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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8008 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18133/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18133/2022
Oggi 23.10.2025 ad ore 12.11 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. REDAELLI SPREAFICO ODOARDO e Parte_1
l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Redaelli Spreafico Alessandro
Per l'avv. RAO MARIANGELA Controparte_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 1.07.2025 e ne chiedono l'accoglimento per le ragioni esposte nelle rispettive note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Damiano Spera, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 18133/2022 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ODOARDO SPREAFICO REDAELLI
ATTRICE contro
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANGELA Controparte_1 P.IVA_1
RAO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti depositati in via telematica per l'udienza del 01.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per ottenere la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del CP_1 sinistro occorsogli in data 18.07.2020, alle ore 11,30 allorché percorrendo a piedi un tratto di strada comunale, in prossimità di un dislivello del marciapiede, inciampava e cadeva rovinosamente a terra. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il quale concludeva per il Controparte_1 rigetto delle domande attoree in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 7 All'udienza del 04.10.2022 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.. Con ordinanza del 16.02.2023, a scioglimento della riserva assunta in data 27.12.2022, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. All'udienza del 08.11.2023, il Giudice procedeva all'interrogatorio formale dell'attrice e all'escussione del teste di parte convenuta, , rinviando per l'escussione della teste di parte attrice, Testimone_1
, non comparsa. Testimone_2
All'udienza del 09.07.2024, terminata l'istruttoria orale, il Giudice disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice e nominava a tal fine il dott. . Persona_1
All'udienza del 10.04.2025, esaurita l'indagine peritale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 01.07.2025, le parti precisavano le conclusioni come da atti depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies, all'udienza del 23.10.2025, con termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 23.10.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur ritiene questo Giudice che la domanda attorea meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto di citazione parte attrice affermava che “in data 18.07.2020, intorno alle ore 11.30, stava percorrendo la Via Prinetti, quando in prossimità di un'aiuola, per causa di una buca, nonché di un dislivello del marciapiede (doc.1) prendeva una storta alla caviglia che la faceva cadere rovinosamente al suolo e riportava una lesione al polso destro”. Precisava, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che percorrendo la Via Prinetti, giunta all'intersezione con la Piazza Governo Provvisorio, in prossimità di un'aiuola, “improvvisamente inciampava in una mattonella rialzata che sporgeva rispetto al piano di calpestio vicino ad un avvallamento”. La fattispecie de qua deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia. Tale disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il custode risponde del danno provocato dalla cosa che ha in custodia, indipendentemente da ogni valutazione circa la propria condotta colposa. Infatti, ai fini dell'operatività della norma, è necessario che l'evento dannoso sia stato cagionato direttamente dalla cosa e non dal suo mero utilizzo. Ne consegue, sul piano probatorio, che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa. Secondo l'orientamento della Suprema Corte - che si condivide -, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte (per esempio: marciapiedi, pavimenti, strade ecc.) – come nella fattispecie de qua - e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode" (Cass., sent. n. 2660/2013). pagina 3 di 7 Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie, è certamente sussistente il rapporto di custodia tra il e la via percorsa a piedi dall'attrice sulla quale si è verificato l'evento lesivo, Controparte_1 nonché il rapporto di causalità tra la cosa e l'evento lesivo. La sussistenza dei due elementi appena menzionati è confortata sul piano istruttorio dalle riproduzioni fotografiche prodotte da parte attrice (sub doc. 1, 9 e 10), nonché dalla documentazione allegata da parte convenuta (vedi nota di servizio del 07.01.2021 del , acquisita all'udienza del Controparte_1
08.11.2023) da cui risulta in modo inequivocabile che il piano viabile percorso dall'attrice, nella specie, il marciapiede di Piazza Governo Provvisorio, afferente al territorio del Comune di , presentava CP_1 un'anomalia, che, per regole di comune esperienza, ben può essere causa di cadute da cui derivino lesioni. In secondo luogo, la dinamica del sinistro, così come lo stato dei luoghi, sono stati confermati nel corso dell'istruttoria orale. All'udienza del 08.11.2023, il dipendente del , , CP_1 CP_1 Testimone_1 ha dichiarato di aver redatto una nota di servizio all'epoca dei fatti, essendosi recato personalmente sul posto, dalla quale si ricava che il luogo esatto dell'incidente è proprio quello rappresentato dai fotogrammi prodotti dall'avvocato di parte attrice, in Piazza Governo Provvisorio, pur avendo quest'ultimo inizialmente denominato erroneamente il luogo con un'altra via. Ha confermato, quindi, che “l'incidente così come descritto dalle foto, si era verificato in Piazza Governo Provvisorio” e “che il marciapiede presentava una mattonella con un rialzo di circa 2 cm rispetto al piano del marciapiede”. Tale deposizione, dunque, ha superato l'eccezione sollevata da parte convenuta sull'incertezza di parte attrice circa il luogo del sinistro e le circostanze dello stesso, posto che il teste suddetto, indicato proprio dalla medesima parte convenuta, ha chiarito in via definiva che l'incidente si era verificato a causa della mattonella e del dislivello sul marciapiede, esattamente per come rappresentato dalle foto prodotte da parte attrice. Gli altri testi hanno dichiarato che il rialzo della mattonella era dai 2 ai 4 cm. In proposito, la stessa attrice, nel rendere interrogatorio formale deferitole, dichiarò che inciampava “contro una mattonella rialzata di circa 4 cm rispetto al piano del marciapiede”. Risulta pertanto provato che a causa dell'anomalia presente sul tratto di strada in questione, peraltro in assenza di qualsivoglia segnale di pericolo, e/o di cartello che avvisasse della sussistenza di un dislivello sul marciapiede, l'attrice sia inciampata e caduta, riportando lesioni. Il , nella comparsa di risposta, al fine di escludere l'an debeatur, invocava, in primo Controparte_1 luogo, l'esimente del caso fortuito, quale evento interruttivo del rapporto di causalità, ovvero, in subordine, il comportamento imprudente della stessa danneggiata, sotto il profilo del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., posto che l'attrice, se avesse tenuto un comportamento diligente, avrebbe potuto avvedersi dell'asserita insidia. Sotto il primo aspetto sollevato, va evidenziato che, “il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Civ. Sez. VI - Ord. del 11.05.2017 n. 11526). Infatti, il caso fortuito è ravvisabile in tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Per come, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017). pagina 4 di 7 Sul punto si osserva altresì che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015). La Suprema Corte ha inoltre precisato che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito ai sensi del citato art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico, è tenuto a dimostrare un diverso nesso di casualità che abbia determinato l'evento dannoso (Cass. Civ, sez. III, 20.11.2020, n.26524; Cass. Sez. III, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). Tuttavia, il comportamento colposo della vittima può, invece, essere valorizzato, come richiesto dall'ente comunale, ex art. 1227 comma 1, e assurgere, non a causa interruttiva ed esclusiva, ma a concausa dell'evento lesivo, idonea conseguentemente a ridurre il quantum del risarcimento spettante, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. A tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943; Cass., Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021). Alla luce delle risultanze istruttorie, è emerso che l'efficienza concausale della condotta dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso può essere ravvisata nella visibilità della sconnessione stradale. Invero, le fotografie depositare in atti, dimostrano che l'anomalia presente sul marciapiede poteva essere percepibile attraverso l'adozione di un comportamento improntato ad una maggiore diligenza. Non può infatti sottacersi che il sinistro si verificava in pieno giorno, alle ore 11,30 circa, in corrispondenza di una mattonella rialzata di circa 2-4 cm rispetto al piano di calpestio, posta sul punto più laterale di un ampio marciapiede, e vicino ad un avvallamento, che, peraltro, non risultava in alcun modo coperto da foglie o nascosto da altro. Ne consegue che, da un lato, è incontestabile la sussistenza dell'insidia costituita dal rialzo della mattonella sul marciapiede, dall'altro, che risulta acclarata altresì la condotta colposa dell'attrice che, con maggior attenzione, avrebbe potuto avvedersi dell'anomalia in esame. Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, questo Giudice ritiene, dunque, che la condotta dell'attrice abbia concorso nella misura di 1/3 nella produzione dell'evento, determinando una corrispondente riduzione della responsabilità del danneggiante.
3. Sul quantum debeatur, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U. dott.
con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_1
In particolare, l'espletata C.T.U. medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 0;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30;
- sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5 quantificabile in 2” Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 6% con una sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5 quantificabile in 1” pagina 5 di 7 Alla luce delle risultanze della CTU ritiene il Tribunale di riconoscere all'attrice gli importi standard previsti dalla Tabella Milanese. Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. A titolo di danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute temporanea devono, pertanto, essere riconosciuti i seguenti importi: euro 4.410,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 1.627,50 per la sofferenza soggettiva interiore. In definitiva, per il danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma complessiva di euro 6.037,50. Quanto al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 55 (alla data della fine malattia – 26.10.2020) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 6% prevede gli importi standard di euro 8.391,00 per il danno biologico relazionale ed euro 2.098,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 50%. Pertanto, per il danno biologico permanente deve essere liquidata la somma di euro 10.489.00 Per quanto attiene ai danni patrimoniali, non risultano spese documentate né viene ravvisata la necessità di spese future. In definitiva il danno complessivamente subito dall'attrice è pari alla somma complessiva di euro 16.526,50. Alla luce della corresponsabilità dell'attrice nella misura di 1/3, il danno risarcibile è pari a euro 11.017,67.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 11.017,67 liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 4.025,00 (danno biologico temporaneo ridotto di 1/3) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 6.992,67 (danno biologico permanente ridotto di 1/3) dalla data della fine malattia (26.10.2020) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 11.017,67 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
pagina 6 di 7 4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attrice le spese processuali relative al presente giudizio, ivi comprese quelle di CTP (documentate per euro 854,00), nella misura di 2/3, con compensazione tra le parti del rimanente terzo. Le spese di C.T.U. medico–legale sono poste definitivamente a carico di parte convenuta nella misura di 2/3 e nella misura di 1/3 a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la concorrente responsabilità del nella misura di 2/3 nella produzione Controparte_1 dell'incidente meglio descritto in motivazione;
- condanna il al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Controparte_1 euro 11.017,67, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di C.T.U. medico – legale a carico di parte convenuta nella misura di 2/3 e a carico della parte attrice nella misura del restante 1/3;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice i 2/3 delle spese di lite che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 176,00, per C.T.P. in euro 569,33 e per onorario di avvocato in euro 3.300,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avvocato Odoardo Redaelli Spreafico, antistatario, con compensazione tra le parti del rimanente terzo. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 23.10.2025
Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice unico dott. Damiano Spera
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18133/2022
Oggi 23.10.2025 ad ore 12.11 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. REDAELLI SPREAFICO ODOARDO e Parte_1
l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Redaelli Spreafico Alessandro
Per l'avv. RAO MARIANGELA Controparte_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 1.07.2025 e ne chiedono l'accoglimento per le ragioni esposte nelle rispettive note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Damiano Spera, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 18133/2022 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
ODOARDO SPREAFICO REDAELLI
ATTRICE contro
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANGELA Controparte_1 P.IVA_1
RAO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da atti depositati in via telematica per l'udienza del 01.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per ottenere la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del CP_1 sinistro occorsogli in data 18.07.2020, alle ore 11,30 allorché percorrendo a piedi un tratto di strada comunale, in prossimità di un dislivello del marciapiede, inciampava e cadeva rovinosamente a terra. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il quale concludeva per il Controparte_1 rigetto delle domande attoree in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
pagina 2 di 7 All'udienza del 04.10.2022 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.. Con ordinanza del 16.02.2023, a scioglimento della riserva assunta in data 27.12.2022, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. All'udienza del 08.11.2023, il Giudice procedeva all'interrogatorio formale dell'attrice e all'escussione del teste di parte convenuta, , rinviando per l'escussione della teste di parte attrice, Testimone_1
, non comparsa. Testimone_2
All'udienza del 09.07.2024, terminata l'istruttoria orale, il Giudice disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice e nominava a tal fine il dott. . Persona_1
All'udienza del 10.04.2025, esaurita l'indagine peritale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 01.07.2025, le parti precisavano le conclusioni come da atti depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies, all'udienza del 23.10.2025, con termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 23.10.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur ritiene questo Giudice che la domanda attorea meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto di citazione parte attrice affermava che “in data 18.07.2020, intorno alle ore 11.30, stava percorrendo la Via Prinetti, quando in prossimità di un'aiuola, per causa di una buca, nonché di un dislivello del marciapiede (doc.1) prendeva una storta alla caviglia che la faceva cadere rovinosamente al suolo e riportava una lesione al polso destro”. Precisava, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che percorrendo la Via Prinetti, giunta all'intersezione con la Piazza Governo Provvisorio, in prossimità di un'aiuola, “improvvisamente inciampava in una mattonella rialzata che sporgeva rispetto al piano di calpestio vicino ad un avvallamento”. La fattispecie de qua deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità da cose in custodia. Tale disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il custode risponde del danno provocato dalla cosa che ha in custodia, indipendentemente da ogni valutazione circa la propria condotta colposa. Infatti, ai fini dell'operatività della norma, è necessario che l'evento dannoso sia stato cagionato direttamente dalla cosa e non dal suo mero utilizzo. Ne consegue, sul piano probatorio, che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa. Secondo l'orientamento della Suprema Corte - che si condivide -, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte (per esempio: marciapiedi, pavimenti, strade ecc.) – come nella fattispecie de qua - e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode" (Cass., sent. n. 2660/2013). pagina 3 di 7 Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie, è certamente sussistente il rapporto di custodia tra il e la via percorsa a piedi dall'attrice sulla quale si è verificato l'evento lesivo, Controparte_1 nonché il rapporto di causalità tra la cosa e l'evento lesivo. La sussistenza dei due elementi appena menzionati è confortata sul piano istruttorio dalle riproduzioni fotografiche prodotte da parte attrice (sub doc. 1, 9 e 10), nonché dalla documentazione allegata da parte convenuta (vedi nota di servizio del 07.01.2021 del , acquisita all'udienza del Controparte_1
08.11.2023) da cui risulta in modo inequivocabile che il piano viabile percorso dall'attrice, nella specie, il marciapiede di Piazza Governo Provvisorio, afferente al territorio del Comune di , presentava CP_1 un'anomalia, che, per regole di comune esperienza, ben può essere causa di cadute da cui derivino lesioni. In secondo luogo, la dinamica del sinistro, così come lo stato dei luoghi, sono stati confermati nel corso dell'istruttoria orale. All'udienza del 08.11.2023, il dipendente del , , CP_1 CP_1 Testimone_1 ha dichiarato di aver redatto una nota di servizio all'epoca dei fatti, essendosi recato personalmente sul posto, dalla quale si ricava che il luogo esatto dell'incidente è proprio quello rappresentato dai fotogrammi prodotti dall'avvocato di parte attrice, in Piazza Governo Provvisorio, pur avendo quest'ultimo inizialmente denominato erroneamente il luogo con un'altra via. Ha confermato, quindi, che “l'incidente così come descritto dalle foto, si era verificato in Piazza Governo Provvisorio” e “che il marciapiede presentava una mattonella con un rialzo di circa 2 cm rispetto al piano del marciapiede”. Tale deposizione, dunque, ha superato l'eccezione sollevata da parte convenuta sull'incertezza di parte attrice circa il luogo del sinistro e le circostanze dello stesso, posto che il teste suddetto, indicato proprio dalla medesima parte convenuta, ha chiarito in via definiva che l'incidente si era verificato a causa della mattonella e del dislivello sul marciapiede, esattamente per come rappresentato dalle foto prodotte da parte attrice. Gli altri testi hanno dichiarato che il rialzo della mattonella era dai 2 ai 4 cm. In proposito, la stessa attrice, nel rendere interrogatorio formale deferitole, dichiarò che inciampava “contro una mattonella rialzata di circa 4 cm rispetto al piano del marciapiede”. Risulta pertanto provato che a causa dell'anomalia presente sul tratto di strada in questione, peraltro in assenza di qualsivoglia segnale di pericolo, e/o di cartello che avvisasse della sussistenza di un dislivello sul marciapiede, l'attrice sia inciampata e caduta, riportando lesioni. Il , nella comparsa di risposta, al fine di escludere l'an debeatur, invocava, in primo Controparte_1 luogo, l'esimente del caso fortuito, quale evento interruttivo del rapporto di causalità, ovvero, in subordine, il comportamento imprudente della stessa danneggiata, sotto il profilo del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., posto che l'attrice, se avesse tenuto un comportamento diligente, avrebbe potuto avvedersi dell'asserita insidia. Sotto il primo aspetto sollevato, va evidenziato che, “il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Civ. Sez. VI - Ord. del 11.05.2017 n. 11526). Infatti, il caso fortuito è ravvisabile in tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante. Per come, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017). pagina 4 di 7 Sul punto si osserva altresì che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015). La Suprema Corte ha inoltre precisato che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito ai sensi del citato art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico, è tenuto a dimostrare un diverso nesso di casualità che abbia determinato l'evento dannoso (Cass. Civ, sez. III, 20.11.2020, n.26524; Cass. Sez. III, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016). Tuttavia, il comportamento colposo della vittima può, invece, essere valorizzato, come richiesto dall'ente comunale, ex art. 1227 comma 1, e assurgere, non a causa interruttiva ed esclusiva, ma a concausa dell'evento lesivo, idonea conseguentemente a ridurre il quantum del risarcimento spettante, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. A tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943; Cass., Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021). Alla luce delle risultanze istruttorie, è emerso che l'efficienza concausale della condotta dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso può essere ravvisata nella visibilità della sconnessione stradale. Invero, le fotografie depositare in atti, dimostrano che l'anomalia presente sul marciapiede poteva essere percepibile attraverso l'adozione di un comportamento improntato ad una maggiore diligenza. Non può infatti sottacersi che il sinistro si verificava in pieno giorno, alle ore 11,30 circa, in corrispondenza di una mattonella rialzata di circa 2-4 cm rispetto al piano di calpestio, posta sul punto più laterale di un ampio marciapiede, e vicino ad un avvallamento, che, peraltro, non risultava in alcun modo coperto da foglie o nascosto da altro. Ne consegue che, da un lato, è incontestabile la sussistenza dell'insidia costituita dal rialzo della mattonella sul marciapiede, dall'altro, che risulta acclarata altresì la condotta colposa dell'attrice che, con maggior attenzione, avrebbe potuto avvedersi dell'anomalia in esame. Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, questo Giudice ritiene, dunque, che la condotta dell'attrice abbia concorso nella misura di 1/3 nella produzione dell'evento, determinando una corrispondente riduzione della responsabilità del danneggiante.
3. Sul quantum debeatur, questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U. dott.
con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura. Persona_1
In particolare, l'espletata C.T.U. medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 0;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30;
- sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5 quantificabile in 2” Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 6% con una sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5 quantificabile in 1” pagina 5 di 7 Alla luce delle risultanze della CTU ritiene il Tribunale di riconoscere all'attrice gli importi standard previsti dalla Tabella Milanese. Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. A titolo di danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute temporanea devono, pertanto, essere riconosciuti i seguenti importi: euro 4.410,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 1.627,50 per la sofferenza soggettiva interiore. In definitiva, per il danno biologico temporaneo deve essere liquidata la somma complessiva di euro 6.037,50. Quanto al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 55 (alla data della fine malattia – 26.10.2020) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 6% prevede gli importi standard di euro 8.391,00 per il danno biologico relazionale ed euro 2.098,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con una personalizzazione massima nella misura del 50%. Pertanto, per il danno biologico permanente deve essere liquidata la somma di euro 10.489.00 Per quanto attiene ai danni patrimoniali, non risultano spese documentate né viene ravvisata la necessità di spese future. In definitiva il danno complessivamente subito dall'attrice è pari alla somma complessiva di euro 16.526,50. Alla luce della corresponsabilità dell'attrice nella misura di 1/3, il danno risarcibile è pari a euro 11.017,67.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 11.017,67 liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 4.025,00 (danno biologico temporaneo ridotto di 1/3) dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 6.992,67 (danno biologico permanente ridotto di 1/3) dalla data della fine malattia (26.10.2020) ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 11.017,67 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
pagina 6 di 7 4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attrice le spese processuali relative al presente giudizio, ivi comprese quelle di CTP (documentate per euro 854,00), nella misura di 2/3, con compensazione tra le parti del rimanente terzo. Le spese di C.T.U. medico–legale sono poste definitivamente a carico di parte convenuta nella misura di 2/3 e nella misura di 1/3 a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la concorrente responsabilità del nella misura di 2/3 nella produzione Controparte_1 dell'incidente meglio descritto in motivazione;
- condanna il al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Controparte_1 euro 11.017,67, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di C.T.U. medico – legale a carico di parte convenuta nella misura di 2/3 e a carico della parte attrice nella misura del restante 1/3;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice i 2/3 delle spese di lite che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 176,00, per C.T.P. in euro 569,33 e per onorario di avvocato in euro 3.300,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avvocato Odoardo Redaelli Spreafico, antistatario, con compensazione tra le parti del rimanente terzo. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 23.10.2025
Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice unico dott. Damiano Spera
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