Art. 9.
Sono abrogati i numeri 1) e 2) dell'art. 1 , l' art. 3 ed il primo comma dell' art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485 , restando ferme per quanto altro le rimanenti disposizioni del decreto legislativo medesimo.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729 , con il quale e' stato approvato e reso esecutorio l'atto 16 aprile 1948.
Sono abrogati i numeri 1) e 2) dell'art. 1 , l' art. 3 ed il primo comma dell' art. 4 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485 , restando ferme per quanto altro le rimanenti disposizioni del decreto legislativo medesimo.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729 , con il quale e' stato approvato e reso esecutorio l'atto 16 aprile 1948.