Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 504 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 14/09/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
14/09/2002 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Iglesias, anno 2002, numero 58, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e , contratto in Iglesias il 14.09.2002, matrimonio Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune all'atto n. 58, p. II, serie A, anno 2002, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
Per_ 2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i Per_1 genitori, i quali ne cureranno la crescita, l'istruzione, l'educazione e lo sviluppo, adottando congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, quali scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, viaggi di istruzione e svago, scelta di attività sportive e ricreative.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Assegnare la casa coniugale, sita in Iglesias nella via Marganai n. 5, alla Per_
per abitarvi unitamente ai due figli minori e , i quali Pt_1 Per_1 manterranno la residenza anagrafica presso il domicilio materno.
Pag. 2 di 3 4) Libere le modalità di visita in favore del padre, il quale potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con gli stessi e con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei minori.
5) Porre, a carico dell'Orrù, l'obbligo di corrispondere mensilmente alla , Pt_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di €. 300,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori, oltre assegno unico che verrà interamente percepito dalla . Pt_1
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
6) Stabilire che le spese straordinarie, quali spese sportive, mediche non coperte dal servizio S.N. ed eventuali extra saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, in conformità alle linee guida pubblicate dal CNF in data 29.11.2017.
7) Stabilire che nessuno dei coniugi debba contribuire al mantenimento dell'altro mediante versamento di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti.
8) Confermare la ripartizione dei vigenti debiti e spese così come concordata dalle parti in sede di separazione, precisamente:
- la sopporterà il canone di locazione di €. 370,00 della casa coniugale Pt_1
a lei assegnata ed il finanziamento a lei intestato di €. 424,00 mensili;
- l' continuerà a sostenere i costi del servizio internet e telefonia dei figli CP_1 nonché il peso della rata di €. 100,00 mensili intestata alla IG.ra , a Pt_1 tal fine obbligandosi a versarle entro il giorno 5 di ogni mese il predetto importo di €. 100,00 da aggiungersi all'assegno di €. 300,00 di contributo al mantenimento dei figli.
9) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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