ricorsi di IA SE TO e IA DA devono, pertanto, essere considerati inammissibili, mentre devono essere rigettati quelli di TO VA e TO DI TO;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ER NU GI limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Sezione promiscua della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Rigetta i ricorsi di TO DI TO e TO VA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA DA e IA SE TO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2024