Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 38
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto assoluto di motivazione del diniego all'istanza in autotutela

    Il giudice rileva che il diniego di autotutela è impugnabile solo per ragioni di rilevante interesse generale dell'amministrazione, non per tutelare un interesse individuale del contribuente. Le censure del ricorrente attengono a un pregiudizio individuale e non alle ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto indurre l'amministrazione a provvedere diversamente. Pertanto, il ricorso è inammissibile.

  • Inammissibile
    Mancata applicazione normativa sulla prescrizione del credito

    Questo motivo è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso nel suo complesso, poiché il giudice non entra nel merito della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 38
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo