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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/11/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Teramo
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°2054
/2022 R.G.
TRA
, nato/a a NAPOLI (NA) il 29/06/1967 , Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. SCARPANTONIO FRANCESCA, come da procura in atti
CONTRO
, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. Controparte_1
E
Controparte_2
[.
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvana Mariotti
e AN IN, come da procura generale alle liti ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto di percepire il compenso individuale accessorio per i periodi di prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze del resistente indicati in ricorso;
CP_1
• condanna pertanto l'Amministrazione convenuta alla corresponsione delle conseguenti differenze rispetto alla retribuzione erogata alla parte ricorrente per i predetti periodi, con la relativa incidenza ai fini del calcolo del TFR, oltre interessi
1 di 7 legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• condanna altresì l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva della parte ricorrente presso l' CP_2
• condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.1.313,00, spese generali nella misura del
15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“in via principale – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento alla corresponsione del compenso individuale accessorio maturato e sopra meglio quantificato in della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto pagamento e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'emolumento accessorio nella misura specificata, a titolo di differenze retributive ed arretrati per le indicate retribuzioni stipendiali maturate, nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, contenuta nella prescrizione quinquennale a far data dalla maturazione del diritto.
[…] condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' CP_2 che è stata evocata in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale , e più in particolare a riguardo pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione,
Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). […]”.
Per l'Amministrazione resistente:
“1) In via principale, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) in subordine, in caso di condanna delle Amministrazioni convenute, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente […]”.
Per l' CP_2
“-a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , con ogni conseguenza di legge. […]” CP_2
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 24/11/2022 ha esposto di Parte_1 aver prestato attività lavorativa in favore del Controparte_1
in forza di contratti di supplenza “breve” in qualità di appartenente a
[...] personale ATA, senza percepire il “compenso individuale accessorio”, voce del
3 di 7 trattamento stipendiale che l'Amministrazione riconosce esclusivamente in favore del personale impiegato con contratti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Nel ravvisare una disparità di trattamento nelle condizioni economiche del rapporto di lavoro a tempo determinato in tale circostanza, la parte ricorrente ha invocato il divieto di trattamenti differenziati previsto in tale tipologia contrattuale basati esclusivamente sulla natura di essa, come previsto nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva 1999/70 CE e dalla giurisprudenza comunitaria formatasi in materia.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere alla domanda, con il fare presente la conformità del proprio operato alle previsioni dell'art.87 del CCNL per il Comparto Scuola del 16 novembre 2007, il quale limita la corresponsione del compenso individuale accessorio al personale ATA con rapporto di lavoro a termine per l'intera durata dell'anno scolastico ed a quello con rapporto di lavoro a termine sino alla fine delle attività didattiche, con esclusione, cioè, del personale incaricato di supplenze
“brevi”.
Ha segnalato come tale CCNL, al pari del CCNI del 1999, contenente analoga limitazione, preveda una disciplina basata sulla distinzione tra le le tipologie di incarichi di supplenza stabilita nella normativa in materia (D.M. n.430 del 2000).
Nella consapevolezza dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale tendere ad estendere il riconoscimento del diritto al compenso individuale accessorio anche ai titolari di incarichi di supplenza breve, ha ricordato il principio di legalità dell'azione della P.A. come fondamentale canone di condotta a cui la stessa deve uniformarsi, senza la possibilità di procedere ad un'applicazione adeguatrice delle disposizioni contrattuali e normative rispetto alle esigenze derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea.
Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda e in subordine per l'esonero dalla responsabilità per le spese processuali.
Fissati così i termini della controversia, la causa perviene in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia concerne la questione relativa alla portata applicativa del principio di parità di trattamento nelle condizioni economiche del rapporto tra i contratti di lavoro a tempo indeterminato e quelli a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro relativo a tale ultima tipologia contrattuale allegato alla Direttiva 1999/70 CE.
4 di 7 Tale clausola, come è noto, stabilisce quanto segue: 4 “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, ed ancora “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La declinazione del principio di parità di trattamento con riferimento alle condizioni economiche del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amminstrazione scolastica è stata affrontata dalla giurisprudenza, anche di vertice, con riferimento ad una questione che presenta rispetto alla presente stretti elementi di analogia, sebbene postasi ripetto ai precari con incarichi di docenza, anziché agli appartenenti ai profili del personale ATA.
In ordine a tale categoria di dipendenti del si è Controparte_1 ormai consolidata nella giurisprudenza, anche di legittimità, l'affermazione del principio di parità di trattamento nelle condizioni economiche del rapporto come incompatibile con una disciplina, quale quella contenuta nei CCNL relativi alla detta categoria, che esclude dal diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti il personale incaricato di periodi di supplenza “breve”, secondo la disciplina in materia.
Mutatis mutandis, le considerazioni svolte dalla giurisprudenza a sostegno dell'estensione ai titolari di contratti di supplenza “breve” nel settore della docenza della disciplina dettata dai rispettivi CCNL in materia di retribuzione professionale docente si prestano ad essere estese alla fattispecie in esame.
Nello specifico, è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sul tema che la disciplina del personale ATA è del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di legittimità (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i
5 di 7 destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, pertanto il richiamo contenuto al comma 3 "alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n.20015 del 27.07.2018). Siffatti principi sono stati ribaditi dalla Corte Suprema di
Cassazione con l'ordinanza n.692/2020 nella quale si afferma che è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".
Si è osservato, dunque (cfr. Trib. Tivoli, 13 ottobre 2022, n.1171), quanto segue:
“L'illustrato ragionamento della giurisprudenza in commento appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA. Invero,
l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame
6 di 7 indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico”.
Il giudicante fa proprie tali considerazioni, richiamate ai sensi dell'art.118 disp. att.
c.p.c., e, sulla base di esse, condivide le conclusioni trattene dalla citata giurisprudenza, per cui va riconosciuto il diritto a percepire il compenso individuale accessorio per il personale ATA per i periodi servizio effettivamente prestato, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni e, conseguentemente, per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso va liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
La domanda trova pertanto accoglimento nei termini in cui essa è stata formulata, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, con conseguente condanna della P.A.
a corrispondere alla parte ricorrente le somme maturate per il titolo in esame relativamente a tutti i singoli periodi di prestazione dell'attività lavorativa in forza di contratti di lavoro a termine indicati in ricorso, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria dei crediti, nei limiti del differenziale dell'indice di rivalutazione rispetto al tasso legale degli interessi, ai sensi dell'art.22, comma 36 L. n.724/94.
Va altresì disposta la regolarizzazione della posizione contributiva della parte attrice presso l' con riferimento sia agli accantonamenti per il TFR, sia ai versamenti ai CP_2 fini pensionistici, al qual fine l'ente previdenziale è stato regolarmente citato in giudizio.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo in misura dimidiata rispetto ai valori medi di tariffa in considerazione del carattere “seriale” del contenzioso, seguono la soccombenza del resistente e vanno dichiarate irripetibili nei riguardi CP_1 dell' citato esclusivamente come litisconsorte necessario. CP_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
7 di 7
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°2054
/2022 R.G.
TRA
, nato/a a NAPOLI (NA) il 29/06/1967 , Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. SCARPANTONIO FRANCESCA, come da procura in atti
CONTRO
, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. Controparte_1
E
Controparte_2
[.
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv. Silvana Mariotti
e AN IN, come da procura generale alle liti ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto di percepire il compenso individuale accessorio per i periodi di prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze del resistente indicati in ricorso;
CP_1
• condanna pertanto l'Amministrazione convenuta alla corresponsione delle conseguenti differenze rispetto alla retribuzione erogata alla parte ricorrente per i predetti periodi, con la relativa incidenza ai fini del calcolo del TFR, oltre interessi
1 di 7 legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• condanna altresì l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva della parte ricorrente presso l' CP_2
• condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.1.313,00, spese generali nella misura del
15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“in via principale – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento alla corresponsione del compenso individuale accessorio maturato e sopra meglio quantificato in della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto pagamento e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'emolumento accessorio nella misura specificata, a titolo di differenze retributive ed arretrati per le indicate retribuzioni stipendiali maturate, nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, contenuta nella prescrizione quinquennale a far data dalla maturazione del diritto.
[…] condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' CP_2 che è stata evocata in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale , e più in particolare a riguardo pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione,
Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). […]”.
Per l'Amministrazione resistente:
“1) In via principale, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) in subordine, in caso di condanna delle Amministrazioni convenute, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente […]”.
Per l' CP_2
“-a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , con ogni conseguenza di legge. […]” CP_2
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato in data 24/11/2022 ha esposto di Parte_1 aver prestato attività lavorativa in favore del Controparte_1
in forza di contratti di supplenza “breve” in qualità di appartenente a
[...] personale ATA, senza percepire il “compenso individuale accessorio”, voce del
3 di 7 trattamento stipendiale che l'Amministrazione riconosce esclusivamente in favore del personale impiegato con contratti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Nel ravvisare una disparità di trattamento nelle condizioni economiche del rapporto di lavoro a tempo determinato in tale circostanza, la parte ricorrente ha invocato il divieto di trattamenti differenziati previsto in tale tipologia contrattuale basati esclusivamente sulla natura di essa, come previsto nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva 1999/70 CE e dalla giurisprudenza comunitaria formatasi in materia.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere alla domanda, con il fare presente la conformità del proprio operato alle previsioni dell'art.87 del CCNL per il Comparto Scuola del 16 novembre 2007, il quale limita la corresponsione del compenso individuale accessorio al personale ATA con rapporto di lavoro a termine per l'intera durata dell'anno scolastico ed a quello con rapporto di lavoro a termine sino alla fine delle attività didattiche, con esclusione, cioè, del personale incaricato di supplenze
“brevi”.
Ha segnalato come tale CCNL, al pari del CCNI del 1999, contenente analoga limitazione, preveda una disciplina basata sulla distinzione tra le le tipologie di incarichi di supplenza stabilita nella normativa in materia (D.M. n.430 del 2000).
Nella consapevolezza dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale tendere ad estendere il riconoscimento del diritto al compenso individuale accessorio anche ai titolari di incarichi di supplenza breve, ha ricordato il principio di legalità dell'azione della P.A. come fondamentale canone di condotta a cui la stessa deve uniformarsi, senza la possibilità di procedere ad un'applicazione adeguatrice delle disposizioni contrattuali e normative rispetto alle esigenze derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea.
Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda e in subordine per l'esonero dalla responsabilità per le spese processuali.
Fissati così i termini della controversia, la causa perviene in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia concerne la questione relativa alla portata applicativa del principio di parità di trattamento nelle condizioni economiche del rapporto tra i contratti di lavoro a tempo indeterminato e quelli a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro relativo a tale ultima tipologia contrattuale allegato alla Direttiva 1999/70 CE.
4 di 7 Tale clausola, come è noto, stabilisce quanto segue: 4 “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, ed ancora “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La declinazione del principio di parità di trattamento con riferimento alle condizioni economiche del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amminstrazione scolastica è stata affrontata dalla giurisprudenza, anche di vertice, con riferimento ad una questione che presenta rispetto alla presente stretti elementi di analogia, sebbene postasi ripetto ai precari con incarichi di docenza, anziché agli appartenenti ai profili del personale ATA.
In ordine a tale categoria di dipendenti del si è Controparte_1 ormai consolidata nella giurisprudenza, anche di legittimità, l'affermazione del principio di parità di trattamento nelle condizioni economiche del rapporto come incompatibile con una disciplina, quale quella contenuta nei CCNL relativi alla detta categoria, che esclude dal diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti il personale incaricato di periodi di supplenza “breve”, secondo la disciplina in materia.
Mutatis mutandis, le considerazioni svolte dalla giurisprudenza a sostegno dell'estensione ai titolari di contratti di supplenza “breve” nel settore della docenza della disciplina dettata dai rispettivi CCNL in materia di retribuzione professionale docente si prestano ad essere estese alla fattispecie in esame.
Nello specifico, è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sul tema che la disciplina del personale ATA è del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui la Corte di legittimità (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i
5 di 7 destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, pertanto il richiamo contenuto al comma 3 "alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n.20015 del 27.07.2018). Siffatti principi sono stati ribaditi dalla Corte Suprema di
Cassazione con l'ordinanza n.692/2020 nella quale si afferma che è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".
Si è osservato, dunque (cfr. Trib. Tivoli, 13 ottobre 2022, n.1171), quanto segue:
“L'illustrato ragionamento della giurisprudenza in commento appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA. Invero,
l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Dunque, avendo il compenso in esame
6 di 7 indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Del resto, la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico”.
Il giudicante fa proprie tali considerazioni, richiamate ai sensi dell'art.118 disp. att.
c.p.c., e, sulla base di esse, condivide le conclusioni trattene dalla citata giurisprudenza, per cui va riconosciuto il diritto a percepire il compenso individuale accessorio per il personale ATA per i periodi servizio effettivamente prestato, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni e, conseguentemente, per i periodi di servizio inferiori al mese detto compenso va liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
La domanda trova pertanto accoglimento nei termini in cui essa è stata formulata, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, con conseguente condanna della P.A.
a corrispondere alla parte ricorrente le somme maturate per il titolo in esame relativamente a tutti i singoli periodi di prestazione dell'attività lavorativa in forza di contratti di lavoro a termine indicati in ricorso, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria dei crediti, nei limiti del differenziale dell'indice di rivalutazione rispetto al tasso legale degli interessi, ai sensi dell'art.22, comma 36 L. n.724/94.
Va altresì disposta la regolarizzazione della posizione contributiva della parte attrice presso l' con riferimento sia agli accantonamenti per il TFR, sia ai versamenti ai CP_2 fini pensionistici, al qual fine l'ente previdenziale è stato regolarmente citato in giudizio.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo in misura dimidiata rispetto ai valori medi di tariffa in considerazione del carattere “seriale” del contenzioso, seguono la soccombenza del resistente e vanno dichiarate irripetibili nei riguardi CP_1 dell' citato esclusivamente come litisconsorte necessario. CP_2
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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