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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 583/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Bari - Via Demetrio Marin 3 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. 2403215 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 666/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate ON avverso il diniego (Prot. n. 2403215/2024, notificato il 24 aprile 2024) all'istanza in autotutela depositata contro la comunicazione preventiva di fermo n. 02480202400002857000, emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - ON di Brindisi.
2.Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate ON contestando le avverse deduzioni.
3.La ricorrente depositava memorie difensive.
4. All'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente deduce:
A) Difetto assoluto di motivazione del diniego all'istanza in autotutela depositata contro la comunicazione preventiva di fermo n. 02480202400002857000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - ON di Brindisi. -
Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000 nonché degli artt. 24 e 113 Cost. Disparità di trattamento rilevata nel modus operandi tenuto dall'Agenzia delle Entrate - ON Direzione Regionale
Puglia Procedure Cautelari e Immobiliari. Osserva che l'adeguata motivazione dell'atto esattivo deve essere intesa in un rapporto con il diritto di replica del contribuente (art. 24 Cost.), il quale deve essere posto nella condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa rendendo annullabile il provvedimento esattoriale del quale è destinatario.
B) Mancata applicazione dell'art. 1 co. 538 lett. a) L. n. 228/2012 e s.s.m. Prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 02420230000570049000, asseritamente notificata il 28/02/2023 con decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal potere impositivo per mancata prova della notifica dell'atto interruttivo.
Rileva che la prescrizione dell'Irpef, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, non sarebbe di dieci anni bensì di cinque anni. Seguono notazioni circa la definizione di bene strumentale, la valutazione di utilità dell'autovettura all'esercizio dell'attività imprenditoriale e il carattere relativo del criterio di strumentalità, oltre che circa le concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente e alla sproporzione tra il debito da recuperare ed il valore del bene.
2.Va scrutinata preliminarmente l'ammissibilità del ricorso.
2.1. Il diniego di autotutela, infatti, è impugnabile non per ragioni individuali, al fine di sopperire alla mancata impugnazione dell'atto ormai definitivo, bensì per ragioni di interesse generale. Al riguardo, la Suprema
Corte ha affermato che il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (Cass. n. 7318/2022, Cass. n. 33610 del 01/12/2023, n. 21590 del 31/07/2024).
2.2. Un sindacato che esorbiti dalle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio del potere di autotutela e investa la fondatezza della pretesa tributaria consentirebbe, infatti, un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. n. 7616 del 28/03/2018), con il rischio di consentire di impugnare surrettiziamente il merito degli atti divenuti definitivi per mancata opposizione (Corte di Cassazione 26 gennaio 2022, n. 2355), facendo “rivivere questioni di merito con un semplice atto di invito alla autotutela, senza limiti temporali... scardinando alla base ogni forma di certezza e definitività dei rapporti giuridici tributari oramai consolidati" (v. ex multis Cass. n. 3442 del 20/02/2015; Cass. n. 24033 del 26/09/2019).
2.3.Nella specie il contribuente muove censure che, oltre a rappresentare una carenza motivazionale non ravvisabile, per l'aderenza del diniego alla motivazione del richiamato precedente atto impositivo ormai definitivo, attengono al pregiudizio individuale che il ricorrente afferma di aver subito in conseguenza dell'emissione, e del mancato annullamento in autotutela, dell'atto impositivo, senza neppure allegare le ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione finanziaria a provvedere nel senso richiesto.
3. In difetto di deduzione della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese tra le parti in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LUCIA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 583/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Bari - Via Demetrio Marin 3 70125 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. 2403215 2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO) 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 666/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate ON avverso il diniego (Prot. n. 2403215/2024, notificato il 24 aprile 2024) all'istanza in autotutela depositata contro la comunicazione preventiva di fermo n. 02480202400002857000, emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - ON di Brindisi.
2.Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate ON contestando le avverse deduzioni.
3.La ricorrente depositava memorie difensive.
4. All'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente deduce:
A) Difetto assoluto di motivazione del diniego all'istanza in autotutela depositata contro la comunicazione preventiva di fermo n. 02480202400002857000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - ON di Brindisi. -
Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000 nonché degli artt. 24 e 113 Cost. Disparità di trattamento rilevata nel modus operandi tenuto dall'Agenzia delle Entrate - ON Direzione Regionale
Puglia Procedure Cautelari e Immobiliari. Osserva che l'adeguata motivazione dell'atto esattivo deve essere intesa in un rapporto con il diritto di replica del contribuente (art. 24 Cost.), il quale deve essere posto nella condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa rendendo annullabile il provvedimento esattoriale del quale è destinatario.
B) Mancata applicazione dell'art. 1 co. 538 lett. a) L. n. 228/2012 e s.s.m. Prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 02420230000570049000, asseritamente notificata il 28/02/2023 con decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal potere impositivo per mancata prova della notifica dell'atto interruttivo.
Rileva che la prescrizione dell'Irpef, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, non sarebbe di dieci anni bensì di cinque anni. Seguono notazioni circa la definizione di bene strumentale, la valutazione di utilità dell'autovettura all'esercizio dell'attività imprenditoriale e il carattere relativo del criterio di strumentalità, oltre che circa le concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente e alla sproporzione tra il debito da recuperare ed il valore del bene.
2.Va scrutinata preliminarmente l'ammissibilità del ricorso.
2.1. Il diniego di autotutela, infatti, è impugnabile non per ragioni individuali, al fine di sopperire alla mancata impugnazione dell'atto ormai definitivo, bensì per ragioni di interesse generale. Al riguardo, la Suprema
Corte ha affermato che il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (Cass. n. 7318/2022, Cass. n. 33610 del 01/12/2023, n. 21590 del 31/07/2024).
2.2. Un sindacato che esorbiti dalle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio del potere di autotutela e investa la fondatezza della pretesa tributaria consentirebbe, infatti, un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. n. 7616 del 28/03/2018), con il rischio di consentire di impugnare surrettiziamente il merito degli atti divenuti definitivi per mancata opposizione (Corte di Cassazione 26 gennaio 2022, n. 2355), facendo “rivivere questioni di merito con un semplice atto di invito alla autotutela, senza limiti temporali... scardinando alla base ogni forma di certezza e definitività dei rapporti giuridici tributari oramai consolidati" (v. ex multis Cass. n. 3442 del 20/02/2015; Cass. n. 24033 del 26/09/2019).
2.3.Nella specie il contribuente muove censure che, oltre a rappresentare una carenza motivazionale non ravvisabile, per l'aderenza del diniego alla motivazione del richiamato precedente atto impositivo ormai definitivo, attengono al pregiudizio individuale che il ricorrente afferma di aver subito in conseguenza dell'emissione, e del mancato annullamento in autotutela, dell'atto impositivo, senza neppure allegare le ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione finanziaria a provvedere nel senso richiesto.
3. In difetto di deduzione della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese tra le parti in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.