Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Berardino Iacobucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MM IA FA in Lecce, piazzetta Montale 2;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
nota -OMISSIS-, del Comune di Taranto, notificata il 25 gennaio 2021, nella parte in cui si ingiunge il pagamento di euro 7.056,31 alla sig.ra -OMISSIS-, quale responsabile in solido dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, ordinanza rimasta inadempiuta dalla responsabile dell'abuso -OMISSIS-, quest'ultima nella qualità di amministratore unico di -OMISSIS- S.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. LO ZO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria dei locali ubicati in Taranto al piano terra Corso -OMISSIS- e C.so -OMISSIS-, condotti in locazione dalla Società -OMISSIS- S.r.l., in persona dell’amm.re unico -OMISSIS-, impugna la nota -OMISSIS-, del Comune di Taranto, emessa il 20 gennaio 2021 e notificata il 25 gennaio 2021, nella parte in cui ad ella si ingiunge il pagamento di euro 7.056,31 quale responsabile in solido dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, rimasta inadempiuta dalla responsabile dell’abuso -OMISSIS-, nella qualità di amm.re unico di -OMISSIS- S.r.l.
2. In fatto, riferisce la ricorrente che:
i) -OMISSIS-, nella qualità di amm.re unico di -OMISSIS-, società conduttrice dell’immobile sopra indicato, di proprietà dell’odierna ricorrente, chiedeva al Comune di Taranto titolo abilitativo in sanatoria per opere edilizie abusive ivi realizzate ( ed in particolare per l'avvenuta realizzazione di nuovi servizi igienici, di due canne fumarie ed installazione di un'insegna luminosa);
ii) il titolo veniva rilasciato dal Comune con la condizione che il Condominio prestasse adesione;
iii) il Condominio, con delibera assembleare, negava l’uso del muro per l’installazione delle canne fumarie;
iv) la delibera veniva impugnata dalla locatrice e dalla conduttrice presso l’Autorità giudiziaria ordinaria;
v) il Comune di Taranto dapprima revocava il titolo edilizio e conseguentemente emetteva ordinanza di demolizione nei confronti della Società conduttrice;
vi) nell’inerzia della conduttrice il Comune aveva dato luogo all’esecuzione in danno;
vii) con nota -OMISSIS-, del Comune di Taranto, notificata il 25 gennaio 2021, all’esito del contraddittorio sulla comunicazione di avvio del procedimento, la ricorrente ha ricevuto l’ingiunzione di pagamento ex art 3 e 4 RD 639/1910 nonché art 5 e 32 dlgs 150/11 ed art 22 e 23 L 689/81 dei costi anticipati dall’Amministrazione per la demolizione in danno eseguita in forza di ordinanza n. -OMISSIS-.
3. In diritto, la ricorrente formula le doglianze così rubricate:
- “Primo motivo. Violazione dell’art 29 e dell’art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. Violazione dell’art. 3 e ss. della l. 241/1990. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, perplessità e irragionevolezza”: nessuna responsabilità dovrebbe essere imputata alla proprietaria-locatrice dell’immobile per l’abuso realizzato dalla conduttrice, in particolare a causa della controversia civilistica insorta con il condominio;
-“ Secondo motivo. Violazione dell’art 29 e dell’art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. Violazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 2947 cod. civ. Violazione dell’art. 28 della l. 24 novembre 1981 n. 689. Estinzione per prescrizione del credito ”: il diritto sarebbe in ogni caso estinto per intervenuta prescrizione quinquennale trattandosi di credito nascente da illecito civile, ovvero di credito nascente da sanzione amministrativa, così come previsto dall’art. 28 l. 689/1981.
4. Si è costituito il Comune di Taranto eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deducendo nel merito l’infondatezza dell’avversa pretesa.
In fatto, il Comune specifica, ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, che:
- in data 07.07.2004 veniva accertata, con verbale di accertamento tecnico a firma Geom. Clemente, l’abusiva realizzazione di alcune opere presso i locali ubicati in Taranto al piano terra Corso -OMISSIS- e C.so -OMISSIS-, di proprietà di -OMISSIS-, condotti dalla Società -OMISSIS- S.r.l. in persona dell’amministratore Unico -OMISSIS-;
- in data 20.04.2005 -OMISSIS- chiedeva il rilascio di permesso di costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione dei servizi igienici, delle due canne fumarie e per l’installazione di insegne luminose presso i locali innanzi citati;
- con nota prot. n. -OMISSIS-, veniva inviata a -OMISSIS- determinazione conclusiva dell’istruttoria della pratica presentata con esito favorevole a condizione che la canna fumaria venisse realizzata secondo la normativa vigente e previa acquisizione del parere del Condominio;
- in data 17.05.2007 veniva notificata alla -OMISSIS-, alla Società -OMISSIS- ed alla -OMISSIS-, l’Ordinanza Dirigenziale -OMISSIS- con la quale si ingiungeva alle parti la demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate entro 90 giorni di tempo dalla notifica;
– trascorso inutilmente il termine assegnato, a seguito di accertamento di inottemperanza da parte del Comando di Polizia Municipale, con verbale n. -OMISSIS-, si rendeva necessario procedere alla demolizione in danno, come da ordinanza sindacale di lavori in danno n. -OMISSIS-;
- con verbale di somma urgenza del 29.09.2009 venivano consegnati i lavori, disponendo l’inizio degli stessi, pertanto, approvato il verbale di somma urgenza, in data 05.10.2009, con contestuale affidamento diretto dei lavori ditta specializzata;
- con determina Dirigenziale n. -OMISSIS-, il Dirigente del Servizio Urbanistica ed Edilità approvava il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di demolizione in danno delle due canne fumarie, per la somma complessiva di €. 7.056,31, che veniva liquidata alla ditta esecutrice dei lavori;
- in data 20.07.2020 con nota prot. n. -OMISSIS-, veniva avviato il procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241 del 1990, teso all’emissione dell’ingiunzione di pagamento e recupero credito notificata a -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- in riscontro alla suddetta nota pervenivano in data 16.09.2020 gli scritti difensivi di contestazione da parte dell’odierna ricorrente;
- il procedimento amministrativo si concludeva con l’emissione dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- notificata a tutte le parti con la quale si ingiungeva in solido tra le parti la somma di €. 7.056,31 pari ai costi anticipati dall’Amministrazione per la demolizione in danno eseguita in forza dell’ordinanza n. -OMISSIS-.
Il Comune, esposte le proprie deduzioni in punto di diritto, chiede l’accertamento dell’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso
5. All’esito dell’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.
6.1. L’eccezione non merita condivisione.
6.2. In subiecta materia è stato recentemente riaffermato in giurisprudenza (cfr C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 92 del 3.2.2025, che richiama l’orientamento già in precedenza espresso con il proprio parere n. 629/22) che, in materia di recupero delle spese di demolizione in danno “il Comune è titolare di un diritto di credito per il recupero delle somme occorse per la demolizione non eseguita spontaneamente dall’autore dell’abuso, a fronte dell’obbligazione di quest’ultimo, rimasto inadempiente, di rimborsare tutte le spese sostenute dall’amministrazione. Si tratta di una fattispecie complessa - che può ricondursi all’interno di quella generale della c.d. “esecuzione in danno”, costituita dalla esecutività del provvedimento, dall’inerzia dell’obbligato e dall’avvenuto esercizio del potere sostitutivo - nella quale il diritto dell’amministrazione al rimborso di tali spese ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito (vds. Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12231)”
Nel caso in esame, però, è contestata la legittimità dell’atto amministrativo nella parte in cui individua il soggetto passivo dell’obbligazione, ragion per cui la controversia mantiene natura pubblicistica e rimane devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo sotto questo profilo. In questa ipotesi, infatti, non si discute dell’esistenza o dell’ammontare del credito, ma della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo che ha portato all’individuazione di un determinato soggetto come responsabile dell'abuso edilizio.
6.3. E’ pertanto sussistente la giurisdizione di questo Tribunale.
7. Il ricorso, nel merito, è infondato per le ragioni di seguito esposte.
8. Con il primo motivo la ricorrente si duole della mancanza dei presupposti per la richiesta di pagamento al proprietario dell’immobile.
8.1. In particolare osserva che l’Amministrazione comunale fa cattivo uso del principio giurisprudenziale (in particolare Cons. di Stato, sentenza n. 2211/2015) secondo il quale sussiste in subiecta materia la responsabilità del proprietario il quale, dotato di poteri di custodia sul bene concesso in godimento al trasgressore diretto, ometta di assumere iniziative nei confronti di questi, volte all’esecuzione dei provvedimenti ripristinatori.
Dalla lettura combinata dell’art. 29 T.U.E.D. con quella contenuta nel successivo art. 31, discenderebbe che il proprietario non responsabile dell’abuso assuma una responsabilità di tipo " sussidiario ", nel senso cioè che, pur quando egli non sia responsabile dell'abuso, è tenuto a dare esecuzione all'ordine di demolizione solo quando ciò sia per lo stesso materialmente possibile.
Sostiene in particolare che la peculiarità del caso concreto avrebbe dovuto indurre il Comune ad una conclusione opposta rispetto a quella della responsabilità solidale.
In primo luogo sussisterebbe una inesigibilità in concreto, nei suoi confronti, delle condotte ripristinatorie a causa della controversia civilistica insorta tra la conduttrice ed il condominio.
In secondo luogo, la proprietaria-locatrice non aveva alcun potere di intervento per rimuovere l’abuso realizzato sulla proprietà del condominio.
Nel caso di specie, la proprietaria sarebbe stata impossibilitata ad attivarsi per la rimozione dell’abuso dovendo attendere le sorti del giudizio scaturito dalla delibera con cui il condominio ha negato ad -OMISSIS-, conduttrice dell’immobile di proprietà dell’odierna ricorrente, il diritto di installazione delle canne fumarie sul muro dell’edificio.
8.2. La prospettazione della ricorrente non è condivisibile.
8.3. Ritiene il Collegio di aderire al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale non vale ad escludere l'incombenza dei doveri di gestione dominicale la circostanza della stipulazione del contratto di locazione in quanto tale negozio, se comporta il trasferimento al conduttore della disponibilità materiale e del godimento dell'immobile, non fa affatto venire meno in assoluto in capo al proprietario i poteri e i doveri di controllo, cura e vigilanza spettanti al proprietario locatore, il quale, anche se in un ambito diverso da quello in cui si esplica a sua volta il potere di custodia del conduttore, conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata (si pensi alla manutenzione straordinaria), con conseguente obbligo, sotto tutti i profili, di vigilanza sull'immobile (cfr., ex multis, Tar Lazio, Sez Latina, sent. 13 febbraio 2026 n. 120 e le massime ivi richiamate: Cass. civ. n. 16422 del 2011; in tal senso, anche Cass. Pen. n. 37051 del 2003; cfr. anche Cass. Pen. n. 22853 del 2007 in fattispecie riguardante un immobile alienato).
Ancora, si è osservato in giurisprudenza (cfr Cons Stato, Sez VI, Sent 18/10/2023, n. 9067) che in caso di locazione dell’immobile, il proprietario conserva comunque un potere di controllo e custodia tale da permettergli di impedire che il conduttore effettui modifiche abusive (per esempio muri, tettoie, cancelli ecc.) o obbligarlo alla rimozione, a pena di risoluzione del contratto di locazione. Il concorso di responsabilità tra proprietario e conduttore in caso di abuso edilizio è riconosciuto quasi automaticamente: la legge punisce anche la compartecipazione passiva del proprietario alla violazione commessa dal conduttore. Il proprietario, per sottrarsi a ogni responsabilità deve aver tenuto una condotta attiva, di reale ostacolo alla realizzazione dell’abuso edilizio, assumendo comportamenti o adottando iniziative che rendano palese la sua estraneità alla violazione e siano idonee a costringere il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa con il provvedimento di demolizione. Tali comportamenti possono consistere in diffide o in altre iniziative di carattere ultimativo nei confronti del conduttore (per esempio avvio risoluzione per inadempimento contrattuale). Il proprietario, dunque, “conserva un effettivo potere fisico sull’entità immobiliare locata (si pensi alla manutenzione straordinaria), con conseguente obbligo, sotto tutti i profili, di vigilanza sull’immobile” (Cass. civile, sezione III, 27 luglio 2011, n. 16422).
Il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio della demolizione deve provare la intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità, siano anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa.
8.4. Nel caso di specie non vi è alcuna prova che la proprietaria dell’immobile si sia attivata nei confronti della conduttrice al fine di invitarla a rimuovere l’abuso, o abbia avviato l’iter di risoluzione del contratto di locazione, risultando al contrario, come verrà esposto di seguito, che la stessa abbia attivamente sostenuto la posizione della società conduttrice nei confronti del Comune.
Segnatamente, non è possibile predicare ragionevolmente l’inconsapevolezza della ricorrente, in quanto proprietaria, circa l’abuso, posto che già il 30/4/04 il Condominio, nella persona dell’amministratore, diffidava la proprietaria alla rimozione della canna fumaria (cfr all.2 del Comune); in data 20.09.2005 (all. 3 della produzione del Comune resistente) -OMISSIS- presentava al Comune di Taranto istanza in cui invitava l’ente a riconsiderare "... la loro illegittima determinazione per palese abuso di potere. .." nel revocare il titolo abilitativo. Ed ancora, in data 08.06.2010, (all. 4 della produzione del Comune resistente) -OMISSIS- faceva richiesta in autotutela di revoca e/o annullamento della provvisoria sospensione della procedura di demolizione in danno di cui all'ordinanza n. -OMISSIS-. Tali istanze evidenziano come la proprietaria non fosse estranea ai fatti.
Entrambi gli atti non sono vergati e sottoscritti di proprio pugno e non ne è disconosciuta la provenienza.
Risulta quindi chiaro che la proprietaria abbia espressamente perorato la causa della propria conduttrice nei confronti del Comune, e quindi fosse non solo consapevole dell’abuso ma lo rivendicasse in uno con la conduttrice.
Di converso, non risulta alcun atto di diffida alla rimozione dell’abuso nei confronti della società conduttrice.
8.5. Né può essere ritenuto il contenzioso civilistico sopra esposto quale causa di giustificazione.
La disputa ha avuto ad oggetto la delibera condominiale che ha negato il diritto di uso del muro perimetrale dell’edificio, e si è conclusa già in primo grado (con una pronuncia confermata nei gradi successivi) con l’ordine di rimozione della canna fumaria.
Per completezza si deve osservare che:
a) all’epoca della richiesta del permesso in sanatoria (2005) la proprietaria già era stata diffidata dall’amministratore alla rimozione dell’opera realizzata sine titulo da un punto di vista civilistico;
b) l’impugnativa della delibera assembleare proposta dalla conduttrice si è conclusa con una sentenza doppia conforme di rigetto in Tribunale e Corte d’Appello e che anche il ricorso per Cassazione è stato respinto. Nelle more della definizione del secondo grado di giudizio è rimasta sospesa l’esecuzione dell’ordine di rimozione della canna impartito dal Tribunale.
Se è pur vero che tale questione civilistica fosse pregiudiziale rispetto alla valutazione della validità della revoca del permesso in sanatoria e del successivo ordine di demolizione, deve tuttavia considerarsi che tali atti non risultano impugnati innanzi al giudice amministrativo e pertanto tale azione civile non avrebbe in alcun modo potuto determinare la caducazione dell’ordine di demolizione.
Neppure si può dire che la sospensione della sentenza di primo grado legittimasse, sotto il profilo amministrativo, la permanenza della canna fumaria, limitandosi la sospensiva a differire l’esecuzione dell’ordine di rimozione impartito dal giudice civile, del tutto irrilevante ai fini amministrativi, non essendo stato impugnati la revoca del titolo edilizio e l’ordine di demolizione amministrativo innanzi al GA, ed essendosi pertanto consolidato l’ordine di demolizione.
Ne deriva che l’incardinamento della lite civile, a fronte della acquiescenza all’ordine di demolizione, pertanto, non può ritenersi valida causa di giustificazione del contegno inerte della proprietaria.
Neppure pare meritevole di condivisione, quale circostanza volta a giustificare l’inerzia, la tesi che le canne fumarie fossero installate sulla parete di proprietà condominiale.
Sotto tale profilo si può osservare che vi è prova che il condominio abbia espressamente richiesto alla proprietaria la rimozione della canna fumaria, mentre non vi è alcuna prova che la ricorrente si sia attivata verso la propria conduttrice al fine di ottenerne la rimozione.
8.6. Il motivo non può pertanto essere condiviso.
9. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, esso è parimenti infondato.
9.1. La ricorrente ritiene che il diritto sarebbe in ogni caso estinto per intervenuta prescrizione quinquennale trattandosi di credito nascente da illecito civile, ovvero di credito nascente da sanzione amministrativa, così come previsto dall’art. 28, l. 689/1981.
Il dies a quo di decorso della prescrizione dovrebbe decorrere, secondo la ricorrente, dalla data di demolizione del manufatto, ovvero, al limite, dal certificato di regolare esecuzione delle opere del 9 luglio 2010.
Sarebbe pertanto decorsa la prescrizione, anche qualora fosse decennale, avendo la PA inoltrato la richiesta di pagamento nei confronti dell’ingiunta successivamente al 9 luglio 2020.
9.2. Il Collegio non ritiene condivisibile tale doglianza.
9.3. Come anticipato nei precedenti punti, secondo consolidata giurisprudenza, in materia di cd. esecuzione in danno, la ripetizione di quanto versato dall’ente al fine di demolire il manufatto abusivo è una prestazione di natura patrimoniale ed è regolata dalle comuni norme sui diritti di credito (vds. Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12231).
Trattandosi di un diritto di credito ex lege , deve allora ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.). Inoltre, ai sensi dell’art. 2935 del C.C., la prescrizione del credito inizia a decorrere dal primo momento in cui esso è esercitabile e cioè dal giorno in cui il credito è diventato esigibile e poteva essere richiesto al debitore . Solo da quel momento decorre il termine prescrizionale decennale.
9.4. Nel caso di specie, il Comune di Taranto con la determina n. -OMISSIS-, (all. 6 della produzione del Comune resistente), divenuta esecutiva al quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, di accertamento ed approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere ha potuto procedere alla liquidazione della fattura in favore della ditta incaricata, facendo, così, decorrere da quel momento il termine per il recupero della somma.
9.5. Per cui avendo la ricorrente ricevuto la prima richiesta di pagamento il 13.08.2020 (cfr all. 2 della produzione di parte ricorrente), a quella data la prescrizione decennale non era ancora intervenuta.
10. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
11. Sussiste giusta causa di compensazione delle spese attesa la complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
LO ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ZO | ON CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.