Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 21/01/2025, tenutasi nelle forme sostitutive di cui all'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 07/11/2024, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e la successiva analoga ordinanza del 19/12/20124; lette le note scritte depositate dall'attrice in data 13/01/2025; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5243 Cont. dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona del Procuratore dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, giusta scrittura privata autenticata del 23/03/2022 dal notaio Pt_2 [...]
Rep. 26916 - Raccolta 11416 - rappresentata e difesa, in Persona_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Paolo BONALUME,
Giovanni GOMEZ PALOMA, Giuseppe CARDONA e Michele DEL BENE, con studio in Milano, Corso Magenta nr. 84 e con essi elettivamente domiciliata presso i domicili digitali di cui ai rispettivi indirizzi pec presenti nel Reginde e comunicati in atti;
PARTE ATTRICE
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Priverno (LT) - 04015 - Piazza Giovanni
XXIII;
PARTE CONVENUTA Contumace
OGGETTO: somministrazione - cessione di crediti.
CONCLUSIONI: per parte attrice (di cui all'atto di citazione e richiamate nelle note scritte del 13/01/2025): “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 69.798,69 per sorte capitale, Parte_1
di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con le seguenti decorrenze: con riferimento alle
Part fatture emesse da Hera Comm S.p.A., gli interessi sono dovuti a , in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra la
Part predetta società e , con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo;
con riferimento alla fattura emessa da con decorrenza dal giorno successivo a quello Controparte_2
di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 3.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alla fattura prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc.
4. IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per: - sorte capitale, - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte Parte_1 capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con le seguenti decorrenze:
- con riferimento alle fatture emesse da Hera Comm S.p.A., gli interessi sono dovuti a
Part
, in forza di quanto previsto dal relativo contratto di cessione dei crediti Part sottoscritto tra la predetta società e , con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del predetto contratto di cessione sino al saldo;
- con riferimento alla fattura emessa da con decorrenza dal Controparte_2
giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”)– sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12; IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il
[...] CP_1
- in persona del suo l.r.p.t., per sentirlo condannare, previo accertamento
[...]
e declaratoria dell'esistenza dei crediti vantati a seguito di cessione di contratti pro soluto, al pagamento della somma pari ad € 69.798,69 portata dalle fatture emesse dalle Società Hera Comm S.p.A. ed versate in atti, oltre: Controparte_2
a) gli interessi moratori, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5, D. Lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sulla sorte capitale, con decorrenza, relativamente alle fatture Hera Comm S.p.A., dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di cessione e sino al saldo;
quanto alla fattura Controparte_2
invece, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine previsto per il pagamento;
b) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5, D.
Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera a), scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica della citazione al saldo;
c) la somma di € 3.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma secondo, D. Lgs. n.
231/02 in ragione dell'importo di € 40,00 moltiplicato per il complessivo numero di fatture (nr. 76) costituenti la sorte capitale;
d) l'importo pari ad € 240,00 sempre dovuto ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D. Lgs. 231/02 relativamente alle ulteriori fatture di cui al documento nr.
3 allegato alla citazione.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto:
- di essere titolare, in virtù di contratti di cessione pro-soluto, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente, dei crediti maturati negli anni 2019-2020 e portati dalle fatture riepilogate nell'elenco di cui al documento 2 allegato al fascicolo di parte;
- che le suddette fatture sono state emesse dalle società Hera Comm S.p.A. e da a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in Controparte_2 favore dell'Ente “in regime di salvaguardia”;
- di essere, quindi, cessionaria dei suddetti crediti sia con riferimento alla sorte capitale che ai relativi interessi di mora, anch'essi ceduti in forza dei medesimi contratti, maturati con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei contrati di cessione;
- di essere, altresì, creditrice, a mente del disposto dell'art. 1283 c.c., degli interessi anatocistici, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione siano scaduti da almeno sei mesi;
In ogni caso, in considerazione della circostanza che l'Ente abbia pacificamente usufruito delle suddette forniture, l'esponente ha avanzato, altresì, domanda di condanna del al pagamento di un importo a titolo di Controparte_1
indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di €
69.798,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Al termine delle proposte argomentazioni difensive, parte attrice ha concluso come in epigrafe.
1.1 Ritualmente citato in giudizio, l'Ente convenuto non si è costituito.
Verificata, sulla scorta delle ricevute PEC trasmesse da parte attrice, la ritualità della notifica telematica dell'atto introduttivo nei riguardi dell'Ente
Part convenuto - eseguita, come significato dal legale della all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato quale indirizzo PEC Email_1
primario in stante l'assenza di indirizzo nel Registro PPAA - questo Email_2
Giudicante deve dare atto della contumacia del . Controparte_1
1.2 Alla prima udienza, fissata in citazione per il 02/05/2023 e sostituita, con decreto del 12/04/2023, dal deposito di note scritte, il g.i. ha disposto sul differimento dell'udienza richiesto da parte attrice in vista di una possibile definizione conciliativa della controversia, rinviando la causa all'udienza cartolare del 03/10/2023.
Successivamente, concessi, su richiesta della Società attrice, i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. con decorrenza 01/02/2024, la causa veniva differita all'udienza cartolare del 07/11/2024.
Con ordinanza del 07/11/2024, trattandosi di causa di natura tipicamente documentale, il g.i. ha fissato al giorno 19/12/2024 l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c.. Con ordinanza del 19/12/2024, rilevato l'omesso deposito delle note scritte, è stato assegnato nuovo termine per il deposito di note scritte ai sensi del quarto comma dell'art. 127-ter c.p.c. sino al 20/01/2025.
2. Nel merito, la domanda proposta dall'attrice è fondata per i motivi di seguito esposti e deve intendersi accolta.
La fattispecie riguarda una ipotesi di fornitura di energia elettrica, erogata dalle Società Hera Comm S.p.A. ed la prima delle quali esercente Controparte_2
il servizio di salvaguardia nei confronti di un cliente finale privo della medesima fornitura sul Mercato Libero.
La fondatezza della domanda attorea, radicata sulla titolarità dell'attrice, in qualità di cessionaria, dei crediti portati dalle fatture di cui richiede il pagamento a fronte della morosità del cliente , va valutata alla stregua del Controparte_1
Part materiale probatorio offerto da a sostegno delle proprie argomentazioni difensive.
D'altra parte, la contumacia dell'ente impedisce a questo Tribunale di valutare una diversa prospettazione dei fatti di causa.
Anzitutto, un adeguato esame della vicenda sottesa al presente giudizio, sollecita il richiamo a quell'orientamento giurisprudenziale avviato con un noto intervento delle Sezioni Unite (peraltro da ultimo ribadito dalla Cassazione, sez. II, con la sentenza 17 maggio 2024 n. 13793), volto a dirimere un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e riparto dell'onere probatorio.
Afferma il Supremo Consesso che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Dal punto di vista della ripartizione dell'onere della prova, quindi, pur incombendo sulla parte di cui è allegato l'inadempimento l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione su di essa gravante – onere, peraltro, di impossibile attuazione stante la contumacia della pubblica amministrazione interessata - la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto, in accordo con la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., spetta comunque su chi se ne afferma titolare con l'intenzione di farlo valere.
Ebbene, alla stregua degli esposti principi di diritto, occorre in primis Part accertare se abbia dimostrato di avere acquisito crediti sulla base di un valido titolo giuridico.
2.1 Come anticipato, dalla copiosa documentazione versata in atti si evince l'avvenuta cessione pro soluto dei crediti azionati, comprensivi degli interessi maturati (non ancora riscossi) e maturandi, risultando così provata la fonte negoziale del diritto azionato.
E, solo per completezza di analisi, è opportuno precisare che dalla prova documentale emerge sia la cessione dei crediti derivanti dalle fatture emesse da Hera
Comm S.p.A., sia quella relativa alle fatture emesse da (cfr. doc. 5 Controparte_2
e 9 allegati all'atto di citazione).
È utile anche evidenziare che, al fine di suffragare la fondatezza della pretesa creditoria, la società attrice ha offerto in comunicazione, nelle ordinarie forme del deposito telematico, anche le fatture dalle quali è possibile ricavare l'entità dei crediti di cui si assume titolare;
il riferimento documentale è offerto dall'elenco riepilogativo della sorte capitale di cui all'allegato nr. 2 dell'atto di citazione.
La disamina di tali atti consente di rilevare la perfetta coincidenza tra i crediti ceduti ed i crediti azionati, oggetto del presente giudizio.
Pertanto, deve ritenersi sussistente, oltre che adeguatamente dimostrato, il diritto di parte attrice al pagamento della sorte capitale, anche alla luce del difetto di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta rimasta contumace. Part
3. Come sopra esplicitato, l'attrice ha azionato i crediti anche relativamente agli interessi accessori alla sorte e, specificamente: - agli interessi moratori, richiesti nella misura prevista dall'art. 5 del d. lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi sulla sorte capitale predetta;
- agli interessi anatocistici, prodotti dagli interessi scaduti da oltre sei mesi;
- al rimborso forfettario, di cui all'art. 6 della medesima citata disciplina, dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Il giudice non può esimersi, quindi, da una pronuncia sulla spettanza delle somme vantate a tal titolo.
In effetti, posto quanto sopra in termini di sussistenza di un originario debito a carico del per mancato pagamento delle fatture emesse dalle Controparte_1
società Hera Comm. S.r.l. ed Estra Energia S.r.l., spetta al giudicante verificare, in linea con la modulazione delle conclusioni attoree, se la pretesa relativa agli interessi di mora per ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ceduti sia legittima e fornita di idoneo supporto probatorio.
3.1 Sul punto, va dapprima osservato come la cessione del credito, comportando il trasferimento della titolarità della posizione creditoria, legittima il cessionario sia al diritto alla prestazione che al diritto di ottenere il pagamento degli interessi di mora, correlati al credito ceduto, alle condizioni e nella misura in cui sono dovuti al cedente.
In tema di cessione del credito, appare doveroso il richiamo alla disciplina codicistica, nella previsione di cui al comma 1 dell'art. 1263 c.c., ove stabilisce che
“Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”.
La giurisprudenza avanzata in materia legittima il trasferimento del credito al cessionario unitamente a privilegi, garanzie ed “altri accessori” muovendo le mosse dall'assunto che “nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione […]. Ne consegue che nell'oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso, trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale (cfr. Cass. Civ. 9823/99).
Ed ancora, relativamente alla misura degli interessi, la Cassazione ha affermato il principio giuridico per cui nell'oggetto della cessione rientrano “anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima), alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente, sicché solo ove fossero stati concordati, per iscritto in base all'art.
1284, comma 3, c.c., in misura extralegale, in tale misura sono dovuti al cessionario anche per il periodo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c., mentre, in difetto di tale pattuizione tra le parti originarie del rapporto obbligatorio, gli stessi spetteranno al tasso legale (Cass. civ. Sez. I, 16/02/2016, n.2978).
Nel caso di specie, trattandosi di contratti tra imprese ed una pubblica amministrazione, è giusta l'argomentazione dell'attrice in ordine alla applicabilità della normativa che disciplina i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, quale attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE volta, in tema di ritardi di pagamento, ad eliminare ed attenuare taluni degli effetti negativi derivanti dallo squilibrio della forza contrattuale dei contraenti proprio nelle transazioni commerciali.
A mente dell'art. 3 del d. lgs. 231/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 192 del 2012), “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”; i suddetti interessi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora e la loro decorrenza è fissata, a norma dell'art. 4 della citata disciplina, al giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Va aggiunto, per rigore espositivo, che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire espressamente per iscritto un termine per il pagamento superiore a quello previsto dall'art. 4, comma 4, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Ipotesi da escludere nel caso in esame che, benché veda protagonista anche una pubblica amministrazione, non rivela alcuna pattuizione in tal senso.
A supporto della pretesa accessoria ed in linea con la normativa speciale più volte qui richiamata, parte attrice allega elementi minimi, ma sufficienti per computare gli interessi (data emissione fattura, importo fattura per capitale, scadenza termine per pagamento, parametri di misura degli interessi). Di talché, appurato documentalmente il ritardato pagamento delle fatture e rilevato che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/02, non è necessaria la preventiva costituzione in mora, è fondata la pretesa relativa alla condanna al pagamento degli interessi moratori, maturati sulla sorte capitale dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
3.2 Parimenti meritevole di accoglimento la richiesta relativa agli interessi anatocistici sottesi alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c.
Trattasi di interessi prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, a decorrere dal giorno della domanda giudiziale, siano scaduti da almeno sei mesi;
il parametro di riferimento per la loro misura è il tasso di interesse legale, come da rinvio che il quarto comma dell'art. 1284 c.c. opera alla legislazione speciale relativa al ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
Per giurisprudenza ormai consolidata, è legittima agli effetti dell'anatocismo la proposizione di una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi sugli interessi già scaduti.
Sul punto, infatti, deve rilevarsi il prevalente orientamento della Suprema
Corte in virtù del quale “la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno per sei mesi alla data della domanda e che la parte li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi già scaduti , ovverosia il corrispondente capitale nonché gli interessi che di lì in poi questi produrranno” (Cass. civ. 1164/2017).
Tali interessi, inoltre, sono dovuti solo se sono contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile e il debitore sia in mora.
Essenziale, altresì, la proposizione della domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione dell'anatocismo, alternativa alla convenzione tra le parti, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (Cass. civ., Sez. V,
17/06/2015, n. 12512).
Da quanto precede, ritenuto sussistente il requisito essenziale costituito dalla debenza di essi interessi da almeno sei mesi, deve ritenersi condivisibile il riconoscimento degli interessi anatocistici, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 69.798,69, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, ricorrendo pacificamente tutti i presupposti per ritenere accoglibile la domanda in tal senso esplicitata dalla società attrice.
3.3 La Società deducente ha, altresì, argomentato in ordine al proprio diritto ad ottenere il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 231/02, alla stregua del quale “il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”; ossia un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno, salva la prova del maggior danno.
La norma in questione è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla
Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio la quale, sub art. 6, dispone testualmente che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40
EUR”.
L'Unione Europea, sulla portata dell'importo di € 40,00 di cui al predetto art. 6, ha chiarito: “This fixed sum is intended for each unpaid invoice. If the creditor has different transactions on different invoices, even if the claim has to do with the same debtor, the creditor will have a separate fixed amount of € 40 for invoice. The
Directive gives the creditor the right to claim the € 40 plus any other costs that you have reasonably incurred to receive the payment that is already late” (“la somma prefissata di € 40 è considerata dovuta per ciascuna fattura insoluta. Se il creditore ha differenti fatture, perfino se la richiesta di pagamento deve essere fatta nei confronti del medesimo debitore, il creditore dovrà ottenere un separato importo prefissato di € 40 per ciascuna fattura. La Direttiva attribuisce al creditore il diritto di richiedere l'importo di € 40 oltre ad ogni altro costo in cui è ragionevolmente incorso per ottenere il pagamento tardivo del credito”).
Tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C- 370/21 del 01/12/2022), la quale, in sede di rinvio pregiudiziale, ha affermato che “l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che: qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento” (Cfr. sentenza CGUE C.
370/21, 01/12/2022).
Spetta, dunque, alla attrice anche l'importo forfettario Parte_3 di € 40,00 moltiplicato per ogni singola fattura insoluta o pagata in ritardo, vale a dire la complessiva somma di € 3.040,00 per rimborsi relativi al ritardato pagamento delle fatture di cui alla sorte capitale, come di seguito precisato:
n. 75 fatture (€ 40,00 x 75= € 3.000,00), relative ai crediti ceduti da Hera
Comm S.r.l.;
n. 1 fattura (€ 40,00 x 1= € 40,00) relativa ai crediti ceduti da CP_2
[...]
Le medesime argomentazioni devono ritenersi valide anche rispetto a quanto l'attrice deduce al capo 6) del proprio scritto difensivo, ritenendo quindi legittima la pretesa al pagamento di € 240,00, importo originato dalla moltiplicazione di € 40,00 con le fatture non pagate e riepilogate sub doc. 4 allegato all'atto di citazione.
4. La disamina della domanda subordinata afferente la prospettazione di un ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. a danno dell'esponente può essere trascurata in ragione dell'accoglimento della domanda principale, sia relativamente alla sorte capitale che ai dedotti interessi.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dell'attività difensiva svolta ed applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, esclusa quella istruttoria, in ragione della scarsa complessità della controversia (scaglione ricompreso tra €
52.000,00 ed € 260.000,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accertata l'entità del credito maturato e la legittimità degli accessori richiesti, accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il Parte_1 - in persona del suo l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 dell'istante della somma di € 69.798,69 per sorte capitale come portata dalle fatture emesse dalle società Hera Comm S.r.l. ed oltre che alla Controparte_2
corresponsione di:
a) interessi moratori, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 del d. lgs. n.
231/02, maturati e maturandi sull'importo capitale originario, con la seguente decorrenza: - quanto alle fatture emessa da Hera Comm S.p.A., dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di cessione sino al saldo;
- per il credito portato dalla fattura dal giorno successivo a quello di Controparte_2
scadenza del relativo termine di pagamento;
b) interessi anatocistici, prodotti dagli interessi moratori di cui alla lett. a) che, alla data della notifica dell'atto di citazione, siano scaduti da oltre sei mesi, da parametrarsi nella misura degli interessi legali di mora di cui agli artt. 2 e 5 del d. lgs.
231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
c) € 3.280,00 (€ 3.040,00 + € 240,00), a titolo di rimborsi ex art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/2002 dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
- condanna, altresì, il - in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € Parte_1
788,00 per esborsi ed € 4.217,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 21/01/12/2025
Il giudice
Luca Venditto